Il Sottoscala Per Abbado un Albero in Piazza Scala

18 Giugno 2015

Teatro Alla Scala:Lavoratrici serali: LA VITTORIA DI PIRRO

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 18:48

Teatro Alla Scala:

Lavoratrici serali: dopo il gioco delle 4 bozze,va in scena:

 LA VITTORIA DI PIRRO                   puntina rossa con logo cub

 

Ci eravamo lasciati che, tradendo il mandato dei lavoratrici/tori, le Organizzazioni Sindacali hanno continuato a trattare con la Scala, non il part-time, obiettivo emerso dall’assemblea delle lavoratrici/tori, ma una bozza che “abbelliva” la precedente introducendo una nuova tipologia di contratto: gli intermittenti con obbligo di risposta alla chiamata ( figura di precario a vita, con promessa che, quando si libererà un posto fisso, si pescherà tra i serali.

Come già scritto, la verità è che CGIL-CISL-UIL e FIALS hanno deciso di “mollare” i serali accettando la tesi della Direzione Scala che sostiene che il part-time costa troppo ed è un muro invalicabile.

Hanno quindi deciso di sottoporre questa bozza di accordo a referendum e, nonostante il fatto che ci sono diritti individuali in capo al singolo lavoratore che nessuno può toccare che non possono essere messi ai voti (nemmeno a referendum).

Nonostante tutte queste considerazioni, abbiamo accettato la sfida del referendum imposta da CGIL-CISL-UIL e FIALS e vi facciamo una breve cronaca di come questo si è svolto.

Martedi 16 giugno, la quarta bozza di accordo che introduce ufficialmente il  lavoro a chiamata, ribattezzata la ribollita ,poichè per tre volte rispedita al mittente dall’assemblea che voleva si introducesse il part time viene sottoposta al voto del referendum. La commissione elettorale, non votata ed indipendente, ma formata dai 3 rsa, cgil, cisl e uil si insedia sotto lo sguardo attento di un rappresentante della CUB che ha vigilato  tutto il tempo della consultazione  dalle ore 18,30 alle 22,30.

Solo alle ore 22,10 veniva raggiunto il quorum di 23 votanti su 45  aventi diritto. In realtà gli aventi diritto avrebbero dovuto essere di più perché avrebbero dovuto potersi esprimere tutti i lavoratori  coinvolti in questo tipo di contratto, ma così non è stato.

Dalle 22, 10 alle 22,30 il fronte del NO all’accordo, nonostante la certezza dell’illegittimità di questo referendum, decide di  partecipare al referendum,  mostrando una determinazione e compattezza straordinaria, nonostante il clima di provocazioni, insulti ed intimidazioni da parte dei pasdaran del SI.

Una lavoratrice nota per la sua posizione contraria all’ipotesi di accordo  riesce ad arrivare alle 22,30  spaccate al seggio, ma la “ commissione indipendente“, a differenza di quello che avviene  in questi casi, ad esempio nelle elezioni politiche,  gli nega il diritto al voto.

Ne nasce una discussione  che si conclude con la rinuncia da parte della lavoratrice al voto perchè deve ritornare in scena per il cambio.

I votanti alla fine saranno 40, dei quali 21 SI e 19 NO, questi ultimi, considerando l’esclusione last minute, sarebbero stati 20.

La prevalenza dei SI è strettissima  misura e segna una spaccatura tra i lavoratori.

Il giorno dopo, i promotori  del referendum, anziché riconoscere la vittoria “di Pirro” e la necessità di riaprire la discussione, emettono un comunicato esultante nel quale “ringraziano per la fiducia che viene loro riconfermata”.

I commenti si possono sprecare,  ma bastano tre parole : “ FIDUCIA ? … MA DE CHE?!“.

 

Ribadiamo che queste lavoratrici/tori sono lavoratori assunti, dipendenti del Teatro Alla Scala e che come tutti gli altri devono poter godere dei loro diritti e che, come indicato dall’assemblea, l’unico accordo possibile è quello che preveda il part time.

 

Milano, 18.06.2015                                                               C.U.B. Informazione Milano

Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804 e mail cub.nazionale@tiscali.it

www.cub.it –                                               “http://www.cubvideo.it/”www.cubvideo.it

15 Giugno 2015

lavoratori serali alla Scala: Il gioco delle tre carte

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 08:43

Teatro Alla Scala:
Lavoratrici serali: il gioco delle 3 carte (o delle 3 bozze)

La questione dell’assetto contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori “serali” attualmente pagati “a prestazione” è ormai all’ordine del giorno da tempo.
I problemi aperti sono ai più noti, ma vogliamo ricordarli ancora una volta.
Sono tutte lavoratrici e lavoratori che da anni lavorano al Teatro Alla Scala in funzione del lavoro di palcoscenico nelle varie attività, tra cui sarte, parrucchieri, truccatrici, calzolaie, attrezzisti, ecc..
Quasi tutte/i hanno vinto cause presentate in Tribunale e sono stati dichiarati dipendenti a tempo indeterminato.
Il Teatro Alla Scala ha sempre negato loro l’inserimento in organico con un contratto a “tempo parziale” negando finora diritti fondamentali quali l’anticipo malattia/maternità ed infortunio, gli scatti di anzianità, le ferie pagate ed i permessi pagati, la 13ma mensilità ecc.. Insomma, lavoratrici e lavoratori, dipendenti del Teatro Alla Scala, collocati in posizione svantaggiata e con diritti negati rispetto agli altri.
Dopo numerosi volantini e mobilitazioni dei lavoratori, per sanare questa situazione, la Direzione del Teatro Alla Scala ha intrapreso una serie d’incontri con CGIL-CISL-UIL e FIALS.
Questo “confronto” ha generato delle “bozze di accordo” che lavoratrici/tori hanno regolarmente respinto al mittente.

Nella penultima assemblea si è assunta la “storica decisione”: “l’unico accordo possibile è il PART-TIME e lavoratrici/tori inseriti stabilmente nell’organico Scala”.
Conseguentemente, il cuore della discussione è “come” raggiungere l’obiettivo.
Successivamente “le serali” hanno chiesto a tutte le Organizzazioni Sindacali d’investire del problema tutto il Teatro, organizzando iniziative a sostegno di queste richieste.

Tradendo il mandato dei lavoratrici/tori, le Organizzazioni Sindacali hanno continuato a trattare, non il part-time, ma una bozza che abbellisce la precedente e che introduce una nuova tipologia di contratto: gli intermittenti con obbligo di risposta alla chiamata.

Quindi, nell’ultima assemblea tenutasi il 9 giugno c’è stato il “colpo di scena” ed è spuntata la nuova “bozza di accordo”. In questa, come in un incubo notturno, si da vita ad una figura di precario “a vita”, con la promessa che, quando si libererà un posto fisso, si pescherà tra i “serali”.
Per far passare una simile proposta, sostengono che, è vero che non si tratta di “part-time”, ma che ci somiglia molto …., addirittura al 90%.
Nulla di più falso!
La verità è che CGIL-CISL-UIL e FIALS hanno deciso di “mollare” i serali accettando la tesi della Direzione Scala che sostiene che il part-time costa troppo ed è un muro invalicabile.

I soldi per i “serali” nel bilancio della SCALA ci sono!!!
Basterebbe mandare in pensione il Direttore Generale e troveremmo subito 250 mila euro, per non parlare di varie altre voci riguardanti Dirigenti pagati profumatamente e, pensiamo, ingiustificatamente.

Diffidiamo formalmente le Organizzazioni Sindacali, RSA comprese, dal firmare un simile accordo.

Ci sono diritti individuali in capo al singolo lavoratore che nessuno può toccare.
Ci sono dei diritti che non possono essere messi ai voti e nemmeno sottoposti a referendum nel quale i tanti decidono dei diritti di pochi.

Facciamo appello alle lavoratrici/tori serali a restare uniti nel respingere il referendum truffa e li invitiamo a firmare la diffida che abbiamo predisposto.
Milano, 14.06.2015 C.U.B. Informazione Milano

12 Giugno 2015

Legionella all’Ansaldo Scala. Gravissima gestione del problema

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 15:36

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 giugno 2015

Nel novembre del 2014 G.C., dipendente della FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA  ed operante nella sede di “Ansaldo Scala di Via Bergognone a Milano, è stato colpito dal batterio della legionella, un organismo che prolifera soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati.

ll contagio avviene inalando acqua contaminata sottoforma di “aerosol” generati da rubinetti, docce ed impianti di umidificazione. Dell’infezione, contratta probabilmente in ambito lavorativo, è stata immediatamente informata l’azienda, che ha notificato il caso alla competente autorità sanitaria. Ma quello che risulta assolutamente singolare è che, a seguito dei controlli effettuati dalla A.S.L. nel mese di febbraio e che hanno dato esito positivo per presenza del batterio,  non è stata disposta un immediata sanificazione dell’impianto di distribuzione dell’acqua.  Il trattamento di bonifica che mira ad eliminare o limitare in maniera sostanziale la problematica verrà avviato solo in questi giorni a distanza di 4 mesi dalle analisi effettuate dall’A.S.L..

Inoltre la FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA non si è assolutamente premurata di diffondere le linee guida di prevenzione e di controllo della legionellosi né di tenere i suoi dipendenti al corrente dell’evoluzione della situazione.

La CUB Informazione denuncia  queste gravi negligenze, ravvisando atteggiamenti di inaudita gravità soprattutto a fronte di una situazione che mette a rischio la salute delle persone visto che la legionellosi può causare particolari quadri clinici come  febbri, o nei casi più gravi, polmoniti .

LA CUB Informazione chiede, pertanto, di essere convocata immediatamente dai dirigenti della FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA  e dalla Direzione della A.S.L .di Milano di Via Statuto 5 per ottenere spiegazioni  in merito alla gestione dell’emergenza  e per concordare misure  per la salvaguardia e la sicurezza della salute di tutti i lavoratori.

Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804 fax 02/70602409

www.cub.it  www.cubvideo.it – e mail cub.nazionale@tiscali.it

 

— Paola Cavaleri – Responsabile Comunicazione Confederazione Unitaria di Base v.le Lombardia, 20 – 20131 Milano fisso: 02/70631804 – fax: 02/70602409 mobile: 392 1379691 e mail: ufficiostampa@cub.it

10 Giugno 2015

proposta di ACCORDO AZIENDALE PER IL PERSONALE SERALE GIUGNO 2015

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 18:23

IL PACCO RIBOLLITO. Per la terza volta anzichè parlare di part time l’azienda ripropone il contratto a chiamata che è una regressione rispetto al tempo indeterminato  reggiunto attraverso la via giudiziaria,Non vi è cenno della tutela  dell’art 18 , dell’infortunio , della copertura dei primi tre giorni di malattia  ecc ecc. ma la riproposta della precarietà a vita e di un rapporto poco lontano dall’asservimento..guai poi se non c’è… campo .

 

PREMESSA

Il presente accordo sindacale viene stipulato ai sensi dell’art. 112 del vigente CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico-sinfoniche. Le parti contraenti assumono l’impegno di rispettare e far rispettare la presente normativa. Le norme del presente accordo, integrano le norme degli accordi aziendali in vigore, le sostituiscono ove non compatibili e si applicano al personale in intestazione e nominativamente individuato nell’elenco allegato che costituisce parte integrante dell’accordo.

1.NORMATIVA COMUNE VALIDA PER TUTTI. 

1.1: ASSUNZIONE

L’assunzione del personale serale verrà formalizzata dalla competente Direzione del Personale. E’ fatto obbligo al personale serale, espletati gli adempimenti assunzionali, di prendere servizio secondo le istruzioni impartite dal competente Capo Servizio.

  • INQUADRAMENTO         Mansione                                 Categoria

 

  1. parrucchieri-truccatori                 4° livello area t.a.
    1. a) all’inquadramento nel 4′ livello per un periodo non inferiore a 1460 giorni di contratto;
    2. b) all’accertamento dell’ídoneità dell’espletamento, in condizioni di specifica autonomia esecutiva, di mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguata conoscenza teorica, sulla base di apposite prove d’esame teoriche e pratiche, da parte di una commissione tecnica di cui farà parte un esperto esterno;
    3. c) la decorrenza economica dell’inquadramento superiore suddetto sarà quella successiva all’accertamento della suddetta idoneità.Per le necessità stagionali dell’Ente assumerà personale serale a prestazioni discontinue per le seguenti mansioni:addetti alla sartoria                       5° livello area t.a.addetti alla calzoleria                   5° livello area t.a.

      attrezzisti                                    5° livello area t.a.

      valletti                                           5° livello area t.a.

      ispettori di palcoscenico               5° livello area t.a.

      assistenti ai minori                         5° livello area t.a

       

      Per gli operai inquadrati nel 5° livello il passaggio al    4° livello è subordinato:

      1. a) inquadramento nel 5° livello per un periodo non inferiore a 1095 giorni di contratto;
      2. b) dichiarazione dì idoneità all’assolvimento di mansioni superiori da parte del competente Capo Reparto, vistata dal Direttore dell’Allestimento Scenico.

      Per gli operai inquadrati nel 4′ livello della scala parametrale tecnica-amministrativa il passaggio al livello 3B è subordinato:

     

    1. 3 ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni inerenti alle prove ordinarie le prove antegenerali, generali e spettacoli vengono stabilite in 4 ore.

L’orario di lavoro avrà inizio, di norma un’ora prima dell’inizio dell’orario fissato dall’ordine del giorno sia per le prove sia per le recite di Opere e Balletti.

E’ altresì consentita la chiamata anche in orario successivo all’inizio dello spettacolo.

Per ìl pieno utilizzo della prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario normale di lavoro, il personale serale potrà essere impegnato, avuto riguardo alle mansioni di competenza, in qualsiasi lavoro richiesto dal competente Capo Reparto. 

  1. 4 MANSIONI

Il personale serale, secondo la categoria di appartenenza, è tenuto   ad espletare, con normale capacítà, tutti i lavori inerenti la sua qualifica professionale, nonché rientranti nella consuetudine teatrale.

Nell’assegnazione del lavoro si terrà conto di una distribuzione equa delle prestazioni fra il personale, salvaguardando le specificità professionali e fatte salve le norme specifiche riguardanti la tipologia a termine o a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

  1. 5. FLESSIBILITA’ DI IMPIEGO

Il personale serale potrà offrire la propria disponibilità ad essere impiegato in attività di reparti diversi di quello di normale inserimento. Il Capo Reparto potrà accogliere la richiesta, qualora se ne verifichi l’esigenza, previa valutazione delle competenze professionali del richiedente. L’eventuale impiego in altro reparto non verrà considerato ai fini dell’anzianità di servizio.

  1. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO

Per ogni prestazione il lavoratore avrà diritto a percepire una retribuzione globale pari al 60% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare CCNL dipendenti Enti lirici, indennità di contingenza, assegno Scala, elemento aggiuntivo del minimo tabellare, dell’incremento dell’elemento distinto della retribuzione previsti nei rispettivi livelli inquadramentali nel CCNL 29/11/1995, elemento distinto della retribuzione nei valori di cui alla sotto riportata tabella) della corrispettiva categoria a cui esso appartiene, maggiorata della speciale indennità pari al 34% in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, della 13esima mensilità, della 14esima mensilità, del premio di produzione, delle ferie, nonché di ogni altra eventuale indennità di legge e contrattuale.

EDR AZIENDALE:

LIVELLO 3B= 148,12

LIVELLO 4° = 125,72

LIVELLO 5° = 92,27

  1. 7 LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione oraria aggiornata delle percentualì appresso stabilite:

lavoro straordinario diurno                50%

lavoro notturno                                  70%

lavoro straordinario notturno             100%

lavoro festivo                                     60%

lavoro straordinario festivo                100%

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Ad eccezione delle recite, e delle prove generali il cui orario in     regime normale termina alle ore 1 e delle prove antegenerali il cui orario normale termina alle ore 24, 30, qualsiasi altra prestazione effettuata dopo le ore 24 sarà compensata con la maggiora zione stabilita per il lavoro notturno. 

1.8. SCATTI DI ANZIANITA’

Ai lavoratori serali, così come in premessa individuati nominativamente, saranno riconosciuti gli scatti di anzianità previsti dal Ccnl di riferimento già maturati calcolando i giorni effettivamente lavorati sin dal loro primo contratto di lavoro. 

1.9 TRATTAMENTO DI MALATTIA E MATERNITA’

Ai medesimi lavoratori serali che ne abbiano interesse, sarà riconosciuta, previo esibizione di copia della specifica richiesta di trattamento di malattia e maternità regolarmente inoltrata alla Sede INPS competente, per i giorni di effettivo lavoro, un’anticipazione di tale trattamento di malattia e maternità richiesto, pari al 100% del valore della prestazione. Da tale anticipazione sarà poi trattenuto in recupero l’importo erogato dall’INPS, nel caso di accoglimento della richiesta. Nel caso di rigetto della stessa l’importo anticipato verrà recuperato integralmente con trattenuta sulla prima busta paga. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Fondazione

l’esito della richiesta all’INPS. In mancanza, sarà sottoposto a procedimento disciplinare a norma di legge e dell’art 33 del vigente CCNL. 

  1. 10 GIORNI FESTIVI

E’ considerato lavoro festivo quello svolto nei giorni stabiliti come festivi dal vigente C.C.N.L. degli operai dipendenti dall ‘Ente.

 

  1. 11 MANIFESTAZIONI FUORI SEDE E PRESTAZIONI DIURNE

Per esigenze derivanti dall’attività dell’Ente il personale a presta zioni discontinue, può essere chiamato a espletare l’attività diurna in sede o fuori sede. In tale caso la durata normale della prestazione è stabilita in 4 ore.

Si precisa che laddove il lavoratore, al quale vengano richieste eventuali prestazioni               diurne o fuori sede, dimostri di non essere in grado di svolgere l’attività richiesta, fornendo adeguata e valida giustificazione, la Direzione della Fondazione ne terrà conto. 

  1. 12 CONTRIBUTI SINDACALI

L’Ente su delega individuale rilasciata dal lavoratore, tratterrà i contributi sindacali nella misura dell’1% della retribuzione per devolverli all’Organizzazione Sindacale indicata.

 

1.13 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER LIMITI DI ETA’

Il personale serale che raggiunge il limite fissato dalla legge per il pensionamento di vecchiaia cesserà di ufficio dal servizio.

2.NORMATIVA OPZIONALE SU BASE FACOLTATIVA DEL LAVORATORE

 

2.1 OBBLIGO DI RISPOSTA ALLA CHIAMATA

Al personale serale che faccia richiesta scritta alla Direzione del Personale di assumere l’obbligo di risposta alla chiamata, verrà riconosciuta la relativa indennità. La chiamata verrà effettuata entro il termine previsto dal CCNL per le variazioni dell’ordine del giorno.

A fronte del succitato obbligo di risposta alla chiamata, sarà riconosciuta a titolo di indennità una maggiorazione del 20%, calcolata sugli istituti contrattuali previsti dalla Legge, per i giorni non lavorati nei 12 mesi. 11 per i lavoratori a tempo determinato

Resta inteso che le giornate mensili prese in considerazione saranno al massimo 26. Saranno garantite, limitatamente al personale a tempo indeterminato con obbligo di risposta alla chiamata, 22 prestazioni mensili su 11 mesi cumulabili su base stagionale intendendo per stagione il periodo ricompreso fra l’inizio delle prove del primo spettacolo di lirica o di balletto successivo alla pausa feriale, e il termine della stagione lirica e di balletto.

Le prestazioni garantite non sono cumulabili con la maggiorazione del 20%.

Le 22 prestazioni mensili garantite saranno liquidate mese per mese in regime di acconto soggetto a conguaglio, anche se il numero di prestazioni programmate fosse inferiore al numero garantito. Il lavoratore ha comunque l’obbligo di recuperarle in altri mesi, secondo le indicazioni del Capo Reparto.

Su base stagionale verrà effettuato un conguaglio finale, liquidando eventuali prestazioni eccedenti il numero garantito.

2.2. MANCATA RISPOSTA E INDISPONIBILITA’ALLA CHIAMATA

La mancata risposta alla chiamata del lavoratore con obbligo di risposta alla chiamata è ammessa nei seguenti casi:

  1. Indisponibilità alla chiamata per malattia/maternità, oltre a eventuali casi di legge, fermo restando l’onere a carico del lavoratore di comunicarlo in tempo utile al Capo Reparto.
  2. In deroga a quanto previsto dalla Legge sull’obbligo di risposta alla chiamata, e in aggiunta a quanto previsto sub A) che precede, sarà accettata dalla Fondazione l’indisponibilità del lavoratore alla chiamata per un massimo di 10 giornate nell’anno solare, oltre la normale chiusura del Teatro. Sarà cura del lavoratore comunicarlo in tempo utile alla Fondazione di norma prima della conferma dell’ordine settimanale. Le 10 giornate potranno essere singole o plurime. Il superamento del limite delle 10 giornate di indisponibilità, comporterà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Con riguardo a queste 10 giornate, verrà riconosciuta unicamente l’indennità di disponibilità. Al 31 dicembre di ogni anno le 10 giornate di mancata risposta alla chiamate decadono e non si cumulano con quelle concesse per l’anno successivo.

In tutti i casi diversi da quanto sub A) e B), il lavoratore che non risponde alla chiamata verrà sottoposto a procedimento disciplinare a norma di legge e dell’art 33 del vigente CCNL. In ogni caso, tre mancate risposte alla chiamata al di fuori dei succitati casi

ammessi sub A) e sub B) comporteranno la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

2.3. PASSAGGIO IN ORGANICO

I lavoratori con obbligo di risposta alla chiamata, in subordine all’assorbimento dei lavoratori a tempo indeterminato per sentenza eventualmente presenti extra-organico, andranno a coprire, unicamente in base ad un criterio di anzianità di servizio e salvo rinunzia, i posti in organico che si renderanno vacanti per turn-over e relativi alle mansioni previste dal punto 1. 

3.DECORRENZA.

La decorrenza del presente accordo è fissata a partire dalla data di firma del presente accordo.

  1. RACCORDO NORMATIVO PER IL PERSONALE SERALE A TERMINE SENZA GARANZIA DI 22 PRESTAZIONI MENSILI

Al personale con contratto intermittente non appartenente all’elenco nominativo allegato al presente accordo e assunto in relazione alle esigenze temporanee e stagionali non appartenente all’organico preferenziale così come definito fino all’accordo aziendale del 30 luglio 2008, continuano ad applicarsi unicamente le norme di cui agli accordi aziendali in vigore alla data odierna compatibili con le norme di legge

e fatta eccezione per la garanzia di 22 prestazioni mensili su base stagionale che resta prerogativa dei lavoratori che ne godono individualmente alla data odierna.

Powered by R*