Il Sottoscala Per Abbado un Albero in Piazza Scala

31 Agosto 2011

L'INPS cancella il sussidio di disoccupazione agli artisti dello spettacolo.

Filed under: Uncategorized — Tag: — Lavoratoriscala @ 19:29

         A seguito di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20 maggio 2010 n. 12355, l’INPS ha emanato la Circolare numero 105 del 05-08-2011 con la quale – in sostanza – chiarisce che un nutrito gruppo di lavoratori dello Spettacolo “deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti“. 

Alla circolare INPS è allegato un elenco – predisposto dall’ENPALS – delle categorie di lavoratori esclusi dall’assicurazione e dalla prestazione; tale esclusione opera sia per i requisiti normali che per i requisiti ridotti.

L’esclusione di tali lavoratori dall’assicurazione obbligatoria contro la dispoccupazione involontaria è stabilita in base a norme piuttosto datate ma tuttora in vigore (nella circolare si trovano tutti i riferimenti alle fonti normative); in tali norme viene individuato come escluso dall’obbligo “il personale artistico, teatrale e cinematografico” con la successiva precisazione che da tale gruppo sono esclusi i lavoratori “che al teatro o al cinematografo prestano
opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica”.

Ne consegue che il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta opera che richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica è quindi escluso dall’obbligo assicurativo.

Naturalmente l’esclusione dall’assicurazione obbligatoria comporta anche il mancato diritto alla prestazione. Quindi i molti lavoratori di questo settore che beneficiavano annualmente dell’indennità di disoccupazione si troveranno d’ora in poi privati di questo assegno.

La sentenza della Corte di Cassazione inoltre precisa che l’erroneo versamento (in quanto non dovuto) del contributo contro la disoccupazione non è presupposto per costituire il diritto all’indennità. Come a dire: “se anche è stato versato il contributo che non era dovuto, non si avrà diritto in ogni caso all’indennità”; viene però da chiedersi come mai tale affermazione non sia stata fatta al momento del versamento del contributo, ma venga fatta nel momento in cui si tratta di erogare le indennità…..

Conseguentemente, questo personale, nelle denunce UNIEMENS dovrà essere inquadrato nell’elemento con il valore “10” che identifica i “Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione(DS)”.

Di seguito i links per accedere ai documenti: Vai alla Home Page

Circolare INPS numero 105 del 05-08-2011

Circolare INPS numero 105 del 05-08-2011 Allegato numero 1

Altri link

Bye Bye Sussidio!

Bye Bye Sussidio!

Con la circolare 105 del 5/08/2011 l’Inps dice addio una volta per tutte al sussidio di disoccupazione per gli artisti dello spettacolo, unica categoria a non godere di un beneficio garantito per legge a tutti i lavoratori (tranne a noi). Tutto questo con il…

30 agosto 2011   blog: studio28.t

la circolare

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 105 del 05-08-2011


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 05/08/2011
Circolare n. 105
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori dello Spettacolo
.
SOMMARIO:
 Premessa
1. Fonti normative dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – lavoratori dello spettacolo
2. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20 maggio 2010 n. 12355.
3. Istruzioni operative
Premessa.
 
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12355  del 20 maggio2010 hariaffermato alcuni principi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di indennità di disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo.
Con la presente circolare, scaturita da ulteriori approfondimenti nonché dal confronto con l’ENPALS e con le parti sociali interessate, si intende fornire un riepilogo del quadro normativo e indicazioni atte a superare residue incertezze.
 
1. Fonti normative dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – lavoratori dello spettacolo
 
L’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è disciplinata, quanto all’individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal R.D.L. 4 ottobre  1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal Regolamento di cui al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), da considerarsi vigente ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935.
Al riguardo, l’art. 37, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935 dispone l’obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali “…
prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi
”.
In linea generale, quindi, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati.
Peraltro, il successivo art. 40 del medesimo R.D.L, esclude dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati.
In particolare, tale norma dispone che “
Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (…) 5) il personale artistico, teatrale e cinematografico
”.
La definizione di personale artistico è quella recata dall’art. 7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270 del 1924, secondo cui “
Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell’art. 2, n. 5, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158
[recepito poi nell’art. 40, n. 5 del R.D.L. n. 1827 del 1935]
, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica
”.
 
Secondo la normativa sopra richiamata, pertanto, anche i lavoratori dello spettacolo – intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente all’ENPALS ai fini pensionistici ed attualmente individuati dai due  Decreti Ministeriali del  15 marzo 2005 emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – sono soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi dell’art. 37 del R.D.L. n. 1827 del 1935.
Fanno eccezione i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, siano da considerarsi artisti, secondo la definizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 40, n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 e dall’art. 7 del RD n. 2270 del 1924.
Il regime assicurativo sopra illustrato è stato più volte ribadito in numerose circolari dell’Istituto emanate in materia, delle quali, di seguito, si riportano gli estremi:
Circolare n.11 C. e V. del 9.05.1961
Circolare n.178 Ce V del 19.09.1967
Circolare n. 869 R.C.V./272 del 24.11.1987
Circolare n. 202 del 30.06.1994
Circolare n. 130 del 24.06.1996
Circolare n. 175 del 31.07.1997
Circolare n. 137 del 26.07.2002
Circolare n. 67 del 16.04.2004
Messaggio n. 277 del 30.04.2002.
 
2. Sentenza 20 maggio 2010 della Suprema Corte di Cassazione n. 12355
 
Coerentemente con il sopra richiamato quadro normativo, la già citata sentenza n. 12355 del 2010 della Corte di Cassazione ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’art. 40 n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 (che costituisce solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale più ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attività non presupponente una preparazione artistica) deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
 
Detta sentenza ha, peraltro, stabilito il principio secondo cui la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenersi di per sé presupposto costitutivo del diritto all’indennità qualora detto contributo non sia dovuto.
 
Posto inoltre che è stata rilevata una prassi alquanto diversificata da parte dei datori di lavoro dello spettacolo in merito agli adempimenti contributivi verso l’INPS con conseguenti ricadute sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, si è pertanto ritenuto di effettuare una ricognizione delle diverse categorie interessate, al fine di dare indicazioni univoche in merito al  corretto versamento della contribuzione.
 
Pertanto, in esito ad una serie di incontri svolti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e l’ENPALS, è stato redatto un elenco delle categorie professionali da annoverare nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” con relativo codice ENPALS. Tale personale, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento <TipoContribuzione> il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione controla Disoccupazione(DS)”.
 
3. Istruzioni operative
 
In allegato alla presente circolare viene riportato l’elenco relativo al personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
 
Al riguardo si precisa che  detto elenco, fornito dall’ENPALS, contiene, solo per completezza, anche il “Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali” codice 500. È appena il caso, infatti, di sottolineare che i lavoratori autonomi, in quanto tali, sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
 
Come sopra affermato, il personale appartenente alle categorie di cui all’elenco allegato, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento <TipoContribuzione> il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione controla Disoccupazione(DS)”. Detto valore determinerà l’assenza del contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione – carattere “D” – nella colonna “Assicurazioni Coperte” delle applicazioni di visualizzazione dei dati contributivi individuali e non consentirà la concessione dell’indennità di disoccupazione sia con requisiti normali che con requisiti ridotti.
 
Con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con riferimento alle domande di indennità giacenti a causa di eventuali incertezze e non ancora definite secondo i criteri illustrati nella presente circolare, le Strutture territoriali INPS avranno cura di verificare l’attività svolta dal lavoratore dello spettacolo utilizzando la documentazione disponibile, ivi incluso il contratto di lavoro, al fine di determinare se l’azienda fosse o meno tenuta, in base all’elenco ENPALS allegato, al versamento del contributo di disoccupazione per il lavoratore la cui domanda di prestazione è in corso di trattazione.
 
In caso di reiezione si richiama l’attenzione sulla necessità di fornire, nella comunicazione all’interessato, adeguata ed esauriente motivazione.
Qualora si riscontri una errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive (uniEmens e DM10/Emens), si avrà cura di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del datore di lavoro interessato.
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori

Allegato N.1

7 Agosto 2011

Regolamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali

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IN VIGORE DAL 23 LUGLIO 2011

D.P.R. 19 maggio 2011, n. 117 (1).
Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2011, n. 169.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010 e del 27 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresì, i contenuti e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito denominato: «decretolegge».
2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo», per ciò che attiene:
a) alle finalità di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei
quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo;
b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo;
c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;
d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo;
e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo;
f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione
straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo.

4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresì, ad
applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e requisiti
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.
2. I presupposti e i requisiti consistono:
a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della
fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana;
b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacità della
fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale;
c) nella eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
d) nella capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta:
1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri;
2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al
patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;
3) dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non
inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo
statale.

Art. 3 Forme organizzative speciali
1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge.
2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a ciò deputato, prevede:
a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità. L'organo di controllo è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali;
b) l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale;
c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al
patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente;
d) l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4.
3. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato.
L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. È, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale è assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato
sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. È fatta, comunque, salva la facoltà della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.
5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti.
In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il
Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.

Art. 4 Alta vigilanza ministeriale
1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali. L'alta vigilanza si estrinseca:
a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte
dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari;
e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.
Art. 5 Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 2 presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull'istanza di riconoscimento.
2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, all'esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.
3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la
fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni liricosinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto.
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del
presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 6, terzo comma, e degli articoli 7, 16 e 19;
b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre
1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
d) l'articolo 2, nonché il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100.

Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Galan, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303

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