Il Sottoscala Per Abbado un Albero in Piazza Scala

7 Agosto 2011

Regolamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali

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IN VIGORE DAL 23 LUGLIO 2011

D.P.R. 19 maggio 2011, n. 117 (1).
Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2011, n. 169.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010 e del 27 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresì, i contenuti e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito denominato: «decretolegge».
2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo», per ciò che attiene:
a) alle finalità di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei
quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo;
b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo;
c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;
d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo;
e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo;
f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione
straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo.

4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresì, ad
applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e requisiti
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.
2. I presupposti e i requisiti consistono:
a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della
fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana;
b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacità della
fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale;
c) nella eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
d) nella capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta:
1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri;
2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al
patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;
3) dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non
inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo
statale.

Art. 3 Forme organizzative speciali
1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge.
2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a ciò deputato, prevede:
a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità. L'organo di controllo è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali;
b) l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale;
c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al
patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente;
d) l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4.
3. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato.
L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. È, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale è assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato
sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. È fatta, comunque, salva la facoltà della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.
5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti.
In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il
Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.

Art. 4 Alta vigilanza ministeriale
1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali. L'alta vigilanza si estrinseca:
a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte
dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari;
e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.
Art. 5 Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 2 presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull'istanza di riconoscimento.
2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, all'esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.
3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la
fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni liricosinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto.
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del
presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 6, terzo comma, e degli articoli 7, 16 e 19;
b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre
1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
d) l'articolo 2, nonché il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100.

Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Galan, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303

12 Comments

  1. 12/08/11

    GIORNO MILANO

    L'AUTUNOMIA È GIÀ LEGGE A SETTEMBRE L'OK ALLA SCALA – SCALA, ULTIMO PASSO VERSO L'AUTONOMIA—Nicola Palma

     

     

     

    Enti lirici virtuosi

    L' autonomia è già legge.

    A settembre l'ok alla Scala.

    Il sovrintendente Stéphane Lissner potrà negoziare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro Scala, ultimo passo verso l'autonomia.
    Varato il regolamento speciale per gli enti virtuosi. A settembre il sì al Piermarini di NICOLA PALMA — 
    Il regolamento speciale per gli enti lirici virtuosi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 luglio. Sono diventati legge, tanto per intenderci, i sette articoli che disciplineranno nei prossimi mesi lo status delle fondazioni sinfoniche con i conti in regola. In poche parole, Accademia di Santa Cecilia e Scala repubbliche indipendenti nel panorama artistico italiano. Ora tocca al Ministero dei Beni culturali, che ha già ricevuto da via Filodrammatici la richiesta di accedere ai privileggi della forma organizzativa ad hoc: «Se i tempi verranno rispettati – fanno sapere i sindacati del teatro – a settembre, al più tardi a ottobre, l'autonomia gestionale sarà realtà». Del resto, il decreto fissa tempi precisi: «La Direzione generale competente – si legge – acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza di ricevimento, formula una motivata proposta di accoglimento». A quel punto, «il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi 45 giorni, provvede motivatamente». STRADA SPIANATA per il Piermarini, che rispetta in toto i sette requisiti: «peculiarità in campo lirico-sinfonico, assoluta rilevanza internazionale, eccezionale capacità produttiva, equilibrio economico-patrimoniale di bilancio realizzato per almeno quattro volte consecutive negli ultimi cinque esercizi, rilevanti ricavi propri, significato apporto fiInanziario da parte di privati ed entità dei ricavi provenienti da botteghino non intenore al 40% dell'ammontare del contributo statale». Passiamo ai vantaggi, uno in particolare: erogazione dei trasferimenti pubblici sulla base di programmi triennali «corredati dei relativi budget preventivi»; in pratica, scongiurati i tagli al Fondo unico per Io spettacolo almeno fino al 2014. Inoltre, il sovrintendente Stéphane Lissner avrà la facoltà di negoziare «con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale» tutte le materie regolate da accordo nazionale e integrativi. Insomma, nascerà il contratto Scala. Sempre che la Cgil, che si è già dichiarata contraria, dia il suo assenso: si preannuncia un autunno caldo in teatro. Infine, il Piermarini dovrà dotarsi di un nuovo statuto, che recepisca le regole dettate dalla normativa entrata in vigore tre settimane fa: ai piani alti di via Filodrammatici ci stanno già lavorando. ***

    Commento by ramonn — 12 Agosto 2011 @ 12:28

  2. La Cub Scala e contraria a qualsiasi forma di regolamento speciale che escluda gli altri teatri lirici, non crede all' l'autonomia gestionale e a un "contratto Scala" al di fuori dal CCNL.

    Nonostante la scarsa libertà di azione dettata dalla Legge, dei vincoli che la Legge impone, manifestiamo la contrarietà alla stesura di un nuovo Statuto perche pensiamo che comporterà la privatizzazione del teatro, quella che abbiamo sempre respinto e che i soliti mercanti della cultura hanno mirato.

    Molti lavoratori pensano che l'autonomia sia positiva per il futuro dei diritti e doveri in teatro, noi invece siamo convinti che questo processo sarà negativo per i lavoratori dello spettacolo e per la crescita della lirica.

    Inoltre in tempi non immediati verrà anche penalizzato il pubblico, la città, i contribuenti milanesi e una parte importante del patrimonio di questo paese.

    Commento by unlavoratore — 12 Agosto 2011 @ 17:58

  3. Il testo della Manovra del governo.
    13 agosto 2011

    Di seguito gli articoli che riguardano i contratti dei lavoratori, un colpo basso e sporco perchè hanno infilato a ultimo momento nella manovra questo argomento a insaputa delle parti sociali.
    La cosa più grave, con la complicità previ incontri segreti con cisl e uil.

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

    12:49 – Ecco il testo della Manovra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

    DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138
    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

    
    
    	Titolo III
    
     MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
    
               
    Art. 8
    
           Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
    
      1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
    aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
    comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  ovvero
    dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare
    specifiche  intese  finalizzate  alla  maggiore   occupazione,   alla
    qualita'  dei  contratti  di  lavoro,  alla  emersione   del   lavoro
    irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
    gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
    all'avvio di nuove attivita'.
      2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la
    regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e
    della  produzione  incluse  quelle   relative:   a)   agli   impianti
    audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni
    del lavoratore, alla classificazione e inquadramento  del  personale;
    c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato  o
    flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai  casi  di
    ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro;   d)   alla   disciplina
    dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione  e  disciplina
    del rapporto di  lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e
    continuative a progetto e  le  partite  IVA,  alla  trasformazione  e
    conversione dei contratti di lavoro e alle  conseguenze  del  recesso
    dal  rapporto  di  lavoro,  fatta  eccezione  per  il   licenziamento
    discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza
    del matrimonio.
      3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali
    vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
    del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
    di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
    si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a
    maggioranza dei lavoratori.
    
    
          
    
    
    	Titolo III
    
     MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
    
               
    Art. 9
    
                          Collocamento obbligatorio
                        e regime delle compensazioni
    
      1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
    le seguenti modifiche:
        a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui
    agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai
    fini del rispetto degli obblighi ivi previsti,  i  datori  di  lavoro
    privati che occupano personale  in  diverse  unita'  produttive  e  i
    datori di lavoro privati di imprese che sono parte di  un  gruppo  ai
    sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
    276 possono assumere in una unita' produttiva o,  ferme  restando  le
    aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in  una  impresa  del  gruppo
    avente sede in Italia, un numero  di  lavoratori  aventi  diritto  al
    collocamento mirato superiore a quello prescritto,  portando  in  via
    automatica le eccedenze a compenso del  minor  numero  di  lavoratori
    assunti nelle altre unita'  produttive  o  nelle  altre  imprese  del
    gruppo aventi sede in Italia»;
        b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
      «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'
    di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
    servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
    produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
    gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
    2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
    risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
    dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
    appartenente al gruppo»;
      «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su
    loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un
    numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio
    superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del
    minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della
    medesima regione»;
      «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
    le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
    
    
          
    
    
    	Titolo III
    
     MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
    
               
    Art. 10
    
             Fondi interprofessionali per la formazione continua
    
      1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o
    territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e  possono  altresi'
    utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di
    formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
    
    
          
    
    
    	Titolo III
    
     MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
    
               
    Art. 11
    
         Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
    
      1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi
    unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti
    preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di
    idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta
    eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
    i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli
    alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,
    i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono
    avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono
    essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati
    entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei  relativo  titolo
    di studio.
      2. In assenza  di  specifiche  regolamentazione  regionali  trovano
    applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al
    comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196  e
    il relativo regolamento di attuazione.
    
    
          
    
    
    	Titolo III
    
     MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
    
               
    Art. 12
    
             Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
    
      1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
      «Art.  603-bis  (Intermediazione  illecita   e   sfruttamento   del
    lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque
    svolga  un'attivita'  organizzata  di   intermediazione,   reclutando
    manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata  da
    sfruttamento,   mediante   violenza,   minaccia,   o   intimidazione,
    approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei  lavoratori,
    e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la  multa  da
    1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
      Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la
    sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:
        1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
    difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
    rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
        2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario
    di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle
    ferie;
        3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di
    sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il
    lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'
    personale;
        4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,
    metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente
    degradanti.
      Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
    pena da un terzo alla meta':
        1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
    tre;
        2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
    eta' non lavorativa;
        3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
    situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
    delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
      Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui
    agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
    oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione
    dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,
    nonche' il divieto di ...

    Commento by anonimo — 14 Agosto 2011 @ 15:05

  4. Roma, 13 ago. – (Adnkronos) – La contrattazione aziendale inserita nella manovra economica potra' stabilire e derogare a quella nazionale su tutto cio' che definisce l'organizzazione della produzione e del lavoro fino ai licenziamenti senza giusta causa, tranne quelli discriminatori. A sintetizzare cosi' l'intervento sul mercato del lavoro nella manovra da 45,5 mld approvata ieri dal Cdm, e' il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi.

    "La norma che risponde alla sollecitazione della Bce, rafforza la contrattazione di prossimita', quella aziendale e quella territoriale. La capacita' della contrattazione aziendale si rivolge a tutto cio' che si definisce organizzazione della produzione e del lavoro. Non interviene invece su minimi contrattuali ma – ribadisce Sacconi- ha una capacita' compiuta su tutto cio' che e' organizzazione della produzione e del lavoro anche in deroga ai contratti nazionali, dall'orario di lavoro al mansionamento, dai rapporti lavoro fino alle consequenze del licenziamento senza giusta causa con l'esclusione dei licenziamenti discriminatori".

    Commento by anonimo — 14 Agosto 2011 @ 15:13

  5. ROMA (Reuters) – La manovra approvata dal governo contiene norme che fanno dell'azienda e del territorio il cuore della contrattazione e che danno forza giuridica ai contratti aziendali precedenti al 28 giugno, approvati dalla maggioranza dei lavoratori.

    E' quanto scrive in una nota il ministro del Welfare Maurizio Sacconi.

    La norma era attesa da Fiat per poter rivendicare l'esigibilità degli accordi di Mirafiori, Pomigliano e Bertone e non uscire da Confindustria.

    Sul sito http://www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano

    Le top news anche su http://www.twitter.com/reuters_italia

    Commento by anonimo — 14 Agosto 2011 @ 15:19

  6. Roma, 13 ago. (TMNews) – Subito una mobilitazione fino ad arrivare ad uno sciopero generale. E' quanto annuncia la Fiom per dire no all'estensione "erga omnes" degli effetti dell'accordo siglato a fine giugno tra Confindustria e sindacati sui contratti aziendali.

    L'intervento per legge sulla contrattazione "è un attacco senza precedenti al Contratto collettivo nazionale del lavoro e apre alla libertà di licenziare – dice Maurizio Landini, segretario generale della Fiom intervistato da TMNews – Non serve per uscire dalla crisi anzi, si usa la crisi per cancellare i diritti e fare una legge 'ad aziendam', pro Fiat. Si tratta di una norma incostituzionale – sottolinea il leader delle tute blu – che va contro la carta europea dei diritti dell'uomo. Cosa inaccettabile, contro la storia sindacale del nostro Paese".

    Su questo punto, dunque, Landini pensa che sia "necessario rompere le complicità mettere in campo una mobilitazione di tutti, che arrivi fino allo sciopero generale. La Cgil – sottolinea il segretario – deve arrivare a proclamare la mobilitazione generale. Una mobilitazione da avviare da subito, che deve essere straordinaria perchè la situazione è straordinaria".

    Commento by anonimo — 14 Agosto 2011 @ 15:30

  7. COMUNICATO STAMPA

       

    Mobilitazione straordinaria fino allo sciopero generale per cambiare la manovra per decreto del governo e per una diversa uscita dalla crisi
     

    Dichiarazione di Maurizio Landini Segretario Generale della Fiom-Cgil

    Non era mai successo che per decreto legge un governo provasse a cancellare l'esistenza del Contratto Nazionale e aprisse alla libertà di licenziare. Inoltre il governo fa una legge "ad aziendam" pro Fiat violando principi costituzionali e la carta europea dei diritti dell'uomo.

    Tutto ciò all'interno di una manovra economica classista che per decreto colpisce in particolare i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, i pensionati ed i giovani, attaccando i principi democratici del nostro paese e non affrontando i nodi e le ragioni che hanno prodotto il debito pubblico e la crisi del nostro Paese.

    La Cgil deve trarre le dovute conseguenze dell'uso fatto dal governo dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e delle proposte delle parti sociali del 4 agosto 2011 e convocare urgentemente una riunione dei propri organismi dirigenti.

    E' una manovra, quella del governo, iniqua e sbagliata che colpisce i diritti e il salario dei lavoratori dipendenti, taglia i servizi sociali erogati dai Comuni e dalle Regioni, non colpisce l'evasione fiscale e la corruzione, non introduce una vera patrimoniale ed una vera lotta alle speculazioni finanziarie e non delinea nessuna nuova azione di politica industriale affermando l'idea tragica per il Paese che per uscire dalla crisi bisogna tagliare i diritti, il Contratto Nazionale e lo Statuto dei lavoratori.

    Una manovra in contrasto con il pronunciamento popolare avvenuto nei referendum dello scorso giugno, che riapre alla privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici.

    Così il Paese non esce dalla crisi, ma se ne mette in discussione la sua stessa coesione sociale.

    E' necessario pertanto mettere in campo fin dai prossimi giorni una campagna straordinaria di discussione e di mobilitazione in tutto il Paese, per cambiare radicalmente la manovra, compreso il ritiro dei provvedimenti che sanciscono la derogabilità delle leggi vigenti e del Contratto Nazionale e della libertà di licenziare in deroga all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fino alla proclamazione dello sciopero generale.

    Maurizio Landini
    Segretario generale Fiom-Cgil

    Roma, 13 agosto 2011

    Commento by anonimo — 14 Agosto 2011 @ 15:36

  8. COMUNICATO STAMPA   17 agosto

    Dichiarazione del Ministro Galan su Comma 31 "Stamane, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 138 contenente la manovra economica approvata venerdì scorso in consiglio dei ministri, ho verificato con i miei uffici l'esatto impatto del comma 31 dell'art.1, che prevede la soppressione degli enti pubblici non economici che abbiano meno di 70 dipendenti. Purtroppo a rischiare l'estinzione non è solo l'Accademia della Crusca, che già ieri ha levato la sua voce di protesta, ma anche istituzioni prioritarie per la storia e la cultura italiana. Mi riferisco, ad esempio, all'Accademia dei Lincei, alla Scuola Archeologica di Atene ed agli Istituti Storici Italiani. Ne ho citati alcuni, ma ve ne sono anche altri non ricadenti nelle competenze dirette del mio Ministero, ma non per questo mi preoccupa meno la loro estinzione. La norma in questione è del tutto inutile, illogica e grossolana. Va immediatamente cancellata ed a questo proposito firmerò io stesso un emendamento soppressivo del comma 31, se non avrò certezza di un chiaro intervento in questa direzione. Sono d'accordo sulle misure che devono contenere la spesa pubblica, ma questa del comma 31 non ha nulla a che vedere con la crisi economica mondiale e con i risparmi che servono per rassicurare i mercati europei. Non posso permettere leggerezze sulla tutela delle istituzioni culturali italiane e sul loro, necessario, sostegno economico". ***

    Commento by anonimo — 17 Agosto 2011 @ 12:02

  9.  

     

     

     

     

     

     

     

    19/08/11

    GIORNO MILANO

    LA SCALA E I SUOI FRATELLI, IN ARRIVO 42 MILIONI

    PALMA NICOLA

    6

     

     

     

    DOPO UNA BATTAGLIA A COLPI DI SCIOPERI QUALCHE MESE FA ROMA HA ALZATO 191 MILIONI ALLE FONDAZIONI SINFONICHE L 'ENTE LIRICO SI AGGIUDICA IL 14,3% DEL TOTALE .

    IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMA SPECIALE LARGO GREPPI HA CHIUSO IN PAREGGIO METTE AL RIPARO DAI TAGLI L'ISTITUZIONE IL BILANCIO E INCREMENTATO IL PUBBLICO ALMENO PER LE PROSSIME TRE STAGIONI ' MA SI DEVE ACCONTENTARE DI UN 3,15%

    La Scala e i suoi fratelli, in arrivo 42 milioni Ai teatri i fondi nazionali. , Crisi?Non siamo preoccupati per il 2012» di NICOLA PALMA

    — MILANO — UNA TORTA da 42 milioni di euro. Circa un decimo dei 428 milioni di Fondo unico per lo spettacolo stanziati dal Ministero per i Beni culturali per lirica, prosa, cinema, musica, danza e circo. Tanto riceveranno i teatri milanesi nel 2011, dopo una battaglia durata sei mesi e terminata nel marzo scorso con il reintegro del Fus, coperto da un lieve incremento della benzina (1-2 centesimi): da 258 a 407 milioni, cui vanno aggiunti ulteriori 21 milioni per le quattordici fondazioni sinfoniche (sei solo per Arena e Scala). Cominciamo proprio dal Piermarini: dei 191,6 milioni destinati agli enti lirici (47% dello stanziamento totale), via Filodrammatici dovrebbe aggiudicarsi una percentuale di poco inferiore al 14,5% (come nel 2010); con questi numeri si arriva a 27,39 milioni, cui si sommano i tre milioni arrivati dal decreto Milleproroghe. In tutto, più di trenta milioni di euro. Cioè, quasi due milioni in meno.
    LA SCELTA Molti i parametri di qualità ma il Ministero ha preferito anteporre il criterio storico dici mesi fa, quando il sovrintendente Stéphane Lissner fu costretto a fronteggiare un taglio di 5 milioni sul finanziamento iniziale (da 37 a 32). In ogni caso, la Scala si potrà consolare con il riconoscimento dell'autonomia gestionale (dovrebbe essere ufficializzata a settembre), che garantirà fondi certi almeno fino al 2014. Inoltre, si attende l'assegnazione dei fondi Arcus – la società per lo sviluppo dell'arte – e la definizione dei trasferimenti speciali sanciti dalla legge 800, che premia la gestione virtuosa: «Ogni anno le cifre cambiano – fanno sapere i sindacati – quindi non ci sono ancora certezze».

    Passiamo alle altre realtà culturali, che si spartiranno i restanti undici milioni (un sesto dei fondi destinati alla prosa italiana): nessuna sorpresa dalle cifre pubblicate sul sito della Direzione dello spettacolo dal vivo. Anzi, nonostante la moltitudine di parametri di qualità imposti dal Mibac, pare sia stato privilegiato ancora una volta il criterio della spesa storica: aumenti più o meno generalizzati di qualche punto percentuale sul contributo del 2010, con punte del 10%, senza eccezioni legate a produzione artistica e conti in regola. Centomila euro in più per il Piccolo Teatro: a largo Greppi si passa da 3,168 a 3,268 milioni di euro; il direttore Sergio Escobar, il portabandiera della protesta contro la decurtazione del Fus, dovrà accontentarsi di un misero incremento del 3,15% (dopo il -30% registrato tra 2007 e 2010), nonostante il bilancio chiuso in pareggio e l'elevato numero di spettatori e abbonati.
    STESSO DISCORSO per i due teatri stabili a iniziativa privata, cioè Elfo Puccini e Franco Parenti, che incasseranno rispettivamente 1,091 milioni ( 71 mila) e 810 mila euro ( 12 mila). «Viste le premesse, siamo comunque soddisfatti – fa sapere Fiorenzo Grassi, numero uno dello spazio di corso Buenos Aires e presidente lombardo dell'Agis -. C'è stato un adeguamento verso l'alto per tutti o quasi». Ora le preoccupazioni si spostano al 2012: molti stanno già ultimando la programmazione, con la pesante incognita della crisi. Meglio fidarsi delle promesse del Governo, che giura di voler risparmiare cultura e spettacolo dalle rasoiate imposte dall'attuale congiuntura economico-finanziaria. Senza dimenticare il ritorno al finanziamento su base triennale: «Il ministro Galan l'ha preannunciato, speriamo diventi presto LE IMPRESE Il presidente Fiorenzo Grassi «Il Governo ha promesso che non toccherà i contributi» realtà». Torniamo alle cifre del Fondo unico. Tra gli stabili di innovazione, con particolare attenzione alla sperimentazione, il Crt (Centro di ricerca per il teatro) si conferma leader con 508.273 euro ( 20 mila sul 2010), seguito da *** '1'ietté (312 mila), Litta (233 mila) e Out Off (180 mila). Nel settore «infanzia e gioventù», sostanziosi stanziamenti per Elsinor (352 mila euro) e Teatro del Buratto (282 mila). Capitolo imprese di produzione: 425 mila euro agli Incamminati, 83 mila alle marionette di Gianni e Cosetta Colla, 26 mila alla Compagna italiana di Operette. Spicca il Carcano con i suoi 357 mila euro, che diventano 482 mila con i 125 mila assegnati per l'esercizio teatrale ( 4,55% rispetto a un anno fa). Nella sezione «teatro di figura», premiata l'associazione Grupporiani: 60 mila euro più altri settemila per una tournée all'estero, in Russia per la precisione. Infine, gli enti per il perfezionamento professionale: 28 mila euro ai Piccoli palcoscenici, 56 mila all'Outis e 19 mila alle scuole civiche. In tutto, fanno 42,106 milioni di euro. *** Lo stabile a iniziativa privata percepirà 810 mila euro I Arrivano 3,268 milioni centomila euro in più rispetto al 2010.

    Commento by anonimo — 20 Agosto 2011 @ 09:36

  10. Lo sciopero generale in questo momento è un atto incivile.

    Commento by anonimo — 22 Agosto 2011 @ 11:59

  11. UNA LETTERA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI RIACCENDE LE POLEMICHE SUL DESTINO DELLA FONDAZIONE LIRICA Carlo Felice in attivo ma resta l'incubo commissariamento II sindaco: «Il peggio è passato, non vedo rischi» BRUNO VIANI LA CONTRAPPOSIZIONE è frontale, ma il duello tra Roma e Genova sul Carlo Felice è a colpi di fioretto. Qual è il destino del teatro? Secondo una lettera che porta il timbro del ministero dei Beni e attività culturali, che il sindaco Marta Vincenzi non aveva portato all'ultimo Consiglio di amministrazione della Fondazione, il teatro potrebbe passare nuovamente sotto la gestione commissariale. «Per la legge 367/2008 – dice Mario Menini, consigliere di amministrazione nominato dal ministero, che ieri era impegnato nelle prove di una rappresentazione del Rigo-letto a Torriglia dove è regista e primo attore – se una fondazione per due anni consecutivi ha un debito che supera una certa percentuale del patrimonio disponibile è passibile di commissariamento». Questo è il dato di fatto. «L'applicazione – prosegue – dei contratti di solidarietà avrebbe dovuto consentire un risparmio di almeno 4 milioni di euro l'anno, permettendo all'ente di abbattere il suo debito patrimoniale, ma la situazione non ha dato i risultati sperati e quest'anno le previsioni parlano di un avanzo attorno a 1,8 milioni di euro, non sufficienti per mettere in sicurezza il teatro». L'augurio di Menini è che «la città, le categorie economiche, ci aiutino a colmare questo gap. Sino ad oggi non c'è stata grande sensibilità e partecipazione da parte dei privati che, a quanto pare – stanno giustamente ad aspettare che arrivi una programmazione che possa dare garanzie». Replica il sindaco, dando una lettura diametralmente opposta della stessa comunicazione. «Lo sapevamo, non c'è nulla di nuovo. Si tratta di una sorta di lettera standard mandata a molte Fondazioni. Tutte quelle che negli anni scorsi non avevano presentato i bilanci in pareggio, Noi oggi siamo in condizione di poter dire che per il 2011 il pareggio ci sarà e l'anno si chiuderà anzi in attivo». Al 30 giugno, il segno più precede una cifra di tutto rispetto: 1 milione e 800 mila euro. «Il piano industriale ha affrontato le questioni più urgenti, lo sforzo richiesto ai lavoratori è stato essenziale. Se loro non avessero accettato i contratti di solidarietà, non ce l'avremmo mai fatta. Ora servono tanti abbonati. E uscite come questa della lettera del ministero, che è un atto normalissimo ma è stata diffusa in modo sbagliato, non aiutano a trovare la fiducia degli sponsor e della gente». Ma la magia che potrebbe portare serenità sul futuro del teatro dell'opera è frutto della bacchetta magica del soprintendente Giovanni Pacor. Un artista prestato alla guida della Fondazione come soprintendente. E la sua nomina aveva preso molti in contropiede: va bene pensare alle note, ma i conti sono un'altra cosa. «E una persona che viene fuori alla distanza, l'idea e la realizzazione dell'opera di Mascagni con la regia di Camilleri sono assolutamente suoi – dice il sindaco – oggi mi ha telefonato entusiasta dicendo che la cosa è conclusa. Ora è necessario che la città si innamori di nuovo del suo teatro. E arrivino nuovi abbonamenti ». viani@ilsecoloxix.it RIPRODUZIONE RISERVATA ***  24 agosto 2011

    Commento by anonimo — 24 Agosto 2011 @ 22:31

  12. Camilleri paga i debiti del Carlo Felice? Grazie!!!!!!

    Commento by anonimo — 25 Agosto 2011 @ 14:23

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