E' stata appena approvata in parlamento la legge cosiddetta "collegato lavoro". Dalla firma di Napolitano che avverrà nei prossimi giorni alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale significherà che entro 60 gg a un Precario con contratti ripetuti magari anni, verrà vanificata la possibilità di vedersi riconosciuta tutta questa anzianità per il diritto al tempo indeterminato.
URGE IMMEDIATAMENTE IMPUGNARE IL PROPRIO DIRITTO AL TEMPO INDETERMINATO presso il Giudice del lavoro. Questo blog degli AutoOrgaScala, e la Cub hanno attivato a Milano, Roma, Cagliari e Genova sportelli legali per rispondere alle esigenze delle centinaia di precari "stagionati" della Lirica. Se volete, lasciando una mail presso il nostro indirizzo di posta eletronica verrete contattati per suggerirvi il miglior percorso per il riconoscimento dei vostri diritti.
Gratuitamente e in assoluto anonimato. Per non farsi espellere da un qualsisasi" arbitro" dalla partita più importante, quella della dignità del lavoro.
Non vi affannate … di tutto ciò non vi è notizia sui giornali. Ma va ?????
NON C'E' PIU' TEMPO DA PERDERE. E' TEMPO DI AGIRE. L' IMPUGNAZIONE DEL DIRITTO AL TEMPO INDETERMINATO E' CALDAMENTE CONSIGLIATO AI PRECARI GIA' ESPULSI DAI LORO TEATRI COME AL CARLO FELICE DI GENOVA.
CUB/INFO TEATRO ALLA SCALA
La tragedia colpisce invece tutti i tipi di precari: a termine, “interinali” (tecnicamente: in somministrazione), a progetto, etc.. Se vogliono impugnare il loro contrattoper ottenere l’assunzione in pianta stabile, infatti, devono decidersi a farlo entro i 60 giorni successivi alla cessazione del rapporto.
È fin troppo facile immaginarsi i dubbi amletici di chi vive sotto il ricatto perenne del rinnovo: “Se impugno il contratto non me lo rinnovano più, ma se poi non lo rinnovano lo stesso e intanto non posso più impugnarlo?”
Attenzione! La norma entra in vigore subito per tutti, si applica ai contratti in corso e perfino a quelli già scaduti (in questo caso i 60 giorni partono dall’entrata in vigore della legge).
Non solo: le stesse decadenze, con analoghe conseguenze precarizzanti, si applicano anche per il caso di trasferimento(da impugnarsi entro 60 giorni dalla comunicazione del trasferimento stesso), di cessione d’azienda(60 giorni dal trasferimento), di appalti simulati(l’enorme galassia delle cooperative).
La ciliegina sulla torta è la norma che prevede, anche nel caso fortunato che un lavoratore riesca a ottenere la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, un tetto al risarcimentomassimo che il datore di lavoro può essere condannato a pagare. A prescindere da quanto tempo il lavoratore sia rimasto disoccupato per colpa del comportamento illegittimo del padrone, il risarcimento massimo sarà di dodici mesi di stipendio. La glassa sopra la ciliegina è che quest’ultima norma si applica pure alle cause in corso.
E adesso?
Fa specie che l’approvazione del disegno di legge sia rimasta praticamente sotto silenzio, mentre l’attenzione pubblica è distratta da specchietti per le allodole come il Lodo Alfano (vero, il Lodo Alfano è una porcheria, ma le priorità sono decisamente altre).
La prima necessità è che chi viene colpito dalla controriforma – tutti i lavoratori, e in particolar modo quelli precari – conosca la situazione: è indispensabile creare e diffondere informazione, con qualsiasi mezzo, da un lato per poter far valere i propri diritti in via individuale, dall’altro per poter organizzare una lotta efficace.
Una lotta efficace, all’altezza della violenza con cui il padronato cerca di sottrarci i diritti, non potrà passare per la Corte Costituzionale, come già sembra chiedere il Partito Democratico. La Corte Costituzionale (che interverrà comunque sicuramente a prescindere da ogni mobilitazione) potrà limare alcuni aspetti particolarmente stridenti, ma di sicuro non potrà modificare l’impianto sostanziale della legge: è bene sin d’ora non riporre alcuna speranza nei giudici né in alcun altro deus ex machina.
Soltanto la mobilitazione dei lavoratori, stabili e precari, può cambiare i rapporti di forza tra le classi, specialmente se saprà collegarsi alle lotte degli studenti (i precari di oggi e di domani) e soprattutto inserirsi nel percorso avviato dalla FIOM e dai tanti lavoratori in piazza lo scorso 16 ottobre: lo sciopero generale già annunciato acquista ulteriore importanza e dovrà essere soltanto il primo passo.
29 ottobre sciopero generale dei sindacati di base
Commento by anonimo — 23 Ottobre 2010 @ 11:22
l disegno di legge 1167, il cosiddetto “collegato lavoro”, recentemente approvato dal Parlamento e per ora, provvisoriamente, bloccato dall’intervento del Presidente della Repubblica, ha il seguente oggetto: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".
Già questo lunghissimo “titolo” basterebbe a dar conto della complessità dell’intervento che, in cinquanta articoli, mette mano ad una quantità di materie che è ben difficile sintetizzare. Il "collegato lavoro" è quindi un provvedimento omnibus: nei due anni di iter parlamentare il testo ha raccolto i temi più disparati. Tale eterogeneità non è casuale ed è stata segnalata come significativa dallo stesso Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rimandato alle Camere il disegno di legge. “Il provvedimento, che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009…, ha avuto un travagliato iter parlamentare nel corso del quale il testo, che all'origine constava di 9 articoli e 39 commi e già interveniva in settori tra loro diversi, si è trasformato in una legge molto complessa, composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie più disparate”.
All’interno del disegno di legge in questione si annida un attacco radicale e vergognoso contro le tutele previste per lavoratrici e lavoratori.
Ogni passo in avanti compiuto dalla legislazione sul lavoro, persino durante il fascismo, ha tenuto conto dello squilibrio di potere contrattuale esistente tra lavoratore e datore di lavoro.
Per tentare di bilanciare questo potere contrattuale e sottrarre il lavoratore dal rischio di dover subire clausole contrattuali inique e certamente da lui non liberamente volute, la legislazione del lavoro si è dunque sviluppata su due fondamentali pilastri.
Il primo, di ordine sostanziale, riguarda la individuazione di una serie di diritti fondamentali, “indisponibili” e a favore del lavoratore, che venivano imposti alla parte più forte, ossia al padrone, rendendo nullo ogni eventuale patto contrario (si tratta dei diritti al riposo, alle ferie, alla irriducibilità della retribuzione, alla contribuzione previdenziale, al mantenimento del professionalità raggiunta, all’attività sindacale, alla tutela della maternità, etc.,etc.).
Il secondo pilastro di ordine procedurale, consiste nella effettiva esigibilità di questi diritti. Nel nostro ordinamento esso è stato perfezionato con l’individuazione, a partire dal 1973, di un rito giudiziario particolare, più celere e snello, privo sostanzialmente di costi per il lavoratore (poiché – oltre ad essere esente da bolli e tasse – anche in caso di sconfitta del lavoratore le spese legali venivano , per prassi, normalmente compensate) il cui accesso non poteva in alcun modo esser pregiudicato da eventuali clausole che prevedessero il ricorso all’arbitrato.
E’ evidente che, nonostante le tutele, i lavoratori hanno faticato a far valere i loro diritti anche in periodi in cui il pensiero neo-liberista non aveva ancora imposto la propria egemonia.
Comunque, questo sistema di tutele sostanziali e processuali, uniche ed universali, era stato posto a garanzia di un mondo del lavoro che si caratterizzava per la grande concentrazione di lavoratori in alcune aziende alle dipendenze di un unico datore di lavoro: l’unicità di luogo di lavoro e di controparte datoriale favorivano così la difesa collettiva, da parte dei lavoratori, dei loro interessi.
Il quadro, negli ultimi venti anni, è radicalmente mutato.
Abbiamo assistito ad una frantumazione e polverizzazione dei luoghi di lavoro che si è accompagnata allo sdoppiamento tra titolarità del rapporto di lavoro e fruitore effettivo della prestazione lavorativa.
Nello stesso luogo di lavoro coesistono poi più aziende che si occupano di un segmento dell’attività produttiva o delle attività ad essa connesse, con un proliferare di tipologie contrattuali sia individuali che collettive.
Lavoratori a tempo indeterminato, determinato, co.co.pro., occasionali, interinali, partite IVA, dipendenti di appaltatori e subappaltatori, con applicazione di CCNL Metalmeccanici, Gomma plastica, Commercio, ecc. Tutto nello spazio di pochi metri quadri.
Oggi lo scopo del disegno di legge 1167 è quello di completare l’opera, frantumando ed individualizzando la tutela giudiziaria.
In sostanza è un tentativo forte e pericoloso di rendere "norma" quello che il padronato pubblico e privato ha praticato nei passati decenni come prassi: l'eliminazione dei lavoratori come soggetto collettivo titolare di diritti.
Per di più, e non a caso, questo tentativo vede il sostegno aperto della maggior parte dei sindacati concertativi come CISL – UIL – UGL che scambiano, ma non è una novità, diritti dei lavoratori con privilegi e finanziamenti per il proprio apparato e un comportamento ambiguo da parte della CGIL che si "oppone" a livello generale ma si "adatta" mediante la firma di contratti di categoria
Aprile 2010
CUB Piemonte
Corso Marconi 34, 10125 Torino
Tel/fax 011.655897
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Commento by AutoOrgScala — 23 Ottobre 2010 @ 18:47
Precari attenti,
cercano
di fregarvi
Piergiovanni Alleva
Tra le molte novità negative che si leggono nel "collegato lavoro" – ossia nella pessima legge antisociale sulla quale il centrodestra ha ritrovato, non per nulla, una transitoria unità – ne va subito segnalata, "a sirene spiegate", una assai grave e quanto mai pericolosa per il destino di decine e centinaia di migliaia di lavoratori precari, e per la quale occorre subito organizzare un rimedio.
E' infatti una questione da cui può derivare ai precari un grande male, ma che può anche – e questo è l'aspetto singolare – rovesciarsi nel suo contrario, in un grande fatto positivo, ossia nel sospirato ottenimento di un posto di lavoro stabile, se sindacati, partiti progressisti, associazioni democratiche e, ovviamente, gli stessi lavoratori sapranno esser capaci di un adeguato sforzo sia informativo che organizzativo.
Ecco di cosa si tratta. Fino ad ora, ossia fino all'entrata in vigore del "collegato lavoro", era possibile impugnare in giudizio i contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro "a progetto" ecc.), che presentassero illegittimità formali e sostanziali e chiederne la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in qualsiasi tempo successivo alla data di scadenza del contratto stesso, senza pericolo di incorrere nella "tagliola" del termine di decadenza di 60 giorni previsto, fin dalla legge n. 604/1966, per la impugnazione di un normale licenziamento da un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In altre parole, il lavoratore licenziato da un contratto di questo tipo doveva e deve "farsi vivo" con una lettera raccomandata di impugnazione entro 60 giorni dal licenziamento: se spediva questa lettera poi aveva cinque anni per iniziare la controversia giudiziaria, ma se non la spediva il suo licenziamento, anche se illegittimo, diventava inoppugnabile e irrimediabile. Invece, il lavoratore precario che fosse stato estromesso dal posto di lavoro per scadenza del termine previsto nel contratto di lavoro precario poteva far valere la eventuale illegittimità e ottenere la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato anche dopo molti mesi e persino anni dalla sua estromissione dal posto di lavoro.
Era giusta questa differenza e come si spiegava dal punto di vista tecnico-giuridico? Certamente era giusta, perché rifletteva la diversità di atteggiamento psicologico tra i due lavoratori: quello titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che viene licenziato prende subito atto della circostanza che, seppur ingiustamente, la ditta non vuole avere più nulla a che fare con lui, che lo scaccia per sempre e quindi 60 giorni sono sufficienti per decidere se entrare o meno in controversia. Il lavoratore precario il quale invece viene "lasciato a casa" per il fatto "obiettivo" della scadenza del contratto, senza che gli venga fatto addebito alcuno, spera sempre che la ditta lo richiami con ulteriori contratti precari, e che prima o poi lo stabilizzi: per questo è molto restio (…)
ad impugnare il contratto precario appena scaduto, anche se sospetta che sia illegittimo, perché non ha, ovviamente, la certezza del risultato giudiziale e teme, intanto, di guastarsi con quel datore di lavoro, perdendo ogni speranza di richiamo. Solo dopo molto tempo, a mesi o anni di distanza, quando ogni speranza sarà svanita, si deciderà liberamente alla controversia.
Dal punto di vista tecnico-giuridico la differenza si spiega perché il licenziamento è un atto di volontà del datore di lavoro, che scioglie un rapporto contrattuale esistente, e quindi va impugnato nei 60 giorni, mentre la comunicazione che "lascia a casa" il lavoratore precario per scadenza del termine non è un atto di volontà ma solo un atto "di scienza", una sorta di fotografia della situazione. Però, se la situazione era in realtà diversa perché il contratto precario era per qualche motivo illegittimo e quindi automaticamente trasformato dalla legge in rapporto a tempo indeterminato, questa è la situazione che viene poi accertata dalla sentenza, senza bisogno di previa impugnazione nei 60 giorni della nullità del termine di scadenza.
Contraddicendo a questa giurisprudenza consolidata, il "collegato lavoro" ha introdotto la necessità di impugnare con raccomandata il contratto precario nel termine di 60 giorni dalla sua (apparente) scadenza e una volta fatto questo di procedere poi in giudizio nei 270 giorni successivi. Dal punto di vista della teoria giuridica si tratta di obbrobrio (in linea generale le nullità possono essere fatte valere in qualsiasi tempo), ma quel che importa è la portata giuridico-politica dell'operazione: si tratta niente di meno che di una sorta di "sanatoria permanente" delle diffusissime illegittimità dei contratti di lavoro precari, perché il lavoratore dovrebbe impugnare entro 60 giorni dalla scadenza, e, come detto, quasi mai lo farà, nella speranza di esser richiamato. E poi non potrà più farlo.
E' un calcolo cinico e vile, del tutto degno di quel gruppetto di transfughi ex sindacalisti che sono divenuti gli esperti e protagonisti della politica antisociale del berlusconismo ed è un calcolo che occorrerà contrastare in sede di Corte costituzionale oltre che di programma per un futuro diverso governo.
Ma vi è di peggio, molto di peggio e veniamo finalmente al punto che massimamente interessa: cosa accade, allora, per i contratti precari illegittimi già scaduti da più di 60 giorni al momento di entrata in vigore del "collegato lavoro"? Sono decine e centinaia di migliaia i lavoratori ex titolari dei medesimi che avrebbero potuto liberamente ancora per mesi e anni in futuro richiedere la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato domandando al giudice sia la reintegra in servizio sia le competenze arretrate. Ovviamente, neanche il "collegato lavoro" ha potuto, per evidenti ragioni di costituzionalità, stabilire una semplice cancellazione retroattiva del diritto di azione per l'impugnazione di rapporti precari già scaduti da più di 60 giorni ed allora ha previsto, invece, che possano essere impugnati entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Ciò si legge nell'articolo 32 comma IV, lettere b e d.
E', comunque, un gigantesco colpo di spugna, una enorme sanatoria, perché trascorsi da adesso 60 giorni tutte le illegittimità passate saranno cancellate in quanto quelle centinaia di migliaia di lavoratori perderanno il diritto di far trasformare il vecchio contratto precario illegittimo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato valido per il passato e per il futuro. Ma poiché del "collegato lavoro" nessuno parla, ed a quei pochi che ne parlano è semplicemente sfuggita questa maxi sanatoria annidata tra le sue previsioni, il piano del centrodestra e del padronato avrebbe, nell'insieme, ottime possibilità di riuscita.
Per fortuna c'è un rovescio della medaglia: quella previsione per cui bisogna, in sintesi, impugnare ora o mai più nei 60 giorni, è anche una gigantesca "chiamata alle armi", una fortissima sirena di allarme, purché qualcuno voglia suonarla, che chiamerà a raccolta tutti coloro che sono stati titolari di rapporti precari, allo scopo di spedire subito, senza guardare per il sottile, una raccomandata di impugnazione dell'illegittimità del contratto precario e di richiesta di trasformazione a tempo indeterminato.
Poi, nei 270 giorni successivi, si faranno analizzare i contratti stessi da esperti che individueranno esattamente le illegittimità: non bisogna però temere di avere – con l'impugnazione immediata nei 60 giorni – "sparato a vuoto", perché tutti gli avvocati lavoristi sanno che almeno il 90% dei contratti precari è illegittimo, alla stregua della stessa "legge Biagi" e perfettamente trasformabile in rapporti a tempo indeterminato.
La "cattiva novella" del "collegato lavoro" può allora divenire invece una buona, buonissima novella, perché darà la sveglia alle decine e centinaia di migliaia di persone, ex lavoratori precari, che oggi sono a casa nella depressione e nell'angoscia della disoccupazione. Essi non lo sanno, ma in realtà hanno in tasca il biglietto vincente della lotteria, ovvero il passaporto per un contratto di lavoro stabile, oltre che per un risarcimento.
Basta che adesso corrano senza perder tempo, con il vecchio contratto precario scaduto in mano a far scrivere e spedire la lettera di impugnazione che deve partire nei 60 giorni. Ma dove devono andare in concreto? Da un esperto, da un legale lavorista, certamente, ma soprattutto da quelle organizzazioni, e cioè sindacati, partiti progressisti, associazioni democratiche alle quali spetta il compito complesso, ma tutt'altro che impossibile, di pubblicizzare al massimo con ogni mezzo di informazione quanto abbiamo qui spiegato, e poi di organizzare, con "banchetti", …
Commento by anonimo — 25 Ottobre 2010 @ 16:32
(AGI) – Roma, 26 ott. – Si annuncia come un'inaugurazione movimentata quella del 28 ottobre al festival del Film di Roma.
Anche la Cub Informazione, infatti, annuncia una protesta contro la chiusura dei cinema Metropolitan e Maestoso e di Cinecitta'. Andra' ad aggiungersi a quella 'clamorosa' annunciata da sindacati e associazioni di categoria ieri.
"Giovedi' 28 ottobre, a partire dalle ore 19, in viale De Coubertin si svolgera' una manifestazione di protesta in concomitanza con l'inaugurazione del Festival internazionale del film di Roma – afferma Mario Carucci, responsabile regionale della Cub Informazion . Mentre all'Auditorium va in scena la Festa del Cinema, i grandi gruppi industriali tentano di 'fare la festa' ai cinema con la chiusura delle sale storiche della Capitale. Di fronte al rischio che questi luoghi di cultura e socializzazione cosi' importanti per la citta' chiudano e che tanti lavoratori restino disoccupati – attacca Carucci – purtroppo dobbiamo registrare il colpevole silenzio delle istituzioni: nonostante le ripetute richieste di incontri e 7000 firme raccolte contro la chiusura del Metropolitan, il Comune di Roma tace, pur sapendo che, se non viene posto un vincolo al cambio di destinazione d'uso, molte sale urbane rischiano di chiudere e di essere trasformate in supermercati o quant'altro". "Si tenta di scaricare il sensibile calo degli incassi della pubblicita' delle multisale sul personale – spiega ancora Carucci – attraverso la disdetta della contrattazione integrativa e tramite le cessioni di ramo d'azienda. Un'operazione che, accentuando la frammentazione delle sale, porta alla cessazione della contrattazione integrativa, aggirando anche le tutele e i diritti garantiti dallo statuto dei lavoratori. A fronte di tutto cio' – conclude il responsabile regionale della Cub Informazione – riteniamo che ci sia poco da festeggiare per chi lavora in questo settore e che vorrebbe continuare a farlo".
Commento by anonimo — 30 Ottobre 2010 @ 00:55
Collegato lavoro: una pessima legge per chi è stato assunto con contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo. …
pubblicata da Tiziana Pozzi il giorno mercoledì 3 novembre 2010 alle ore 15.46
Collegato lavoro: una pessima legge per chi è stato assunto con contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro "a progetto" ecc.).
Come evitare un gigantesco colpo di spugna che assolverà i datori di lavoro da tutti gli abusi compiuti per aggirare il diritto del lavoratore ad avere una rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato.
Nei giorni scorsi sono stati da più parti lanciati segnali di allarme circa le molte novità negative che il c.d “Collegato Lavoro” ha voluto introdurre a danno dei lavoratori, e particolarmente chiari sono stati quelli lanciati dal Prof. Alleva che, ringraziandolo, vogliamo qui richiamare perché indicano assai bene quanto questa pessima legge antisociale – sulla quale il centrodestra ha ritrovato, non per nulla, una transitoria unità – sia pericolosa per il destino di decine e centinaia di migliaia di lavoratori precari.
Ecco di cosa si tratta. Fino ad ora, ossia fino all'entrata in vigore del "collegato lavoro", era possibile impugnare in giudizio i contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro "a progetto" ecc.), che presentassero illegittimità formali e sostanziali e chiederne la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in qualsiasi tempo successivo alla data di scadenza del contratto stesso, senza pericolo di incorrere nella "tagliola" del termine di decadenza di 60 giorni previsto, fin dalla legge n. 604/1966, per la impugnazione di un normale licenziamento da un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Unico limite era quello della normale prescrizione, tra l'altro neppure invocabile nel caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro,secondo i principi generali del nostro ordinamento che escludono la prescrizione per le azioni di nullità, anche se va detto che in questi casi la giurisprudenza individuava, in genere, nella mancata attivazione del diritto di impugnazione nell'arco di tre o quattro anni a partire dalla fine del contratto, una sorta di accettazione della sua risoluzione per “mutuo consenso”.
Quel che deve sapersi è che questa nuova decadenza vale per tutti i contratti, anche quelli in somministrazione, se si vuole far valere la titolarità del rapporto in capo all'utilizzatore e la stabilizzazione del rapporto con lui e che una eguale decadenza è prevista anche in caso di passaggio di azienda per impugnare la cessione del contratto.
Oltre a questa decadenza, la nuova legge, ne pone, poi, una ulteriore: decorsi i 60 giorni dalla impugnazione, essa perderà effetto se entro i successivi 270 giorni non verrà depositato il ricorso davanti al giudice. Questo può apparire un lasso di tempo sufficiente, ma può non esserlo quando risulti difficile raccogliere gli elementi necessari ad impugnare ad esempio falsi trasferimenti di rami d'azienda, o conoscere comunque tutte le circostanze utili ad una piena difesa. Ciò è tanto vero che, in precedenza, la legge consentiva, persino nel caso di licenziamento per il quale doveva esser fatta l'impugnazione nei 60 giorni, di iniziare poi la causa nell'arco dei 5 anni successivi.
Se già è grave che queste modifiche, stravolgendo addirittura principi cardine del nostro diritto, rendano d'ora in poi ai lavoratori ben più difficoltosa la tutela dei loro diritti con l'unico scopo di favorire i datori di lavoro, ancor più grave però risulta il suo effetto su tutti i contratti passati, perché essa finisce col realizzare una vera e propria "sanatoria generale”.
Cosa accade, infatti, per i contratti precari illegittimi già scaduti negli anni passati e comunque prima dell'entrata in vigore del "collegato lavoro"?
il "collegato lavoro" non ha potuto, per evidenti ragioni di costituzionalità, stabilire una semplice cancellazione retroattiva del diritto di azione per l'impugnazione di rapporti precari già scaduti ed allora ha previsto, invece, che possano essere ancora impugnati, ma solo entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Ciò si legge nell'articolo 32 comma IV, lettere b e d. Quindi: ora o mai più.
Centinaia di migliaia i lavoratori assunti negli anni passati con contratti precari illegittimi, spesso ignari di tale illegittimità, e che avrebbero potuto liberamente nei mesi e persino negli anni futuri richiedere la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato domandando al giudice la riammissione al lavoro a tempo indeterminato, perderanno, allora, definitivamente questo loro diritto se non verranno subito a conoscenza della illegittimità del loro contratto e se non provvederanno ad impugnarlo entro gli indicati 60 giorni.
Risulterà cioè precluso, trascorsi da adesso 60 giorni, a queste centinaia di migliaia di lavoratori di far trasformare il vecchio contratto precario illegittimo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato valido per il passato e per il futuro e si realizzerà, così, un gigantesco colpo di spugna che assolverà i datori di lavoro da tutti gli abusi compiuti per aggirare il diritto del lavoratore ad avere, di regola – come la legge nazionale e quella comunitaria prevedono – una rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato.
Come già è stato evidenziato dal Prof. Alleva, questo gigantesco colpo di spugna nascosto tra le pieghe della legge ha, nell'insieme, ottime possibilità di riuscita, ma potrà trasformarsi in un boomerang per il padronato se tutti i militanti sindacali, a qualsiasi organizzazione appartengano, sapranno chiamare a raccolta tutti coloro che sono stati titolari di rapporti precari, e spedire subito, senza guardare per il sottile, una raccomandata di impugnazione dell'illegittimità del contratto precario e di richiesta di trasformazione a tempo indeterminato.
Poi, nei 270 giorni successivi, si faranno analizzare i contratti stessi da esperti che individueranno esattamente le illegittimità, perché tutti gli avvocati lavoristi sanno che una parte rilevante dei contratti precari è illegittimo e perfettamente trasformabile in rapporti a tempo indeterminato.
Basta che adesso i precari senza perder tempo, con il vecchio contratto precario scaduto in mano, scrivano e spediscano la lettera di impugnazione che deve partire nei prossimi 60 giorni.
La CUB, come sempre, é pronta. Presso le nostre strutture, gli iscritti , i precari ed i lavoratori in genere potranno ricevere l'assistenza di cui necessitano per un approfondito esame della loro situazione e per la promozione di una vertenza giudiziaria.
Alle strutture, ai delegati di Cub spetta il compito di pubblicizzare con ogni mezzo quanto abbiamo qui spiegato, e poi di organizzare la raccolta delle firme e la spedizione delle raccomandate.
Milano Novembre 2010
A cura dell’ufficio vertenze e legale della Cub
Confederazione Unitaria di Base
Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804 fax 02/70602409 e mail cub.nazionale@tiscali.it
http://www.cub.it –http://www.cubvideo.it
Commento by AutoOrgScala — 4 Novembre 2010 @ 14:03
Sono un lavoratore a tempo determinato con contratto di dirigente presso un'azienda sanitaria locale. Il mio contratto scade il 21 novembre 2011 e totalizzo 26 mesi prprio il 21 gennaio 2011. Quale procedura prevista dal collegato lavoro devo attivare per trasformare il mio tempo determinato in tempo indeterminato? Saluti N.M.Volonnino
Commento by anonimo — 14 Dicembre 2010 @ 09:15
caro Volonnino devi presto rivolgerti al caf della cub sito in via lombardia ,angolo via vallazze e chiedere del Sig. Maestroni che ti invierà ppresso il consulente legale più esperto
Puoi anche lasciare una tua mail o un tuo telefono scrivendo presso i bottoni del blog ( qui sotto)una mail al blog e verrai contattato da noi direttamente in anonimato . don't worry
Commento by AutoOrgScala — 15 Dicembre 2010 @ 21:29
Vorrei avere informazioni sul collegato lavoro. sono una lavoratrice td con prossima assunzione marzo 2011. Con chi posso parlare per spiegare la mia situazione?
Grazie
Commento by anonimo — 17 Gennaio 2011 @ 12:56
DDL 1441 “COLLEGATO LAVORO”
Un nuovo taglio ai diritti dei lavoratori precari:
ULTIMO APPELLO: ORA O MAI PIU'!
Nella nuova legge approvata il 19 ottobre (DDL 1441) conosciuta come “Collegato
lavoro” si introduce un termine capestro di sessanta giorni dall’entrata in vigore
della legge per l’impugnazione dei contratti a termine e in genere di tutti i contratti
precari illegittimi.
Mentre in precedenza il lavoratore aveva la possibilità di contestare un contratto illegittimo
anche dopo molti mesi dalla sua conclusione, quando era certo che non sarebbe stato più
chiamato per un successivo contratto, ora sarà costretto secondo l’art.32 della legge ad
impugnarlo entro 60 giorni dalla sua conclusione.
Ancora più grave è il colpo di spugna che, con le nuove norme, si intende dare al
passato: si stabilisce che il termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale per impugnare i contratti precari vale anche per i rapporti di lavoro a tempo
determinato conclusi prima.
I contratti a termine conclusi da tempo devono essere impugnati entro il termine
ultimo del 23 gennaio 2011, pena l’impossibilità futura di ricorso legale.
Tutti i lavoratori che si dovessero trovare in questa situazione si devono
rivolgere ad una sede sindacale della CGIL per ogni informazione e per
difendere un loro diritto prima che questa legge lo possa negare.
Su questi temi abbiamo organizzato una
RIUNIONE APERTA PER TUTTI I LAVORATORI DEL
SETTORE DELLA PRODUZIONE CULTURALE E DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO (TEATRI, CINEMA, etc.)
Con la presenza dell’avv. Marco Biasi
Mercoledì 19 GENNAIO 2011
Dalle ore 15:00 alle ore 16:00
c/o Camera del Lavoro di Milano – sala “De Carlini”
C.so di Porta Vittoria, 43
Per fornire ogni informazione e indicazione per coloro che si
dovessero trovare in questa situazione
Commento by checcoscaligero — 17 Gennaio 2011 @ 14:01
visto che sull'argomento dovremmo pensarla allo stesso modo sia noi cgil che i cub, spero di non suscitare alcuno se invito tutti precari del mondo dello spettacolo, che ancora non abbiano le idee chiare,a partecipare all'incontro di mercoledì organizzato in camera del lavoro, di cui postato il volantino nel commento precedente
ciao a tutti
Commento by checcoscaligero — 17 Gennaio 2011 @ 14:03
Lavoro precario significa anche nascondere le VIOLAZIONI di legge sulla sicurezza sul lavoro ( quando questo c'è..) .
Queste VIOLAZIONI si possono riscontratre con conseguenti più infortuni e morti quando compare la parola PRECARIO sia con contratti di ditte INTERINALI contratti atipici, coco, a ritenuta d'acconto, a cantieri lavoro questi conosciuti meglio come ex socialmente utili, a progetto, a ripartito etc.etc. similari… Spesso e volentieri NON vengono fatti i corsi di sicurezza e quando fatti NON sono consoni alle vere qualifiche svolte sui posti di lavoro ! Con coseguenti visite mediche .."se fatte.." ed indumenti di protezioni consone alle qualifiche vedi caso di VICOFORTE ( Cn) e su multinazionale : Gru Niella Tanaro Manitowoc Grove Potain Cranec Group (se pubblicate rispettatene le leggi grazie Morando) dove oltre a non rispettare varie leggi interne come NON qualificati per una mansione esempio saldatori si è stati assunti per altro ! Patentini nulli e sono ad esami a scadenza ! Difetti su gru vendute ugualmente ! Senza che saldatori avessero i patentini e le gru con saldature bucate non passanti in bisellature mancanti etc. etc..
Anzi quando si faranno i processi siete TUTTI invitati..saranno presso il Tribunale di Mondovì (Cn).
Precarietà vuol dire subire tutto questo ! E Guardia di Finanza Ispettori Inail Polizia postale Carabinieri etc. dovrebbero aiutare quando accadano queste cose ! Fare più idonee e dettagliate ispezioni..patendo dagli uffici di collocamento..centri per l'impiego e chiedere il modello c2 di qualifiche e vedranno quanti illeciti e leggi violate sulla sicurezza scopriranno..già da questi uffici pubblici dove le ditte interinali comunicano assunzioni e qualifiche..scopriranno anche il lavoro in nero..visite mediche non fatte e corsi sicurezza idem etc. se poi fatti anche le ispezioni retroattive scoppia la bomba ! Anni e Anni di illeciti RIPETUTI magari con le stesse identiche ditte interinali…il modello c2 potete richiederlo anche Voi. Meglio se fatto retroattivo…scoprirete tanto e buste paga sbagliate con qualifiche differenti..e conseguente salario e contributi…e leggi violate su visite mediche e sicurezza lavoro ! Le ditte interinali fanno anche questo assai spesso il precario vuole dire illegalità ! E stare zitti non parlare non scrivere si ci si rende COMPARTECIPI del sistema sia che siano ditte interinali multinazionali o enti pubblici che fanno subire a noi tutto questo adoperando questi contratti anche a danno di altri !
Sergiom Morando.
Commento by anonimo — 3 Aprile 2011 @ 11:41
Molto Interessante 😉
Commento by anonimo — 11 Maggio 2011 @ 17:43
questa pagina e8 molto eduictava in questo momento in cui l’italia sta cadendo a pezzi a causa di terremoti inaspettati, il terremoto dell’ Emilia-Romagna ha principalmete colpito l’Emilia ma in questi giorni anche la Romagna, sono dispiaciuta piu di tutti perche a Cesena ho la mia famiglia. Spero che vada tutto bene a dmn
Commento by Jeab — 11 Luglio 2013 @ 12:57