Vedi e salva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2013(1)
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Art.1 –ASSUNZIONE
Per l’assunzione dei lavoratori le Fondazioni si atterranno alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal presente contratto.
Le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva peraltro la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per
figure di vertice dell’organizzazione aziendale. Può altresì avvenire per chiamata diretta l’assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la RSU/RSA.
Nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l’aver acquisito il diritto di precedenza di cui al comma successivo e, nel caso di ulteriore parità, l’anzianità maturata presso la Fondazione.
Per le assunzioni a termine di personale artistico -tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste -le Fondazioni procedono ad una selezione annuale prima dell’inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine (la cui durata minima viene rinviata in sede aziendale)
in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali -senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla Fondazione -purché non sia incorso in contestazioni artistico-professionali, accertate nella loro corrispondenza, o sanzioni disciplinari.
Essendo l’istituto del diritto di precedenza, di norma, articolato sul doppio requisito delle idoneità e delle assunzioni a termine onsecutive nel triennio, la mancata indizione da parte della Fondazione di regolari selezioni annuali non impedisce la maturazione del diritto di precedenza anche per quei professori d’orchestra, artisti del coro e tersicorei, maestri collaboratori, che la Fondazione abbia assunto con contratto a termine per tre stagioni consecutive, senza aver indetto
con regolarità le audizioni annuali, purché beninteso il lavoratore abbia partecipato, acquisendo l’idoneità, ad almeno una selezione annuale nel triennio.
Resta fermo che in presenza di regolari indizioni annuali di selezioni, qualora il lavoratore non partecipi alle selezioni annuali, vengono meno i requisiti per la maturazione del diritto di precedenza.
Salvo particolari esigenze di ordine artistico comunicate alle RSU/RSA, le Fondazioni per le assunzioni a termine attingono alle graduatorie degli idonei di cui al presente articolo. E’ altresì
previsto che, una volta esaurita la graduatoria degli idonei, le Fondazioni possano ricorrere a chiamate dirette.
La mancata accettazione da parte del lavoratore dell’assunzione a termine proposta in forma scritta determina la perdita del diritto di precedenza già acquisito oppure impedisce la maturazione del diritto di precedenza in corso secondo le regole generali (idoneità e assunzioni a termine consecutive nel triennio). Tali conseguenze sono peraltro escluse ove la rinuncia all’assunzione a termine derivi non da
una generica volontà del lavoratore ma da situazioni meritevoli di particolare considerazione e debitamente accettate dalla Direzione aziendale.
Resta altresì confermato in tema di assunzioni a termine quanto disposta dall’articolo 3 comma 4 del presente contratto.
Le Fondazioni lirico-sinfoniche dichiarano che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie oggetto del concorso e della selezione.
Il numero dei componenti la Commissione è di norma fissato in 5, compreso il presidente.
Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e delle selezioni devono svolgersi in ambienti aperti al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Per le assunzioni a termine per esigenze stagionali di personale amministrativo e tecnico, salvo che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste, le
Fondazioni si avvarranno del parere della RSU/RSA, fermo restando il diritto di precedenza per il personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente che conservi i
requisiti per l’espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a sanzioni
disciplinari.
L’assunzione viene comunicata direttamente al lavoratore per lettera, nella quale devono
essere specificati:
1) -la data di assunzione;
2) -il livello cui il lavoratore viene assegnato;
3) -la durata del periodo di prova,
4) -il trattamento economico iniziale;
5) -tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare la documentazione richiesta dalla
Fondazione o prevista per legge.
La Fondazione potrà richiedere al lavoratore eventuali titoli professionali e gli attestati di lavoro per le occupazioni precedenti. Al maestro collaboratore la Fondazione potrà richiedere il
diploma di composizione o di direzione d’orchestra o altro diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato. Al professore d’orchestra la Fondazione richiederà
il diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato per gli
strumenti per i quali è previsto.
A richiesta della Fondazione il lavoratore ha l’obbligo di munirsi del passaporto.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Fondazione il suo domicilio che deve essere fissato nella città ove ha sede la Fondazione, salvo diversi accordi aziendali, e a notificarne tempestivamente i cambiamenti ed a consegnare dopo l’assunzione lo stato di famiglia nonché gli
altri documenti necessari per beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare.
La Fondazione rilascerà al lavoratore una tessera di riconoscimento.
Non è previsto alcun criterio per stabilire l’ordine di priorità nelle chiamate degli aventi diritto, si tratti di lavoratori per i quali sia maturato il diritto di precedenza ovvero di lavoratori che
abbiano ottenuto l’idoneità ma non possano ancora contare su un diritto di precedenza.
Sia per l’ipotesi in cui le Fondazioni abbiano predisposto un unico elenco comprendente lavoratori con diritto di precedenza e lavoratori idonei alle selezioni, che nell’ipotesi in cui sia
previsto un doppio elenco -uno per i lavoratori con diritto di precedenza e uno per i lavoratori idonei -l’ordine di priorità nella chiamata dei lavoratori potrà avvenire secondo appositi criteri.
Tali criteri -da rinviare in sede aziendale, per la concreta individuazione ed articolazione dovranno
basarsi, tra gli altri, su:
-la posizione del lavoratore nella graduatoria delle audizioni;
-l’anzianità di servizio;
-la data di maturazione del diritto di precedenza;
-la rotazione dei lavoratori.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto verrà attivato un tavolo paritetico
allo scopo d’esaminare gli accordi aziendali raggiunti per la gestione delle graduatorie, al fine di individuare quello più corrispondente alle necessità dei Teatri, che verrà adottato come normativa
nazionale nel nuovo CCNL.
Norma aggiuntiva
E limina to : ¶
Il maestro collaboratore, il professore d’orchestra e l’artista del coro docenti di Conservatorio
che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell’ambito di un contratto di lavoro
subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l’effettuazione di tutte le prestazioni
loro richieste dalla Fondazione stessa.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. dichiarano, e l’ANFOLS ne prende atto, che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.
Art.2 -VISITA MEDICA
Prima dell’assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso i
dipartimenti di prevenzione delle Asl o dal Medico competente.
Art.11-RETRIBUZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Per retribuzione si intende:
a) -il minimo retributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato;
b) -gli aumenti periodici di anzianità;
c) -gli aumenti di merito;
d) -l’indennità di contingenza.
Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi aziendali fanno parte
della retribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di
corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.
Non sono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese o di liberalità.
Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:
1) i
l compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;
2) l
e eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni od
incarichi;
3) l
a tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi
carattere continuativo;
4) g
li emolumenti di cui all’art.47 del presente CCNL fermo restando quanto previsto alla lett.
A 4) del citato articolo.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:
122 per i professori d’orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei;
169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai;
160 per impiegati e operai che forniscono una prestazione continuata, osservando un orario di
lavoro settimanale di 36 ore.
Art. 17 AUMENTI DI ANZIANITA’
I lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 4 aprile 1996 per l’anzianità
maturata dopo il diciottesimo anno di età presso la stessa Fondazione e nel medesimo livello di
appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare
cinque aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati per
ciascun livello di inquadramento:
Maestri collaboratori
Professori d’orchestra
Artisti del coro Quadri
Tersicorei Impiegati-Operai
————————————————–
lire
€uro lire €uro
1° livello 90.000 46,48 FA 83.000 42,87
2° livello 83.000 42,87 FB 75.000 38,73
3° livello 77.000 39,77 1° livello 68.000 35,12
4° livello 73.000 37,70 2° livello 64.000 33,06
5° livello 65.000 33,57 3°a livello 62.000 32,02
6° livello ===== ==== 3°b livello 58.000 29,96
4° livello 54.000 27,89
5° livello 51.000 26,34
6° livello 46.000 23,76
Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da
precedenti o successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti
dagli aumenti biennali maturati o da maturare.
Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio di livello, l’importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato
nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento. Fermo restando in
ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l’anzianità maturata dopo l’ultimo
aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del
successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento.
Anzianità convenzionali
Agli esclusivi effetti degli aumenti biennali di anzianità saranno riconosciuti al personale
artistico, tecnico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato i periodi di effettivo servizio
prestato presso Fondazioni liriche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, RAI e
bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro a termine
purché di durata non inferiore a tre mesi anche se frazionati.
Ai fini del riconoscimento il personale artistico e tecnico deve aver svolto nelle Fondazioni e
nelle Istituzioni di provenienza le stesse mansioni attribuitegli dalla Fondazione. Quanto al
personale amministrativo, ai fini del riconoscimento, deve aver svolto nelle Fondazioni e nelle
Istituzioni di provenienza mansioni rientranti nell’ambito del livello attribuitogli dalla Fondazione.
Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti biennali di
anzianità opera fino a concorrenza del numero massimo di cinque aumenti biennali
Norma transitoria
Per i lavoratori già in forza alla Fondazione a tempo indeterminato alla data del 3.4.1996
continua ad applicarsi la disciplina in materia di aumenti periodici di anzianità di cui al CCNL
22.5.1992 (vedasi in appendice).
Art. 18 RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale da godersi secondo le modalità
stabilite dal comma 1 Art. 9 d. lgs. 66 del 2003.
Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito dalla Fondazione all’inizio delle
singole stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle effettive esigenze organizzative della
produzione sentita preventivamente la RSU/RSA al fine di una auspicabile soluzione di comune
soddisfazione.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in
relazione a particolari esigenze e previa comunicazione alla RSU/RSA almeno 48 ore prima.
In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.
Art.18 bis-RIPOSO GIORNALIERO
Ai sensi dell’art 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro deve
essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi elevabili, a livello aziendale, fino a un
massimo di 12 mesi.
Ai fini di quanto sopra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6
mesi ovvero a periodi diversi concordati a livello aziendale, la durata media dell’orario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto.
Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del
trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né
della collocazione temporale del relativo pagamento.
In riferimento all’art. 7 del D. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari
esigenze relative alle attività del personale addetto allo spettacolo, che il riposo giornaliero di 11
ore per tale personale può essere fruito frazionatamente, fatta eccezione per i tersicorei.
La possibilità di cui al comma precedente è subordinata a uno specifico accordo tra la
direzione aziendale e la RSU/RSA, e in mancanza di quest’ultima alle strutture territoriali delle
OO:SS: firmatarie del CCNL, nel quale vengono definite le modalità di fruizione frazionata del
riposo giornaliero provvedendo comunque a garantire un intervallo di almeno 8 ore continuative
di riposo in caso di spettacolo, prova generale e antegenerale e di almeno 9 ore continuative di
riposo nel caso di prova ordinaria intercorrente tra il termine del turno di lavoro giornaliero e
l’inizio del turno di lavoro inerente il giorno successivo .
In caso di fruizione frazionata del riposo, sarà comunque assicurato un periodo continuativo
di 8 ore dal termine dello spettacolo, prova antegenerale e generale e di almeno 9 ore dal termine
della prova ordinaria.
In caso di impossibilità di assicurare le 11 ore giornaliere, nemmeno frazionate, la direzione
aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS.
firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui
all’art. 17 comma 4 del D. lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito per le motivazioni di cui al comma 4 dell’art. 5
del D.lgs. 66/2003 ovvero per ulteriori ragioni e oltre i limiti dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 nella
misura definita aziendalmente tenuto conto delle singole specificità.
La Direzione aziendale e la RSU/RSA possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori
di riposi compensativi in alternativa e o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro
straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della
durata media dell’orario di lavoro di cui all’Art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003.
Art.18 ter-Cambiamenti orari nel caso di adozione dell’orario multiperiodale.
1) Possibili senza limiti entro le ore 13.00 del giorno precedente se si varia la tipologia
della/delle prove mantenendo l’orario d’impegno lavorativo;
2) Con tempi congrui di anticipo cambiamenti in virtù di variazioni di programma (inserimento
o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche o/o amministrative;
3) Per cause di forza maggiore, entro le 13.00 del giorno precedente, da motivare previo
confronto con le RSU/RSA;
4)
Ulteriori modifiche di orario per motivi di produzione possono comunque variare le durate
predeterminate nel multiperiodale per un massimo di sei variazioni a bimestre per ogni
categoria. Quanto previsto si potrà modificare con accordo a livello aziendale.
Art.18 quater-varie parte comune
-Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le
eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità,
entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie, quali: email,
sms etc.
-Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero
per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non
sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime
straordinario.
-Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed
eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione.
Art. 21 -TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO
L’assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente
comunicata, salvo caso di impedimento, e giustificata entro le 48 ore successive con certificato
medico o mediante comunicazione del numero di protocollo dell’attestato di malattia telematico.
La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per malattia od infortunio non sul
lavoro del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300. La Fondazione ha
inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal primo giorno
e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Fondazione dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell’incapacità
lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.
Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio
per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia
reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento
economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro ai sensi della legge 11 novembre
1983 n.638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è
considerato assente ingiustificato.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 4° comma, il lavoratore il quale ha
notificato la propria assenza per malattia od infortunio non sul lavoro non può lasciare il proprio
domicilio senza averne data preventiva comunicazione alla Fondazione.
Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta a malattia continuativa, la Fondazione
conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo lo schema seguente
(comporto secco):
ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 8 mesi di malattia
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
10 mesi di malattia
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 12 mesi di malattia
Qualora si verifichi una serie di interruzioni di servizio dovuta a una serie di eventi di
malattia, la Fondazione conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo
lo schema seguente (comporto per sommatoria):
ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 244 gg di calendario di malattia
frazionata su un arco di 24 mesi
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
305 giorni di calendario di
malattia frazionata su un arco di
30 mesi
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 365 giorni di calendario di malattia
frazionata su un arco di 36 mesi
Tuttavia il periodo di comporto per sommatoria ricomincerà ad essere calcolato dall’inizio
qualora il secondo certificato medico, o uno qualsiasi degli altri certificati medici seguenti
prevedano una prognosi unica superiore a 30 giorni.
Nei casi di malattie gravi invalidanti quali, per esempio malattia oncologica, sclerosi multipla,
distrofia muscolare, sindrome da immuno-deficienza acquisita, trapianto di organi vitali, malattie
cardio vascolari gravissime riconosciute dall’apposita commissione istituita presso le ASL,
suddetti periodi di comporto si considerano raddoppiati e quindi (comporto secco):
ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 16 mesi di malattia continuata
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
20 mesi di malattia continuata
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 24 mesi di malattia continuata
Comporto per sommatoria:
ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
(o con intervalli inferiori a 30 gg)
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 488 gg di calendario di malattia
frazionata su un arco di 24 mesi
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
610 giorni di calendario di
malattia frazionata su un arco di
30 mesi
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 730 giorni di calendario di malattia
frazionata su un arco di 36 mesi
Durante il periodo di malattia la Fondazione corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione
per la prima metà del periodo di conservazione del posto e metà retribuzione per il rimanente
periodo.
Qualora l’assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi suindicati la Fondazione ha
facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore, l’indennità sostitutiva del
preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere il servizio, il lavoratore stesso potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con
diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, alla indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non
avvenga e la Fondazione non proceda al licenziamento del lavoratore il rapporto rimane sospeso
salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Scaduti i termini massimi indicati al 6°,7°,8° e 9° comma potrà essere concessa al lavoratore
ammalato la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di dodici mesi. In tale
caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine
rapporto né ad alcun effetto contrattuale.
La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al relativo trattamento fino
alla scadenza del preavviso stesso.
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato il trattamento di malattia
sarà applicato al massimo fino alla scadenza del contratto.
In caso di assenza per infortunio non sul lavoro il lavoratore avrà diritto al trattamento di
malattia. Tuttavia il trattamento economico di cui al 10° comma del presente articolo sarà
rimborsato alla Fondazione dal lavoratore qualora questi abbia diritto ad essere risarcito da un
terzo o dal relativo Istituto assicuratore per danni subiti.
Art. 22 INFORTUNI SUL LAVORO
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve
essere immediatamente denunciato alla Fondazione dal lavoratore.
In caso di infortunio sul lavoro la Fondazione conserverà il posto al lavoratore sino alla
guarigione clinica e gli corrisponderà per tale periodo quanto avrebbe percepito, a qualunque
titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto, con deduzione di
quanto lo stesso abbia diritto a percepire dall’INAIL o da altro Istituto a titolo di indennità
temporanea.
Per il lavoratore assunto con contratto a termine il trattamento di cui sopra cesserà alla
scadenza del contratto e sino alla guarigione clinica verrà comunque limitato al solo trattamento
economico contrattuale con esclusione di ogni altro elemento retributivo.
La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro nel rispetto
dell’art.5 della legge 20 maggio 1970 n.300. La Fondazione ha inoltre la facoltà di far controllare
l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Le Parti convengono che a far luogo dal 1 gennaio 2013 anche il complesso orchestrale sarà
assicurato all’INAIL.
Art.23 -TUTELA DELLA MATERNITA’ E PARENITA’
Ai sensi del D.lgs. 26/3/2001 n. 151 le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:
a) durante due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
a) durante tre mesi dopo il parto;
b) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per
maternità dopo il parto.
In sostituzione di quanto previsto dalla lettera a) dell’art.16 del D.lgs. n. 151/2001 la
Fondazione consentirà l’astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi, elevato a cinque per le
tersicoree, precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente
concesso dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro a norma dell’art.17 del D.lgs. n. 151/2001.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. 151/2001 in tema di flessibilità del
congedo di maternità.
La Fondazione corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione previsti dalle lettere b)
e c) dell’art.16 del D.lgs. n. 151/2001 e durante il periodo previsto dal comma 2 del presente
articolo il 100% della retribuzione mensile. Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto
l’importo dell’indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi del D.lgs. n.151/2001 ed
anticipato dalla Fondazione.
I periodi di congedo obbligatorio di maternità sono computati ai fini dell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità e alle ferie.
Nel caso di contratto a tempo determinato la Fondazione corrisponderà il trattamento di
maternità solamente fino alla scadenza del contratto.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino nei primi suoi otto
anni di vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15
giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art.
32 e dell’art.33 del D.lgs. n.151/2001. Nell’ambito del predetto limite, il diritto ad astenersi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’art.32 del D.lgs. 151/2001;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali è
elevato a undici mesi.
Durante il periodo di congedo parentale facoltativo si applica quanto previsto dall’art.34 del
D.lgs. n.151/2001.
Il periodo di congedo parentale facoltativo è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
I periodi di congedo parentale potranno essere fruiti coerentemente con le esigenze relative
alle caratteristiche collettive della prestazione lavorativa, onde non renderla inutilizzabile e,
quindi, non ricevibile da parte dell’azienda a tutti i conseguenti effetti. Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.
I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall’azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dall’articolo 39, comma 1 del D.lgs. citato, possono essere utilizzate anche dal
padre.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.
Per fruire di tali congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati solo ai fini dell’anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, di cui al presente articolo, il
datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.
L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione
delle lavoratrici in congedo, può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di
inizio del congedo.
Art. 23 bis – SICUREZZA SUL LAVORO
Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza delle Fondazioni, le
parti concordano sulle seguenti indicazioni.
-Accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel
rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il Rappresentante
per la Sicurezza segnala preventivamente alla Fondazione le visite che intende effettuare
agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
-Modalità di consultazione: laddove la legge prevede a carico della Fondazione la
consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, questa si deve svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività.
La Fondazione, pertanto, consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la
facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione
secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e
le proposte formulate dal Rappresentante per la Sicurezza. Il Rappresentante per la
Sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della
stessa. In fase di prima applicazione dell’intesa nelle realtà in cui non sia stato ancora
individuato il rappresentante per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono
alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al
proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dalla legge.
-Informazioni e documentazione aziendale: il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di
ricevere le informazioni e la documentazione aziendale.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi presso
la Fondazione.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro s’intendono quelle
riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
-Formazione dei rappresentanti per la sicurezza: il rappresentante per la sicurezza ha
diritto alla formazione. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a
carico della Fondazione, si svolgerà nell’ambito dell’attività lavorativa o mediante permessi
retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale programma deve
comprendere quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D. lgs. 81/08. Si prevedono inoltre
gli aggiornamenti di legge ogni qual volta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
-Riunioni periodiche: Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative
variazioni della sicurezza dei lavoratori in relazione all’aumentato numero di infortuni in
qualsiasi settore.
-Controlli: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere al Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione visite sui luoghi di lavoro a fronte di variazioni del
sistema produttivo.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo restano in vigore le disposizioni di legge
ed in particolare quanto previsto dal D. lgs. 81/08.
Art. 24 -PERMESSI
Al lavoratore che ne faccia domanda la Fondazione può accordare permessi di breve durata
per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Tali permessi non sono computabili in conto dell’annuale periodo di ferie.
In caso di grave lutto di famiglia -per decesso dei genitori, figli, fratelli, sorelle e coniuge -il
lavoratore avrà diritto ad un permesso retribuito di tre giorni oltre ai giorni eventualmente
necessari per il viaggio.
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato spettano nel corso di un anno solare cinque
giorni di permesso retribuito (fruibili a prestazione/mezza giornata) da concedersi
compatibilmente con le esigenze aziendali. A livello aziendale sarà altresì concordato la
quantificazione e le modalità di maturazione per il personale assunto a termine.
I permessi possono essere fruiti anche per mezza giornata. Peraltro quando sia prevista
un’unica prestazione giornaliera, il permesso si intende riferito per l’intera giornata.
La eventuale concessione di permessi per visite mediche verrà regolata a livello di
contrattazione aziendale.
ART. 24 BIS -INCARICHI ED ATTIVITA’ EXTRAISTITUZIONALI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time, di tutto il personale alle dipendenze
delle fondazioni lirico-sinfoniche, è incompatibile con altro lavoro dipendente pubblico o privato.
Previa richiesta alla Fondazione da parte del lavoratore che intende svolgere incarichi ed
attività extra-istituzionali, il sovrintendente potrà accordare permessi, a carattere saltuario, per le
attività di lavoro autonomo o professionale che non pregiudichino le esigenze produttive della
Fondazione e siano tali da non incidere sulla continuità e funzionalità del rapporto di lavoro con la
Fondazione stessa restando quindi garantiti il pieno e puntuale assolvimento da parte del
lavoratore degli obblighi contrattuali nei confronti della Fondazione e la necessaria tutela
dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
La richiesta individuale di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o
professionale, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere presentata per iscritto alla
Fondazione, di norma, almeno 15 giorni prima della data di inizio del permesso (con risposta
scritta della Fondazione entro i 5 giorni successivi), per la valutazione da parte del Sovrintendente
e per le eventuali verifiche degli organi di controllo, salvo diverse intese a livello aziendale.
La valutazione da parte del Sovrintendente dell’alto valore artistico e professionale
dell’attività di lavoro autonomo o professionale dovrà essere condotta anche con riferimento:
-alla dignità complessiva della manifestazione cui partecipa il lavoratore;
-alla sede nell’ambito della quale si svolge la prestazione;
-al contenuto della prestazione che deve essere correlato alla professionalità del lavoratore.
I suddetti criteri di valutazione della saltuarietà e dell’alto valore artistico e professionale
dell’attività di lavoro autonomo o professionale, nel confermato rispetto dei principi del non
aggravio economico e delle esigenze produttive della Fondazione, sono applicabili anche nel caso
di richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non
sostanziantisi in prestazioni di esecuzione artistica in senso stretto ma comunque rientranti nella
professionalità artistica o professionale del lavoratore, ivi comprese le attività didatticoseminariali.
L’autorizzazione della Fondazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o
professionale deve essere rilasciata per iscritto.
Al lavoratore, incluso quello a disposizione, cui è stata concessa l’autorizzazione allo
svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non spetta il trattamento economico
per il periodo di assenza dal servizio. Non si fa luogo a trattenuta economica ove l’autorizzazione
sia stata concessa per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale in giornata in
cui il lavoratore abbia effettuato per intero la sua prestazione lavorativa, in giornata di riposo
settimanale, in periodo feriale nelle festività ovvero nelle giornate ove per il lavoratore non è
programmata prestazione lavorativa presso la Fondazione.
La disciplina di cui sopra è integralmente applicabile alle richieste di autorizzazione avanzate
da lavoratori dipendenti dalla Fondazione con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Qualora l’assenza di un collega o mutamenti non previsti ne prevedibili nella
programmazione pregiudicassero la fruibilità del permesso accordato il lavoratore sarà convocato
in tempo utile al fine di individuare possibili soluzioni che non dovranno comunque comportare
oneri aggiuntivi per la Fondazione.
Il mancato rispetto delle modalità di richiesta di permesso o lo svolgimento di incarichi ed
attività extraistituzionali in assenza di autorizzazione potranno dare luogo ai provvedimenti
previsti dalle lettere d), e) e f) dell’art. 33 del CCNL.
Art.38 -DIRITTI SINDACALI
1) -Rappresentanze sindacali unitarie
Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente
dalle Fondazioni lirico-sinfoniche in ciascuna Fondazione lirico-sinfonica viene costituita la
Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20
dicembre 1993 – che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore -secondo la disciplina
della elezione ivi prevista.
Le Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, partecipando alla procedura di elezione della
R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell’art.19 L.20
maggio 1970 n.300, come modificato per effetto del DPR 312/1995.
La rappresentanza sindacale unitaria è l’unica struttura sindacale abilitata alla contrattazione
aziendale, unitamente alle competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL, così come previsto al punto 5 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Composizione della R.S.U.
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le
Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle
singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo è assegnato alle Associazioni sottoscrittrici il CCNL e la relativa copertura
avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste, le Associazioni sindacali terranno conto delle diverse aree
professionali e del genere dei lavoratori in forza alla Fondazione quali previsti dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il numero dei componenti la R.S.U. è determinato sulla base di un componente ogni 50 o
frazione di 50 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con un minimo di 12 componenti.
Ferma restando l’eleggibilità dei lavoratori non in prova in forza alla Fondazione alla data
delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, il
cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di
lavoro di almeno sei mesi.
Al termine del contratto a tempo determinato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di
lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
Ai fini di quanto determinato al punto sei dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, la
conclusione del contratto per il delegato a tempo determinato sarà presa in considerazione solo
nel caso di non riassunzione nella stagione successiva.
Per i rapporti con la direzione aziendale la R.S.U., ferma restando la propria titolarità
contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi
componenti. La composizione numerica del Comitato esecutivo della R.S.U. è comunque inferiore
al 50% del numero dei componenti la R.S.U. L’elezione avviene a voto palese sulla base della
rappresentatività di ogni associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le
Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella R.S.U.
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.1992 e i suoi componenti
subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti,
permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente
contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell’ambito del numero
corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 4, si applica la tutela di cui
agli artt. 18 e 22 della legge 300/1970.
I componenti la R.S.U. restano in carica 3 anni.
Le Associazioni sindacali comunicheranno per iscritto alle Direzioni aziendali i nominativi dei
componenti la R.S.U.
Permessi per i componenti la R.S.U.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per
un monte ore annuo di 2 ore per dipendente in forza alla Fondazione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall’Esecutivo della R.S.U. per i
rapporti con la Direzione.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la
R.S.U. nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai
sensi dell’art.23 della legge 300/1970.
I permessi verranno richiesti, di norma per iscritto, con almeno 24 ore di anticipo dal
Comitato Esecutivo della R.S.U. alla Direzione indicandone il tempo ed i membri della R.S.U. che ne
usufruiranno e verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nota a verbale
Le variazioni occupazionali della Fondazione lirico-sinfonica comportanti un diverso numero
di componenti la R.S.U. ai sensi del precedente punto saranno considerate utili al momento della
relativa nuova elezione.
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova
regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Con riferimento a quanto previsto dalla legge n.190/1985 sul riconoscimento giuridico dei
Quadri, le Fondazioni danno atto che nella R.S.U., costituita ai sensi del presente articolo, si
identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le
disposizioni dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
1)
Le OOSS, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire RSA.
2)
Qualora l’iniziativa per l’indizione delle elezioni della RSU non sia esercitata nei tempi e
nelle modalità di cui al punto 1, parte II dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993,
l’iniziativa stessa – quale condizione della sua procedibilità – deve essere supportata dalla
richiesta di almeno il 63% dei lavoratori in forza alla Fondazione. Resta fermo quanto
previsto al punto 2) Parte seconda – disciplina della elezione della RSU – dell’accordo
interconfederale 20 dicembre 1993.
3) Restano ferme le prerogative attribuite dalla legge alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
4) Sono eleggibili i lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato attività lavorativa nel
triennio precedente per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi, ridotto per
l’Arena di Verona a 12 mesi. Il numero massimo di lavoratori a termine eleggibili è stabilito
nella misura del 20% del numero complessivo di componenti la RSU.
5)
Al fine di sottolineare il principio secondo il quale la RSU costituisce l’organismo
rappresentativo di tutti i lavoratori, nella definizione del collegio elettorale – di norma
unico salvo diversi accordi definiti in sede locale tra i soggetti abilitati all’indizione delle
elezioni della RSU – le OO.SS. terranno conto delle categorie artistiche, tecniche ed
impiegatizie di cui all’art.2095 c.c. onde garantire un’equilibrata composizione della
rappresentanza.
2) -Assemblee
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art.20 della legge 20.5.1970 n.300 avrà corso nel
rispetto delle seguenti modalità:
1)
la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24
ore e con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine dell’assemblea nonché dell’ordine del
giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i
nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare
alla assemblea;
2)
le OO.SS. e/o la R.S.U. convocheranno l’assemblea retribuita in orario di lavoro
possibilmente alla fine o all’inizio delle prestazioni lavorative;
3)
le OO.SS. e/o la R.S.U., nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi
durante l’orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della
normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4)
lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque aver luogo
secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli
spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5)
le Fondazioni metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.
3) -Agibilità sindacali
A) A decorrere dal 1° gennaio 2000 è fissato in 4 il numero di distacchi sindacali autorizzabili
per i lavoratori che nell’ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici del contratto rivestono
la carica di dirigente sindacale a livello nazionale e/o territoriale.
Il presente contratto dispone la fruizione di un distacco e/o l’equivalente di ore 1600/annue
per ogni OO.SS firmataria.
Le Segreterie nazionali avranno cura di segnalare all’ANFOLS entro il 31 agosto di ogni anno i
dirigenti sindacali nazionali e/o territoriali che usufruiranno del distacco totale per l’anno e/o delle
frazioni delle 1600 ore spettanti.
La fruizione di tali agibilità è conseguente la preventiva richiesta alla Fondazione interessata,
ad inizio programmazione, che ne confermerà la ricezione entro 15 giorni, ed avrà comunque
carattere di completa sospensione dell’attività.
B) Il monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti complessivamente fruibili dai
lavoratori che, nell’ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici il contratto, rivestono
la carica di dirigente sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi
direttivi nonché per l’espletamento del loro mandato e di ognattività connessa,
compresa la partecipazione alle trattative contrattuali nazionali per il settore delle
Fondazioni lirico-sinfoniche, è così fissato:
3.000 ore dal 1°.1.2000
3.500 ore dal 1°.1.2001
4.000 ore dal 1°.1.2002
Tale monte ore annuo complessivo di permessi sindacali retribuiti è ripartito tra le tredici
Fondazioni lirico-sinfoniche in rapporto al numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato
presso ciascuna Fondazione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il riparto.
Il monte ore aziendale è di norma ripartito pariteticamente tra le OO.SS. sottoscrittrici il
contratto salvo diverse intese eventualmente intervenute tra le stesse OO.SS. e comunicate alla
Fondazione interessata tramite l’ANFOLS.
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono fruibili mensilmente da ciascun
dirigente sindacale per non più di 4 gg. lavorativi ed in ogni caso per non più di 24 ore lavorative.
I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali retribuiti devono farne
richiesta scritta alla Fondazione di appartenenza almeno 3 giorni prima ed, in casi eccezionali,
almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza.
La Fondazione autorizza il permesso sindacale retribuito compatibilmente con le esigenze di
servizio.
C) -I dirigenti sindacali possono fruire mensilmente di permessi sindacali non retribuiti per
la partecipazione a trattative sindacali, a congressi, commissioni ed a convegni di natura
sindacale.
Per quanto concerne le modalità, i limiti e le condizioni di fruizione dei permessi sindacali
non retribuiti valgono le regole di cui al precedente punto B);
D) -premesso il divieto di ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, il numero mensile
dei permessi sindacali retribuiti (al massimo 4 giorni) e di quelli non retribuiti ( al massimo
altri 4 giorni) non potrà superare gli otto giorni mensili di assenza dal servizio, fermi
restando requisiti, condizioni e compatibilità prescritti per la fruizione dei permessi;
E) -l’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui sopra deve essere certificata entro
tre giorni alla Direzione della Fondazione da parte della organizzazione sindacale che ha
richiesto ed utilizzato il permesso;
F) -i distacchi sindacali di cui al punto A) ed i permessi sindacali di cui al punto B) sono
retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per lavoro straordinario e di quelli
collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni;
G) -ai lavoratori designati dalle OO.SS. sottoscrittrici il contratto a partecipare alle
trattative contrattuali nazionali concernenti il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche
verranno concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a tali trattative.
I permessi verranno richiesti di norma per iscritto almeno tre giorni prima e, in casi
eccezionali, almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza e verranno
concessi compatibilmente con le esigenze di servizio;
H) -ai lavoratori designati dalle OO.SS. sottoscrittrici il contratto come propri rappresentanti in
seno a Commissioni ministeriali, di collocamento ecc. potranno essere concessi permessi non
retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali Commissioni.
I permessi verranno richiesti di norma per iscritto almeno tre giorni prima e, in casi
eccezionali, almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza e verranno
concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.
4) -Contributi sindacali
La Fondazione provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali su delega individuale scritta
rilasciata dal lavoratore. La trattenuta avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui la
delega è stata rimessa alla Fondazione mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) data;
b) generalità del lavoratore;
c) ammontare del contributo, pari all’1% della retribuzione;
d) l’Organizzazione sindacale a favore della quale il contributo deve essere devoluto.
Il lavoratore può revocare in qualsiasi momento la delega inoltrando la relativa
comunicazione alla Fondazione e all’O.S. interessata.
L’effetto della revoca decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa
alla Fondazione.
5) -Sistema di informazioni
Ferma restando l’autonomia operativa e le prerogative istituzionali delle Fondazioni e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti
termini:
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l’ANFOLS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di
conoscenza forniti dall’Osservatorio, informazioni globali riferite all’esercizio finanziario in corso
sugli indirizzi produttivi e sui programmi di attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sugli elementi
di entrata e di uscita emergenti dai bilanci preventivi e sulle prospettive occupazionali generali del
settore.
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l’ANFOLS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di
conoscenza forniti dall’Osservatorio, informazioni globali riferite all’esercizio finanziario
precedente sulle attività produttive realizzate dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, sugli elementi di
entrata e di uscita emergenti dai conti consuntivi e sulle linee del coordinamento sul piano
nazionale dei programmi delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Livello territoriale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico
incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni
sindacali territoriali di categoria informazioni sugli indirizzi produttivi della Fondazione, con
particolare riferimento ai programmi finalizzati alla diffusione musicale nel territorio e nella
scuola, sulle previsioni finanziarie, sui progetti di formazione professionale e sulle linee del
coordinamento in sede regionale e dell’attività della Fondazione.
Livello aziendale
Informazione
Annualmente, entro il primo trimestre, la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U. ed alle
Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni dettagliate riferite all’esercizio
finanziario in corso sulle linee e proposte di programmazione annuale e sulle modalità produttive
dell’attività artistica programmata (produzioni proprie, coproduzioni, noleggi, ospitalità,
commesse esterne), sulla situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e sulle
prospettive occupazionali della Fondazione.
Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il primo quadrimestre, la direzione aziendale
fornirà alla RSU ed alle OO.SS territoriali di categoria informazioni riferite all’esercizio finanziario
precedente sull’attività produttive realizzate dalla Fondazione, sugli elementi di entrata e di uscita
emergenti dal conto consuntivo, sulla attuazione dei programmi di formazione del personale,
sull’andamento occupazionale.
Informazione e confronto
Le direzioni aziendali informeranno preventivamente la R.S.U. e le OO.SS. territoriali di
categoria in ordine a:
-modifiche del regolamento di servizio;
-criteri e modalità delle assunzioni;
-proposte di nuova organizzazione del lavoro-anche eventualmente conseguenti
all’introduzione di nuove tecnologie-e relativi riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di
lavoro;
-programmi di formazione professionale;
-processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei
nell’ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori;
-misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-affidamento di servizi e commesse all’esterno.
Ricevuta l’informazione, RSU e OOSS territoriali, possono richiedere in forma scritta un
incontro per l’esame dei contenuti dell’informazione. L’esame si svolge in appositi incontri che
iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di
15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi
di urgenza.
Dell’esito della procedura è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della direzione
aziendale, della R.S.U. e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l’autonoma
determinazione definitiva dell’organo deliberante della Fondazione.
Durante il periodo in cui si svolge l’esame la Fondazione non adotta provvedimenti sulle
materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali
Forme di partecipazione
Presso ciascuna Fondazione è costituita una Conferenza permanente pariteticamente
costituita da componenti della Direzione della Fondazione e da rappresentanti designati dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sottoscrittrici del CCNL. Nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza
concorre, attraverso la reciproca informazione ed ogni utile consultazione, a contemperare
l’interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro
con l’esigenza di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’attività produttiva e del servizio culturale
ed artistico reso alla collettività.
Art.43 -INDENNITA’ DI ANZIANITA’ -TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme.
Fino al 31 maggio 1982 è dovuta al lavoratore un’indennità di anzianità pari ad una
mensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sono gli anni di servizio
prestato a tale data.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mese pari o
superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero, trascurando la frazione di mese inferiore
ai 15 giorni.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione specificata al primo
comma dell’art.11 anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere
continuativo purché siano di ammontare determinato; restano esclusi tutti gli istituti indicati al
successivo art.47.
Con decorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982 n.297.
Art.47 -CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Visto quanto disposto dalla L 100/2010 in materia di contrattazione per le Fondazioni Lirico
Sinfoniche;
Preso atto di quanto indicato nell’atto di indirizzo ministeriale per il rinnovo del CCNL con
particolare riferimento a: relazioni sindacali, trattamento economico, incarichi e attività extra-
istituzionali, politiche di incentivazione della produttività, orari di lavoro (multiperiodalità ecc.);
Considerato che con il presente accordo di rinnovo contrattuale le Parti hanno normativamente ed
economicamente inteso dare coerenti e adeguate risposte all’atto di indirizzo stesso;
Premessi e richiamati i contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 le parti
convengono che:
A):
1) restano in vigore gli accordi aziendali pre-esistenti concordati con RSU/RSA-OOSS;
2) la contrattazione aziendale ha durata triennale e non è sovrapponibile, per il principio della
autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazione nazionale;
3) -le eventuali erogazioni di carattere economico dovranno essere strettamente connesse ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonché di ampliamento, ulteriore
qualificazione e possibile diversificazione dell’attività produttiva. Ai fini dell’acquisizione di
elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a
contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del Teatro e del lavoro,
le prospettive di sviluppo, tenuto conto dell’andamento, delle prospettive di competitività e delle
risorse reali da destinare al riguardo che dovranno essere preventivamente individuate in un
contesto di tenuta del bilancio della Fondazione;
4) -le eventuali erogazioni di carattere economico di cui sopra saranno variabili e non
predeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale – con particolare
riferimento a TFR, XIII, XIV, ferie, premio di produzione etc…-e avranno caratteristiche tali da
consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalle norme di legge;
5) gli accordi della contrattazione aziendale confluiranno in una banca dati in capo all’Osservatorio
Nazionale costituito pariteticamente tra i firmatari del CCNL con sede presso la presidenza Anfols;
B):
Nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e
normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale;
Considerate le particolari condizioni di difficoltà che, in maniera articolata, caratterizzano il
settore;
Preso atto che la recente L.29/6/2010 n. 100 ha previsto che, a fronte del raggiungimento e del
mantenimento di parametri e condizioni dalla stessa definiti, alle singole Fondazioni possano
essere riconosciute “forme organizzative speciali”;
Visto il citato accordo interconfederale del 28 giugno 2011 con particolare riferimento al comma 7
dello stesso,
si concorda che:
1) -i contratti collettivi aziendali, al fine di gestire eventuali situazioni di crisi e garantire la stabilità
occupazionale, possono attivare strumenti di articolazione mirati ad assicurare la capacità di
aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi e pertanto le rappresentanze sindacali
aziendali operanti in azienda, d’intesa con le strutture territoriali delle OO.SS firmatarie del
presente contratto, possono definire, anche in via sperimentale o temporanea, accordi
modificativi con riferimento agli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari
e più in generale l’organizzazione del lavoro nei suoi vari aspetti;
2) -limitatamente alle Fondazioni Lirico Sinfoniche, che applicano il presente CCNL, alle quali sia
riconosciuta o possa in futuro essere riconosciuta la “forma organizzativa speciale”, in presenza di
investimenti significativi ovvero di progetti tesi a favorire lo sviluppo economico e produttivo (sia
sotto il profilo quantitativo che qualitativo) e/o a valorizzare le qualità professionali e
occupazionali dell’impresa, è altresì consentito tra la direzione della Fondazione e rappresentanze
sindacali operanti a livello aziendale, d’intesa con le strutture territoriali delle OO.SS firmatarie del
presente CCNL e preventivamente sentite le OO.SS nazionali, la possibilità di stipulare, anche in via
sperimentale o temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel
presente CCNL integralmente recepito. Tali intese potranno essere oggetto di valutazione per un
loro eventuale recepimento nell’ambito dei successivi rinnovi del CCNL;
C):
1) -le Parti, nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio
nazionale, concordano che entro sei mesi dalla firma del presente accordo per il rinnovo del CCNL,
previo accurato monitoraggio delle realtà presenti nelle singole Fondazioni relativamente alla
contrattazione integrativa, provvederanno alla individuazione e definizione delle parti economiche
degli integrativi aziendali, che saranno parte integrante del CCNL quali elementi della retribuzione-
nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo lett.a) 4-e ad indicarne le
conseguenti modalità attuative. Concluso l’iter di cui sopra, a livello aziendale, sarà avviato il
confronto per la definizione delle parti economiche normative residue. Tale confronto dovrà
esaurirsi nei successivi sei mesi.
Terminato l’iter sopra definito, qualora non siano raggiunti i relativi accordi, al fine di raggiungere
in tempi consoni un’intesa, il confronto proseguirà in sede nazionale con la presenza delle
rispettive strutture aziendali, territoriali e nazionali firmatarie del CCNL.
2) – i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,
costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del
CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del
contratto nazionale di lavoro;
D):
Come parte vincolante dell’intera ipotesi di accordo le parti concordano, al fine di accompagnare
l’iter previsto dalla legge 100 del 2010 relativamente alla contrattazione di secondo livello, che la
parte normativa ed economica degli integrativi in essere rimane in vigore fino alla conclusione
degli iter previsti alla lettera C 1) del presente articolo.
Art.51 -PRESTAZIONI SPECIALI
I maestri collaboratori hanno l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni speciali che, inerenti
alle rispettive mansioni e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro
affidate dalla Direzione.
Sono tuttavia escluse da tale obbligo le prestazioni strumentali in orchestra e le esecuzioni
solistiche di rilievo in palcoscenico. Al maestro che accetta di svolgere tali prestazioni spetta uno
speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.
Art.53 -ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro del Maestro collaboratore può essere articolato, nel corso della stagione,
secondo i criteri di cui ai successivi punti A), C multiperiodale).
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 7/8 ore programmate.
L’orario normale di lavoro del maestro collaboratore è fissato in 39 ore settimanali e in 7
ore giornaliere ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere una durata
massima di 4 ore.
Tuttavia, ai soli fini delle prestazioni eseguite al pianoforte, l’orario di lavoro del maestro di
sala e del maestro al ballo è fissato in 6 ore, ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali
potrà avere la durata massima di 4 ore. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero, le 6 ore di prestazione eseguita al pianoforte dal maestro di sala e dal
maestro al ballo assorbono convenzionalmente 7 ore di lavoro.
In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l’orario normale di lavoro del
maestro collaboratore è così suddiviso:
a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;
c) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una prova generale o viceversa.
IL maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
In caso di prova unica l’orario giornaliero sarà esaurito in 5 ore.
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da
computarsi nell’orario di lavoro.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo può essere ridotto a 2 ore in
relazione ad esigenze di produzione.
Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
Le prestazioni antimeridiane avranno inizio normalmente alle ore 10. Le prestazioni
antimeridiane del maestro alle luci potranno avere inizio alle ore 8,30. Le prestazioni serali non
potranno superare in regime normale di lavoro le ore 1 in caso di spettacolo e prova generale, le
ore 0,30 in caso di anteprova generale e le ore 24 in caso di prove ordinarie. Gli spettacoli
all’aperto e le relative prove antegenerali e generali potranno protrarsi fino alle ore 1,30.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il maestro collaboratore
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro si esaurisce con una
prestazione di 4 ore o con uno spettacolo, che possono essere effettuati in regime normale di
lavoro sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
C) Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro collaboratore percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 42 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 44 ore
settimanali.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per
periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile
compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al comma 27 del presente articolo) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori
alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova
generale e spettacolo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero
oltre l’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro
retribuita in regime straordinario
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da
computarsi nell’orario di lavoro con cadenza oraria compatibilmente con le esigenze lavorative.
In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l’orario normale di lavoro del
maestro collaboratore è così suddiviso:
a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;
c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima al
pianoforte di 4 ore elevabile a 5 ore nel caso di prestazione non al pianoforte.
La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 5 ore con trenta
minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale,
giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 7 ore di lavoro.
La prova unica giornaliera non al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 6 ore con
trenta minuti di riposo anche frazionati. La durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8
ore.
Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza
tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono
consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove
generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.
Il maestro collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione per le
sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova
straordinaria, i maestri collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun
compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario
ordinario giornaliero.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di
sabato, qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario
normale di lavoro è fissato in 4 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di
prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova
antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale, possono essere
effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in
regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si
renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza
dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere
retribuita in regime straordinario.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un’ora. Nel caso sia
programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto
previsto al precedente comma 6, orario C Multiperiodale, l’intervallo potrà avere una durata
minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:
a) alle ore 8.30 per prove luci e fonica;
b) alle ore 9.00 per audizioni;
c) alle ore 9.30 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l’impiego di
tersicorei;
d) alle ore 9.30 per l’attività ordinaria.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,
tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano,
antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non
potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.
L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto
dalla Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, e comunicato alla
RSU.
Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario individualmente programmato.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo è concordata
una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata alI’aggiornamento o
perfezionamento professionale
Art.54-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e
festivo che gli venga richiesto.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.53, se effettivamente espletato, sarà compensato per ogni mezz’ora di prolungamento o
frazione di mezz’ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di prestazione maggiorata del 75%.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro
collaboratore un compenso globale pari al 60% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta. La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. E’ consentito un
prolungamento di 15 minuti che sarà retribuito con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione
giornaliera.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore 24 per le prove ordinarie e
straordinarie, oltre le ore 0,30 per le prove antegenerali, oltre le ore 1 per gli spettacoli e le prove
generali e oltre le ore 1,30 per l’attività all’aperto, verrà compensato per ogni mezz’ora di
prolungamento o frazione di mezz’ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di retribuzione
maggiorata del 100%.
Qualora il maestro collaboratore sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui
all’art.55 avrà diritto ad un compenso pari al 60% della retribuzione giornaliera per le prestazioni
che non superano le due ore. In caso di spettacolo, anteprova o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.
Art.64 -ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro del Professore d’orchestra può essere articolato, nel corso della stagione,
secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).
Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.
A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può
anche essere diversificata per i singoli professori d’orchestra.
L’orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni -per le
prove sono previsti 1O minuti di riposo nel corso di ciascuna di esse, da computarsi nell’orario di
lavoro -una delle quali non potrà avere durata inferiore a 2 ore. Inoltre la prima prestazione
giornaliera, purché non si tratti di spettacolo, non potrà eccedere la durata complessiva di 3 ore.
Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro
giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
La durata della prova a sezione è fissata in due ore, comprensive di 10 minuti di riposo, ed
esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del
tutto eccezionali. La durata della prova unica va mantenuta in 3 ore e mezza non prolungabili
nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la
prova unica, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova
straordinaria.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di quattro ore, così esaurendo l’orario normale di
lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antegenerale e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tenere conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerale nonché circa
l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena
dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerale e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U.
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori
d’orchestra, l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un
massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro
giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Durante ciascuna prova il professore d’orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a
15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell’orario di lavoro.
La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, oppure
in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto
eccezionali. La durata della prova unica è fissata in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in
regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove
ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Lo svolgimento delle prove antegenerale e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerale nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore l0.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerale e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
C multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d’orchestra percepirà la
retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli
di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore
settimanali.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per
periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile
compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al comma 25 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati
su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di
prova acustica-sound check-prova d’assestamento, le cui modalità di attuazione saranno definite
in sede aziendale.
Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita
in regime straordinario.
Il professore d’orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova
generale e spettacolo.
Durante ciascuna prova il professore d’orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a
15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell’orario di lavoro.
La durata della prova a sezione, è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure
in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale la durata della prova a sezione resta
convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere
programmata un’ulteriore prestazione.
La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata:
•
di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento
dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 5 ore
di lavoro;
•
di 4 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto
della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le
esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con
la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad
esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.
I professori d’orchestra non impegnati nelle produzioni restano a disposizione per le
sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova
straordinaria, i professori d’orchestra sostituti ai quali non sia esplicitamente richiesta la
disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso
della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario
giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario
fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un’ora. Nel caso sia
programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto
previsto al precedente comma 6, orario C Multiperiodale, l’intervallo potrà avere una durata
minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,
tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.
L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla
Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.
Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.
Norma transitoria
Ai professori d’orchestra in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con
o senza sosta stagionale verrà mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare il
compenso forfetario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della
dichiarazione a verbale annessa all’art. 25 del CCNL 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre
1976. Detto compenso -da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti
della 13° e 14° mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto -calcolato per 14 mensilità
assorbe, fino a concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di
durata superiore a 3 ore effettuati nel corso dell’intero anno solare, compensi determinati sulla
base dell’art. 65.
A tal fine, al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello
spettacolo oltre le 3 ore -il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al l°
gennaio dello stesso anno -corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato, per 14
mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno
retribuiti secondo i criteri di cui all’art. 65.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione
del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o perfezionamento
professionale.
Art.65-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.
Il professore d’orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui al 1° e 5°
comma dell’art.64, sarà compensato come segue:
1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;
3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni
non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione
giornaliera;
4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata
programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata
con il 12% della retribuzione giornaliera;
5) ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera;
6) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per
l’attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l’attività lirica all’aperto, salve le
consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato,
indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai
precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore
d’orchestra un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta ivi compreso la prova acustica-sound check-o assestamento.
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di
riposo. E’ consentito tuttavia anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente
articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione al
professore d’orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale
prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata
delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la
prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati al professore d’orchestra con l’ordine del giorno
settimanale ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del
giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di
cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere
comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con
le modalità previste al comma 25 dell’art. 64 del presente CCNL.
Qualora il professore d’orchestra sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui
all’art. 66 avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni
che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto
ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione
giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art. 64 che potrà essere richiesta al
professore d’orchestra da parte della Fondazione.
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.
Art.75 -COMPARSATA, TRUCCO E VESTIZIONE
L’artista del coro impegnato musicalmente in un’opera, anche in modo parziale, potrà essere
utilizzato, a giudizio del regista, in prestazioni qualsiasi di comparsata ed in genere per i movimenti
scenici e coreografici connessi al personaggio interpretato unicamente a richiesta nell’atto in cui è
già impegnato da partitura.
L’artista del coro è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione
nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non
seguire la successione degli atti. L’artista del coro ha l’obbligo del trucco e parrucco nella prova
antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli spettacoli. Eventuali richieste di
vestizione supplementari dovranno essere concordate al livello aziendale.
Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale
svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell’orario di lavoro. L’artista del coro è
peraltro libero di scegliere l’orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le
stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui agiscono i
rispettivi reparti.
Alle prestazioni di cui ai precedenti commi ed in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua
professionalità l’artista del coro è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso
aggiuntivo.
Art.77 -ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro dell’artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i
criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).
Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.
A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione
giornaliera può anche essere diversificata per i singoli artisti del coro.
L’orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, suddivise in due prestazioni, una
delle quali di durata non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera non coincidente con lo
spettacolo non deve comunque eccedere la durata di 3 ore.
L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell’artista del coro, l’effettiva
durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta in ogni caso fissata in 1
ora senza riposi. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario giornaliero di lavoro la durata della prova
a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente fissata in 2 ore.
In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le due prove a sezione o a
raggruppamento di più sezioni assorbono l’intero orario giornaliero di 5 ore.
Le prove di soli uomini e sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15
minuti di riposo e, se effettuata d’insieme con l’orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di
riposo. La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata
nemmeno in regime straordinario. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera,
sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell’artista del coro, l’effettiva
durata di ciascuna prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e
sole donne) resta in ogni caso fissata in 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo. Agli effetti
dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero la durata della prova di sala, prova di
palcoscenico con pianoforte e prova di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta
convenzionalmente fissata in 2 ore.
In giornata di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e
sole donne), le due prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia assorbono l’intero
orario giornaliero di 5 ore.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto od entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore,
ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. La eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività
in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte, purché si tratti di tipi di prove
della medesima durata.
L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto
la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione
ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore l0.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.
L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversa per i singoli artisti del coro,
l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di
11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
L’effettiva durata di ciascuna prova a sezione od a raggruppamento di più sezioni è fissata in
1 ora oppure in 1 ora e 15 minuti senza riposi. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta
convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
In giorno di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni le due prove assorbono,
rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.
Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15
minuti di riposo e, se effettuata d’insieme con l’orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di
riposo.
La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata
nemmeno in regime straordinario. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e
giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata
in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può
essere programmata nessuna prova straordinaria.
L’effettiva durata delle prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli
uomini e sole donne, resta fissata in 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e
30 minuti, con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e
giornaliero, la durata della prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli
uomini e sole donne, resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in
3 ore.
In giornate di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e
sole donne, le due prove, ciascuna di durata di 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo,
assorbono convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonché circa
l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena
dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore,
ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività
in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E’ pertanto consentita
l’effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.
E’ altresì consentita l’effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia
e d’insieme con l’orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per
ciascun tipo di prova.
L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto
la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione
ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale predisposto
dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.
L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
C Multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale l’Artista del coro percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore
settimanali.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al 28° comma del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati
su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di
prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede
aziendale.
L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
La durata di ciascuna prova a sezione, o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 1 ora
senza riposo oppure 1 ora e 15 minuti senza riposo.
In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a
raggruppamento di più sezioni assorbono l’intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata
della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione o a
raggruppamento di più sezioni non potrà essere programmata per tale sezione o raggruppamento
di più sezioni un’ulteriore prestazione.
Le prove anche di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più
sezioni.
La durata delle prove di sala è fissata in 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, 2 ore e
10 minuti con un riposo di 10 minuti, 3 ore prova unica con un riposo di 20 minuti. Agli effetti
dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova di
sala resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore, in 2 ore e 30 minuti, e 5 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata
un’ulteriore prestazione.
L’effettiva durata delle prove di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e
di sole donne, è fissata in un massimo di 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti. Tali prove
potranno essere programmate per un massimo di 10 ore per ciascuna produzione e non hanno
valore convenzionale. Tali prove potranno essere programmate unicamente in giornate di 5 ore
ovvero entrambe nella stessa giornata, anche su titoli diversi, o una di queste con altra prova di
sala di 1 ora e 45 minuti o di insieme di 2 ore e 30 minuti.
Le prove di palcoscenico con pianoforte e di regia eventualmente effettuate oltre i limiti
sopra indicati, avranno una durata di 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, di 2 ore e 10
minuti con un riposo di 10 minuti. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero,
settimanale e bimestrale, la durata di queste prove aggiuntive resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore.
La prova unica giornaliera di regia, anche di soli uomini o di sole donne, qualora
programmata, ha una durata di 3 ore o di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche
frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale,
la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore.
La prova unica giornaliera con orchestra anche di soli uomini o di sole donne, qualora
programmata, ha durata di 3 ore e 30 minuti o 4 ore con rispettivamente 20 minuti e 30 minuti di
riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e
bimestrale, la durata della prova unica con orchestra assorbe, convenzionalmente rispettivamente
5 ore e 6 ore di lavoro. E limina to :
Gli artisti del coro sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il coro è
presente in partitura. Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i
professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano
d’insieme con l’orchestra.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.
Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere
effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze
tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione
degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del
direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove di regia con pianoforte
prove antegenerali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o
antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.
Gli organici degli artisti del coro previsti per una data produzione che non impegni tutto il
complesso corale, possono essere integrati per la sostituzione di colleghi.
Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, gli
artisti del coro non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso
straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario
giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro usufruisca del
riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la
durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo
o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. L’eventuale eccedenza oltre le 3
ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva
norma transitoria.
Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che
al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata.
L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua
attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E’ pertanto consentita
l’effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.
E’ altresì consentita l’effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia
ed insieme con l’orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per
ciascun tipo di prova.
L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto a compenso straordinario, in quanto la
partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria
giornaliera.
Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad 1 ora. Nel caso in cui sia
programmata, in base a quanto previsto al precedente comma ? una terza prestazione o una
seconda prestazione domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,
tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività
multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al
periodo cui il calendario è riferito.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale
predisposto dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.
L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.
Norma transitoria
Agli artisti del coro in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con o
senza sosta stagionale verrà mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare il compenso
forfetario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della dichiarazione a
verbale annessa all’art. 25 del CCNL 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre 1976. Detto
compenso -da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13° e 14°
mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto -calcolato per 14 mensilità assorbe, fino a
concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di durata superiore a 3
ore effettuati nel corso dell’intero anno solare, compensi determinati sulla base dell’art. 78.
A tal fine al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello
spettacolo oltre le 3 ore -il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al 1°
gennaio dello stesso anno -corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato per 14
mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno
retribuiti secondo i criteri di cui all’art. 78.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.
Art.78-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.
L’artista del coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.77, salvo quanto previsto dall’articolo medesimo circa le eccedenze d’orario per gli
spettacoli, sarà compensato, come segue:
1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;
E limina to : ¶
3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni
non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione
giornaliera;
4) nel E limina to : ¶caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata
programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata
con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata
con il 25% della retribuzione giornaliera;
5) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per
l’attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l’attività lirica all’aperto, salve le
consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato,
indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai
precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all’artista del
coro un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check/prova acustica/prova d’assestamento.
La durata delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più
sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. E’ consentito tuttavia, anche in deroga a
quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle
prove straordinarie con la corresponsione all’artista del coro di un ulteriore compenso pari al 20%
della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato
rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4°
comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati all’artista del coro con l’ordine del giorno
bimestrale/settimanale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale
(programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3),
programmazione o annullamento delle prove (straordinarie) devono essere comunicate entro le
ore 13 del giorno precedente.
Qualora l’artista del coro sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art.79
avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non
superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione
giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art.77 che potrà essere richiesta
all’artista del coro da parte della Fondazione.
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.
Art.88 -COMPARSATA, TRUCCO E VESTIZIONE
Il solista e mimo con obbligo di fila, il tersicoreo di fila con obbligo di solista ed il tersicoreo di
fila sono tenuti a fornire le prestazioni di comparsa richieste dal regista, percependo per tali
prestazioni un compenso pari a quello corrisposto dalla Fondazione alle comparse.
Il tersicoreo, qualunque sia il livello di inquadramento, è tenuto, senza diritto ad alcuna
maggiorazione di retribuzione, ad effettuare tutte le prestazioni che richiedono speciali attitudini
artistico-coreografiche e che in quanto tali non rientrano nelle mansioni proprie delle comparse.
Il tersicoreo è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione
nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non
seguire la successione degli atti. Eventuali richieste di vestizione supplementari dovranno essere
concordate a livello aziendale.
Il tersicoreo ha l’obbligo del trucco e parrucco per una prova ante generale e una generale,
sia al piano che con orchestra o supporti audio, e negli spettacoli. Eventuali richieste di truccatura
supplementari dovranno essere concordate a livello aziendale.
Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul
normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell’orario di lavoro. Il
tersicoreo è peraltro libero di scegliere l’orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate
lavorative in cui le stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui
agiscono i rispettivi reparti.
Il tersicoreo è tenuto altresì alla truccatura, anche completa, del corpo senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo nella prova antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli
spettacoli. IL fabbisogno per la truccatura e la struccatura sono a carico della Fondazione.
Compatibilmente con le possibilità organizzative, i Primi ballerini ed i Solisti potranno
indossare il costume anche nell’ambito delle prove in sala, scena e d’assieme.
Art.90 – ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro del tersicoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 5 o 6 ore programmate.
A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione
giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tersicorei.
Fermo restando quanto previsto dal successivo 16° comma, l’orario normale di lavoro
giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni, una delle quali non inferiore a 2 ore. La
prima prestazione giornaliera, non coincidente con lo spettacolo, non può eccedere la durata
complessiva di 3 ore.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.
IL tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di tre giorni alla settimana.
Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti, suddivise in due
prestazioni ed assorbono convenzionalmente 5 ore di lavoro. Se la prestazione è di 2 ore di durata
comprende 10 minuti di riposo; se di 2 ore e 30 minuti comprende 15 minuti di riposo.
Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, avrà una durata
di 2 ore, con 10 minuti di riposo, se l’altra prestazione giornaliera dura 3 ore; di 2 ore e 30 minuti,
con 15 minuti di riposo, se l’altra prestazione giornaliera dura 2 ore e 30 minuti.
Le prove di palcoscenico con pianoforte hanno la durata complessiva di 5 ore. Le prestazioni
di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti per le prestazioni
di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo
suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo
d’insieme con l’orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non
prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è
programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere
programmata nessuna prova straordinaria.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o Antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando
la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la
prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla
sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria
pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive,
connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.
IL tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
prevista per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore ad l ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a
15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di
riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove ordinarie dei primi ballerini inquadrati nella categoria extra e nella 1° categoria A
potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Il tersicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo tersicoreo,
l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di
11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
IL tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.
IL tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana.
Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti oppure di 5 ore e 30
minuti, suddivise in due prestazioni, ed assorbono, convenzionalmente e rispettivamente, 5 e 6
ore di lavoro.
Per le prestazioni di 2 ore di durata sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per
le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20
minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, potrà avere una
durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo e di 2 ore e
45 minuti con 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di
prestazione. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e giornaliero, va
computata l’effettiva durata della prova di sala, tranne che la prova di sala abbia una durata di 2
ore e 45 minuti, nel qual caso assorbe 3 ore di lavoro.
Le prove di palcoscenico con pianoforte di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di
riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prove di
palcoscenico con pianoforte di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi
di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo
d’insieme con l’orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non
prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo ed assorbe
convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera,
sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando
la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la
prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla
sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria
pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive
connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.
IL tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
prevista per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore ad 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a
15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di
riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento di prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a
quello cui si riferisce la variazione.
IL tersicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
Norma transitoria
Ai tersicorei dipendenti a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 1979 ed
inquadrati, dal 1° luglio 1979, come tersicorei di fila senza obbligo di solista non avendo superato
la specifica prova di idoneità artistica, è dovuta una indennità forfettaria di € 7,75 , non
computabile a nessun effetto nella retribuzione, nei giorni in cui partecipino, in spettacoli di solo
ballo, ad almeno due balletti ovvero due o tre atti di uno stesso balletto che esaurisca l’intero
spettacolo.
L’indennità forfettaria di € 7,75 è dovuta anche nel caso che venga eseguito più di un
balletto in completamento di spettacolo.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.
C Multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 30 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Tersicoreo percepirà la retribuzione relativa
all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente
riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 30 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 31 ore
settimanali.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al
comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su
un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di
prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede
aziendale.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.
La durata delle prove di sala e di palcoscenico con pianoforte è fissata in 2 ore con un riposo di 10
minuti, 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti la cui durata convenzionale è pari a 3 ore, di 3
ore con un riposo di 20 minuti frazionati in 10 minuti, a cadenza oraria, la cui durata convenzionale
è pari a 4 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata
un’ulteriore prestazione.
Le prove giornaliere con orchestra possono essere articolate in una prova di 2 ore e una
prova di 3 ore che assorbono 5 ore.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di danza della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana diversamente
distribuibili in sede aziendale.
La prova unica giornaliera, al piano, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza
con 30 minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale,
giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
La prova unica giornaliera con orchestra, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e
mezza con 30 minuti di riposo frazionati oppure ha una durata di 4 ore con trenta minuti di riposo
frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale,
assorbono convenzionalmente 5 e 6 ore.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.
Le prove di spettacoli di balletto con orchestra hanno la stessa durata prevista per i
professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano
d’insieme con l’orchestra. I tersicorei sono inoltre convocati nelle prove con orchestra negli atti in
cui il ballo è presente in scena.
Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere
effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze
tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione
degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad
esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.
Qualora nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i tersicorei
non convocati, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni
contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando
la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova
generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o
serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro
in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza
oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla
successiva norma transitoria.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15
minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo
suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in relazione alle condizioni ambientali, in un
minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili dagli accordi aziendali fino ad 1 ora nell’attività di
palcoscenico e fino a 30 minuti nell’attività di sala. Nel caso in cui sia programmata, in base a
quanto previsto al precedente comma 6 una terza prestazione o una seconda prestazione
domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane per prove ordinarie, antegenerale, generale e spettacolo, non
potranno avere inizio prima delle ore 10.00.
Le prestazioni serali, per l’attività lirica e di balletto, non potranno protrarsi in regime normale
oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30.
Nel caso di attività per le scuole la convocazione può essere anticipata alle ore 09.30 per la
lezione.
Per l’attività lirica e di balletto all’aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove
antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non
potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto
dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, previa
consultazione delle RSU/RSA.
Il Tersicoreo è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile secondo l’ora fissata nell’ordine del
giorno con modalità da concordare preventivamente in azienda.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.
Norma transitoria
Ai tersicorei dipendenti a tempo indeterminato dagli Enti alla data deI 30 giugno 1979 ed
inquadrati, dal 1° luglio 1979, come tersicorei di fila senza obbligo di solista non avendo superato
la specifica prova di idoneità artistica, è dovuta una indennità forfetaria di 7,74 euro, non
computabile a nessun effetto nella retribuzione, nei giorni in cui partecipino, in spettacoli di solo
ballo, ad almeno due balletti ovvero due o tre atti di uno stesso balletto che esaurisca l’intero
spettacolo.
L’indennità forfetaria di € 7,74 è dovuta anche nel caso che venga eseguito più di un
balletto in completamento di spettacolo.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.
Art.91 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.
Il tersicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.90, sarà compensato come segue:
6) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
7) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;
8) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni
non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione
giornaliera;
9) nel E limina to : ¶caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata
E limina to : ¶
E limina to : ¶
programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata
con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata
con il 25% della retribuzione giornaliera;
10) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato. E limina to : ¶
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto per l’attività
lirica e o di balletto tra le ore 1 (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1 e 30 per l’attività lirica
all’aperto, salve le consuetudini locali) e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal
compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in
misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un
compenso globale pari al1’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria
richiesta, ivi compreso il sound check-prova per verifica spazi-assestamento.
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di
riposo. E’ consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente
articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione al
tersicoreo di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera.
Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo
di durata delle prove straordinarie.
Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il
predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l’ordine del giorno settimanale, ovvero
con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale
(programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3),
programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le
ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste
al comma 32 dell’art. 90 del presente CCNL.
Qualora il tersicoreo sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art.92 avrà
diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non
superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della
retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art.90 che potrà essere
richiesta al tersicoreo da parte della Fondazione.
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.
Art.94 -VESTIARIO E SCARPINE
Ai tersicorei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la Fondazione garantirà la
fornitura di un abito di lavoro.
La Fondazione garantirà altresì ai tersicorei la fornitura delle scarpine da ballo necessarie per
gli spettacoli e per l’attività preparatoria (prove e lezioni di ballo).
I criteri e le modalità di fornitura saranno stabiliti in sede aziendale.
Art.101 -ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro dell’impiegato può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A) e C multiperiodale).
A)
Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le
limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del
lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive con un massimo di 8 ore giornaliere.
La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6
ore.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività gli impiegati esauriranno il normale orario di
lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali
di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.
Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a
quello sopra indicato.
L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni
seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel
limite delle 7 ore giornaliere.
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1)
impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed
impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
mattina e pomeriggio
pomeriggio e sera
mattina e sera.
2) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
mattina e pomeriggio
pomeriggio e sera
mattina e sera.
Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale
elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale,
economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale
maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana,
escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana
corta, per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici
la maggiorazione spetta unicamente agli impiegati addetti ai turni per tale attività.
La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il
personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad
infortunio sul lavoro. All’impiegato che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è
mantenuta la maggiorazione del 12%.
La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con un orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli impiegati effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui l’una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio l’altra alla sera.
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del
palcoscenico, è forfettizzata , qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da
stabilirsi aziendalmente.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti
l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfettizzata, qualunque ne
sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante
l’ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della
R.S.U.
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate
entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
L’impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerali e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
L’orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l’orario di
termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l’attività
relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli
spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività
all’aperto.
Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le
ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del primo turno oltre le
ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30
ove sia garantito all’impiegato un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova
generale ed antegenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di
5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine
del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze
contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antemeridiana e pomeridiana
e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.
Nel caso in cui per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore
alle 2 ore, l’impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio
equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989
e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in € 3,46.
A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario
di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT.
A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.
Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie
da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la
domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’impiegato è tenuto a prestare 4
ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, della prova
antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi
altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’impiegato dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la
stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato
occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati
alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere
chiamato a lavoro di laboratorio.
La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli,
tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento
professionale.
C Multiperiodale)
Con programmazione bimestrale, comunque per un periodo non superiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili,
previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie
settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere
diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle
8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’impiegato percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due
prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.
La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6
ore.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora.
Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
L’orario di lavoro in regime ordinario potrà avere inizio normalmente a partire dalle ore 08.30 e
non oltre le ore 10.00. In sede di contrattazione aziendale tali orari potranno essere meglio
specificati o modificati.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’impiegato osserverà un orario di lavoro settimanale
di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività
quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell’inizio delle
singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle stagioni di balletto
ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.
Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto o più
esteso rispetto a quello sopra indicato.
L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni
seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel
limite delle 7 ore giornaliere, ovvero nei limiti e con le modalità di cui al 2° comma del presente
articolo.
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed
impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
•
Mattina e pomeriggio
•
Pomeriggio e sera
•
Mattina e sera
2)Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
•
Mattina e pomeriggio
•
Pomeriggio e sera
•
Mattina e sera.
Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale
elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale,
economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale
maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana,
escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta,
per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la
maggiorazione spetta unicamente agli impiegati addetti ai turni per tale attività.
La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale
che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad infortunio
sul lavoro. All’impiegato che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta
la maggiorazione del 12%.
La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli impiegati effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle tre
ore.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del
palcoscenico, è forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da
stabilirsi aziendalmente.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti
l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia
la effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del
giorno Bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U./RSA.
L’impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerale e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma, per l’impiegato
amministrativo tra le ore 8,30 e le ore 10, mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può
superare, in regime normale di lavoro, le ore 24.00 per l’attività relativa alla preparazione degli
spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerale, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti
sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività all’aperto.
L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30
oppure oltre le ore 10.00 sarà concordata in sede aziendale.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5
ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e
tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due
ore, l’impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente,
avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31
dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.
A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di
cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT.
A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.
Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese
necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del
giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per
l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro
straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o
ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’impiegato dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del
limite delle 10 ore complessive.
Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione
lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per
l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione
concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di
laboratorio.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato e/o previsto.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione
del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento professionale.
Art.102 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all’art. 101, comma 1
orario A) e, nel caso d’orario multiperiodale, al comma 1 orario C).
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, l’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli
venga richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e
straordinario, non può eccedere le 10 ore.
Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di due.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.
Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore
24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 101.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all’art. 103. Straordinario
festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario normale di lavoro.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria
maggiorata delle percentuali appresso stabilite:
•
lavoro straordinario diurno 50%
•
lavoro notturno 70%
•
lavoro straordinario notturno 100%
•
lavoro festivo 60%
•
lavoro straordinario festivo 100%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.
Art.108 -ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro dell’operaio può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A), C Multiperiodale).
A)
L’orario di lavoro dell’operaio è fissato in regime normale in 39 ore settimanali con un
massimo di 8 ore giornaliere.
L’intervallo per il pasto non potrà superare le 2 ore.
Ferma restando la durata complessiva dell’orario settimanale, nei giorni di domenica
l’orario normale di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere
dall’Ente richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.
Durante ciascuna delle prestazioni l’operaio ha diritto ad una sosta di l0 minuti.
Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
L’orario di lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali con un
massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’operaio osserverà un orario di lavoro
settimanale di 39 ore ripartito in 5 giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di
ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto e ad una settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.
Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a
quello sopra indicato.
Norma transitoria
A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell’operaio
addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto
1979 quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad
osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.
A tali lavoratori, qualora addetti stabilmente e senza interruzioni a mansioni discontinue o di
semplice attesa o custodia, il compenso mensile relativo alle ore di lavoro settimanale
effettivamente prestate oltre la 40° e fino alla 50° viene mantenuto ad personam e congelato nel
suo ammontare alla data del 31 dicembre 1979.
Tale importo, calcolato per 14 mensilità, assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro
straordinario e l’eventuale maggiorazione del 12% per il lavoro a turni.
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) operai addetti alla
preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a
turni per squadre secondo la seguente articolazione:
mattina e pomeriggio
pomeriggio e sera
mattina e sera.
1) operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
mattina e pomeriggio
pomeriggio e sera
mattina e sera.
Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento
accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico
e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta
per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana, escluso quello di riposo
nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della
stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta
unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.
La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il
personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad
infortunio sul lavoro. All’operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è
mantenuta la maggiorazione del 12%.
La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con un orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui
sopra, escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni, di cui l’una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è
forfettizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi
aziendalmente.
Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio
dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfettizzata, qualunque ne sia
l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante
l’ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della
R.S.U..
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate
entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
L’operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni e
per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali,
antegenerali e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
L’orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l’orario di
termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l’attività
relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli
spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività
all’aperto.
Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le
ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del primo turno oltre le
ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30
ove sia garantito all’operaio un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova
generale ed antegenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di
5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.
Per gli operai addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antemeridiana e pomeridiana e
tra la prestazione pomeridiana e serale è fissata in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore
alle due ore, l’operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio
equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989
e fino al 31 dicembre 1989, è fissato in € 3,46.
A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario
di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT.
A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.
Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina di
centesimi.
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie
da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la
domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’operaio è tenuto a prestare 4
ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, della prova generale,
antegenerale od ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’operaio dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la
stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato
occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati
alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere
chiamato a lavoro di laboratorio.
La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli,
tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.
C Multiperiodale)
Con programmazione plurisettimanale, comunque non superiore a 2 mesi, l’orario individuale
normale di lavoro potrà essere fissato dalla direzione aziendale in 39 ore medie settimanali
distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42
settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto
delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e
settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5/6 giorni della settimana prevedendo orari
giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero
ore.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’operaio percepirà la
retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli
di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due
prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.
L’orario di lavoro qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali, con
un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.
Fatti salvi diversi accordi aziendali, nei giorni di domenica l’orario ordinario di lavoro non
potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dalla Fondazione richiesta per
esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Durante ciascuna delle prestazioni l’operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.
Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’operaio osserverà un orario di lavoro
settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di
ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.
Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto ed esteso
rispetto a quello sopra indicato.
NORMA TRANSITORIA
A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell’operaio addetto a
mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto 1979
quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad
osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.
Ai lavoratori, qualora addetti stabilmente e senza interruzioni a mansioni discontinue o di semplice
attesa o custodia, il compenso mensile relativo alle ore di lavoro settimanale effettivamente
prestate oltre la quarantesima e fino alla cinquantesima viene mantenuto ad personam e
congelato nel suo ammontare alla data del 31 dicembre 1979.
Tale importo, alcolato per 14 mensilità, assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro
straordinario e l’eventuale maggiorazione del 12% per lavoro a turni.
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) Operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati
per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
•
Mattina e pomeriggio
•
Pomeriggio e sera
•
Mattina e sera
2) Operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
•
Mattina e pomeriggio
•
Pomeriggio e sera
•
Mattina e sera.
Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento
accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico
e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta
per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana, escluso quello di riposo
nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della
stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta
unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.
La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale
che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad infortunio
sul lavoro. All’operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta la
maggiorazione del 12%.
La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con orario di lavoro
giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto collegata
all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione spetta
esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.
La durata minima delle prestazioni giornaliera non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è
forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi
aziendalmente.
Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerale e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio
dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia la
durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del
giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU/RSA.
L’operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni per e verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerale e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma tra le ore 08.30 e le ore 10.00,
mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore
24 per l’attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerale,
generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore
1,30 per l’attività all’aperto.
L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30
oppure oltre le ore 10,00 sarà concordata in sede aziendale.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5
ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino a un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.
Per gli operai addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la
prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due
ore, l’operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente,
avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31
dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.
A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di
cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT.
A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.
Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese
necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del
giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base
alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del possibile
la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per
l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro
straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o
ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’operaio dovesse essere esaurito
in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla
Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie
giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite
delle 10 ore complessive.
Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione
lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per
l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione
concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di
laboratorio.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento
professionale.
Art.109 -LAVORO NOTTURNO DEI GUARDIANI E FUOCHISTI
Per i guardiani e per i fuochisti che prestano la loro opera abitualmente di notte la
retribuzione globale sarà maggiorata rispettivamente del 15% e del 25%.
Art.110 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all’art. 108, comma 1
orario A) e, nel caso d’orario multiperiodale, al comma 1 orario C).
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, l’operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga
richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario,
non può eccedere le 10 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di due.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore
24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 108.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all’art.111 straordinario
festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario ordinario di lavoro.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria
maggiorata delle percentuali appresso stabilite:
•
lavoro straordinario diurno 50%
•
lavoro notturno 70%
•
lavoro straordinario notturno 100%
•
lavoro festivo 60%
•
lavoro straordinario festivo 100%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.