Il Sottoscala Per Abbado un Albero in Piazza Scala

10 Giugno 2015

proposta di ACCORDO AZIENDALE PER IL PERSONALE SERALE GIUGNO 2015

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 18:23

IL PACCO RIBOLLITO. Per la terza volta anzichè parlare di part time l’azienda ripropone il contratto a chiamata che è una regressione rispetto al tempo indeterminato  reggiunto attraverso la via giudiziaria,Non vi è cenno della tutela  dell’art 18 , dell’infortunio , della copertura dei primi tre giorni di malattia  ecc ecc. ma la riproposta della precarietà a vita e di un rapporto poco lontano dall’asservimento..guai poi se non c’è… campo .

 

PREMESSA

Il presente accordo sindacale viene stipulato ai sensi dell’art. 112 del vigente CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico-sinfoniche. Le parti contraenti assumono l’impegno di rispettare e far rispettare la presente normativa. Le norme del presente accordo, integrano le norme degli accordi aziendali in vigore, le sostituiscono ove non compatibili e si applicano al personale in intestazione e nominativamente individuato nell’elenco allegato che costituisce parte integrante dell’accordo.

1.NORMATIVA COMUNE VALIDA PER TUTTI. 

1.1: ASSUNZIONE

L’assunzione del personale serale verrà formalizzata dalla competente Direzione del Personale. E’ fatto obbligo al personale serale, espletati gli adempimenti assunzionali, di prendere servizio secondo le istruzioni impartite dal competente Capo Servizio.

  • INQUADRAMENTO         Mansione                                 Categoria

 

  1. parrucchieri-truccatori                 4° livello area t.a.
    1. a) all’inquadramento nel 4′ livello per un periodo non inferiore a 1460 giorni di contratto;
    2. b) all’accertamento dell’ídoneità dell’espletamento, in condizioni di specifica autonomia esecutiva, di mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguata conoscenza teorica, sulla base di apposite prove d’esame teoriche e pratiche, da parte di una commissione tecnica di cui farà parte un esperto esterno;
    3. c) la decorrenza economica dell’inquadramento superiore suddetto sarà quella successiva all’accertamento della suddetta idoneità.Per le necessità stagionali dell’Ente assumerà personale serale a prestazioni discontinue per le seguenti mansioni:addetti alla sartoria                       5° livello area t.a.addetti alla calzoleria                   5° livello area t.a.

      attrezzisti                                    5° livello area t.a.

      valletti                                           5° livello area t.a.

      ispettori di palcoscenico               5° livello area t.a.

      assistenti ai minori                         5° livello area t.a

       

      Per gli operai inquadrati nel 5° livello il passaggio al    4° livello è subordinato:

      1. a) inquadramento nel 5° livello per un periodo non inferiore a 1095 giorni di contratto;
      2. b) dichiarazione dì idoneità all’assolvimento di mansioni superiori da parte del competente Capo Reparto, vistata dal Direttore dell’Allestimento Scenico.

      Per gli operai inquadrati nel 4′ livello della scala parametrale tecnica-amministrativa il passaggio al livello 3B è subordinato:

     

    1. 3 ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni inerenti alle prove ordinarie le prove antegenerali, generali e spettacoli vengono stabilite in 4 ore.

L’orario di lavoro avrà inizio, di norma un’ora prima dell’inizio dell’orario fissato dall’ordine del giorno sia per le prove sia per le recite di Opere e Balletti.

E’ altresì consentita la chiamata anche in orario successivo all’inizio dello spettacolo.

Per ìl pieno utilizzo della prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario normale di lavoro, il personale serale potrà essere impegnato, avuto riguardo alle mansioni di competenza, in qualsiasi lavoro richiesto dal competente Capo Reparto. 

  1. 4 MANSIONI

Il personale serale, secondo la categoria di appartenenza, è tenuto   ad espletare, con normale capacítà, tutti i lavori inerenti la sua qualifica professionale, nonché rientranti nella consuetudine teatrale.

Nell’assegnazione del lavoro si terrà conto di una distribuzione equa delle prestazioni fra il personale, salvaguardando le specificità professionali e fatte salve le norme specifiche riguardanti la tipologia a termine o a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

  1. 5. FLESSIBILITA’ DI IMPIEGO

Il personale serale potrà offrire la propria disponibilità ad essere impiegato in attività di reparti diversi di quello di normale inserimento. Il Capo Reparto potrà accogliere la richiesta, qualora se ne verifichi l’esigenza, previa valutazione delle competenze professionali del richiedente. L’eventuale impiego in altro reparto non verrà considerato ai fini dell’anzianità di servizio.

  1. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO

Per ogni prestazione il lavoratore avrà diritto a percepire una retribuzione globale pari al 60% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare CCNL dipendenti Enti lirici, indennità di contingenza, assegno Scala, elemento aggiuntivo del minimo tabellare, dell’incremento dell’elemento distinto della retribuzione previsti nei rispettivi livelli inquadramentali nel CCNL 29/11/1995, elemento distinto della retribuzione nei valori di cui alla sotto riportata tabella) della corrispettiva categoria a cui esso appartiene, maggiorata della speciale indennità pari al 34% in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, della 13esima mensilità, della 14esima mensilità, del premio di produzione, delle ferie, nonché di ogni altra eventuale indennità di legge e contrattuale.

EDR AZIENDALE:

LIVELLO 3B= 148,12

LIVELLO 4° = 125,72

LIVELLO 5° = 92,27

  1. 7 LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione oraria aggiornata delle percentualì appresso stabilite:

lavoro straordinario diurno                50%

lavoro notturno                                  70%

lavoro straordinario notturno             100%

lavoro festivo                                     60%

lavoro straordinario festivo                100%

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Ad eccezione delle recite, e delle prove generali il cui orario in     regime normale termina alle ore 1 e delle prove antegenerali il cui orario normale termina alle ore 24, 30, qualsiasi altra prestazione effettuata dopo le ore 24 sarà compensata con la maggiora zione stabilita per il lavoro notturno. 

1.8. SCATTI DI ANZIANITA’

Ai lavoratori serali, così come in premessa individuati nominativamente, saranno riconosciuti gli scatti di anzianità previsti dal Ccnl di riferimento già maturati calcolando i giorni effettivamente lavorati sin dal loro primo contratto di lavoro. 

1.9 TRATTAMENTO DI MALATTIA E MATERNITA’

Ai medesimi lavoratori serali che ne abbiano interesse, sarà riconosciuta, previo esibizione di copia della specifica richiesta di trattamento di malattia e maternità regolarmente inoltrata alla Sede INPS competente, per i giorni di effettivo lavoro, un’anticipazione di tale trattamento di malattia e maternità richiesto, pari al 100% del valore della prestazione. Da tale anticipazione sarà poi trattenuto in recupero l’importo erogato dall’INPS, nel caso di accoglimento della richiesta. Nel caso di rigetto della stessa l’importo anticipato verrà recuperato integralmente con trattenuta sulla prima busta paga. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Fondazione

l’esito della richiesta all’INPS. In mancanza, sarà sottoposto a procedimento disciplinare a norma di legge e dell’art 33 del vigente CCNL. 

  1. 10 GIORNI FESTIVI

E’ considerato lavoro festivo quello svolto nei giorni stabiliti come festivi dal vigente C.C.N.L. degli operai dipendenti dall ‘Ente.

 

  1. 11 MANIFESTAZIONI FUORI SEDE E PRESTAZIONI DIURNE

Per esigenze derivanti dall’attività dell’Ente il personale a presta zioni discontinue, può essere chiamato a espletare l’attività diurna in sede o fuori sede. In tale caso la durata normale della prestazione è stabilita in 4 ore.

Si precisa che laddove il lavoratore, al quale vengano richieste eventuali prestazioni               diurne o fuori sede, dimostri di non essere in grado di svolgere l’attività richiesta, fornendo adeguata e valida giustificazione, la Direzione della Fondazione ne terrà conto. 

  1. 12 CONTRIBUTI SINDACALI

L’Ente su delega individuale rilasciata dal lavoratore, tratterrà i contributi sindacali nella misura dell’1% della retribuzione per devolverli all’Organizzazione Sindacale indicata.

 

1.13 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER LIMITI DI ETA’

Il personale serale che raggiunge il limite fissato dalla legge per il pensionamento di vecchiaia cesserà di ufficio dal servizio.

2.NORMATIVA OPZIONALE SU BASE FACOLTATIVA DEL LAVORATORE

 

2.1 OBBLIGO DI RISPOSTA ALLA CHIAMATA

Al personale serale che faccia richiesta scritta alla Direzione del Personale di assumere l’obbligo di risposta alla chiamata, verrà riconosciuta la relativa indennità. La chiamata verrà effettuata entro il termine previsto dal CCNL per le variazioni dell’ordine del giorno.

A fronte del succitato obbligo di risposta alla chiamata, sarà riconosciuta a titolo di indennità una maggiorazione del 20%, calcolata sugli istituti contrattuali previsti dalla Legge, per i giorni non lavorati nei 12 mesi. 11 per i lavoratori a tempo determinato

Resta inteso che le giornate mensili prese in considerazione saranno al massimo 26. Saranno garantite, limitatamente al personale a tempo indeterminato con obbligo di risposta alla chiamata, 22 prestazioni mensili su 11 mesi cumulabili su base stagionale intendendo per stagione il periodo ricompreso fra l’inizio delle prove del primo spettacolo di lirica o di balletto successivo alla pausa feriale, e il termine della stagione lirica e di balletto.

Le prestazioni garantite non sono cumulabili con la maggiorazione del 20%.

Le 22 prestazioni mensili garantite saranno liquidate mese per mese in regime di acconto soggetto a conguaglio, anche se il numero di prestazioni programmate fosse inferiore al numero garantito. Il lavoratore ha comunque l’obbligo di recuperarle in altri mesi, secondo le indicazioni del Capo Reparto.

Su base stagionale verrà effettuato un conguaglio finale, liquidando eventuali prestazioni eccedenti il numero garantito.

2.2. MANCATA RISPOSTA E INDISPONIBILITA’ALLA CHIAMATA

La mancata risposta alla chiamata del lavoratore con obbligo di risposta alla chiamata è ammessa nei seguenti casi:

  1. Indisponibilità alla chiamata per malattia/maternità, oltre a eventuali casi di legge, fermo restando l’onere a carico del lavoratore di comunicarlo in tempo utile al Capo Reparto.
  2. In deroga a quanto previsto dalla Legge sull’obbligo di risposta alla chiamata, e in aggiunta a quanto previsto sub A) che precede, sarà accettata dalla Fondazione l’indisponibilità del lavoratore alla chiamata per un massimo di 10 giornate nell’anno solare, oltre la normale chiusura del Teatro. Sarà cura del lavoratore comunicarlo in tempo utile alla Fondazione di norma prima della conferma dell’ordine settimanale. Le 10 giornate potranno essere singole o plurime. Il superamento del limite delle 10 giornate di indisponibilità, comporterà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Con riguardo a queste 10 giornate, verrà riconosciuta unicamente l’indennità di disponibilità. Al 31 dicembre di ogni anno le 10 giornate di mancata risposta alla chiamate decadono e non si cumulano con quelle concesse per l’anno successivo.

In tutti i casi diversi da quanto sub A) e B), il lavoratore che non risponde alla chiamata verrà sottoposto a procedimento disciplinare a norma di legge e dell’art 33 del vigente CCNL. In ogni caso, tre mancate risposte alla chiamata al di fuori dei succitati casi

ammessi sub A) e sub B) comporteranno la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

2.3. PASSAGGIO IN ORGANICO

I lavoratori con obbligo di risposta alla chiamata, in subordine all’assorbimento dei lavoratori a tempo indeterminato per sentenza eventualmente presenti extra-organico, andranno a coprire, unicamente in base ad un criterio di anzianità di servizio e salvo rinunzia, i posti in organico che si renderanno vacanti per turn-over e relativi alle mansioni previste dal punto 1. 

3.DECORRENZA.

La decorrenza del presente accordo è fissata a partire dalla data di firma del presente accordo.

  1. RACCORDO NORMATIVO PER IL PERSONALE SERALE A TERMINE SENZA GARANZIA DI 22 PRESTAZIONI MENSILI

Al personale con contratto intermittente non appartenente all’elenco nominativo allegato al presente accordo e assunto in relazione alle esigenze temporanee e stagionali non appartenente all’organico preferenziale così come definito fino all’accordo aziendale del 30 luglio 2008, continuano ad applicarsi unicamente le norme di cui agli accordi aziendali in vigore alla data odierna compatibili con le norme di legge

e fatta eccezione per la garanzia di 22 prestazioni mensili su base stagionale che resta prerogativa dei lavoratori che ne godono individualmente alla data odierna.

4 Comments

  1. http://kiehlmann.co.uk/User:IsaacBrownrigg3

    proposta di ACCORDO AZIENDALE PER IL PERSONALE SERALE GIUGNO 2015 « Il Sottoscala

    Trackback by http://kiehlmann.co.uk/User:IsaacBrownrigg3 — 29 Novembre 2019 @ 20:49

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