Altri link
Bye Bye Sussidio!
30 agosto 2011 blog: studio28.t
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 05/08/2011
Circolare n. 105
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori dello Spettacolo
.
SOMMARIO:
Premessa
1. Fonti normative dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – lavoratori dello spettacolo
2. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20 maggio 2010 n. 12355.
3. Istruzioni operative
Premessa.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 del 20 maggio2010 hariaffermato alcuni principi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di indennità di disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo.
Con la presente circolare, scaturita da ulteriori approfondimenti nonché dal confronto con l’ENPALS e con le parti sociali interessate, si intende fornire un riepilogo del quadro normativo e indicazioni atte a superare residue incertezze.
1. Fonti normative dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – lavoratori dello spettacolo
L’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è disciplinata, quanto all’individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal Regolamento di cui al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), da considerarsi vigente ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935.
Al riguardo, l’art. 37, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935 dispone l’obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali “…
prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi
”.
In linea generale, quindi, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati.
Peraltro, il successivo art. 40 del medesimo R.D.L, esclude dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati.
In particolare, tale norma dispone che “
Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (…) 5) il personale artistico, teatrale e cinematografico
”.
La definizione di personale artistico è quella recata dall’art. 7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270 del 1924, secondo cui “
Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell’art. 2, n. 5, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158
[recepito poi nell’art. 40, n. 5 del R.D.L. n. 1827 del 1935]
, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica
”.
Secondo la normativa sopra richiamata, pertanto, anche i lavoratori dello spettacolo – intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente all’ENPALS ai fini pensionistici ed attualmente individuati dai due Decreti Ministeriali del 15 marzo 2005 emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – sono soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi dell’art. 37 del R.D.L. n. 1827 del 1935.
Fanno eccezione i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, siano da considerarsi artisti, secondo la definizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 40, n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 e dall’art. 7 del RD n. 2270 del 1924.
Il regime assicurativo sopra illustrato è stato più volte ribadito in numerose circolari dell’Istituto emanate in materia, delle quali, di seguito, si riportano gli estremi:
Circolare n.11 C. e V. del 9.05.1961
Circolare n.178 Ce V del 19.09.1967
Circolare n. 869 R.C.V./272 del 24.11.1987
Circolare n. 202 del 30.06.1994
Circolare n. 130 del 24.06.1996
Circolare n. 175 del 31.07.1997
Circolare n. 137 del 26.07.2002
Circolare n. 67 del 16.04.2004
Messaggio n. 277 del 30.04.2002.
2. Sentenza 20 maggio 2010 della Suprema Corte di Cassazione n. 12355
Coerentemente con il sopra richiamato quadro normativo, la già citata sentenza n. 12355 del 2010 della Corte di Cassazione ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’art. 40 n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 (che costituisce solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale più ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attività non presupponente una preparazione artistica) deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
Detta sentenza ha, peraltro, stabilito il principio secondo cui la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenersi di per sé presupposto costitutivo del diritto all’indennità qualora detto contributo non sia dovuto.
Posto inoltre che è stata rilevata una prassi alquanto diversificata da parte dei datori di lavoro dello spettacolo in merito agli adempimenti contributivi verso l’INPS con conseguenti ricadute sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, si è pertanto ritenuto di effettuare una ricognizione delle diverse categorie interessate, al fine di dare indicazioni univoche in merito al corretto versamento della contribuzione.
Pertanto, in esito ad una serie di incontri svolti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e l’ENPALS, è stato redatto un elenco delle categorie professionali da annoverare nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” con relativo codice ENPALS. Tale personale, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento <TipoContribuzione> il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione controla Disoccupazione(DS)”.
3. Istruzioni operative
In allegato alla presente circolare viene riportato l’elenco relativo al personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Al riguardo si precisa che detto elenco, fornito dall’ENPALS, contiene, solo per completezza, anche il “Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali” codice 500. È appena il caso, infatti, di sottolineare che i lavoratori autonomi, in quanto tali, sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Come sopra affermato, il personale appartenente alle categorie di cui all’elenco allegato, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento <TipoContribuzione> il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione controla Disoccupazione(DS)”. Detto valore determinerà l’assenza del contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione – carattere “D” – nella colonna “Assicurazioni Coperte” delle applicazioni di visualizzazione dei dati contributivi individuali e non consentirà la concessione dell’indennità di disoccupazione sia con requisiti normali che con requisiti ridotti.
Con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con riferimento alle domande di indennità giacenti a causa di eventuali incertezze e non ancora definite secondo i criteri illustrati nella presente circolare, le Strutture territoriali INPS avranno cura di verificare l’attività svolta dal lavoratore dello spettacolo utilizzando la documentazione disponibile, ivi incluso il contratto di lavoro, al fine di determinare se l’azienda fosse o meno tenuta, in base all’elenco ENPALS allegato, al versamento del contributo di disoccupazione per il lavoratore la cui domanda di prestazione è in corso di trattazione.
In caso di reiezione si richiama l’attenzione sulla necessità di fornire, nella comunicazione all’interessato, adeguata ed esauriente motivazione.
Qualora si riscontri una errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive (uniEmens e DM10/Emens), si avrà cura di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del datore di lavoro interessato.
Il Direttore Generale
Nori
la circolare
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 105 del 05-08-2011
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 05/08/2011
Circolare n. 105
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori dello Spettacolo
.
SOMMARIO:
Premessa
1. Fonti normative dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – lavoratori dello spettacolo
2. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20 maggio 2010 n. 12355.
3. Istruzioni operative
Premessa.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 del 20 maggio2010 hariaffermato alcuni principi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di indennità di disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo.
Con la presente circolare, scaturita da ulteriori approfondimenti nonché dal confronto con l’ENPALS e con le parti sociali interessate, si intende fornire un riepilogo del quadro normativo e indicazioni atte a superare residue incertezze.
1. Fonti normative dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – lavoratori dello spettacolo
L’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è disciplinata, quanto all’individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal Regolamento di cui al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), da considerarsi vigente ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935.
Al riguardo, l’art. 37, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935 dispone l’obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali “…
prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi
”.
In linea generale, quindi, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati.
Peraltro, il successivo art. 40 del medesimo R.D.L, esclude dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati.
In particolare, tale norma dispone che “
Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (…) 5) il personale artistico, teatrale e cinematografico
”.
La definizione di personale artistico è quella recata dall’art. 7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270 del 1924, secondo cui “
Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell’art. 2, n. 5, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158
[recepito poi nell’art. 40, n. 5 del R.D.L. n. 1827 del 1935]
, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica
”.
Secondo la normativa sopra richiamata, pertanto, anche i lavoratori dello spettacolo – intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente all’ENPALS ai fini pensionistici ed attualmente individuati dai due Decreti Ministeriali del 15 marzo 2005 emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – sono soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi dell’art. 37 del R.D.L. n. 1827 del 1935.
Fanno eccezione i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, siano da considerarsi artisti, secondo la definizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 40, n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 e dall’art. 7 del RD n. 2270 del 1924.
Il regime assicurativo sopra illustrato è stato più volte ribadito in numerose circolari dell’Istituto emanate in materia, delle quali, di seguito, si riportano gli estremi:
Circolare n.11 C. e V. del 9.05.1961
Circolare n.178 Ce V del 19.09.1967
Circolare n. 869 R.C.V./272 del 24.11.1987
Circolare n. 202 del 30.06.1994
Circolare n. 130 del 24.06.1996
Circolare n. 175 del 31.07.1997
Circolare n. 137 del 26.07.2002
Circolare n. 67 del 16.04.2004
Messaggio n. 277 del 30.04.2002.
2. Sentenza 20 maggio 2010 della Suprema Corte di Cassazione n. 12355
Coerentemente con il sopra richiamato quadro normativo, la già citata sentenza n. 12355 del 2010 della Corte di Cassazione ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’art. 40 n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 (che costituisce solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale più ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attività non presupponente una preparazione artistica) deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
Detta sentenza ha, peraltro, stabilito il principio secondo cui la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenersi di per sé presupposto costitutivo del diritto all’indennità qualora detto contributo non sia dovuto.
Posto inoltre che è stata rilevata una prassi alquanto diversificata da parte dei datori di lavoro dello spettacolo in merito agli adempimenti contributivi verso l’INPS con conseguenti ricadute sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, si è pertanto ritenuto di effettuare una ricognizione delle diverse categorie interessate, al fine di dare indicazioni univoche in merito al corretto versamento della contribuzione.
Pertanto, in esito ad una serie di incontri svolti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e l’ENPALS, è stato redatto un elenco delle categorie professionali da annoverare nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” con relativo codice ENPALS. Tale personale, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento <TipoContribuzione> il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione controla Disoccupazione(DS)”.
3. Istruzioni operative
In allegato alla presente circolare viene riportato l’elenco relativo al personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Al riguardo si precisa che detto elenco, fornito dall’ENPALS, contiene, solo per completezza, anche il “Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali” codice 500. È appena il caso, infatti, di sottolineare che i lavoratori autonomi, in quanto tali, sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Come sopra affermato, il personale appartenente alle categorie di cui all’elenco allegato, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento <TipoContribuzione> il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione controla Disoccupazione(DS)”. Detto valore determinerà l’assenza del contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione – carattere “D” – nella colonna “Assicurazioni Coperte” delle applicazioni di visualizzazione dei dati contributivi individuali e non consentirà la concessione dell’indennità di disoccupazione sia con requisiti normali che con requisiti ridotti.
Con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con riferimento alle domande di indennità giacenti a causa di eventuali incertezze e non ancora definite secondo i criteri illustrati nella presente circolare, le Strutture territoriali INPS avranno cura di verificare l’attività svolta dal lavoratore dello spettacolo utilizzando la documentazione disponibile, ivi incluso il contratto di lavoro, al fine di determinare se l’azienda fosse o meno tenuta, in base all’elenco ENPALS allegato, al versamento del contributo di disoccupazione per il lavoratore la cui domanda di prestazione è in corso di trattazione.
In caso di reiezione si richiama l’attenzione sulla necessità di fornire, nella comunicazione all’interessato, adeguata ed esauriente motivazione.
Qualora si riscontri una errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive (uniEmens e DM10/Emens), si avrà cura di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del datore di lavoro interessato.
Il Direttore Generale
Nori
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/frsmcdin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0707/html/11/&pagpro=92n1&all=on&commis=11
Commento by anonimo — 1 Settembre 2011 @ 12:09
Estratto da un comunicato del SIAM, Sindacato Italiano Artisti della Musica, federato con CGIL e Sindacato Attori che chiarisce alcuni aspetti della questione:
“SULLA DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI
Il respingimento totale da parte dell’INPS di tutte le richieste di indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, avanzate dai lavoratori dello spettacolo entro i termini previsti del 31 marzo scorso, ha dato corso alle nostre peggiori aspettative in merito all’applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n.12355 del 20 maggio 2010.
Il SIAM, il SAI ed SLC si sono immediatamente mobilitati contro questa grave discriminazione nei confronti di chi lavora nello Spettacolo che, secondo la citata Sentenza della Cassazione, “deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti“.
Dopo aver preso atto del respingimento di tutte le domande di disoccupazione a requisiti ridotti, siamo intervenuti presso il Ministero del Lavoro e ci siamo incontrati con INPS, ENPALS e le Associazioni Datoriali per esprimere il nostro assoluto dissenso.
In quelle sedi abbiamo ottenuto l’unico risultato possibile alla luce dell’interpretazione della frase incriminata del Regio Decreto, quella che esclude dall’assicurazione ”il personale artistico, teatrale e cinematografico con specifica preparazione tecnica, culturale ed artistica” Siamo riusciti cioè a far accettare almeno la non esclusione del personale non artistico dal diritto alla disoccupazione. Per dare forza ai nostri argomenti abbiamo minacciato di inondare l’INPS dei ricorsi del personale non artistico cui era stata rifiutata l’indennità. Diversamente, non è stata accolta la nostra proposta di concedere l’indennità anche agli artisti non impiegati in attività teatrali o cinematografiche, in quanto non specificamente esclusi.
Come abbiamo ripetuto alla nausea, solo una modifica legislativa, a partire dal superamento del Regio Decreto 1827 del 4 ottobre 1935 potrà porre fine all’inaccettabile discriminazione cui sono sottoposti i lavoratori del nostro Settore. Tale decreto di epoca fascista, tutt’ora in vigore, appunto escludendo esplicitamente dall’istituto della disoccupazione ”il personale artistico, teatrale e cinematografico con specifica preparazione tecnica, culturale ed artistica” (comma 5 art.40) non ci lascia scampo.
La stessa Sentenza della Corte Costituzionale, ovviamente, si fonda su questo Decreto.
L’ambiguità contenuta nella frase della legge qui sopra virgolettata, ha creato negli anni passati una situazione di indeterminatezza, nella quale a discrezione, nella loro autonomia interpretativa, alcune Sedi Inps concedevano o rifiutavano l’indennità al personale artistico. Naturalmente parliamo di rapporti di lavoro subordinato, i soli per i quali nel nostro paese è prevista l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro la disoccupazione involontaria.
Ma oltre il Regio Decreto, era ed è per noi superata dai tempi anche la vecchia distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, in quanto oggi la maggior parte del lavoro autonomo nasconde un rapporto di lavoro subordinato, mascherato e con meno diritti, quindi a maggior ragione necessitante di tutele sociali.
Per ottenere questo superamento non avevamo che la via legislativa, quella su cui più ci siamo impegnati in questi anni anche se, ad essere sinceri, senza grandi risultati, se non tenere in vita quel principio di giustizia sociale – chiunque lavori, senza discriminazioni, ha il diritto ad essere tutelato dal concorso solidale di tutti qualora, non per sua volontà, gli vengano a mancare le risorse per provvedere all’esistenza – in tutti i testi che si sono succeduti nelle legislature trascorse. Fino al Testo Unico, immobile da mesi a un passo del diventare legge.
Quello che oggi possiamo realisticamente fare, anche per dare forza alla nostra battaglia complessiva, è inondare di ricorsi l’INPS. Pertanto invitiamo tutti coloro cui è stata negata la disoccupazione ma cui era stata concessa negli anni precedenti, a fare ricorso, avvalendosi degli sportelli del Patronato INCA-CGIL presenti in ogni Camera del Lavoro e dell’aiuto che troveranno presso tutte le sedi SIAM-SLC…”
Commento by anonimo — 1 Settembre 2011 @ 16:28
http://www.petizionionline.it/petizione/per-lo-stato-gli-artisti-non-sono-lavoratori-ripristiniamo-lindennita-di-disoccupazione/4937
Commento by anonimo — 1 Settembre 2011 @ 23:03
Ma di che vi stupite? Soldi non ce ne sono piu'. Li hanno presi tutti La Scala, Zeffirelli e Santa Cecilia altro che ai disoccupati. Purtroppo non siete bravi come quelli che lavorano in Scala,quindi niente soldi!
Lo sapete o no che loro si sentono "le eccellenze d'Italia?" ..anche se pare che uno scaligero famoso sia andato recentemente a fare un concorso per un'orchestrina di basso profilo e sia stato cacciato fuori alla prima prova. Raccontateci come è andata, dai su che lo sapete tutti!
Commento by anonimo — 2 Settembre 2011 @ 07:57
perchè
non ci racconti tu, di chi stai parlando ?, vogliamo sapere.
Commento by anonimo — 2 Settembre 2011 @ 23:44
@ #5
Non fare il finto tonto..sai bene di cosa parlo. Se non sei un finto tonto che con la scusa dell'eccellenza sta rapindando l'italia allora sei uno dei finti operai livorosi quelli che odiano il teatro d'opera e qualunque cosa o persona in esso produca suono….peggio che andar di notte!! A no tu se sei il finto operaio di notte lavori, fai anche i turni, manco foste un altoforno. Sta un po' zitto operaio che adesso volgiamo parlare un po' di musica.
Dai su dite , scrivete su questo blog come è andata l'audizione nell' orchestrina di serie B ad uno dei vostri musicisti che si celebrano tra i migliori d'italia e d'europa. Tanto ormai nellì' "ambiente" la notizia ha già fatto il giro.
Ecco cari precari affamati a chi vanno i vostri soldi della disoccupazione. Se li pappano tutti i finti "eccelenti".
Grazie Bondi!
Commento by anonimo — 3 Settembre 2011 @ 01:19
xchè non ci scrivi almeno un link che vediamo di cosa si tratta, e l'audizione raccontala tu, non fare il misterioso, mica possiamo stare sempre a vedere cosa fate voi "artisti " TUTTO IL TEMPO.
NOI SIAMO OPERAI e il tempo lo dedichiamo al lavoro e alle cose importanti della vita come la familia, non andiamo in giro x il mondo a fare marchette ci basta lo stipendio che ci danno, non abbiamo manie di grandezza.
Commento by anonimo — 3 Settembre 2011 @ 12:46
…lo stipendio che vi danno "basterebbe" a molti…
Commento by anonimo — 4 Settembre 2011 @ 09:51
Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a
few of your ideas!!
Commento by Heizölpreise — 26 Ottobre 2013 @ 21:27
I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I definitely liked reading all that is posted on your blog.Keep the aarticles coming. I loved it!
Commento by thor film complet — 10 Dicembre 2013 @ 20:03
Our david cameron correspondent added that, despite the Tories’ long,
nervous breakdown over Europe, Lord Howe said the United States.
Commento by https://www.gov.uk/government/people/david-cameron — 30 Dicembre 2013 @ 17:49
simply click the next web page
L'INPS cancella il sussidio di disoccupazione agli artisti dello spettacolo. « Il Sottoscala
Trackback by simply click the next web page — 28 Novembre 2019 @ 13:50
sport tvp online
L'INPS cancella il sussidio di disoccupazione agli artisti dello spettacolo. « Il Sottoscala
Trackback by sport tvp online — 28 Novembre 2019 @ 19:47
kiehlmann.co.uk
L'INPS cancella il sussidio di disoccupazione agli artisti dello spettacolo. « Il Sottoscala
Trackback by kiehlmann.co.uk — 12 Dicembre 2019 @ 22:06
Kiehlmann Co said in a blog post
L'INPS cancella il sussidio di disoccupazione agli artisti dello spettacolo. « Il Sottoscala
Trackback by Kiehlmann Co said in a blog post — 16 Dicembre 2019 @ 19:06