Il Sottoscala Per Abbado un Albero in Piazza Scala

9 Marzo 2010

PRIME CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE 1167 APPROVATO DAL SENATO E IN ATTESA DI FIRMA DEL CAPO DELLO STATO

Filed under: Uncategorized — Lavoratoriscala @ 20:22

Un grave indebolimento dei diritti dei lavoratori, una grave lesione dell'art.18 dello statuto dei lavoratori  Contributo dell' Avv. ALBERTO MEDINA

Tutta la legislazione sul lavoro che si è sviluppata  fin dall’inizio del secolo scorso, e persino durante il fascismo, si è mossa dall’ovvia considerazione dello squilibrio di potere contrattuale  esistente tra lavoratore e datore di lavoro.
Per tentare di bilanciare questo potere contrattuale e sottrarre il lavoratore dal rischio di dover subire clausole contrattuali inique e certamente da lui non liberamente volute, la legislazione del lavoro  si è  dunque sviluppata  su due fondamentali pilastri.
Il primo, di ordine sostanziale, riguarda la individuazione di una serie di diritti fondamentali individuati a favore del lavoratore come “indisponibili” che venivano imposti alla parte più forte, ossia al datore,  rendendo nullo ogni eventuale patto contrario (si tratta dei diritti al riposo, alle ferie, alla irriducibilità della retribuzione, alla contribuzione previdenziale, al mantenimento del professionalità raggiunta, all’attività sindacale, alla tutela della maternità, etc.,etc.).
Il secondo pilastro di ordine procedurale, consiste nella effettiva esigibilità di questi diritti, e nel nostro ordinamento esso è stato perfezionato con l’individuazione, a partire dal 1973,  di un rito giudiziario  particolare, più celere e snello,  privo sostanzialmente  di costi per il lavoratore (poiché – oltre ad essere esente da bolli e tasse – anche in caso di sconfitta del lavoratore le spese legali venivano , per prassi , normalmente compensate) il cui accesso non poteva in alcun modo esser pregiudicato da eventuali clausole che prevedessero il ricorso all’arbitrato.
Già da anni  i governi (dei diversi schieramenti politici)  avevano iniziato ad erodere diritti da sempre ritenuti indisponibili, prima invocando la necessità di battere l’inflazione e poi la necessità di maggior flessibilità del lavoro,  cominciando ad affermare tra l’altro una inesistente  libertà di contrattazione del dipendente e una sua  sostanziale “parità”  col datore di lavoro che hanno trovato la loro enfatizzazione nella c.d. legge Biagi (si pensi solo alla sostanziale liberalizzazione delle clausole elastiche e flessibili nel lavoro part time oggettivamente non rifiutabili da chi è in cerca di lavoro)
Sul  fronte della tutela giudiziaria l’attacco fino ad oggi si era sviluppato solo individuando  misure  deflattive; da un lato era stata introdotta la obbligatorietà del preventivo  tentativo di conciliazione avanti alla DPL con considerevole allungamento dei tempi in cui concludere una causa dei lavoro, dall’altro,  evitando di parametrare gli organici dei Tribunali del Lavoro con le reali necessità,  si era indotto i giudici  a “difendersi” da eccessivi carichi di lavoro iniziando a condannare i lavoratori in caso di  rigetto delle loro domande.
Questa  forma di autotutela corporativa  dei giudici a scapito dei lavoratori, che spesso si trovano a dover rinunciare al ricorso alla giustizia nel timore di non avere i mezzi “per potersela permettere”,   aveva  tra l’altro, dal luglio scorso, trovato sostegno  dal legislatore con la modifica di un articolo che oggi impone al giudice di motivare dettagliatamente le ragioni di eventuali deroghe dal principio secondo cui le spese legali gravano sulla parte che perde il giudizio.
Se dunque ormai da tempo i pilastri  posti a bilanciare lo squilibrio esistente tra lavoratore e padrone subivano gravi attacchi quello portato dal DDL 1167 appena approvato dal Senato appare dirompente perché  muovendosi  apparentemente solo  sul piano procedurale introduce un meccanismo che rischia di  vanificare qualsiasi diritto “indisponibile”.
Il cavallo di Troia  è rappresentato dalla eliminazione  del divieto di introdurre clausole che riducano la possibilità del lavoratore di ricorrere al giudice.
L’art. 33 a comma 8 prevede che accordi interconfederali o contratti collettivi  potranno prevedere il ricorso all’arbitrato, con clausole che si chiamano “compromissorie”,  e queste clausole potranno esser “liberamente” sottoscritte dal lavoratore davanti ad una commissione certificatrice che “accerti la effettiva volontà delle parti” : Se entro 12 mesi non saranno intervenuti sulla materia i previsti  accordi interconfederali o i contratti collettivi  interverrà a regolare la materia un decreto ministeriale.
Cosa significa tutto ciò?
Significa che all’interno di un quadro che ancora deve esser definito dagli accordi (CISL e UIL  sembrano già d’accordo) ovvero dal Ministro, all’atto dell’assunzione potrà esser chiesto al dipendente di firmare una clausola con la quale egli rinuncia a rivolgersi al giudice in determinate o in tutte le materie che riguardano il suo rapporto di lavoro impegnandosi a rivolgersi invece ad un collegio arbitrale.
E’ evidente che se il datore porrà quella condizione il lavoratore, per poter accedere a quel lavoro, non potrà che accettarla “liberamente” con il beneplacito del commissione certificatrice .
Il risultato, però,  sarà che il dipendente si troverà a subire una situazione che mai avrebbe potuto  preferire rispetto  alla fino ad oggi preesistente possibilità  di rivolgersi in ogni caso alla giustizia ordinaria e ancora una volta si è  ipocritamente presupposta una inesistente  parità di forze tra chi offre e chi cerca lavoro.
Al di là dei costi senz’altro maggiori (gli arbitri vanno pagati: già prima della decisione il lavoratore dovrà versare con assegno circolare al presidente una somma pari all’1% del valore della causa, poi ci sono le spese degli altri arbitri, nonché quelle dei legali), va considerato che gli arbitri saranno 3  e decideranno a maggioranza. Poiché uno sarà nominato dal lavoratore e l’altro dal datore di lavoro l’ago della bilancia sarà il Presidente, individuato dai primi due o dal Presidente del Tribunale in un professore universitario in materie giuridiche o in un avvocato cassazionista.
Già solo la collocazione sociale  di queste due  figure e le ben più possibili convergenze di interessi  tra loro e le  aziende  non consentono di nutrire una particolare  fiducia nell’imparzialità di un simile “organo giudicante”, ma il punto fondamentale non è ancora questo.
Esso sta invece e soprattutto nel fatto che questi arbitri potranno decidere secondo equità (il che vuol dire semplicemente come a loro sembri giusto) e che potrà prevedersi persino la rinuncia del lavoratore ad impugnare la loro decisione (c.d. lodo) anche  quando questa sia contraria a norme di diritto o a contratti ed accordi collettivi!  
Il che significa, ad esempio, che in caso di licenziamento anche quando gli arbitri lo riconoscessero illegittimo, non sarebbero tenuti a disporre la reintegrazione, con buona pace dell’art. 18 e nulla potrà poi obiettare il lavoratore!
E non solo, perché nessun diritto indisponibile potrà  più dirsi effettivamente tutelabile.
Oltre a queste misure la nuova legge ne introduce altre non meno significative:
 –  introduce una serie di decadenze  pesantissime perché, quale che sia il tipo del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a termine, a progetto, la sua risoluzione (anche oralmente disposta)  deve essere impugnata  entro sessanta giorni  ed il relativo ricorso al giudice o all’arbitrato deve essere attivato entro i successivi 180 giorni. Negli stessi termini devono  esser impugnate  la cessione del contratto in caso di trasferimento d’azienda (dalla data del trasferimento) e la effettiva titolarità del rapporto in caso di somministrazione di lavoro irregolare (dalla data della sua cessazione).
La gravità di queste decadenza è facilmente intuibile: i lavoratori spesso scoprono in ritardo l’esistenza dei loro diritti (ad esempio che il  termine del loro contratto non era valido, che la somministrazione del loro lavoro  era irregolare, etc, che il  loro passaggio ad altra azienda non era giustificato da un trasferimento di ramo d’azienda, etc,) altre volte ritardano anche solo ad informarsi presso il sindacato  confidando nelle promesse di future riassunzioni,. Certo è che  questa strettissima decadenza priverà moltissimi, e specie i  lavoratori più deboli, di una possibilità di effettiva tutela.
– riduce il risarcimento del danno dovuto al lavoratore assunto irregolarmente a termine  per il periodo in cui è stato privo di lavoro contenendolo nei limiti tra le 2, 5 mensilità e le 6, addirittura anche in relazione ai giudizi già in corso.
– elimina la necessità di ricorrere al tentativo di conciliazione ex art. 410, mantenuto come opzione possibile, ma gravato di obblighi di specificazione delle domande e delle loro ragioni (in analogia con quanto già previsto in materia di pubblico impiego)  che ne appesantiscono l’utilizzo ed impongono, di fatto, già in quella fase la presenza del legale;
Oltre a questo disposto in via generale, vi sono poi nella legge altri vere “chicche”  che dimostrano come il legislatore sia stato sensibile sì al “lavoro”, ma a quello  delle lobbies.
E’ stata introdotta, infatti, con l’art. 50, una norma che pare colpire unicamente e  clamorosamente solo i lavoratori di Atesia che, assunti irregolarmente come “Cococò”, non avevano accettato di rinunciare ai loro diritti  pregressi a fronte della sola  reintegra  con un contratto a part time a 500 euro mensili  loro offerta  da Atesia prima del 30.9.2008. Ora, in forza di questa norma retroattiva anche chi di loro ha vinto in appello, ma ancora non ha una sentenza definitiva, perderà il diritto alla reintegra e agli stipendi perduti e dovrà accontentarsi di un  minimo risarcimento (tra le 2,5 e le 6 mensilità)!
Lo scempio di un simile modo di legiferare risulta ben chiaro a tutti, prima però che le parti più pericolose di questa legge inizino ad operare  vi è spazio per individuare iniziative di sensibilizzazione e di lotta che siano in grado di ostacolarne l’applicazione. Vale la pena di darsi da fare.    

Milano, 6 marzo 2008  

Alberto Medina

10 Comments

  1. Governo all’attacco dell’articolo18

    La Repubblica — 03 marzo 2010

    ROMA – Aggirare l’ articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che tutela dal licenziamento senza giusta causa, e anche altre norme della nostra legislazione sul lavoro. Ma senza dirlo, almeno direttamente. La nuova legge sul processo del lavoro presentata dal governo è ormai a un passo dall’ approvazione: questa settimana dovrebbe concluderne l’ esame la Commissione Lavoro di Palazzo Madama, subito dopo sarà l’ Aula a dare il via libera definitivo dopo quasi due anni di navetta tra Camera e Senato. In quel testo (il disegno di legge 1167-B) c’ è scritto che le controversie tra il datore di lavoro e il suo dipendente potranno essere risolte anche da un arbitro in alternativa al giudice: o l’ uno o l’ altro. Un cambiamento radicale rispetto alla tradizione giuridica italiana, dove c’ è sempre stata una forte diffidenza nei confronti dei lodi arbitrali di stampo anglosassone. Un affievolimento di fatto delle tutele a favore del lavoratore, la parte oggettivamente più debole in questo tipo di controversie. E anche, appunto, un superamento dell’ articolo 18, come di altri vincoli legislativi. Perché di fronte a un licenziamento l’ arbitro deciderà “secondo equità”. «Secondo la sua concezione di equità, non secondo la legge», commenta preoccupato Tiziano Treu, senatore del Pd, ex ministro del lavoro, giuslavorista non certo un massimalista visto che porta il suo nome il primo pacchetto sulla flessibilità. Eppure Treuè tra i firmatati di un appello (“Fermiano la controriforma del diritto del lavoro”) contro il disegno di legge del governo giudicato «eversivo rispetto all’ intero ordinamento giuslavoristico». Tra i firmatari il giurista di Bologna Umberto Romagnoli, il sociologo torinese Luciano Gallino, l’ ex presidente dell’ Inps Massimo Paci. Un appello che però resterà nel vuoto. La norma è davvero complessa. In sostanza – modificando l’ articolo 412 del codice di procedura civile – si prevedono due possibilità tra loro alternative per la risoluzione delle controversie: o la via giudiziale oppure quella arbitrale. Già nel contratto di assunzione, anche in deroga ai contratti collettivi, potrebbe essere stabilito (con la cosiddetta clausola compromissoria) che in caso di contrasto le parti si affideranno a un arbitro. Strada assai meno garantista per il lavoratore che in un momento di debolezza negoziale (quello dell’ assunzione, appunto) finirebbe per essere costretto ad accettare. E il giudizio dell’ arbitro sarà impugnabile esclusivamente per vizi procedurali. «Questa volta – sostiene Fulvio Fammoni, segretario confederale della Cgil – è peggio rispetto al 2002: allora l’ attacco all’ articolo 18 fu diretto ed era semplice spiegarlo ai lavoratori. Ora l’ aggiramento va ben oltre l’ articolo 18 impedendo addirittura di arrivare al giudice del lavoro». Di «approccio chirurgico», parla l’ ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano (Pd). «Si fanno le “operazioni” – aggiunge – senza andare allo scontro frontale». Preoccupata anche la Cisl, dice il segretario Giorgio Santini: «Non abbiamo pregiudizi nei confronti dell’ arbitrato, ma ora spetta alla contrattazione fissare i paletti di garanzia per l’ esercizio dell’ arbitrato». La legge infatti rinvia a un accordo tra le parti che però se non arriverà entro un anno lascerà spazio a un decreto del ministro del Lavoro. Ma per Giuliano Cazzola (Pdl), relatore del disegno di legge alla Camera: «bisogna smetterla di considerare i lavoratori come dei “minus habens”, incapaci di scegliere responsabilmente e consapevolmente un percorso giudiziale o uno stragiudiziale (l’ arbitrato, ndr ), per dirimere le loro controversie di lavoro»

    Commento by AutoOrgScala — 9 Marzo 2010 @ 19:39

  2. Governo all’attacco dell’articolo18

    La Repubblica — 03 marzo 2010

    ROMA – Aggirare l’ articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che tutela dal licenziamento senza giusta causa, e anche altre norme della nostra legislazione sul lavoro. Ma senza dirlo, almeno direttamente. La nuova legge sul processo del lavoro presentata dal governo è ormai a un passo dall’ approvazione: questa settimana dovrebbe concluderne l’ esame la Commissione Lavoro di Palazzo Madama, subito dopo sarà l’ Aula a dare il via libera definitivo dopo quasi due anni di navetta tra Camera e Senato. In quel testo (il disegno di legge 1167-B) c’ è scritto che le controversie tra il datore di lavoro e il suo dipendente potranno essere risolte anche da un arbitro in alternativa al giudice: o l’ uno o l’ altro. Un cambiamento radicale rispetto alla tradizione giuridica italiana, dove c’ è sempre stata una forte diffidenza nei confronti dei lodi arbitrali di stampo anglosassone. Un affievolimento di fatto delle tutele a favore del lavoratore, la parte oggettivamente più debole in questo tipo di controversie. E anche, appunto, un superamento dell’ articolo 18, come di altri vincoli legislativi. Perché di fronte a un licenziamento l’ arbitro deciderà “secondo equità”. «Secondo la sua concezione di equità, non secondo la legge», commenta preoccupato Tiziano Treu, senatore del Pd, ex ministro del lavoro, giuslavorista non certo un massimalista visto che porta il suo nome il primo pacchetto sulla flessibilità. Eppure Treuè tra i firmatati di un appello (“Fermiano la controriforma del diritto del lavoro”) contro il disegno di legge del governo giudicato «eversivo rispetto all’ intero ordinamento giuslavoristico». Tra i firmatari il giurista di Bologna Umberto Romagnoli, il sociologo torinese Luciano Gallino, l’ ex presidente dell’ Inps Massimo Paci. Un appello che però resterà nel vuoto. La norma è davvero complessa. In sostanza – modificando l’ articolo 412 del codice di procedura civile – si prevedono due possibilità tra loro alternative per la risoluzione delle controversie: o la via giudiziale oppure quella arbitrale. Già nel contratto di assunzione, anche in deroga ai contratti collettivi, potrebbe essere stabilito (con la cosiddetta clausola compromissoria) che in caso di contrasto le parti si affideranno a un arbitro. Strada assai meno garantista per il lavoratore che in un momento di debolezza negoziale (quello dell’ assunzione, appunto) finirebbe per essere costretto ad accettare. E il giudizio dell’ arbitro sarà impugnabile esclusivamente per vizi procedurali. «Questa volta – sostiene Fulvio Fammoni, segretario confederale della Cgil – è peggio rispetto al 2002: allora l’ attacco all’ articolo 18 fu diretto ed era semplice spiegarlo ai lavoratori. Ora l’ aggiramento va ben oltre l’ articolo 18 impedendo addirittura di arrivare al giudice del lavoro». Di «approccio chirurgico», parla l’ ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano (Pd). «Si fanno le “operazioni” – aggiunge – senza andare allo scontro frontale». Preoccupata anche la Cisl, dice il segretario Giorgio Santini: «Non abbiamo pregiudizi nei confronti dell’ arbitrato, ma ora spetta alla contrattazione fissare i paletti di garanzia per l’ esercizio dell’ arbitrato». La legge infatti rinvia a un accordo tra le parti che però se non arriverà entro un anno lascerà spazio a un decreto del ministro del Lavoro. Ma per Giuliano Cazzola (Pdl), relatore del disegno di legge alla Camera: «bisogna smetterla di considerare i lavoratori come dei “minus habens”, incapaci di scegliere responsabilmente e consapevolmente un percorso giudiziale o uno stragiudiziale (l’ arbitrato, ndr ), per dirimere le loro controversie di lavoro»

    Commento by AutoOrgScala — 9 Marzo 2010 @ 19:39

  3. Articolo 18: è controriforma

    il manifesto – 4 marzo 2010

    Cgil, Pd e sinistra insorgono. Cisl e Uil (e Ugl) invece approvano

    DDL LAVORO Il senato approva la norma sull’arbitrato. Sacconi: «Tutti zitti per due anni»

    Non abrogato ma più semplicemente aggirato. Mai nominato, l’articolo 18 si avvia sulla strada di una rapida archiviazione. Dopo due anni di spola parlamentare, il cosiddetto «collegato lavoro» (il disegno di legge 1167 B) è arrivato ieri in lettura definitiva al senato, l’articolo incriminato (quello su conciliazione e arbitrato) è stato approvato in serata e già oggi l’intero provvedimento potrebbe diventare legge. Il governo riesce nell’impresa fallita otto anni fa e lo fa senza mai nominare l’oggetto in questione. L’articolo 18 viene di fatto svuotato, reso inesigibile, sostituito da un arbitrato cucito su misura sull’imprenditoria nostrana. Non decade ma servirsene sarà sempre più difficile.
    Il ministro Sacconi è uomo ambizioso e ieri, dal palco del XV congresso Uil ha detto: «Abbiamo i titoli per andare oltre verso un nuovo statuto dei lavori». Nessuno in platea ha fiatato. E sulle polemiche levatesi, Sacconi è sbottato: «L’ennesima prova della malafede di chi vuole sempre accendere la tensione sociale. Non per nulla tutti, tranne la Cgil, hanno condiviso questa norma». Difficile per un organizzazione sindacale difendere una norma che consente di sostituire il reintegro del posto di lavoro (in caso di licenziamento senza giusta causa) con una più comoda ammenda, ma Cisl, Uil, e anche Ugl, ci riescono. La Cgil anche ieri ha denunciato l’operato del governo, puntando il dito su tutte le altre «norme deregolatorie» che il «collegato» introduce: «Un insieme di norme peggiorative (tra cui quella dell’apprendistato a 15 anni) che si aggiungono a quelle sull’arbitrato, la certificazione e il ruolo del giudice del lavoro – le definisce il segretario confederale Fulvio Fammoni – nel tentativo di capovolgere i fondamenti del diritto del lavoro, aggirare norme come quelle dell’articolo 18 nate per tutelare i più deboli e consumare così una sproporzione evidente tra i diritti del lavoratore e quelli del datore di lavoro».
    L’operazione chirurgica del governo – come si spiega molto chiaramente a pagina 10 di questo giornale – consiste nell’allargamento delle maglie dell’«arbitrato»: in sostanza, in sede di stipula e di certificazione del contratto di lavoro, quando dunque i rapporti di forza sono con ogni evidenza sbilanciati dalla parte del datore di lavoro, potrà essere inserita una clausula in cui si dice che eventuali controversie si risolveranno non davanti a un giudice, e dunque in ottemperanza alla legge, ma davanti a un «arbitro», in ottemperanza a ben più generici criteri di «equità». Il datore di lavoro potrà dunque imporre la strada dell’arbitrato ai nuovi assunti. «Solo per i contratti certificati – replica Sacconi – … E poi non dobbiamo pensare che il lavoratore sia un minus habens».
    Trovare «un certificatore che attesti la reale volontà delle parti» sarà un gioco da ragazzi per le imprese. Quanto invece a chi ha già un contratto a tempo indeterminato, il dettato di legge, come spiega Tiziano Treu (Pd), prevede che l’arbitrato potrà essere introdotto, tramite accordo tra le parti, anche in corso d’opera. A introdurre il ricorso all’arbitrato saranno i contratti collettivi (ma se le parti non trovano un accordo interviene il ministro per decreto). Dietro questa foglia di fico cercano riparo sia Cisl che Uil: più spazio alla contrattazione collettiva! Ma è ancora Treu a spiegare che esiste anche una seconda strada, quella di un accordo individuale tra il singolo lavoratore e il suo datore di lavoro. «L’articolo 18 potrebbe diventare un optional», conclude l’ex ministro del lavoro.
    Stefano Fassina, responsabile economico del Pd, definisce il tutto «un disegno che guarda al passato più lontano per un mercato del lavoro selvaggio, diametralmente opposto a quanto servirebbe per spingere le nostre attività produttive verso una competizione di qualità». Antonio Di Pietro parla di «un esecutivo che fomenta violenza contro il mondo del lavoro», e rilancia lo sciopero generale indetto dalla Cgil per il 12 marzo («parteciperemo con forza e convinzione»). Paolo Ferrero (Prc) e Roberta Fantozzi (responsabile lavoro del Prc) decidono per «un atto estremo di protesta», lo sciopero della fame, e annunciano una battaglia refenderaria che riguarderà anche questo disegno di legge. Stigmatizza il disegno di legge anche Nichi Vendola (Sel): «È una vergogna, e a questo punto diventa fondamentale che tutte le forze democratiche e di opposizione si impegnino affinche i diritti dei lavoratori non facciano un salto indietro di mezzo secolo, a partire dal sostegno allo sciopero generale convocato dalla Cgil per il 12 marzo».

    di Sara Farolfi

    Commento by AutoOrgScala — 9 Marzo 2010 @ 19:41

  4.  

     

     

    Perchè non si sciopera contro la 1167?Entro i prossimi dieci giorni si decideranno le modifiche richieste all'allegato lavoro legge 1167dal Capo dello Stato. Sacconi ha fatto sapere che riproporrà il testo più o meno come era stato licenziato dalle Camere mentre la Cisl vorrebbe addirittura peggiorarlo spostando a dopo l'assunzione la stipula della clausola compromissoria magari estendendo subito a tutti i lavoratori attuali una norma teoricamente proposta per i nuovi assunti. Gli emendamenti proposti dal PD sono stati giustamente criticati dal professore Gallino che li ritiene al disotto di quanto chiesto dal Capo dello Stato.La CGIL ha reso una dichiarazione in linea con le osservazioni del Quirinale. Esclude l'arbitrato di equità ma non taglia il nodo gordiano con un deciso colpo di spada sostenendo che nessun tipo di arbitrato anche se concordato con il lavoratore possa decidere in materia di licenziamenti e di giusta causa.E' preannunziato un presidio del Parlamento il giorno dell'approvazione della legge il 26 aprile. A cose fatte!Nessuna mobilitazione nelle fabbriche e nel territorio tranne due iniziative quasi simboliche. Penso che sarebbe stato opportuno uno sciopero generale di almeno un'ora per tutti i lavoratori accompagnato da una azione di sensibilizzazione della opinione pubblica. Questa inerzia sommata alla sostanziale adesione di Cisl ed UIL e del PD alla modifiche proposte  dal governo darà ai parlamentari l'idea di una partita già decisa e sostanzialmente abbandonata dalla CGIL che si limita a fare una battaglia di retroguardia senza troppa convinzione. Anche il sindacalismo di base sembra abbastanza frastornato ed assente.La 1167 sommata alla legge Biagi, al nuovo contratto di lavoro romperà la schiena ai lavoratori italiani che saranno ancora più ricattabili e privati di un minimo di tutela.Pietro Ancona 

    Commento by anonimo — 15 Aprile 2010 @ 10:13

  5. che paese di merda….non ci sono commenti possibile.è una merda il governo e alla fine siamo delle merde anche noi che nn protestiamo mai….alla fime fanno bene a calpestarci in questo modo.

    Commento by anonimo — 2 Agosto 2010 @ 12:31

  6. in francia esistono da 200 anni i probiviri, li chiamano prud hommes, sono dei conciliatori su le liti e vertenze individuali, funaionano bene e costano poco… da noi devi avere comunque l'avvocato…..l'azienda si prende sempre quello bravo …."specialista" il dipendente magari è seguito da qquello che gli ha fatto il divorzio…

    Commento by anonimo — 16 Novembre 2010 @ 14:27

  7. convert Drm Protected Files

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  8. judi poker online

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  9. sport direct poznań

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