Il 3 marzo, con la definitiva approvazione al Senato del disegno di legge 1167-B, si è compiuto l’ultimo atto, in ordine di tempo, di un’opera di demolizione della nozione di diritto del lavoro che, nel corso del precedente secolo, si era affermata nel nostro Paese.
Il IV governo Berlusconi ha, ormai, concretizzato buona parte di quanto già previsto dal famigerato “Libro bianco” dell’ottobre 2001!
Il “salto di qualità” di coloro i quali, nel 1994, erano considerati “dilettanti allo sbaraglio” e nel 2002 – all’epoca dello scontro frontale con la Cgil sull’art. 18 dello Statuto – poco più che “maldestri avventurieri”, si è compiutamente realizzato.
D’altra parte, solo i distratti “per vocazione” e gli ottimisti “a contratto” avrebbero potuto sostenere che la promulgazione della legge 30/03 (e del suo decreto applicativo 276/03) rappresentasse il punto di arrivo della profonda e radicale controriforma imposta da Berlusconi & c.
Rinviando però ad altra occasione un articolato commento alle norme previste dal ddl, in questa sede mi preme fare alcune considerazioni rispetto alla discussione parlamentare che ha preceduto la definitiva approvazione del testo. Con particolare riguardo alla posizione assunta dal maggior partito di opposizione.
In questo senso, è sufficiente (e ampiamente istruttivo) riportare le dichiarazioni di voto di Pietro Ichino, in nome e per conto del gruppo Pd al Senato.
Infatti, il loro contenuto denuncia, in sostanza, la sconfortante superficialità con la quale il Pd ha contrastato un disegno di legge che insigni giuristi ed economisti – tra i quali, lo stesso Tiziano Treu – non hanno esitato a definire una vera e propria controriforma del diritto del lavoro; più grave e incisiva di quella operata attraverso la legge 30/03 ed il decreto legislativo 276/03.
La prima, significativa, considerazione Ichino la esprime rispetto alla possibilità di consentire clausole compromissorie, pattuite a livello individuale, nel contratto sottoposto a certificazione.
A suo parere, tali norme – dando per scontato che i datori di lavoro seri non vi ricorreranno – finiranno (semplicemente) per offrire “a qualche faccendiere” la possibilità di “lucrare qualche rendita in più”.
Possibile che gli sfugga completamente la pericolosità sociale di una disposizione che sottrae alla giurisdizione ordinaria la tutela dei diritti dei lavoratori?
E’ comprensibile che il più quotato e ascoltato esperto del Pd, almeno in materia di legislazione del lavoro, non abbia nulla da obiettare rispetto alla previsione di clausole compromissorie inserite all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, quando l’aspirante lavoratore si trova in posizione di oggettiva inferiorità e assoluta arrendevolezza nei confronti del suo potenziale datore di lavoro?
Come non dubitare della qualità di un’opposizione parlamentare che attraverso il suo più quotato esperto paventa, nel terzo comma dell’art. 30, un’estensione della discrezionalità del giudice – con conseguente espropriazione dei diritti delle aziende – laddove, invece, giuristi ed economisti di chiara fama denunciano un ulteriore, oggettivo, limite alla discrezionalità dello stesso che – contrariamente a quanto avviene oggi – dovrà, addirittura, tenere conto delle “tipizzazioni” di giusta causa e di giustificato motivo stipulate dai sindacati ovvero nei contratti individuali?
Tra l’altro, a questo riguardo, come non restare perplessi di fronte ad una dichiarazione di voto che non ritiene di stigmatizzare il sostanziale “aggiramento” delle tutele garantite dall’art. 18 dello statuto?
A quale santo votarsi quando Ichino dimostra di non capire – o, peggio, se finge di non capire – quanto previsto in merito alla sanzione comminata alle aziende in caso di conversione (giudiziale) di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato?
Perché contestare alla maggioranza la (inverosimile) intenzione di voler sommare alla vecchia sanzione reintegratoria un’ulteriore sanzione indennitaria che, a suo dire, tra l’altro, creerebbe delle voragini in molti bilanci aziendali, quando è chiaro a tutti che questa norma tende unicamente a porre un limite – quasi si volesse “forfetizzare” il danno – ai risarcimenti previsti dalla previgente normativa?
Dobbiamo ritenere che il senatore Ichino non sappia che, grazie alla normativa antecedente il suddetto ddl, il lavoratore aveva titolo al risarcimento dalla data del licenziamento alla data della pronuncia?
In questo senso, eventuali dubbi sarebbero superati dal fatto che al comma 7 dell’art. 32, è previsto che le nuove disposizioni si applicano per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge. E si tratta di un provvedimento che non è certo rivolto a penalizzare le aziende!
E’ lecito chiedersi (anche) come mai il Pd – attraverso il senatore al quale, in sostanza, ha affidato la gestione del delicato tema del lavoro – non ritenga opportuno censurare una norma che introduce uno scadenziario molto breve, rispetto a quello attualmente vigente, per le impugnazioni dei licenziamenti, dei contratti a termine, a progetto e per i trasferimenti?
Mi piace concludere citando la considerazione con la quale Paolo Persichetti concludeva un recente articolo su questo stesso tema: “Se c’è qualcuno che pensa ancora che non esista più la distinzione tra destra e sinistra, si legga questa legge”!
12 marzo 2010 Renato Fioretti
intervista al'Avvocato del Lavoro Alberto Medina, per spiegare le gravi disposizioni contenute nel Disegno di Legge 1167 (DDL 1167), votato in Senato e in attesa di approvazione dal capo dello Stato.
erectile dysfunction remedies
can erectile dysfunction happen suddenly
erectile injections
Commento by erectile dysfunction natural remedies — 19 Novembre 2020 @ 01:41
male erectile complex
erectile pills china
erectile dysfunction guide
Commento by herbal erection pills — 20 Novembre 2020 @ 10:17
erectile pillole
erectile supplements that work
erectile injections pics
Commento by ed medication — 28 Novembre 2020 @ 04:08