Art. 5
1. All’articolo 11
legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico
«13.
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in
denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
dure di mobilita’ avviate dalla fondazione, dalla societa’ Ales in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della
sostenibilita’ finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli
ca, previa prova
d’idoneita’ finalizzata all’individuazione dell’inquadramento nelle
posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina
anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;
c) al comma 15, alinea, le parole: «30
giugno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367.»;
e) il comma 16 e’ sostituito dal seguente:
«16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza
dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo’ comunque essere a
nticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore delle
nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di
amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il
mancato adeguamento delle disposi
zioni statutarie nei termini di cui
al presente articolo determina comunque l’applicazione dell’articolo
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;
f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
«, in
tendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle
fondazioni lirico
–
sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti
periodici di anzianita’, gli aumenti di merito e l’indennita’ di
contingenza»;
g) dopo il comma 21, e’ inserito i
l seguente:
«21
–
bis. Nell’ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, sono altresi’ determinati, con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo non avente natura
regolamentare da adottarsi, di co
ncerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la
individuazione delle fondazioni lirico
–
sinfoniche che, presentando
evidenti peculiarita’ per la specificita’ della storia e della
cultura o
peristica e sinfonica italiana, per la loro funzione e
rilevanza internazionale, per le capacita’ produttive, per i
rilevanti ricavi propri, nonche’ per il significativo e continuativo
apporto finanziario di soggetti privati, si
dotano di forme
organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1,
percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere
sul Fondo unico dello spet
tacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e
contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all’unico
li
vello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi
integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita’ vigilanti
della compatibilita’ economico
–
finanziaria degli
istituti previsti e
degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, da
adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e
adeguano i propri statut
i, nei termini del comma 16, in deroga al
comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.»
2. Al fine di valorizzare e sostenere le attivita’ operistiche
nella capitale d’Italia, la «Fondazione Teatro dell’Opera di Roma»
a
ssume il nome di Fondazione «Teatro dell’Opera di Roma Capitale».
3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni
lirico
–
sinfoniche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adegu
ato i propri statuti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate
sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della
approvazione del nuovo statuto con le modalita’ e nei termini
previsti nell’articolo
11 del decreto
–
legge n. 91 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, cosi’
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa
verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato
articolo 11, comma 21
–
bis, come introdotto dal comma 1, lettera g)
del presente articolo.
4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli
organi di amministrazione, direzione e controllo, nonche’ dei
dipendenti, consulen
ti e collaboratori delle fondazioni
lirico
–
sinfoniche non puo’ superare il limite massimo retributivo
previsto dagli articoli 23
–
bis e 23
–
ter del decreto
–
legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembr
e
2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite e’ riferito al
trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento
accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a
partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Sono abrogati:
a) l’articolo 1 del decreto
–
legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
b) i commi 326 e 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n.
147.
6. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 11, comma 6, del
decreto
–
legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e’ incrementato, per l’anno 2014,
di 50 milioni di euro. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 10, del decreto
–
legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
utilizzando la
dotazione per l’anno 2014 della «Sezione per
assicurare la liquidita’ alle regioni e alle province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli
finanziari e sanitari». Al fine dell’erogazione delle risorse di cui
al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7
dell’articolo 11 del decreto
–
legge n. 91 del 2013.
7. Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione del
comma
6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.