Il Sottoscala Per Abbado un Albero in Piazza Scala

22 Novembre 2014

Ipotesi d’accordo della Direzione del Personale comunicata a cgil cisl uil e Fials sui lavoratori cosiddetti “serali”.

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 12:14

La polpetta avvelenata si chiama lavoro intermittente con obbligo di chiamata.

puntina rossa con logo cub            il “Job Act” alla Scala .

Nostre considerazioni:

Sotto potete consultare la bozza per una ipotesi d’accordo tra direzione del personale e cgil cisl  uil e Fials sui lavoratori cosiddetti “serali”. Va detto subito che noi non siamo d’accordo. Fra l’altro non si capisce per qual motivo Cgil/Cisl/Uil si erano schierate contro ipotesi di accordo sul lavoro intermittente garantito prima delle sentenze (quando il rischio era più alto) ed ora vogliano accettare un contratto intermittente senza vere garanzie dopo che le cause sono state vinte. La polpetta indigeribile  si chiama lavoro intermittente con obbligo  di risposta alla chiamata. Questo significa concedere alla Scala di scegliere chi chiamare, quando e come. Non ci sono garanzie vere sul fatto che la Scala sia tenuta a consentire un numero minimo di prestazioni da pagare comunque; dunque la Scala decide se chiamare e quando chiama il lavoratore, sempre a disposizione ma senza garanzie, deve dire di si. Il rapporto di tipo intermittente (che nessuno ha mai accettato e che nelle sentenze non compare mai) è   quello con il quale  oggi , in modo unilaterale, la direzione  tratta i/le lavoratori/trici  “serali” fin da quando han vinto la causa a tempo indeterminato. Ad esempio con il trattamento intermittente la malattia  viene data in una bassa percentuale relativa al lavoro effettuato e solo se coincide con giorni di chiamata, altrimenti niente di niente. Diventa  zero euri se ti ammali quando non sei di turno o magari ti capita in estate. Il 18 novembre all’Inps di piazza Missori l’azienda in presenza di cgil cisl e uil ha concordato di chiedere una circolare all’ufficio centrale di Roma in cui possa la Scala anticipare questa miseria che oggi i lavoratori devono chiedere direttamente agli sportelli dell’inps come prevede la  legge . La maternità  , con l’avvallo del nuovo accordo, continuerà ad essere  sottopagata alle nostre  lavoratrici (e mai anticipata dalla Scala come prevede il contratto). Per non dover anticipare nulla la Scala dichiara che NON vi è obbligo di risposta alla chiamata e tace sulle prestazioni minime. Insomma fanno dichiarazioni che non corrispondono al vero. La conseguenza è  almeno due terzi di indennità in meno rispetto a una lavoratrice part time , e niente compenso per facoltativa, solo per obbligatoria. Anche la maternità a rischio non è anticipata ed è sottopagata. Recentemente sulla querelle della maternità Il Tribunale ha condannato la Scala per discriminazione, ed anche ad anticipare l’indennità e a versarla alle lavoratrici  con i requisiti del lavoro ordinario subordinato. Inoltre in appello (cause delle maschere) la Corte ha escluso che si tratti di lavoro intermittente, ma invece di lavoro a carattere ordinario , affermando inoltre che si tratta di part time elastico flessibile. “Discontinuo” NON vuole affatto dire “Intermittente” come sostiene contro l’evidenza la Scala. E’ una bugia che va smascherata . Col “pacco  dell’intermittente con obbligo di chiamata “che cgil cisl e uil portano avanti con la direzione inoltre  le nostre lavoratrici  a differenza dei part time o full time  perderanno definitivamente diritti e metteranno a rischio anche la stessa stabilità lavorativa. Nel corso della prossima settimana faremo il punto della situazione. Ma fin d’ora deve essere chiaro che: a) la retribuzione, ferma dal 2000, va ritoccata in alto; b) malattia infortunio e maternità debbono essere anticipati dalla Scala; c) deve esistere e chiaramente indicata una prestazione minima garantita, affissa ad inizio mese per tutto il mese.

Il part-time e / o full time sono  la soluzione dei problemi.

Segr.Nazionale C.U.B. info spettacolo

 

qui sotto ecco ” la polpetta avvelenata”

” NORMATIVA CONTRATTUALE DEL PERSONALE ESTERNO SERALE ASSUNTO PER PRESTAZIONI DISCONTINUE (ipotesi di accordo del 13.11.2014) PREMESSA Il presente accordo sindacale viene stipulato ai sensi dell’art. 112 del vigente CCNL per i dipendenti degli Enti lirico-sinfonici. Le parti contraenti assumono l’impegno di di rispettare e far rispettare la presente normativa per il periodo di relativa validità. 1.NORMATIVA COMUNE A TUTTO IL PERSONALE ETERNO SERALE ASSUNTO PER PRESTAZIONI DISCONTINUE. 1.1: ASSUNZIONE L’assunzione del personale a prestazioni discontinue serali verrà formalizzata dalla competente Direzione del Personale. E’ fatto obbligo al personale serale, espletati gli adempimenti assunzionali, di prendere servizio secondo le istruzioni impartite dal competente Capo Servizio. INQUADRAMENTO Per le necessità stagionali dell’Ente assumerà personale serale a prestazioni discontinue per le seguenti mansioni: Mansione Categoria parrucchieri-

truccatori 4° livello area t.a. addetti alla sartoria 5° livello area t.a. addetti alla calzoleria 5° livello area t.a. attrezzisti 5° livello area t.a. valletti 5° livello area t.a. ispettori di palcoscenico 5° livello area t.a. Per gli operai inquadrati nel 5° livello il passaggio al 4° livello è subordinato: a) inquadramento nel 5° livello per un periodo non inferiore a 1095 giorni di contratto; b) dichiarazione dì idoneità all’assolvimento di mansioni superiori da parte del competente Capo Reparto, vistata dal Direttore dell’Allestimento Scenico. Per gli operai inquadrati nel 4′ livello della s’cala parametrale tecnica-amministrativa il passaggio al livello 3B è subordinato: a) all’inquadramento nel 4′ livello per un periodo non inferiore a 1460 giorni di contratto; b) all’accertamento dell’ídoneità dell’espletamento, in condizioni di specifica autonomia esecutiva, di mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguata conoscenza teorica, sulla base di apposite prove d’esame teoriche e pratiche, da parte di una commissione tecnica di cui farà parte un esperto esterno; c) la decorrenza economica dell’inquadramento superiore suddetto sarà quella successiva all’accertamento della suddetta idoneità .

3 ORARIO DI LAVORO Le prestazioni inerenti alle prove ordinarie le prove antegenerali, generali e spettacoli vengono stabilite in 4 ore. L’orario di lavoro avrà inizio, di norma un’ora prima dell’inizio dell’orario fissato dall’ordine del giorno sia per le prove sia per le recite di Opere e Balletti. E’ altresì consentita la chiamata anche in orario successivo all’inizio dello spettacolo. Per ìl pieno utilizzo della prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario normale di lavoro, il personale serale potrà essere impegnato, avuto riguardo alle mansioni di competenza, in qualsiasi lavoro richiesto dal competente Capo Reparto. 1. 4 MANSIONI Il personale serale, secondo la categoria di appartenenza, è tenuto ad espletare, con normale capacítà, tutti i lavori ìnerenti la sua qualifica professionale, nonché rientranti nella consuetudine teatrale. Nell’assegnazione del lavoro si terrà conto di una distribuzione equa delle prestazioni fra il personale, salvaguardando le specificità professionali e fatte salve le norme specifiche riguardanti la tipologia a termine o a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. 1. 5. FLESSIBILITA’ DI IMPIEGO Il personale serale potrà offrire la propria disponibilità ad essere impiegato in attività di reparti diversi di quello di normale inserimento. Il Capo Reparto potrà accogliere la richiesta, qualora se ne verifichi l’esigenza, previa valutazione delle competenze professionali del richiedente. 1. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO Per ogni prestazione il lavoratore avrà diritto a percepire una retribuzione globale pari al 60% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare CCNL dipendenti Enti lirici, indennità di contingenza, assegno Scala come determinato HYPERLINK “\\Leporello\archivio accordi sindacali 1987 2006\1990 04 10 lav. a prestazione serale.doc”dall’accordo aziendale del 10/4/90, elemento aggiuntivo del minimo tabellare nei valori corrispondenti all’inquadramento previsto dal rinnovo del CCNL 29/11/95, dell’incremento dell’elemento distinto della retribuzione previsti nei rispettivi livelli inquadramentali del su richiamato rinnovo contrattuale) della corrispettiva categoria a cui esso appartiene, maggiorata della speciale indennità pari al 34% in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, della 13esima mensilità, della 14esima mensilità, del premio di produzione, delle ferie, nonché di ogni altra eventuale indennità di legge e contrattuale. 1. 7 LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione oraria aggiornata delle percentualì appresso stabilite: lavoro straordinario diurno 50% lavoro notturno 70% lavoro straordinario notturno 100% lavoro festivo 60% lavoro straordinario festivo 100% Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ad eccezione delle recite, e delle prove generali il cui orario in regime normale termina alle ore 1 e delle prove antegenerali il cui orario normale termina alle ore 24, 30, qualsiasi altra prestazione effettuata dopo le ore 24 sarà compensata con la maggiora zione stabilita per il lavoro notturno. 1. 8 GIORNI FESTIVI E’ considerato lavoro festivo quello svolto nei giorni stabiliti come festivi dal vigente C.C.N.L. degli operai dipendenti dall ‘Ente. 1. 9 MANIFESTAZIONI FUORI SEDE E PRESTAZIONI DIURNE Per esigenze derivanti dall’attività dell’Ente il personale a presta zioni discontinue, può essere chiamato a espletare l’attività diurna in sede o fuori sede. In tale caso la durata normale della prestazione è stabilita in 4 ore. Si precisa che laddove il lavoratore, al quale vengano richieste eventuali prestazioni diurne o fuori sede, dimostri di non essere in grado di svolgere l’attività richiesta, fornendo adeguata e valida giustificazione, la Direzione della Fondazione ne terrà conto 1. 10 CONTRIBUTI SINDACALI L’Ente su delega individuale rilasciata dal lavoratore, tratterrà i contributi sindacali nella misura dell’1% della retribuzione per devolverli all’Organizzazione Sindacale indicata. 1.11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER LIMITI DI ETA’ Il personale serale che raggiunge il limite fissato dalla legge per il pensionamento di vecchiaia cesserà di ufficio dal servizio. 2.NORMATIVA RISERVATA AL PERSONALE ESTERNO SERALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. 2.1 OBBLIGO DI RISPOSTA ALLA CHIAMATA Il personale esterno serale a prestazioni discontinue a tempo indeterminato, ha l’obbligo di risposta alla chiamata. La chiamata verrà effettuata entro il termine previsto dal CCNL per le variazioni dell’ordine del giorno. A fronte del succitato obbligo di risposta alla chiamata, sarà riconosciuta una maggiorazione del 20%, calcolata sugli istituti contrattuali previsti dalla Legge, per i giorni non lavorati nei 12 mesi. Resta inteso che le giornate mensili prese in considerazione saranno al massimo 26. Saranno garantite, limitatamente al personale a tempo indeterminato, 22 prestazioni mensili su 11 mesi cumulabili su base stagionale intendendo per stagione il periodo ricompreso fra l’inizio delle prove del primo spettacolo di lirica o di balletto successivo alla pausa feriale, e il termine della stagione lirica e di balletto. Le prestazioni garantite non sono cumulabili con la maggiorazione del 20%. 2.2. MANCATA RISPOSTA E INDISPONIBILITA’ALLA CHIAMATA Nel caso in cui il personale non risponda alla chiamata senza previa comunicazione in tempo utile, verrà sottoposto a procedimento disciplinare a norma di legge e dell’art 33 del vigente CCNL. In ogni caso, tre mancate risposte alla chiamata senza accertata previa comunicazione in tempo utile comporteranno la risoluzione automatica del rapporto di lavoro. In deroga a quanto previsto dalla Legge sull’obbligo di risposta alla chiamata, sarà accettata dalla Fondazione l’indisponibilità del lavoratore alla chiamata, per un massimo di 5 giornate nella stagione. Sarà cura del lavoratore comunicarlo in tempo utile alla Fondazione di norma prima della conferma dell’ordine settimanale. Le 5 giornate potranno essere singole o plurime. Il superamento del limite delle 5 giornate di indisponibilità, comporterà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro. 2.3. SCATTI DI ANZIANITA’ A partire dalla data di firma del presente accordo, ai lavoratori con contratto intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, saranno riconosciuti gli scatti di anzianità previsti dal Ccnl di riferimento e inizieranno a maturare calcolando i giorni effettivamente lavorati. 2.4 TRATTAMENTO DI MALATTIA Sarà riconosciuto ai lavoratori con contratto intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, previo specifica autorizzazione della Sede INPS di Milano Missori, per i giorni di effettivo lavoro, il trattamento di malattia previsto dal Ccnl per i lavoratori subordinati. 3.DECORRENZA. La decorrenza del presente accordo è fissata a partire dal 4.CONDIZIONE DI APPLICABILITA’ La presente normativa potrà essere applicata solo in quanto compatibile con l’annunciata revisione legislativa delle norme sul lavoro (c.d “Job Act”)

 

Nessun commento

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by R*