Il Sottoscala Per Abbado un Albero in Piazza Scala

15 Ottobre 2013

Sciopero generale di 8 ore per venerdì 18 Ottobre

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Cub: sciopero generale per venerdì 18 ottobre. (TELEGRAMMA di INDIZIONE DELLO SCIOPERO GENERALE di Conf. COBAS – CUB – USB)

Cub, altre organizzazioni sindacali di base e associazioni migranti hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per venerdì 18 Ottobre di tutti i lavoratori del privato e del pubblico impiego.

LETTERA DI ADESIONE DELLA CUB-TRASPORTI – modalità di partecipazione del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO FERROVIARIO, Trasporto AEREO e  attività aeroportuali, trasporto MARITTIMO, ANAS, TRENORD e ATM

Lo sciopero generale è indetto: contro le politiche di austerità del governo Letta; per·l’aumento di salari e pensioni, la riduzione dell’orario di lavoro; per i diritti sociali (reddito, casa, lavoro,·salute, studio); per una legge democratica sulla rappresentanza; per pari diritti per i lavoratori migranti, contro la tassa di soggiorno e il rapporto tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro.

MANIFESTAZIONI:

Milano    – ore 9,30 L.rgo Cairoli
Roma     – ore 10,00 P.zza della Repubblica
Firenze   – ore 9,30 Stazione S.M.N.
Palermo  – ore 17,00 P.zza Massimo

4 Ottobre 2013

Il decreto-legge 91/2013, approvato definitivamente dalla Camera il 3 ottobre 2013, reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano

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Il decreto-legge 91/2013, approvato definitivamente dalla Camera il 3 ottobre 2013, reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento a Pompei e all’area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, nonché disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento al tax credit per il cinema e per la musica, e alle fondazioni lirico-sinfoniche. Esso fa seguito ad alcune prime misure adottate nella XVII legislatura con i D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e 76/2013 (L. 99/2013).
informazioni aggiornate a giovedì, 3 ottobre 2013.
Un importante intervento è volto al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Esso fa seguito a quello disposto con l’art. 11, co. 17, del D.L. 76/2013 che ha autorizzato il MIBACT, per l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime.
In particolare, il D.L. prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo, cui le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a presentare un piano di risanamento, nonché la possibilità di concedere finanziamenti a valere su un Fondo di rotazione, appositamente istituito con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, e anticipazioni finanziarie, già per il 2013, in favore delle fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.
Ulteriori disposizioni riguardano la governance delle fondazioni, il coordinamento dei programmi e delle attività delle stesse, il relativo personale, nonché i criteri per l’attribuzione a ciascuna fondazione della quota del FUS (art. 11).

Articolo 11

(Interventi per le fondazioni lirico-sinfoniche e per gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali)

L’articolo 11, modificato durante l’esame al Senato, reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.

L’intervento per le fondazioni lirico-sinfoniche fa seguito a quello, da ultimo, disposto con l’art. 11, co. 17, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) che ha autorizzato il MIBACT, per l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime.

In particolare, l’art. 11 prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo, cui le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a presentare un piano di risanamento, nonché la possibilità di concedere finanziamenti a valere su un Fondo di rotazione, appositamente istituito con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, e anticipazioni finanziarie, già per il 2013, in favore delle fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.

Ulteriori disposizioni riguardano la governance delle fondazioni, il coordinamento dei programmi e delle attività delle stesse, il relativo personale, nonché i criteri per  l’attribuzione a ciascuna fondazione della quota del FUS.

Per alcuni di tali aspetti, si disciplina con decreto-legge quanto, in base all’art. 1 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) – anch’esso intervenuto per far fronte alla profonda crisi del settore, razionalizzare le spese degli enti e implementare la produttività, nonché i livelli di qualità delle produzioni offerte – avrebbe dovuto costituire oggetto di regolamenti di delegificazione, che dovevano intervenire entro il 31 dicembre 2012.

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 1014 evidenziava che si è cercato di stabilire con urgenza forme più appropriate di controllo degli atti di gestione e di verifica della sostenibilità economico-finanziaria di determinate spese.

Inoltre – fatto riferimento all’originaria carenza di capitalizzazione, già presente con la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche del 1996 e ai crescenti costi di produzione (in primis, quelli del personale), e rilevato che il FUS non ha garantito un adeguato sostegno finanziario – sottolineava le profonde crisi strutturali, evidenti soprattutto nella amministrazione straordinaria cui sono sottoposte tre fondazioni, ed evidenziava che l’attuale crisi di indebitamento, in cui versa la maggior parte delle fondazioni, è commisurabile, alla data del 31 dicembre 2012, in 377,4 milioni di euro, con forte esposizione nei confronti degli istituti di credito per 162,9 milioni di euro e rilevanti interessi passivi.

Cenni sui principali interventi normativi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente (all’epoca, Ministero del turismo e dello spettacolo). In particolare, l’art. 6 della legge ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell’Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona – ed ha individuato l’Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione teatro lirico di Cagliari), quali istituzioni concertistiche assimilate. Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal FUS.

Successivamente, con il già citato D.L. 64/2010 (L. 100/2010) (al riguardo, si veda il dossier del Servizio Studi n. 357 del 17 giugno 2010) sono stati disposti ulteriori interventi nel settore lirico-sinfonico, al fine di razionalizzare le spese e al contempo implementare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte, In particolare, è stata prevista l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui si è detto.

Tra i criteri indicati per l’adozione dei regolamenti di delegificazione vi erano quelli relativi all’individuazione di indirizzi in materia di composizione degli organi, gestione e controllo dell’attività, partecipazione di finanziatori pubblici e privati, alla previsione di forme adeguate di controllo e vigilanza sulla gestione economico finanziaria, alla previsione di specifici strumenti di raccordo dell’operato delle fondazioni, all’’incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, alla destinazione di una quota crescente di finanziamento statale in base alla qualità della produzione, all’eventuale previsione di forme organizzative speciali, all’attribuzione all’amministratore generale, ovvero sovrintendente, della responsabilità della gestione.

Il D.L. 64/2010 ha, peraltro, determinato un intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché da tempo privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996[35].

Con DPR n. 117 del 2011 (sul cui schema di regolamento – Atto n. 331 – si veda il dossier del Servizio Studi n. 295/0 del 28 febbraio 2011) è stato adottato un primo regolamento di delegificazione che ha stabilito criteri e modalità per il riconoscimento di forme organizzative speciali ad alcune fondazioni lirico-sinfoniche. Sulla base del DPR 117/2011 è stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all’Accademia di S. Cecilia (D.M. 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (D.M. 16 aprile 2012). In seguito, peraltro, con sentenza del TAR del Lazio, sezione prima, n. 10262 del 7 dicembre 2012, è stato disposto l’annullamento del DPR 117/2011, confermato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza 3119 del 6 giugno 2013.

Il termine per l’emanazione degli ulteriori regolamenti di delegificazione – inizialmente fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 64/2010 – è stato successivamente posticipato dall’art. 22, co. 5, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) al 31 dicembre 2012.

Nella seduta del 22 dicembre 2012 il Consiglio dei Ministri ha svolto l’esame preliminare di uno schema di regolamento che disciplinava l’ordinamento e l’organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, mai pervenuto alle Camere.

La procedura per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e i contenuti del piano di risanamento (commi 1-2)

Il comma 1 prevede la presentazione di un piano di risanamento da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche che:

§      si trovano nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996[36];

§      sono state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi[37], non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione;

§      non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

Il piano di risanamento, che deve essere presentato al commissario straordinario (v. infra) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, deve intervenire – a seguito delle modifiche introdotte dal Senato – su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.

I contenuti inderogabili del piano di risanamento sono individuati nei seguenti:

§      rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora (lett. a)); nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito devono essere precedute dalla verifica che gli istituti bancari non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici (c.d. interessi sugli interessi) sugli affidamenti concessi alle fondazioni liriche;

§      indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione (lett. b));

§      riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2012, nonché – a seguito delle modifiche introdotte dal Senato – razionalizzazione del personale artistico (lett. c)), previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

§      divieto di ricorrere a nuovo indebitamento per il triennio 2014-2016, salvo il caso di finanziamento a valere sul Fondo di rotazione (v. infra, comma 6), ipotesi nella quale nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurarne il rimborso (lett. d));

§      entità del finanziamento dello Stato – a valere sul Fondo di rotazione – utilizzata per contribuire all’ammortamento del debito, nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano (lett. e));

§      individuazione di soluzioni compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore[38] e idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale o almeno di equilibrio del conto economico (lett. f));

§      cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano (lett. g)), previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Al riguardo, la relazione illustrativa dell’A.S. 1014 evidenziava che causa principale del dissesto “è data dal costo delle cosiddette masse artistiche, tecniche amministrative, il cui costo nel 2012 assomma a ben 308.748.241 euro. […] La lievitazione nel tempo del valore economico dei contratti integrativi aziendali, nel loro ammontare percentuale rispetto al valore economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro, tocca infatti nel 2011 punte superiori anche al 35-38 per cento, con una spesa complessiva superiore a 75.000.000 euro”.

Si ricorda, altresì, che l’art. 3, co. 3-bis, del D.L. 64/2010 ha disposto che i contratti integrativi aziendali in essere alla data della sua entrata in vigore potevano essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale faceva riferimento l’art. 2.

§      nel corso dell’esame al Senato è stato attribuito al legale rappresentante delle fondazioni lirico-sinfoniche l’obbligo di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti (lett. g-bis)).

In base al comma 2, il piano di risanamento è approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Il piano è corredato di tutti gli atti necessari a dimostrare attendibilità, fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell’accordo raggiunto con le associazioni sindacali (in ordine alle previsioni cui si è già accennato).

Il commissario straordinario del Governo (commi 3-5)

In base al comma 3, nel testo come modificato dal Senato, con decreto MIBACT-MEF, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è nominato un commissario straordinario del Governo dotato di una comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale.

Il medesimo decreto stabilisce, altresì, durata dell’incarico e – a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni interessate dalla procedura di risanamento – compenso del commissario straordinario, nei limiti fissati dall’art. 15, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) (che prevede una parte fissa e una parte variabile, ciascuna per un massimo di 50 mila euro annui) (comma 5).

Le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti dell’organo commissariale sono assicurate dal MIBACT, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Il commissario straordinario del Governo svolge le seguenti funzioni:

§      riceve i piani di risanamento, con allegate le informazioni sugli incarichi di cui all’art. 9, co. 2, presentati dalle fondazioni e ne valuta, d’intesa con le medesime, eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito. Nel corso dell’esame presso il Senato, la disposizione è stata integrata prevedendo che eventuali modifiche incidenti sulle questioni relative al personale, di cui al comma 1, lett. c) e g), sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative (lett. a)).

Non è chiaro il riferimento al co. 3 dell’art. 9, che disciplina la tempistica di pubblicazione degli elementi informativi di cui al co. 2;

§      propone i piani di risanamento all’approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità (lett. a));

§      sovrintende all’attuazione dei piani ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo un’apposita relazione da trasmettere al MIBACT, al MEF e alla competente sezione della Corte dei conti (lett. b));

§      tenuto conto dello stato di avanzamento degli stessi, può richiedere l’aggiornamento dei piani con le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati (lett. c)); le eventuali integrazioni e modifiche sono approvate, su proposta motivata del commissario, con decreto MIBACT-MEF (comma 2, ultimo periodo). Rispetto alla procedura di approvazione iniziale del piano, dunque, non è previsto, in questo caso, il parere del collegio dei revisori dei conti; inoltre, non è prevista l’intesa con le parti negoziali nel caso in cui l’aggiornamento riguardi questioni relative al personale;

§      assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati (lett. d)).

Al riguardo, si evidenzia che, in base a quanto dispone il comma 1, il cronoprogramma delle azioni di risanamento non è incluso tra i contenuti inderogabili del piano di risanamento;

§      sentiti i Ministeri interessati (si intenderebbe, MIBACT e MEF), e previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, può adottare atti e provvedimenti anche in via sostitutiva, al fine di assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati (lett. e)).

Il Fondo di rotazione (commi 6-8)

Il comma 6 prevede l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo di rotazione, con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, per la concessione di finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 1, della durata massima di 30 anni.

Agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo si provvede, ai sensi del comma 8, mediante corrispondente riduzione della dotazione della “Sezione Enti locali”  del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1, comma, 10 del D.L. 35/2013 (L. 64/2013).

Si ricorda che tale Fondo, per la cui costituzione il D.L. 35/2013 ha autorizzato l’emissione di debito aggiuntiva, è stato istituito nello stato di previsione del MEF per concedere anticipazioni di liquidità a favore degli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati dagli enti territoriali.

Il Fondo è distinto in tre sezioni (a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio), “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, gestita da Cassa depositi e prestiti fuori bilancio, “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Tali ultime due sezioni sono gestite direttamente dal MEF.

Il Fondo opera a restituzione, nel senso che le anticipazioni di liquidità sono erogate agli enti territoriali i quali sono tenuti a restituirle secondo un piano di ammortamento, che, per ciò che specificamente concerne gli enti locali, è di durata massima di 30 anni e prevede rate costanti annuali, comprensive di quota capitale e quota interessi (cfr. infra comma 7).

La dotazione originaria del Fondo, pari complessivamente a 9,328 miliardi di euro per il 2013 e 14,528 miliardi per il 2014 è stata rimodulata dal comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 102/2013, attualmente all’esame delle Camere per la sua conversione, in complessivi 16,5 miliardi di euro per il 2013 e 7,3 miliardi per il 2014.

In particolare, l’importo per l’anno 2014 è ripartito in 189 milioni di euro destinati alla “Sezione enti locali”, 625,6 milioni destinati alla “Sezione Regioni e province” e 6.494,8 milioni destinati alla “Sezione debiti sanitari”.

Si ricorda, inoltre, che il comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 102/2013 aggiunge 7,2 miliardi per il 2014 nella dotazione complessiva del Fondo, finalizzando tali risorse “ad ulteriori pagamenti” da parte degli enti territoriali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, demandando però ad un successivo decreto del MEF, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza Unificata, entro il 28 febbraio 2014, la definizione della distribuzione dell’incremento tra le tre Sezioni del Fondo.

Il finanziamento erogabile a ciascuna fondazione  è definito con il medesimo decreto interministeriale di approvazione del piano di risanamento, di cui al comma 2.

Ai sensi del comma 7, l’erogazione delle somme alla fondazione è subordinata alla sottoscrizione di un contratto conforme al contratto tipo, appositamente predisposto dal commissario straordinario e approvato dal MEF, nel quale sono, tra l’altro, indicati:

§      tasso di interesse sui finanziamenti;

§      misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento;

§      modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme;

§      modalità di recupero e applicazione di interessi moratori, qualora l’ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate di ammortamento.

Alla copertura degli oneri che ne conseguono, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede – ai sensi dell’art. 15 – con le maggiori entrate recate dal provvedimento.

La relazione tecnica chiarisce che si tratta di una stima prudenziale operata al fine di tener conto del possibile minor flusso di interessi attivi che deriverebbero dai finanziamenti a favore delle fondazioni lirico sinfoniche.

Il comma 7 non fissa, infatti, il tasso di interesse dei finanziamenti, che potrebbe risultare – afferma la relazione tecnica – inferiore a quello che sarebbe stato realizzato qualora le somme – dal comma 6 destinate al finanziamento alle fondazioni lirico sinfoniche – fossero state utilizzate per le anticipazioni concesse agli enti locali ai sensi della normativa sul Fondo liquidità di cui all’articolo 1, comma 10, del D.L. 35/2013.

La relazione tecnica comunque afferma che l’importo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 corrisponde ad un tasso medio del 4 per cento sull’intero ammontare dei prestiti concedibili, pari a 75 milioni di euro.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 1, co. 13, del D.L. 35/2013 (L. 64/2013) stabilisce che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità a favore degli enti locali effettuate a valere sul Fondo anticipazioni liquidità di cui all’articolo 1, comma 10, è pari, per le erogazioni dell’anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni rilevato dal Ministero dell’economia – Dipartimento del tesoro all’8 aprile 2013 (3,302 percento). Per l’erogazione dell’anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del MEF entro il 15 gennaio 2014.

Anticipazioni finanziarie (commi 9 e 10)

Il comma 9 prevede, per le fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione ordinaria, una speciale procedura da attivare, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario.

In particolare, prevede che alle fondazioni in questione possono essere concesse dal MIBACT, su indicazione del Commissario straordinario, anticipazioni finanziarie, per un importo complessivo fino a 25 milioni di euro per il 2013, utilizzando le disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, nonché le somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale (al riguardo si veda, più approfonditamente, infra, paragrafo relativo ai commi 11 e 12).

Per accedere alle anticipazioni finanziarie, la fondazione deve:

§      comunicare al MIBACT e al MEF, nel termine sopra indicato di 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito esistente al 31 dicembre 2012, (che, come già previsto nel comma 1, prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario), nonché l’avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nei termini di cui allo stesso comma 1 (lett. a);

§      concludere, entro il termine previsto per la presentazione del piano di risanamento, ossia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l’accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano medesimo (lett. b).

Si segnala che la condizione di cui alla lett. b), letteralmente prevista per l’accesso alle anticipazioni finanziarie, prevede un termine che, di fatto, sembrerebbe successiva all’effettiva anticipazione, da concedere “nelle more del perfezionamento del piano di risanamento”.

 

Ai sensi del comma 10, il rimborso delle anticipazioni finanziarie avviene “secondo quanto previsto dai commi 6 e 7”.

L’intendimento sembrerebbe quello di prevedere – analogamente al disposto di cui al comma 7 – l’erogazione delle anticipazioni subordinatamente alla sottoscrizione di contratti conformi al contratto tipo.

Se l’interpretazione è corretta, sembrerebbe opportuno esplicitare il concetto.

Personale in eccedenza delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 13)

Il comma 13 reca disposizioni per il personale delle fondazioni eventualmente (come precisato dal Senato) risultante in esubero a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche disposta ai sensi del comma 1[39].

In particolare, per tale personale la norma dispone, in primo luogo, l’applicazione, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, dell’istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nella P.A., di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

 

L’art. 72, co. 11, del D.L. 112/2008 ha riconosciuto la facoltà per le pubbliche amministrazioni, per il triennio 2009-2011 (periodo successivamente prorogato per il triennio 2012-2014 dall’art. 1, co. 16, del D.L. 138/2011 nonché confermato dall’art. 22, co. 5, del D.L. 201/2011), di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente (compresi i dirigenti) abbia maturato un’anzianità contributiva pari a 40 anni (con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici). Viene specificato che tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001.

La nuova disciplina non trova applicazione nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Successivamente, l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà richiamata, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Specifici criteri e modalità applicative  per i dipendenti dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, sono rimessi ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Nel caso vi siano ulteriori eccedenze di personale, la norma demanda ad uno o più specifici D.P.C.M. la determinazione di un’apposita procedura selettiva di idoneità (previa informativa alle OO.SS.) e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato delle Fondazioni, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nella società Ales S.p.A., nell’ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà di assunzioni di tale società.

La società Arte Lavoro e Servizi (ALES spa) è stata costituita nel dicembre 1998, ai sensi dell’articolo 20 della L. 196/1997, al fine di consentire la stabilizzazione di personale impiegato in attività socialmente utili presso il MIBAC ed ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. Il Ministero partecipò alla costituzione, sottoscrivendone il capitale per il 30% delle azioni. Socio di maggioranza era Italia Lavoro spa, allora controllata da Itainvest spa.

L’art. 26, co. 1, della L. 69/2009 ha successivamente disposto il trasferimento a titolo gratuito della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro spa in ALES spa (70%) al MIBAC, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella stessa ALES spa, con riguardo – secondo quanto desumibile dalla rubrica dell’articolo – al personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro spa.

In base a tale previsione, il MIBAC – che precedentemente deteneva solo il 30% del capitale sociale – è divenuto azionista unico della ALES spa[40].

Come precisato nel corso dell’esame al Senato, quanto previsto dal comma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Liquidazione coatta amministrativa delle fondazioni (comma 14)

Il comma 14 prevede che le fondazioni che si trovano nelle condizioni descritte al comma 1, per le quali non è stato presentato o non è stato approvato entro i termini previsti un piano di risanamento, ovvero che non raggiungono entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il medesimo effetto è determinato, ai sensi del già citato comma 10, dal mancato verificarsi delle condizioni previste per l’accesso alle anticipazioni finanziarie (co. 9, lett. a) e b)).

Governance delle fondazioni lirico-sinfoniche (commi 15-17)

Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, i commi 15 e 16 dispongono che (tutte) le fondazioni lirico-sinfoniche devono adeguare i propri statuti, attenendosi alle disposizioni di seguito indicate, entro il 30 giugno 2014 (termine così posticipato, rispetto a quello del 31 dicembre 2013 previsto dal D.L., a seguito delle modifiche introdotte dal Senato). Il mancato adeguamento nei termini indicati determina l’applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 367/1996.

Le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, si prevede, tuttavia, che, in caso di rinnovo degli organi in scadenza, l’entrata in vigore dei nuovi statuti può essere anticipata.

In particolare, i nuovi statuti devono prevedere:

a)   una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, tutti – si intenderebbe, ad eccezione del presidente – della durata di cinque anni (a fronte dei 4 attualmente previsti per alcuni organi. Ulteriori differenze riguardano la rinnovabilità dei mandati):

§      il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione – ovvero di persona da lui nominata – con funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente.

Questa prescrizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, che – come già attualmente – è presieduta dal presidente dell’Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

La novità rispetto a quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 367/1996 è dunque costituita esclusivamente dalla possibilità che il sindaco deleghi la presidenza ad altro soggetto;

§      il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro[41], versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, si stabilisce, inoltre, che il numero dei componenti non può comunque essere superiore a 7 e che la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. In base al comma 17, il consiglio di indirizzo deve assicurare il pareggio del bilancio. La violazione di tale obbligo comporta – oltre all’applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 367/1996 – la responsabilità personale prevista, per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, dall’art. 1 della L. 20/1994.

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 367/1996, il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da sette a nove, compreso il presidente, tra i quali i rappresentanti dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo e i rappresentanti della regione in cui ha sede la fondazione (fa eccezione il c.d.a. dell’Accademia nazionale di S. Cecilia, composto da tredici membri, compresi il presidente e il sindaco di Roma, tra cui, oltre ai rappresentanti dell’autorità di governo e della regione, cinque eletti dal corpo accademico). I componenti del cda, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Con riferimento alla partecipazione dei privati al cda, l’art. 10 del d.lgs. 367/1996 dispone che lo statuto può prevedere che possono nominare un rappresentante nello stesso consiglio i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno 2 anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all’8 per cento del totale dei finanziamenti statali[42]. La permanenza nel c.d.a. dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all’erogazione da parte di costoro dell’apporto annuo per la gestione dell’ente. L’apporto complessivo dei fondatori privati al patrimonio della fondazione non può comunque superare la misura la misura del 40 per cento del patrimonio stesso;

§      il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo.

L’art. 13 del d.lgs. 367/1996 dispone che il sovrintendente nomina, sentito il c.d.a., il direttore artistico e può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente. Egli cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato;

§      il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBACT. L’incarico dei membri del collegio è (l’unico) rinnovabile per non più di due mandati[43].

In base all’art. 14 del d.lgs. 367/1996, il collegio dei revisori, nominato con D.I., si compone di 3 membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall’autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l’altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. I revisori restano in carica per quattro anni (non è previsto, dunque, il rinnovo del mandato).

Il compenso degli organi è stabilito in conformità a criteri stabiliti con decreto MIBACT-MEF, per la cui emanazione non è previsto un termine;

b)   la partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, non inferiori al 3 per cento (sul punto si veda, ante, la disciplina previgente);

c)   l’articolazione del patrimonio in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell’ente.

Al riguardo la relazione illustrativa dell’A.S. 1014 evidenziava che l’individuazione di due fondi è finalizzata a rendere più chiara e trasparente la gestione patrimoniale.

 

Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, occorre disporre l’abrogazione, in particolare, delle disposizioni del d.lgs. 367/1999 incompatibili con le nuove previsioni.

 

Il comma 17 dispone, inoltre, che la fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal d.lgs. n. 163/2006 e che le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all’estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

Conferenza delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 18)

Il comma 18 dispone che i sovrintendenti coordinano i programmi e le attività, sia all’interno di ciascuna fondazione, sia rispetto alle altre fondazioni, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse e una maggiore offerta di spettacoli.

A tal fine, essi possono essere riuniti in conferenza, convocata e presieduta del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni.

La conferenza deve garantire la maggiore diffusione territoriale degli spettacoli, la maggiore offerta al pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione del settore attraverso i mezzi di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, nonché lo scambio di singoli corpi artistici e di materiale scenico, la promozione dell’acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore.

Personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Disciplina a regime (comma 19)

Il comma 19 dispone l’obbligo per le fondazioni dell’espletamento di una procedura selettiva pubblica[44] per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rapporti ai quali si applica la normativa vigente sul pubblico impiego in materia di assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.

 

Ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. 367/1996, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile (articolo 2103, a seguito di verifica di idoneità professionale) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. Per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni non trovano applicazione le disposizioni sul termine e sulla successione dei contratti a tempo determinato (attualmente recata dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 368/2001).

Successivamente, il già citato D.L. 64/2010 ha previsto un nuovo procedimento di contrattazione collettiva e nuove disposizioni in materia di personale dipendente.

Per quest’ultimo profilo, è stata dettata una nuova disciplina limitativa della possibilità di svolgere attività autonome all’esterno delle fondazioni; è stata prevista la possibilità di rinnovo dei contratti integrativi aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. solo successivamente alla stipula del nuovo CCNL; è stato condizionato il riconoscimento di eventuali trattamenti economici aggiuntivi al raggiungimento del pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti. Oltre a ciò, salvo ipotesi specifiche, sono state vietate le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2011 (permettendole dal 2012 nel rispetto di determinati limiti) e sono stati posti limiti per le assunzioni a tempo determinato, in ordine alle quali, inoltre, è stato consentito il ricorso a tipologie contrattuali flessibili. Infine, sempre in materia di assunzioni sono state dettate specifiche discipline per le fondazioni con particolari requisiti.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 3, co. 5, del D.L. 64/2010, dopo aver previsto, dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2011, un blocco delle assunzioni a tempo indeterminato  per le fondazioni, ha stabilito, altresì, che a decorrere dall’anno 2012 tali assunzioni siano contenute nell’ambito di un contingente annuale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità da assumere non può essere superiore a quello delle unità cessate nell’anno precedente, nell’ambito delle compatibilità di bilancio della fondazione.

 

In tema di assenze per malattia nel pubblico impiego si ricorda che l’articolo 71 del D.L. 112/2008 ha introdotto misure volte a regolare le assenze per malattia, soprattutto in riferimento al trattamento economico, alla certificazione della malattia e alle fasce orarie di reperibilità, con l’obiettivo di ridurre il tasso di assenteismo nel settore pubblico.

In particolare, in deroga ai contratti collettivi e alla normativa di settore, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, si prevede che ai lavoratori venga corrisposto, nei primi 10 giorni di assenza, il solo trattamento economico fondamentale, escludendo ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Ulteriori disposizioni sono contenute nell’articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001, che in primo luogo, al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, ha disposto l’obbligo di ricorrere ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica, nonché ad un medico convenzionato con il S.S.N.. Oltre a ciò, si prevede la trasmissione della certificazione medica per via telematica direttamente dal medico o struttura sanitaria all’INPS e inoltrata dall’istituto alla amministrazione di appartenenza. Inoltre, è stato disposto anche l’espletamento dei controlli da parte delle amministrazioni anche per assenza di un solo giorno e l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità del lavoratore ai fini delle visite mediche di controllo (in attuazione di tale norma il D.M. 18 dicembre 2009 fissa gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi). Lo stesso articolo 55-septies stabilisce altresì che le pubbliche amministrazioni dispongano il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Se l’assenza ha luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l’assenza può essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Da ultimo, l’articolo 7 del D.L. 179/2012 ha in primo luogo esteso l’ambito di applicazione (ad eccezione del personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) delle norme già vigenti sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica al personale non contrattualizzato della P.A. (a decorrere dal 18 dicembre 2012). Allo stesso tempo, è stato previsto l’obbligo, per il medico o la struttura sanitaria, di inviare telematicamente la medesima certificazione anche all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore, nel caso in cui quest’ultimo ne faccia espressamente richiesta fornendo un valido indirizzo.

 

In particolare, il contratto aziendale di lavoro deve essere conforme al contratto nazionale di lavoro e sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’ipotesi di accordo, con la quantificazione dei costi contrattuali, deve essere inviata alla Corte dei conti che, entro 30 giorni dalla ricezione[45], valuta l’attendibilità della suddetta quantificazione e la sua compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. L’esito della certificazione è comunicato alla Fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze; in caso di certificazione negativa la firma dell’accordo è preclusa e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo.

Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 64/2010 prevede un’apposita procedura per la sottoscrizione del C.C.N.L. delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in attesa della riforma organica della contrattazione riguardante questo settore prevista dall’articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del già citato D.Lgs. 367 del 1996.

In particolare si dispone che il C.C.N.L. sia sottoscritto tra una delegazione datoriale e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale è individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche, per la disciplina a regime. Essa si avvale della collaborazione dell’A.R.A.N. Le competenze relative alla contrattazione collettiva sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L’accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Inoltre, si stabilisce che avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le parti interessate possano ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte stessa in speciale composizione ai sensi dell’art. 1, co. 169, della L. 228/2012.

Il citato comma 169 ammette ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ricorribilità alla Corte dei Conti è disposta ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate alcune modifiche al testo originario del comma in esame. In particolare, è stato disposto che le fondazioni procedono a rideterminare l’organico necessario all’attività da realizzarsi nel triennio successivo, con apposita delibera dell’organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014.

Infine, è stato soppresso l’ultimo periodo del comma in oggetto il quale, attraverso un’interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 6, primo periodo, del D.L. 64/2010[46], disponeva che per le fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non trovasse applicazione la normativa sulla stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

Si ricorda che l’art. 3, co. 6, del D.lgs. 64/2010 è già stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 40, co. 1-bis, del D.L. 69/2013, il quale ha stabilito che il primo periodo del comma 6 dell’articolo 3 del D.L. 69/2010 si interpreta nel senso che per le fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non trovino applicazione le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle nome in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

Criteri per l’attribuzione della quota FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche (commi 20-21)

I commi 20, 20-bis e 21 dettano nuovi criteri per l’attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del FUS spettante.

In particolare, il comma 20 – ribadito che la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo[47], ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – modifica i criteri di erogazione dei contributi disponendo che:

§      il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell’anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

§      il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

§      il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi. Sul punto, durante l’esame al Senato, nel testo è stato introdotto uno specifico riferimento a quelli idonei a realizzare in un arco di tempo circoscritto spettacoli lirici, di balletto e concerti su un tema comune, nonché idonei ad attrarre turismo culturale.

Sempre durante l’esame al Senato, è stato, peraltro, introdotto il comma 20-bis, in base al quale per il triennio 2014-2016 il 5% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è riservata alle fondazioni che hanno raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

Da tale modifica discende la necessità di modificare le percentuali di cui al comma 20, la cui somma equivale già al 100% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il comma 21 dispone che gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché il procedimento per l’erogazione dei contributi sono predeterminati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica. In base alle modifiche apportate dal Senato, il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Come già ricordato nella scheda relativa all’art. 9 del decreto-legge in esame – cui si rimanda per approfondimenti –, i criteri per l’assegnazione dei contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati determinati, da ultimo, previa intesa con la Conferenza unificata, con DM 29 ottobre 2007.

Occorre, dunque, considerare la necessità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.In particolare, in base al DM 29 ottobre 2007:

§       una sub-quota pari al 65% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è assegnata in considerazione dei costi di produzione conseguenti dagli organici funzionali approvati, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabellare previsto dal CCNL (art. 1, co. 1, lett. a);

§       una sub-quota del 25% è assegnata in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna fondazione nell’anno cui afferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione meglio definiti all’art. 2 del medesimo decreto (art. 1, co. 1, lett. c);

§       una sub-quota del 10% è assegnata in considerazione della qualità artistica dei programmi (art. 1, co. 1, lett. d).

Ulteriori disposizioni a sostegno del settore dei beni e delle attività culturali (commi 11 e 12)

Il comma 11 dispone che, al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze delle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del MIBACT, nonché sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale[48], sono versati all’entrata del bilancio dello Stato 3,5 milioni di euro (ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 9) “per gli anni 2013 e 2014”, da riassegnare successivamente ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero.

La relazione illustrativa all’A.S. 1014 evidenzia che l’importo di 3,5 milioni di euro è riferibile a ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Al riguardo, appare necessario un chiarimento.

In base al comma 12, resta comunque fermo l’obbligo di completamento dei versamenti all’entrata previsti dall’art. 4, co. 85, della L. 183/ 2011 (legge di stabilità 2012), di cui viene operata – senza utilizzare la tecnica della novella – una rimodulazione temporale pari a 2 milioni di euro per il 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

L’art. 4, co. 85, della L. 183/2011, come modificato dall’art. 1, co. 78, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), ha disposto che, le somme giacenti, alla data della sua entrata in vigore, nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (sull’argomento si veda, nel dossier del Servizio Studi n. 708/4 del 31 gennaio 2013, la scheda di lettura relativa all’art. 1, co. 78, della L. 228/2012), con priorità per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale.

Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 367/1996, il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell’ente quando risultino gravi irregolarità amministrative, gravi violazioni di norme, ovvero in caso di bilancio preventivo in perdita.

Lo scioglimento è obbligatorio quando il conto economico registra per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30% del patrimonio o qualora siano previste perdite di analoga gravità.

Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico – non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta (di fatto, proroghe sono state disposte, nel tempo, in particolare, dall’art. 5, co. 1, del D.L. 248/2007 – L. 31/2008; dall’art. 40, co. 2, del D.L. 207/2008 – L. 14/2009; dall’art. 1, co. 1, del D.L. 225/2010 – L. 10/2011; dall’art. 1 del DPCM 25 marzo 2011; dall’art. 1, co. 390, della L. 228/2012; dal DPCM 26 giugno 2013) – nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del c.d.a.; provvedono alla gestione della fondazione e ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. Ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. Spetta loro, infine, l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale.

Attualmente sono sottoposti al regime di amministrazione straordinaria la Fondazione Teatro del maggio musicale fiorentino (il cui commissario straordinario, nominato con DM 1° febbraio 2013, è stato prorogato fino al 15 dicembre 2013 con DM 12 settembre 2013), la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari (il cui commissario straordinario, nominato con DM 1° marzo 2012, è stato prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2013, con DPCM 26 giugno 2013, adottato sulla base dell’art. 1, co. 394, della L. 228/2012), la Fondazione Teatro Massimo di Palermo (il cui commissario straordinario, nominato con DM 4 dicembre 2012, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 con DM 31 maggio 2013).

[37]    La relazione illustrativa all’A.S. 1014 evidenziava che nel corso degli ultimi due esercizi sono stati sottoposti ad amministrazione straordinaria il Teatro Carlo Felice di Genova e il Teatro Lirico di Trieste.

[38]    Il riferimento alla compatibilità delle soluzioni con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore è stato introdotto durante l’esame al Senato.

[39]    Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa all’A.S. 1014, l’entità numerica del personale amministrativo a tempo indeterminato al 31 dicembre 2012 è pari a 662 unità, mentre quella del personale tecnico è di 1.146, per un totale di 1.808 unità, che raggiungono le 2.017 calcolando anche il personale a tempo determinato e le collaborazioni. Tale dato, aggiornato al 26 giugno 2013, è pari a 2.043 unità – rispettivamente 1.448 tecnici e 595 amministrativi – valore, secondo la relazione, “ ridondante in relazione alla attività di produzione effettivamente resa”. La retribuzione di un livello medio di un impiegato dell’area amministrativa è pari a 45.968,94 euro, mentre la retribuzione di un livello medio di un tecnico si aggira intorno agli 44.818,38 euro.

La stessa relazione, inoltre, precisa che, stante la riduzione delle piante organiche definita dal comma 1 dello stesso articolo 11, non è dato, peraltro, allo stato degli atti determinare l’entità del costo aziendale di cui la fondazione sarebbe liberata con il piano di risanamento, e a mezzo dell’applicazione dell’istituto della risoluzione del rapporto di lavoro.

[40]   Con nota dell’11 aprile 2011, durante l’esame al Senato del D.L. 34/2011, il Governo ha precisato che la società ALES costituisce uno strumento operativo del Ministero per i beni e le attività culturali, pienamente rientrante nella fattispecie delle società in house, anche in virtù della citata disposizione della L. 69/2009. Inoltre, esiste già un accordo quadro tra il Ministero e la società ALES in base al quale il Ministero si avvale di personale, anche tecnico, già alle sue dipendenze, per l’affidamento di alcuni servizi strumentali, tra cui possono rientrare quelli di supporto tecnico al responsabile unico del progetto e altre attività esecutive complementari per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione del programma straordinario di interventi.

[41]    Specifica introdotta durante l’esame al Senato.

[42]    In origine, la quota minima di partecipazione patrimoniale per poter nominare un membro nel c.d.a. era il 12%, abbassato all’8% dall’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 72 del 2004 al fine di favorire l’ingresso dei privati nelle fondazioni.

[43]    Il testo del D.L. prevedeva, altresì, la presenza di un organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall’organo di gestione, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati con le indicazioni formulate dall’organo di indirizzo. L’organo era tenuto a inviare una relazione almeno bimestrale al MIBACT sull’attività svolta, secondo un prospetto definito con decreto del medesimo dicastero. L’incarico dell’organo monocratico era rinnovabile per non più di due mandati.

[44]    Merita comunque ricordare che il CCNL per i dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche del 1° giugno 2000, rinnovato il 29 luglio 2003, prevede (articolo 1) che per l’assunzione dei lavoratori le Fondazioni si debbano attenere alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal CCNL stesso. In particolare, le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per figure di vertice dell’organizzazione aziendale (o per l’assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la R.S.U.).  L’aver prestato servizio nella Fondazione con rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi senza aver dato luogo a contestazioni artistico-professionali  disciplinari costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

[45]    Decorsi i quali, se la Corte dei conti non si è ancora pronunciata, la certificazione si intende effettuata positivamente.

[46]    Si ricorda che il co. 6 dell’art. 3 del D.L. 64/2010 ha disposto che alle fondazioni lirico-sinfoniche continua ad applicarsi, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, l’articolo 3, quarto e quinto comma, della L. 426/1977, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001.

Più specificamente, il quarto comma dell’art. 3 della L. 426/1977 ha vietato i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Il successivo quinto comma ha sancito la nullità di diritto delle assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al comma precedente, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

[47]    Il DM 23 febbraio 2012, recante il riparto del FUS per il 2012, ha stabilito che alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata una quota pari al 47%, per € 193.388.080. Per il 2013, il Decreto 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, reca, in corrispondenza del cap. 6621, somme per € 181.984.000.

[48]    Ai sensi dell’art. 15, co. 3, del DPR 233/2007, si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (che subentra all’Istituto centrale del restauro); Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato.

[49]    L’art. 1 della L. 144/1999 ha previsto l’istituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Questi organismi, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, sono chiamati a garantire il supporto tecnico nella programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli investimenti di ogni singola amministrazione. Il Regolamento di cui al DPCM 262/2012 ha poi disciplinato in particolare i nuclei di valutazione operanti presso le amministrazioni centrali dello Stato.

Quanto ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici costituiti presso le amministrazioni centrali e regionali si rinvia al seguente indirizzo, relativo al sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_ministero/&m=Comitati_e_Commissioni.html|Commissione_COVIS.html|COVIS_Aree_tematiche_collegate_ad_attivita_del.html|AT_COVIS_I_Nuclei_di_Valutazione_e_Verifica_degli.html

[50]    Si tratta di diverse commissioni consultive per i seguenti ambiti di competenza: la musica, il teatro, la danza, i circhi e lo spettacolo viaggiante.

[51]    Gli oneri relativi all’articolo 14, comma 2, sono stati modificati nel corso dell’esame al Senato al fine di spostarne in avanti la decorrenza, a partire dal 2015 anziché dal 2014, come peraltro già espressamente indicato nella relativa tabella della Relazione tecnica al disegno di legge iniziale.

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

D.L. 91/2013 – A.C. 1628

Schede di lettura

Schede di letturaCapo I – Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano§      Articolo 1 (Disposizioni per la realizzazione del Grande Progetto Pompei e per la valorizzazione di altri luoghi della cultura in Campania) 5§      Articolo 2 (Inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e programma “500 giovani per la cultura”) 24§      Articolo 2-bis (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e locali nei quali si svolgono attività di artigianato e commercio tradizionali) 29§      Articolo 3 (Riassegnazione di fondi al Mibact per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura) 31

§      Articolo 3-bis (Forum Unesco sulla cultura e sulle industrie culturali) 33

§      Articolo 3-ter (Valorizzazione dei siti Unesco) 34

§      Articolo 3-quater (Autorizzazione paesaggistica) 35

§      Articolo 3-quinquies (Conseguimento della qualifica di restauratore) 36

§      Articolo 4 (Recitazione di opere letterarie in alcuni luoghi della cultura, accesso aperto ai risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici, unificazione di banche dati, prezzo dei libri, risorse per istituzioni culturali) 38

§      Articolo 4-bis (Decoro dei complessi monumentali e di altri immobili) 45

§      Articolo 4-ter (Valore storico e culturale del carnevale e di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane) 47

§      Articolo 5 (Autorizzazioni di spesa per “Nuovi Uffizi”, Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Mausoleo di Augusto, nonché per interventi di tutela e per celebrazioni) 48

§      Articolo 5-bis (Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma) 51

§      Articolo 5-ter (Contributo per il funzionamento del Museo tattile statale “Omero”) 53

§      Articolo 5-quater (Tutela dei siti Unesco in provincia di Ragusa) 54

§      Articolo 6 (Realizzazione di centri di produzione artistica e di musica, danza e teatro contemporanei; contributo annuale alla Fondazione MAXXI) 55

Capo II – Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo

§      Articolo 7 (Promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti e di eventi di spettacolo dal vivo) 63

§      Articolo 8 (Tax credit cinema e opere audiovisive, tavolo tecnico “Europa creativa”, licenze per esercitare sale cinematografiche) 69

§      Articolo 9 (Contributi allo spettacolo dal vivo) 74

§      Articolo 10 (Prosecuzione del funzionamento di enti vigilati o sovvenzionati dal MIBACT) 80

§      Articolo 11 (Interventi per le fondazioni lirico-sinfoniche e per gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali) 83

Capo III – Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni, delle attività culturali

§      Articolo 12 (Agevolazioni per le donazioni di modico valore in favore della cultura e coinvolgimento dei privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali) 105

§      Articolo 13 (Organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso altri Ministeri) 107

§      Articolo 14 (Olii lubrificanti e accisa su alcool) 111

§      Articolo 15 (Norme finanziarie) 114

§      Articolo 16 (Entrata in vigore) 118

 

27 Settembre 2013

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 23:37
  • S.1014
    approvato

    25 settembre 2013
    Testi disponibili           Testo DDL 1014 (PDF PDF)
    1. Testo approvato 1014 (Bozza provvisoria) (PDF PDF)
    http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/testi/41869_testi.htm

    Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
    Approvato con il nuovo titolo
    “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”

  • Vedi in dettaglio il link con le modifiche
  • ART.11 in giallo evidenziati gli emendamenti approvati dal senato; – in rosso le parti da cassare; – in grassetto corsivo i nostri emendamenti.

 

6 Settembre 2013

Fukushima mon amour. salvate il soldato Scala. Niente panico. La prima cosa da fare è…. scappare!

Filed under: General,Salute e Sicurezza — Lavoratoriscala @ 18:19
Siamo solidari con l’iniziativa dei coristi della Scala, (58,  per la precisione, che  rappresentano più della metà dell’organico) e che hanno espresso la loro preoccupazione prima di partire per Tokio.
Contestiamo chi l’aveva definita “strumentale”. In una lettera spedita al sindaco Pisapia (presidente onorario della Scala) e al Consiglio di amministrazione minacciarono di rifiutare la trasferta a meno di ottenere “certificazioni scritte da parte di organismi autorizzati dal Ministero della Salute e dall’Oms (l’organizzazione mondiale della sanità)”
Crediamo che le richieste erano legittime e adesso, con le recenti notizie dal Giappone possiamo solo sperare che non ci siano conseguenze pesanti per tutti i 400 lavoratori che si trovano li.
Restiamo perplessi davanti alla petizione che un gruppo di italiani residenti in Giappone, che davanti al problema giapponese, non sono obiettivi al vero pericolo che si corre in quel paese. Le notizie dei valori di contaminazione sono state stravolti e minimizzati al massimo.
La petizione  online, ricorda l’ignobile “fuga” del Maggio Fiorentino, presente in Giappone durante l’emergenza e rientrato in Italia senza onorare il resto del contratto, e per la quale sta raccogliendo le firme: “non vogliamo i coristi della scala in Giappone”.
Notizie http://it.euronews.com            05/09 18:47 CET

Una vera e propria cascata sotterranea che, passando per Fukushima, ne trascina in mare i detriti radioattivi. La fuga d’acqua contaminata dalla centrale giapponese, due anni fa colpita dallo tsunami, si arricchisce di nuovi particolari. Un video diffuso dal gestore Tepco rivela il transito di un corso d’acqua proprio sotto il reattore numero 1. Finora si è tentato di contenere i danni, ma limitarsi ad aspirarla si è rivelata una battaglia persa in partenza. In totale, le stime rivelano già la presenza di 400.000 tonnellate d’acqua contaminata da sostanze radioattive. Almeno 300 se ne riversano ogni giorno nel sottosuolo, per poi confluire nell’Oceano. Con l’annuncio alle porte del paese che ospiterà i Giochi Olimpici del 2020, il governo si è affrettato ad allentare i cordoni della borsa e a promettere un pronto intervento.

Appena pochi giorni fa, l’annuncio che una cifra pari ad oltre 35 milioni di euro sarà destinata alla costruzione di una “gabbia di ghiaccio”. Dei condotti d’acciaio pomperanno cioè un liquido refrigerante a 30 metri di profondità, ghiacciando così il suolo sottostante al reattore e isolandolo dai corsi d’acqua. Il via ai test è atteso non prima della metà di ottobre. I costi per la sola sperimentazione sono stimati all’equivalente di quasi 10 milioni di euro. Perché si passi alla fase operativa bisognerà però attendere fino a marzo 2015. Sul totale dell’operazione – per circa un terzo finanziata dalla Tepco che gestisce l’impianto – il governo ha approvato un contributo pari a quasi 250 milioni di euro. “Finora abbiamo lasciato che Tepco gestisse una buona parte dei lavori – ha detto il Ministro giapponese di economia, industria e commercio, Toshimitsu Moteghi -. D’ora in poi il governo prenderà in carico quelli più urgenti e fornirà il budget necessario. La speranza è che il nostro intervento contribuisca ad accelerare le procedure”. Rassicurazioni governative che precedono di poche ore la bacchettata a Tepco dell’autorità di controllo per l’energia nucleare. Ultimo rimprovero in ordine di tempo, quello di una comunicazione confusa sulla reale dimensione della contaminazione a Fukushima.

LA TEPCO AMMETTE DI AVER DELIBERATAMENTE UTILIZZATO RILEVATORI DI RADIAZIONI CHE FORNISCONO DATI INFERIORI ALLA REALTÀ: LE EMISSIONI RADIOATTIVE SONO STATE BEN PIÙ ALTE DI QUANTO DICHIARATO

fonte     http://www.naturalnews.com/041881_fukushima_radiation_leaks_deception.html

5 Settembre 2013

Conversione in legge del decreto legge ‘Valore Cultura’ n.91 dell’8 agosto 2013 recante “disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 12:52

Ieri in sede referente si è riunita la 7° Commissione del Senato (Istruzione pubblica,beni culturali,ricerca scientifica,spettacolo e sport) per esaminare il disegno di legge n. 1014 concernente la conversione in legge del decreto legge ‘Valore Cultura’

Governo Italiano - torna alla pagina principale  Presidenza del Consiglio dei MinistriConsiglio dei Ministri n.18

2 Agosto 2013

La Presidenza del Consiglio comunica che:
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.

Fondi per il rilancio delle Fondazioni lirico-sinfoniche
La norma serve a risanare la situazione debitoria delle Fondazioni lirico-sinfoniche. È previsto un iter speciale a richiesta delle Fondazioni in stato di crisi che potranno accedere a un fondo di 75 milioni di euro, che sarà gestito da un commissario straordinario.
Le Fondazioni, per accedere al fondo, dovranno:

  • presentare entro 90 giorni un piano industriale di risanamento;
  • ridurre fino al 50% del personale tecnico amministrativo;
  • interrompere i contratti integrativi.

Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, per salvaguardare i lavoratori, ha previsto la possibilità di trasferimento nelle varie sedi territoriali di Ales spa del personale tecnico amministrativo in esubero fino al 50%.
Cambia la governance: si stabilirà l’obbligo del pareggio di bilancio e l’applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici.

Verrà introdotto l’obbligo di cooperazione tra le fondazioni e di condivisione di programmi e spettacoli.

4 Settembre 2013

Risposta dell’ASL di Milano riguardante gli esposti per gli infortuni.

Filed under: General,Salute e Sicurezza — Lavoratoriscala @ 22:59

LA RISPOSTA DELL’ASL AGLI ESPOSTI DELLA CUB SUGLI INCIDENTI DELLA SCORSA STAGIONE: La responsabilità è del sovrintendente.

vedi documento/fax :   asl scala 25 luglio 2013
3d abstract running doctors

 

29 Agosto 2013

SICUREZZA PER GLI OPERAI DEGLI SPETTACOLI LIVE. Mai più morti sotto i palchi!

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 01:27
    1. Petizione lanciata da Paola Armellini     paolaarmellini
    2. …in vista del 1° maggio -Paola Armellini-
    3. A seguito degli incidenti avvenuti negli ultimi 18 mesi nel settore degli spettacoli live il problema della sicurezza sul lavoro è diventato imprescindibile. Paola Armellini (nella foto), madre di Matteo, rigger morto il 5 marzo 2012 a Reggio Calabria, chiede di intervenire affinché siano finalmente emanate leggi adeguate a tutela degli operai costretti a svolgere il loro lavoro in condizioni di scarsa sicurezza o addirittura in assenza completa di idonee misure preventive. Firma la petizione sul sito Change.org 
    4. “Dopo un anno e mezzo dalla morte di mio figlio, durante il montaggio del mega palco per il concerto di Laura Pausini, niente è cambiato. Lo dimostra l’ennesima recente tragedia: solo un mese fa Khaled Farouk Abdel Hamid ha perso la vita durante lo smontaggio del concerto dei Kiss, così come era accaduto a Francesco Pinna durante i lavori d’allestimento del palco di Jovanotti, tre mesi prima della morte di Matteo.”Rigger, scaffolder, facchini, sono tutti “lavoratori invisibili”!Operai specializzati adibiti a costruire e gestire le strutture per i grandi eventi live, come i concerti con turni di lavoro illimitati, esasperati dalla necessità di rispettare le consegne programmate, e con personale insufficiente. Condizioni rese ancor più “ad alto rischio” dalla mancanza di revisione dei materiali assemblati e da un’ organizzazione dei cantieri basata più sulla consuetudine che sulle regole e sulle leggi; una prassi che non rispetta la gerarchia formale e sostanziale dei ruoli operativi. Quello dei concerti è un business milionario, l’unico nel mercato della musica in grado di assicurare, ancora oggi, i massicci guadagni di una volta. Una “spettacolarità” ottenuta grazie a strutture che possono superare i 50 metri d’altezza e le 70 tonnellate di peso. È un “gigantismo” che, in mancanza delle necessarie attenzioni progettuali e di una adeguata organizzazione dei cantieri, garantisce certo agli organizzatori un grande risparmio, ma a spese della sicurezza dei lavoratori.E’ ora di dire basta ai morti sotto i palchi!Chiediamo che le norme sulla sicurezza del lavoro e le norme sulle costruzioni attualmente in vigore (D.lgs. 81/08 e DM Infrastrutture 14/01/2008), siano integrate con le seguenti proposte:      Normativa contrattuale  specifica per i Lavoratori dello Spettacolo Live, che tenga conto delle diverse mansioni e riconosca il lavoro ad alto rischio; Istituzione di un ufficio tecnico nazionale che esamini preventivamente i progetti strutturali e i progetti  della sicurezza dei cantieri per gli spettacoli live; Sospensione immediata e sequestro delle attrezzature per gli spettacoli organizzati in mancanza dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico di cui al punto precedente; Copertura assicurativa a carico del committente o datore di lavoro; Verifica dell’idoneità delle location che accolgono le strutture da montare; Programmazione degli eventi stabilita in base a turni e giornata lavorativa adeguati; Obbligo di registrazione dei nominativi dei lavoratori presenti; Reperibilità h24 degli organi competenti preposti (ASL e Ispettorato del Lavoro); Regolamentazione del sistema di scatole cinesi (appalti e subappalti) che lega società di produzione, promoter, service e cooperative nella gestione di tour e spettacoli live.

      Le morti sul lavoro sono una piaga sociale che non risparmia alcun settore e ci riguarda tutti!

      E’ probabile che queste proposte non siano sufficienti ad evitare in futuro tragedie come quelle di Matteo, Khaled e Francesco. Ma una maggiore attenzione da parte delle istituzioni costituirebbe almeno un primo segnale positivo a tutela di giovani “dimenticati” e un passo concreto affinché questi operai non rimangano “fantasmi del palcoscenico”.

      26 agosto 2013

    5. Questa petizione sarà consegnata a:

      Ministero del Lavoro
      Enrico Giovannini
      Presidenza del consiglio
      Enrico Letta
      Presidenza della Camera
      Laura Boldrini
      Presidenza del Senato
      Pietro Grasso
      Presidente della Repubblica
      Giorgio Napolitano

30 Luglio 2013

Licenziamenti al Carlo Felice. Scontri in Comune e una possibile occupazione del Teatro

Filed under: Articoli stampa,General — Lavoratoriscala @ 23:39

La Cub / Info. del Teatro alla Scala CONTRO I LICENZIAMENTI esprime sentitamente solidarietà ai lavoratori del Teatro dell’Opera di Genova

  • Genova: via a licenziamenti Carlo Felice, lavoratori sul piede di guerra  30 Luglio 2013 – 11:47

    (ASCA) – Torino, 30 lug – Assemblea questa mattina al teatro Carlo Felice di Genova dopo la doccia gelata del cda di ieri che ha deciso, primo caso nelle fondazioni dei teatri d’opera, di dare il via i licenziamenti. Un provvedimento, approvato ieri sera dopo che nei giorni scorsi l’assemblea dei lavoratori aveva fatto slittare a settembre il voto sull’intesa per i contratti di solidarieta’. Da domani 48 dipendenti (12 orchestrali, 11 coristi, e altrettanti amministrativi, 12 tecnici e due maestri collaboratori) su 275 complessivi riceveranno le lettere di fine rapporto. ”La scelta – e’ scritto in una nota – si e’ resa necessaria per mantenere in equilibrio i conti della Fondazione, in mancanza di un accordo sindacale con il ricorso a contratti di solidarieta’, un accordo gia’ raggiunto tra il Teatro e quattro organizzazioni sindacali che non e’ stato pero’ sottoposto al giudizio dei lavoratori. Si e’ ritenuto necessario non procrastinare tale scelta per non mantenere l’Ente in una situazione di incertezza ormai non sopportabile. La procedura di mobilita’ – precisa la nota – prevede in ogni caso un percorso che sara’ seguito dalla Fondazione nel pieno rispetto delle norme e che potra’ essere interrotto dal raggiungimento di un accordo capace di garantire all’Ente un eguale effetto economico”. La decisione di ieri ha registrato una spaccatura sostanziale nel cda con tre voti favorevoli, quello del sindaco Marco Doria, il commercialista Stefano Franciolini, e Silvio Ferrari, nominato dallo stesso sindaco, due astenuti, Mario Orlando indicato da Finmeccanica e Patrizia Conti, un voto contrario, quello del vicepresidente Mario Mennini. Mentre non e’ stato conteggiato un altro voto contrario, quello di Sergio Manfredi, che ha lasciato la riunione in anticipo. Ora la procedura prevede 45 giorni di tempo per trovare una soluzione alternativa con i sindacati. I toni di questa mattina sono molto caldi e non si esclude la minaccia dello sciopero ad oltranza. ”E’ in atto un vergognoso ricatto – commenta Nicola Lo Gerfo segretario provinciale Fials, il sindacato auttonomo piu’ rappresentativo tra gli orchestrali – : come due anni fa con la liquidazione coatta amministrativa vogliono farci accettare i contratti di solidarieta’. Quei contratti sono stati un fallimento e la loro eventuale proroga portera’ al suicidio del Carlo Felice. Cosi’ come ha sottolineato lo stesso presidente Anfols (Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche , ndr) e sovrintendente del Teatro Regio, Walter Vergnano, il pubblico genovese sta emigrando verso Torino”. Lo Gerfo, che oggi pomeriggio consegnera’ una lettera al sindaco Doria, dai toni prevedibilmente molto polemici, insiste sulla sua proposta che precisa ”non e’ una provocazione”: ”siamo disponibili a sacrificare una parte dello stipendio purche’ il teatro rimanga aperto”. Critico sui ‘cds’ anche Roberto Conti, segretario nazionale dell’altro sindacato autonomo, lo Snater che pure ha firmato l’ipotesi di intesa con Cgil, Cisl e Uil: ”Riducono la produttivita’ con l’aggravante che questa dirigenza non e’ neppure in grado di gestire l’accordo: e’ totalmente screditata”. Conti sottolinea che la riduzione di personale ”e’ completamente folle”, con un organico gia’ sotto di 50 unita’ sulla pianta ufficiale di 325 dipendenti, che e’ gia’ la piu’ piccola della penisola. ”Il 3 agosto – sottolinea Conti – dovremmo fare un concerto a Pietrasanta, e’ ordinaria mministrazione, e richiede l’assunzione di una dozzina di coristi. Con la procedura di mobilita’ questo non sara’ piu’ possibile”. eg/res

    I lavoratori del Carlo Felice e gli operai di Aster insieme, scontri a Tursi

    martedì 30 luglio 2013
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    I lavoratori del Carlo Felice e gli operai di Aster insieme, scontri a Tursi

    GenovaLa paura di perdere il lavoro ha portato i lavoratori del Carlo Felice e gli operai di Aster  a cercare di entrare in un Palazzo Tursi blindato mentre al secondo piano si svolgeva il consiglio comunale sul bilancio 2013. E’ finita con qualche spintone tra polizia, carabinieri e lavoratori. Due vigili lievemente feriti.

    Da una parte gli operai della municipalizzata che si occupa delle ristrutturazioni e che contestano la possibile privatizzazione e dall’altra gli orchestrali del Teatro Carlo Felice sui quali incombono 48 esuberi oltre ai contratti di solidarietà.

    Inutili le mediazioni, le proposte di far salire delegazioni per parlare con il sindaco Doria. ”Questa è la casa del popolo – hanno detto i lavoratori – e loro non fanno entrare il popolo. E’ gente, questa, che ha votato Doria e adesso Doria non vuole parlare con loro”.

    I lavoratori improvvisano anche un corteo: andranno fino in prefettura, poi una volta davanti a palazzo Lomellini, rinunciano e proseguono. Girano attorno a piazza Corvetto, bloccano il traffico, imboccano via Roma contromano costringendo una macchina della polizia, una dei carabinieri, un pullman enorme e un’autoscala dei pompieri a fare manovre incredibili per passare. Tornano davanti a palazzo Tursi dove, si dice, sta per scendere il sindaco.

    Ma Doria non si vede. E loro ripartono in corteo, sempre con lo stesso striscione in testa. Prima sosta, sotto un sole cocente, davanti al Teatro Carlo Felice per un abbraccio di solidarietà, poi in piazza De Ferrari, poi ancora a Tursi stremati per la canicola, carichi di rabbia. E lì aspetteranno ancora.

    Nel pomeriggio, una nota dell’amministrazione comunale stigmatizza soprattutto quel breve momento di tensione tra lavoratori e quel presidio che non molla il portone di Tursi: ”L’apertura al pubblico dei lavori del Consiglio comunale, così come il confronto non sono in discussione – si legge nella nota -. Ciò che non può essere accettato è che venga impedito al Consiglio comunale di svolgere la propria funzione democratica”.

    Carlo Felice, venti di guerra sindacati divisi e proteste

    Dipendenti in assemblea permanente dopo la comunicazione delle 48 lettere di mobilità. Oggi nuove proteste in consiglio: la Fials invia una lettera di “licenziamento” al sindaco, i confederali e lo Snater cercano di riaprire la trattativa sui contratti di solidarietà

    Assemblea permanente dei dipendenti. Questa la risposta delle maestranze del Carlo Felice alla decisione del consiglio d’amministrazione che ieri sera ha votato l’avvio delle procedure di mobilità. Questa mattina i rappresentanti sindacali che avevano siglato il protocollo d’intesa con la direzione si sono riuniti per fare il punto e formulare una strategia da portare ai dipendenti, presumibilmente domani. A parte si sono incontrati i lavoratori aderenti alla Fials che ieri avevano dato vita ad una manifestazione spontanea a Tursi e che contano di tornare a Tursi in giornata. Tra le loro inziiative, una lettera al sindaco Marco Doria una lettera di ‘licenziamento per giusta causa’ con effetto immediato, “in attesa che analogo provvedimento venga adottato nei suoi confronti da parte di tutti i cittadini di Genova”.
    Secondo i lavoratori del Teatro genovese, “si è interrotto il rapporto fiduciario con il primo cittadino”.

    I sindacati confederali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UIL-UILCOM, SNATER, firmatari dell’ipotesi di accordo che prevedeva i contratti di solidarietà, in una nota unitaria  “esprimono il fermo ed inequivocabile dissenso” verso la scelta della mobilità e segnalano che, “nonostante la posizione di stallo” avvenuta dopo l’assemblea che ha denunciato l’intesa, insistono: andare avanti su quella strada. “Crediamo sia necessario tenere i nervi saldi e cercare con coerenza e tenacia di riprendere le tematiche dell’ipotesi di accordo del 17 luglio scorso

    – si legge –  Cercheremo il rapporto con le lavoratrici e  i lavoratori del Teatro Carlo Felice e al CdA della Fondazione consigliano con fermezza di scegliere la strada della trattativa come unica soluzione possibile per evitare gli esuberi”.  E si dicono subito disponibili ad un incontro con il sindaco per “riprendere il percorso per ora interrotto” .

10 Luglio 2013

AMIANTO – NEWS

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 20:14

Protesta contro l’INAIL

Una recente protesta ontro l'inail

Una recente protesta ontro l’inail

15 maggio 2013: MANIFESTAZIONE OPERAIA CONTRO L’INAIL
Contro le vittime dell’amianto, l’INAIL si comporta peggio di un’assicurazione privata.
Con la legge 257 del 1992 l’amianto è stato messo fuorilegge.
Per i lavoratori ex esposti amianto a rischio di patologie asbesto correlate, con un’aspettativa di vita minore di circa 10 anni rispetto al resto della popolazione, la legge prevedeva insieme alla sorveglianza sanitaria gratuita, un risarcimento chiamato “benefici previdenziali” che permetteva loro andare in pensione un po’ prima perché morivano, e continuano a morire, prima degli altri cittadini. Ora con la riforma Fornero questa legge è stata vanificata.
L’INAIL, ente che deve riconoscere e indennizzare le malattie professionali derivanti dall’amianto, ha tutto l’interesse a non farlo agendo in palese conflitto di interessi. Comportandosi peggio di un’assicurazione privata l’INAIL risparmia sulla pelle dei lavoratori e costringe le vittime dell’amianto a lunghe e dispendiose cause legali. Infatti l’ammontare delle disponibilità liquide parcheggiate nella tesoreria di stato dall`Inail è un tesoretto di 17 mld (miliardi di euro). Per questo il nostro Comitato, insieme a tutte le associazioni e comitati delle vittime, da anni si batte per ottenere un organismo terzo che riconosca le malattie professionali.
In molte ex fabbriche, ora dismesse, sono provati dai documenti dell’ASL la presenza d’amianto e il rischio a cui sono stati sottoposti i lavoratori ex esposti amianto.
Emblematico è il caso della Breda Fucine di Sesto San Giovanni, fabbrica in cui ci sono stati più di cento morti per malattie derivanti dall’amianto e dove sono morte anche alcune mogli per aver lavato le tute dei mariti. Solo a pochissimi ex lavoratori è stata riconosciuta la malattia professionale e l’esposizione all’amianto. Ad altri che lavoravano nella stessa fabbrica, nello stesso capannone, con la stessa mansione, ad un metro di distanza l’uno dall’altro (ad es. saldatori), divisi solo da una riga gialla che delimitava il reparto di appartenenza, l’INAIL, con cavilli e pretesti, continua a negare la certificazione di esposizione all’amianto.
E questo nonostante la documentazione prodotta all’INAIL e le sentenze passate in giudicato contro l’INPS (l’ente che deve pagare i contributi previdenziali) che riconoscono l’esposizione all’amianto.
Dopo mesi di lotte e di trattative in cui l’Inail si era dichiarata disponibile a risolvere il contenzioso sui “benefici previdenziali” per gli ultimi 19 ex lavoratori esposti amianto è arrivata la risposta negativa. Per i burocrati dell’INAIL, le “sentenze prodotte non sono confortate da atti a valenza probatoria (rilevazioni, indagini ambientali, fatture di acquisto) ”, falsità che i processi hanno evidenziato riconoscendo le ragioni dei lavoratori.
Noi faremo sentire forte la nostra voce e la nostra presenza anche con forme di lotta eclatanti. Per questo abbiamo organizzato una giornata di lotta contro l’Inail regionale a Milano Porta Nuova n. 19 mercoledì 15 maggio 2013 dalle ore 10.00 alle 12.30 e invitiamo la stampa e i mass media ad essere presenti per informare l’opinione pubblica dell’iniziativa di lotta contro l’INAIL.
LE VITTIME MANIFESTANO CONTRO L’INAIL
Forte protesta delle vittime dell’amianto
Le vittime protestano contro l’INAIL regionale della Lombardia
Un nutrito gruppo di lavoratori e vittime dell’amianto ha protestato questa mattina contro l’atteggiamento antioperaio dell’Inail, che da tempo nega i diritti ai lavoratori esposti all’amianto.
L’Inail e l’Inps costringono le vittime a lunghe e costose cause per il riconoscimento di quanto gli sarebbe dovuto con processi che arrivano fino in cassazione, con grave sperpero di denaro pubblico che paghiamo tutti noi e non i direttori e i burocrati di questi enti.
Stanche delle lungaggini burocratiche, le vittime dell’amianto hanno deciso di portare la loro rabbia e la loro protesta direttamente dentro il palazzo.
I lavoratori e le lavoratrici, insieme ai famigliari delle vittime, “armati” di fischietti, coperchi di pentole, campanacci e sirene hanno tentato di occupare l’atrio della sede regionale Inail in Corso di Porta Nuova, subito bloccati dalla polizia.
La rumorosa protesta è continuata quindi fuori dal palazzo ed ha avuto la solidarietà di lavoratori dell’Inail, di utenti e passanti che hanno espresso il loro sostegno a chi lotta per i propri diritti e per avere giustizia.
La protesta ha costretto il direttore regionale dell’Ente, dott. Aniello Spina, a ricevere una delegazione di 4 lavoratori e ad annunciare la riapertura della trattativa diretta tra l’Ente e il nostro Comitato, per rivedere tutti i 19 casi rigettati dall’INAIL (tra cui anche quelli dei lavoratori che hanno già vinto in tribunale ma che l’INAIL, finora, si ostinava a non riconoscere).
Il Comitato ha ribadito comunque che le parole non bastano, che ci vogliono i fatti e che, visto l’atteggiamento tenuto finora verso le vittime, le proteste continueranno fino alla risoluzione dei problemi per tutti i lavoratori.
Durante l’incontro con i vertici INAIL e la delegazione del Comitato, abbiamo girato un video dell’incontro che renderemo pubblico.
Una volta di più, possiamo quindi affermare che LA LOTTA PAGA! 
Sesto S. Giovanni, 15/05/2013
Pubblichiamo la lettera spedita a tutti i singoli capigruppo del Senato della Repubblica da parte del Coordinamento delle Associazioni e Comitati, di cui fa parte anche il nostro il “Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio”.
AL SENATORE CAPO GRUPPO DEL PARTITO
SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
Oggetto: sostegno al pdl n 8 “Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente dall’amianto, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di amianto”
Il presente Coordinamento nazionale delle associazioni degli ex esposti e delle vittime dell’amianto fa presente che il 15 marzo scorso è stato presentato il PDL n. 8 (Casson e altri): “Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente dall’amianto, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di amianto”.
Tale progetto di legge è frutto dell’impegno e del lavoro, oltre che dei firmatari, delle associazioni che lottano perchè l’amianto venga eliminato dal territorio nazionale e perché tutti problemi derivati dalla sua presenza vengano affrontati e risolti. Si tratta di problemi di ordine sanitario, ambientale e risarcitorio che sono stati messi particolarmente in luce nei molti processi in corso, in particolare quello contro la multinazionale ETERNIT di cui il 6 giugno è stata pronunciata la sentenza dalla Corte d’Appello di Torino, e di cui si è a lungo dibattuto nella Seconda Conferenza Nazionale, organizzata dal precedente Governo dal 22/24 novembre 2012 a Venezia.
Il progetto di legge 8 è, a nostro avviso, la sintesi di tutti i problemi che riguardano l’amianto ed propone le relative e necessarie soluzioni. Il progetto di legge indica anche i costi degli interventi sanitari, di bonifica e di risarcimento delle vittime e degli ex esposti e le modalità di farvi fronte.
Chiediamo pertanto al Vostro Gruppo di prenderlo in seria considerazione e di farlo Vostro sia con la firma di uno o più senatori, sia impegnandoVi a farlo discutere nelle Commissioni competenti per accelerare i tempi della sua approvazione.
Vi ringraziamo per l’attenzione e, in attesa di un cortese cenno di risposta, Vi inviamo i nostri migliori saluti

DIFESA DELLA SALUTE, UN NUOVO LIBRO

Nel mese di luglio 2013, è stato pubblicato da Aracne editrice S.r.l. Ariccia (Rm) il libro “La Triade interattiva del mondo inquinato contro la salute”, del prof. Giancarlo Ugazio. Riportiamo la presentazione di Michele Michelino.

Morti di progresso

Anni di lotte operaie contro la nocività in fabbrica, e successivamente nel territorio, ci hanno insegnato che la prevenzione primaria e la rimozione delle sostanze cancerogene e nocive che provocano le patologie costituiscono la vera tutela della salute.

Nella “civile” Italia si continua a morire di lavoro e per il lavoro, si continua a morire per il profitto e in nome del “progresso”.

Una delle cause è la ricerca del massimo profitto da parte di imprenditori senza scrupoli e la colpevole complicità di governi, amministratori pubblici, uomini politici, sindacalisti che in nome della ragione di stato accettano come
inevitabile e normale che molte persone, degli esseri umani, si ammalino e muoiano ogni giorno in nome del “progresso”. Ormai anche per chi dovrebbe essere preposto alla tutela della salute; in particolare i “rappresentanti dei lavoratori”, cioè i sindacati, la tutela della salute dei lavoratori non è più una priorità.

Siamo tornati indietro di 66 anni. Nell’ormai lontano 1947 l’Organizzazione Mondiale della Sanità così dichiarava riguardo al diritto alla salute: “Gli Stati partecipanti alla presente costituzione dichiarano, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, che alla base della felicità dei popoli, delle loro relazioni armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti: la sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d’infermità.

Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di condizione economica o sociale. La sanità di tutti i popoli è una condizione fondamentale della pace del mondo e della sicurezza; essa dipende dalla più stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati.

I risultati raggiunti da ogni Stato nel miglioramento e nella protezione della sanità sono preziosi per tutti. La disparità nei diversi paesi per quanto concerne il miglioramento della sanità e la lotta contro le malattie, in particolare contro le malattie trasmissibili, costituisce un pericolo per tutti. Lo sviluppo sano del fanciullo è d’importanza fondamentale; l’attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione è essenziale per questo sviluppo. Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i popoli le cognizioni acquistate dalle scienze mediche, psicologiche ed affini. Un’opinione pubblica illuminata ed una cooperazione attiva del pubblico sono d’importanza capitale per il miglioramento della sanità dei popoli. I governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate”.

Gli stessi articoli della Costituzione italiana, come l’art. 32 che recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” – insieme all’art. 41, II° comma – che dichiara che l’iniziativa economica privata, pur essendo libera, “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, sono completamente disattesi e inapplicati.

Oggi l’unico diritto riconosciuto dallo Stato è quello degli industriali a fare
profitti sulla pelle degli esseri umani. Non possiamo accettare senza combattere che milioni di lavoratori, le loro famiglie e i cittadini continuino
ad essere sottoposti al pericolo di contrarre malattie derivanti da sostanze
cancerogene e da agenti patogeni ambientali, come è stato ed in molti casi succede ancora.

Le nuove malattie dovute al progresso non sono inevitabili. E’ ormai dimostrato che i nuovi prodotti, le nuove merci costruiti con nuove sostanze e nuovi materiali nei processi produttivi e messi sul mercato, senza essere stati testati o collaudati riguardo ai loro effetti sulla salute sono portatori di nuove
patologie. Facciamo un esempio. Da decenni tutti i governi italiani che si sono
succeduti – dopo aver calpestato e offeso anche l’art. 11 della Costituzione
che recita “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” – importano rottami di metalli ferrosi provenienti da tutto il mondo da fondere e riusare per l’industria nazionale. In particolare metalli e materie prime provenienti dalle zone dove si sono svolte le “nostre” “missioni di pace” (l’ipocrisia chiama così le guerre moderne) sotto l’egida dell’ONU e della NATO.

Prima si distruggono, si inquinano gli esseri umani e la natura con le bombe e i proiettili ad uranio impoverito, poi si importano a poco prezzo i rottami di metalli contaminati senza alcun controllo alle frontiere. Così, dopo aver ammazzato all’estero, si riportano a casa veleni e cancerogeni che faranno ammalare e morire anche la propria popolazione.

La vita e l’umanità di certi imprenditori non è dettata dai battiti del cuore ma dalla velocità con cui il capitale, sfruttando i lavoratori, si valorizza. La perdita di vite umane nel processo produttivo, nel conflitto fra capitale e lavoro, è considerata “fisiologica” dal sistema, e le nuove malattie che colpiscono lavoratori e cittadini rappresentano la possibilità di nuovi affari per le multinazionali farmaceutiche.

Il progressivo tentativo di smantellamento della sanità pubblica a favore di quella privata va in questa direzione. Togliere il controllo delle ASL sulle industrie e sui cittadini passandolo alle società di certificazione privata nel settore degli elevatori/ ascensori, ad esempio, l’ispezione e le verifiche sugli impianti non viene più fatta dai tecnici ex Ispesl ora passati all’Inail, né da quelli dell’Arpa, ma da società di professionisti ) è un ulteriore passo verso la privatizzazione e la commercializzazione della sicurezza.

Le malattie professionali diluiscono le morti nel tempo e, per esposizione o contatto con sostanze nocive e cancerogene nel processo di produzione, l’ILO stima che ogni anno perdano la vita circa 438.000 lavoratori, cifra senz’altro in difetto rispetto alla realtà.

L’amianto, in particolare,è responsabile della morte di 100.000 persone l’anno (più di 4.000 nella sola Italia), mentre la silicosi continua a colpire milioni di lavoratori e pensionati nel mondo.

Dietro il sistema democratico che professa l’uguaglianza dei cittadini si nasconde la brutalità e la violenza di un sistema che, attraverso leggi che santificano il profitto, concede l’immunità e la licenza di uccidere in nome del “libero mercato” e del “progresso”.

Anche se ogni tanto succede che alcuni padroni responsabili delle morti di lavoratori vengono condannati, non si è mai visto in Italia un imprenditore o un politico riconosciuto colpevole di omicidio colposo andare in galera.

Quando un operaio viene ucciso sul posto di lavoro a causa di un infortunio o malattia professionale, una volta risarcite le vittime e le famiglie o – in caso di processo – risarcite le parti civili per toglierle di mezzo, cala il silenzio. E attraverso i cavilli legali, i ritardi consueti della macchina della giustizia o si finisce in prescrizione e si assiste a pene irrisorie. Ancor peggio succede per i cittadini colpiti dalle sostanze nocive e cancerogene usate nell’industria e disperse nell’aria, nell’etere e nelle falde acquifere.

Il rapporto con i lavoratori e i cittadini ha contribuito a rafforzare la battaglia per la prevenzione primaria. Con questo nuovo libro – che approfondisce e sintetizza le conoscenze sulle cause dell’ambiente inquinato, sulla Sensibilità Chimica Multipla che comporta la perdita di tolleranza ai veleni ambientali e chimici, sull’allargamento della ricerca riguardo alle patologie asbesto correlate, alla ricerca sui campi elettromagnetici – chi lotta in difesa della salute e dell’ambiente ha un’arma in più.

Al professor Giancarlo Ugazio, scienziato non in vendita, membro onorario del nostro Comitato e compagno di tante battaglie al fianco di lavoratori e cittadini, va quindi una volta di più la nostra stima e totale riconoscenza.

Michele Michelino Presidente del

Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio

(michele.mi@inwind.it)

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4 Luglio 2013

Serata in ricordo di Valpreda nel 10°anniversario e quadro di baj su Pinelli.

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 02:38

Il 6 Luglio dalle ore 18 nei giardini del ponte della ghisolfa.

Vle. Monza 255  Milano

RICORDANDO PIETRO VALPREDA, NEL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

La strage non e’ stata un romanzo, per ribadire questo ci troviamo ricordando un compagno doppiamente vittima allora e adesso.
Noi non dimentichiamo.
Il 6 Luglio dalle ore 18
-mostra fotografica sulle lotte sociali negli anni 60/70
-salamellata all’aperto ( ore 20:00 )
-interventi ( ore 21:00 )
intervento di saverio Ferrari ( Osservatorio Democratico Nuove Destre ) – Aderisce Memoria Antifascista
-Commento del film “Romanzo di una strage” di M. T. Giordana
“smontaggio” in senso figurato e letterale a cura di Mauro Decortes ( Animatore campagna Valpreda/Pinelli )
Filmati inediti con Gargamelli, Di Cola, Valitutti e Borghese
Durante la seratra verra’ intitolata la piazzetta antistante alla sede del Circolo a Pietro Valpreda.
Ricordiamo Pietro tra memoria e presente.
Le lotte di allora, le ragioni di oggi per continuare a lottare

Gli anarchici (e anche noi) vogliono Baj esposto in pubblico in modo permanente

Di Il 29 giugno 2013 In Culturame
Una riproduzione fotografica, in formato (quasi) reale, del monumentale quadro “I funerali dell’anarchico Pinelli”, dipinto da Enrico Baj nel 1972, dal 6 luglio sarà esposta nella sede del Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa a Milano, in occasione della annuale celebrazione della morte di Pietro Valpreda.
La decisione di esporre la riproduzione dell’opera di Baj – come ha spiegato Mauro Decortes, storico animatore del Circolo – mira a sollecitare la città di Milano a rendere visibile al pubblico in modo permanente l’originale che era tornato in mostra lo scorso anno per poche settimane, dopo decenni di oblio, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Dopo quella esposizione-omaggio il quadro, che all’epoca, quando fu dipinto, all’inizio anni Settanta, non venne esposto a seguito di violente polemiche, è infatti tornato “al chiuso” allo studio Marconi.
«Credo che sarebbe importante per la memoria storica della città e dell’Italia intera che il quadro tornasse visibile al pubblico – ha aggiunto Decortes – anche perché mi pare ci fosse la volontà da parte dei proprietari di lasciarlo al Comune. In ogni caso, alcune migliaia di cittadini hanno firmato in questi mesi una petizione per chiedere che il quadro torni definitivamente in una sala pubblica».
Come dargli torto? I pochissimi “addetti ai lavori” che ebbero la fortuna di vederlo esposto, oltre 40 anni fa, il 17 maggio 1972, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale (per uno strano scherzo del destino, a poche ore dall’inaugurazione fu ucciso il commissario Luigi Calabresi, che proprio sulla morte di Pinelli stava indagando: perciò la mostra fu chiusa preventivamente “per motivi tecnici”) , e i (per fortuna molti) visitatori dell’esposizione “speciale” per i 40 anni del capolavoro, fra agosto e settembre dell’anno scorso in quella stessa Sala, conoscono bene la bellezza e la potenza, artistica e politica, dell’opera. Al di là del giudizio della Storia su quei fatti.
E’ un’opera che “dice”, urla delle cose, che racconta una storia, un pezzo di Italia. Lasciamo che continui a parlare. In pubblico.

https://www.youtube.com/watch?v=taeSu4cmJPA

Estratto TGR Lombardia andato in onda il: 20/06/2012

Il dramma della morte secondo Baj In mostra “I funerali dell’anarchico Pinelli”
http://www.comune.milano.it/portale/w…

26 Giugno 2013

L’artista , il diverso…la violenza razzista del conformismo fascista

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 20:01

Egr. Sindaco Giuliano Pisapia ,egr. Presidente del consiglio comunale Basilio Rizzo

Le chiedo formalmente a nome dell’organizzazione sindacale che rappresento C.U.B.Informazione/spettacolo , di intervenire in tutte le sedi istituzionali per denunciare il gravissimo episodio di terribile violenza a sfondo razziale subito dal noto artista e leader Kal dos Santos dei Mitoka Samba, la più importante associazione di diffusione musicale e culturale brasiliana di Milano da tantissimi anni presente sul territorio. Le chiedo inoltre di partecipare all’iniziativa di solidarietà che si svolgerà venerdi 28 giugno2013 Le allego il comunicato stampa dei Mitoka samba. Il clima di intolleranza seminata ad arte da alcune parti politiche in occasione del plurimo omicidio di Niguarda va perseguitato al fine di disinnescare episodi di isterismo collettivo se non peggio come avvenuto in questo caso. Leggendole testimonianze dei protagonisti di questa terribile disavventura son convinto che condividerà medesimo sentimento. Roberto D’ambrosio segr. provinciale Cub info/ spettacolo.

Kal dos Santos, musicista, attore compositore e fondatore dell’Associazione Culturale

Mitoka Samba, prima orchestra di percussioni afro brasiliana a Milano, artista che collabora con realtà musicali, Associazioni, compagnie teatrali e di danza di respiro nazionale e internazionale (MUSE/Italia, PIME, Roda da Vida, Banda Osiris, Delma Pompeo, Gabriele Vacis, Miriam Makeba ecc.), è stato aggredito e picchiato brutalmente da un gruppo di persone. Il fatto è avvenuto Mercoledì 19 Giugno in via Venini, angolo via Popoli Uniti intorno alle 19.00. Kal era in zona Pasteur perché aveva consegnato l’auto al meccanico e stava tornando verso la metro a piedi, quando è stato indicato da un bambino come colui che il giorno prima lo aveva picchiato.

In quell’istante sono arrivati tre uomini che lo hanno fermato e subito accusato del fatto. Kal non ha fatto neppure in tempo a dire di non essere a conoscenza dei fatti, di non conoscere quel bambino e di non essere di quella zona, che subito hanno iniziato ad aggredirlo brutalmente con calci, pugni, ginocchiate, sbattendogli la testa sulle auto parcheggiate, strappandogli i capelli e cercando di derubarlo della borsa e del cellulare Durante l’aggressione ai primi tre uomini si sono aggiunte altre persone e ognuno lo malmenava come poteva.

Nessuno si è prodigato per aiutarlo, fatta eccezione per una persona che ha cercato, invano, di difenderlo. Proprio quando gli aggressori avevano rotto delle bottiglie e si avvicinavano, minacciosamente, con i cocci a Kal dos Santos, è arrivata una pattuglia della Polizia Gli aggressori sono fuggiti al suono della sirena della Polizia. Gli aggressori sembravano italiani e presumibilmente parenti del bambino che aveva indicato Kal come colui che gli aveva dato uno schiaffo il giorno prima. Kal è stato ricoverato fino al giorno successivo (Giovedì 20) ed è dovuto tornare per altre medicazioni in ospedale nei giorni successivi.  A seguito di questi episodi, per far sì che il fatto non resti sconosciuto ai più, che ci sia una sensibilizzazione in quella zona e nel resto di Milano, per cercare di colmare delle ferite non solo fisiche, ma anche morali in Kal dos Santos, in tutta la comunità  brasiliana, milanese, e in ogni persona che si relaziona con la giustizia in modo differente da questo, i Mitoka Samba organizzeranno e coordineranno un presidio festoso.

Presidio  Venerdì 28 alle ore 18.30 in L.go Fratelli Cervi –Milano- Al corteo si uniranno molti altri artisti, Associazioni e speriamo molte persone della Zona 2.

4 Giugno 2013

Il Cda “Sostiene Pereira”. Noi no!

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 17:37

Sara’ Alexander Pereira, direttore del Festival di Salisburgo, il prossimo sovrintendente del teatro alla Scala. Lo ha annunciato il sindaco e presidente del cda della Fondazione Giuliano Pisapia al termine della riunione del board del Piermarini. – Alexander Pereira, austriaco, 65 anni è stato eletto dal cda del teatro scaligero all’unanimità dopo una riunione durata circa due ore e mezzo alla quale erano presenti tutti i consiglieri.

Riceverà un compenso inferiore del 25% rispetto a quello dell’attuale sovrintendente. Un segnale timido di cambiamento.

Ci auguriamo che come nel film di Faenza e come ha voluto l’autore di “Sostiene Pereira”, pian piano Pereira ” inizi a scoprire la realtà del regime in cui vive, le violenze, il clima di intimidazione, la pesante censura a cui è sottoposta la stampa, tutte cose cui non aveva fino ad allora fatto caso, isolato com’era dalla vita reale, l’inquietudine di Pereira potrebbe essere quindi il preludio di un grande cambiamento”.

BIOGRAFIA

Alexander Pereira, nato nel 1947 a Vienna, ha lavorato inizialmente nella gestione del turismo e quindi per la Olivetti per dodici anni. Nel suo tempo libero, ha studiato performance vocale. Dal 1979 al 1983 è stato membro del consiglio per gli Francoforte Bach concerti, nel 1984 è stato nominato Segretario Generale del Konzerthaus di Vienna, dove è riuscito a modernizzare la scena concerto e di attrarre un nuovo e più giovane pubblico. Dalla stagione 1991/92, Alexander Pereira è Direttore Teatro dell’Opera di Zurigo, dove ha iniziato il suo mandato con un acclamato Robert Wilson produzione di Lohengrin. Fin dall’inizio, Alexander Pereira si rese conto che il continuo sviluppo del complesso era il suo compito più importante. Egli ha anche attribuito grande importanza di incoraggiare i giovani cantanti promettenti, di sosta produzioni in forma accessibile e coinvolgendo il pubblico, come pure a collaborare con grandi artisti. L’obiettivo centrale della programmazione Zurigo di Alexander Pereira è quello di presentare il grande repertorio della lirica, da Mozart a Verdi, anche se la casa ha anche vinto l’acclamazione per le sue produzioni contemporanee. Schlafes Bruder da Herbert Willi, basato sul romanzo di Robert Schneider, è stato commissionato dal Teatro dell’Opera e ha debuttato nel 1996, e nel 1998, di Heinz Holliger opera Biancaneve, basato su un racconto di Robert Walser, ha visto la sua prima esecuzione. Questi sono stati seguiti da Invocazione di Beat Furrer e di HK Gruber opera Der Herr Nordwind nel 2005. Inoltre, i lavori meno noti del repertorio sono regolarmente inclusi nel programma, come ad esempio di Rameau Les Boréades, di Haydn L’anima del Filosofo, i Simplicio operetta di Johann Strauss, di Giordano La cena delle beffe, Sly, Schubert di Wolf-Ferrari Fierrabras, di Zemlinsky Der Kreidekreis, Clari di Chabrier L’Etoile und di Halévy. Dall’autunno del 1996, ha ricoperto anche la carica di Direttore Artistico ed è stato anche un membro del Comitato Artistico del Festival di Zurigo, in cui creazione ha giocato un ruolo di primo piano e che ha avuto luogo per la prima volta nell’estate del 1997. Ultimamente, Alexander Pereira ha concentrato gran parte della sua attenzione sulla definizione di un programma di educazione attiva e diversificata per l’Opernhaus di Zurigo, e sulla creazione di una maggiore presenza per l’Opera di Zurigo produzioni sul mercato internazionale DVD. Contratto di Alexander Pereira con il Teatro dell’Opera di Zurigo fino al 2012. Il 1 ° ottobre 2011, Alexander Pereira ha assunto la carica di Direttore Artistico del Festival di Salisburgo.

Salisburgo, scandalo sexy al festival   30 luglio 2012

Alexander Pereira e Daniela de Souza

Alexander Pereira e Daniela de Souza

Salisburgo – Neppure la sussiegosa Salisburgo si salva dal gossip. A tenere banco è la coppia più hot del momento: il nuovo sovrintendente del prestigioso Festival, l’austriaco Alexander Pereira, 64 anni, con la sua giovanissima fiamma, di 39 anni più giovane, la supersexy brasiliana Daniela Weisser de Sosa.

La loro storia d’amore dura già da cinque anni, quando lui era ancora direttore dell’opera a Zurigo e lei aveva solo vent’nni. Già nella piccola corte svizzera le chiacchiere si sprecavano ma adesso, sul più grande palcoscenico del mondo le voci sono diventate assordanti. Soprattutto ora che sono uscite , delle foto sexy per cui la bella Daniela aveva posato quando, a 16 anni, erram la moglie del fotografo di Playboy, Otto R. Weisser. Fra Mozart e , Strauss, Puccini e Bizet le grandi prime in calendario quest’anno passano in secondo piano per la stampa rosa, attivissima durante il Festival. I tabloid austriaci, lo svizzero Blick e la Bild tedesca si sono buttati sulla storia più bollente dell’estate. Ai pettegolezzi i due sono abituati ma nei giorni scorsi in coincidenza con l’inaugurazione del Festival l’imbarazzo è maggiore: foto erotiche della bella Daniela accompagnate dalla rivelazione che da ragazzina fosse una sex-model. L’autore sarebbe proprio l’uomo che la scoprì e la strappò allo slum brasiliano di Manaus, e che lei sposò ad appena 16 anni: il fotografo di Playboy Otto R. Weisser, uno zurighese che viveva a San Paolo. Peraltro non si sa neppure se lui è ancora suo marito: secondo alcuni tabloid sì, secondo altri si sarebbero divorziati. «Ho 200.000 foto di lei», dichiara Weisser a Blick. Cinque anni fa Weisser ritornò a Zurigo con la giovane moglie, la quale, tramite un’amica, conobbe Pereira. Stregato dalla bella `Dani, come la chiama ora, Pereira lasciò la moglie.

La sera della divulgazione delle foto, Pereira e Daniela, alla prima del Flauto Magico, hanno fatto come se nulla fosse, scambiandosi le abituali effusioni in pubblico che tanto scandalizzano. Lei indossava un lungo rosso fuoco con decolletè, lui uno smoking con giacca bianca. Decisamente un bel contrasto, di età, di ruoli, di aspetto. Tutti gli ingredienti per una fiaba stile La bella e la bestia, o meglio un’operetta: lui attempato, potente e ricco, lei una Cenerentola baciata dalla bellezza e dalla gioventù. Lui si difende dicendo che Dani «è il grande amore della mia vita».

3 Giugno 2013

Sciopero delle pulizie e petizione con raccolta firme.

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 10:49

Oggi, lunedì 3 giugno, sciopero di 24 ore.

PETIZIONE CON RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DELLA LOTTA DEI LAVORATORI DELLE PULIZIE COOPER PUL.

Noi, lavoratori del “Teatro Alla Scala” esprimiamo sostegno e solidarietà alla lotta dei lavoratori delle pulizie che rivendicano il diritto ad una corretta retribuzione, il diritto a carichi di lavoro umani, i diritti sindacali e contrattuali. Chiediamo alla “Fondazione Teatro Alla Scala” di esercitare il diritto-dovere di vigilare e far sì che tutte le norme di Legge e Contratti vengano applicate anche da parte delle Aziende titolari delle attività date in appalto dalla Fondazione stessa.

Firma anche tu al banchetto sotto i portici del teatro!

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Milano, 03.06.2013  Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804 e mail cub.nazionale@tiscali.it   www.cub.itwww.cubvideo.it

2 Giugno 2013

…E intanto continua la stagione degli incidenti sul palcoscenico della Scala

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 09:02

Milano 29/05/2013

Spett.le Ufficiale di polizia Giudiziaria c/o Servizio UOPSAL

ASL Città di Milano Via Statuto 5, 20100 MILANO.

e p.c.  Presidente commissione sicurezza comune di Milano, Filippo Barberis

Segnalazione: Caduta di un pesante carico
sospeso durante prova” Die Walkure ”

Ieri sera intorno alle 20 e 30 circa è precipitato il così detto elemento scenografico “palla rotante di ferro a raggiera” da un’altezza di 10 mt. circa. Oltre a una serie di danni alle strutture scenografiche circostanti, solo per una questione di fortuna non ci sono stati danni alle persone ovvero ai lavoratori nei paraggi. Si chiede se è stata verificata la valutazione dei rischi come ci è stato prospettato da voi per ogni spettacolo messo in scena alla Scala e dunque del suddetto Die Walkure. Si chiede di intervenire per verificare i parametri di sicurezza di tutti gli allestimenti del” ring ” che sono in scena contemporaneamente , ovvero la tetralogia di Wagner, al fine di garantire sicurezza e salute dei lavoratori.

Pierluigi Sostaro

responsabile sicurezza C.U.B. Confederazione Unitaria di Base
Viale Lombardia 20 Milano

31 Maggio 2013

Scala, appalto pulizie nel mirino della Cub

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 01:12

vedi il link con l’articolo del Corriere della Sera del 30/05/2013

Scala, appalto pulizie nel mirino della Cub

29 Maggio 2013

Pulizie Teatro alla Scala : SU LA TESTA ! SCIOPERO

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 13:09

PULIZIE TEATRO ALLA SCALA: SU LA TESTA!

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013 

LO SCIOPERO PER TUTTO IL GIORNO

Il nostro comunicato di venerdì 24 maggio è stato un sasso lanciato nella melmosa palude dell’appalto delle pulizie del Teatro della Scala.

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, il teatro è stato tappezzato da un comunicato sindacale a firma FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL in cui appaiono espressioni del tipo “abbiamo espresso a COOPER PUL la necessità di individuare, con immediatezza delle soluzioni che consentissero il ripristino di una soluzione di legalità e trasparenza.”

Della serie meglio tardi che mai!

Il comunicato porta a conoscenza che dal 13 maggio la CIG in deroga non esiste più e che è quasi pronto un accordo che ripristina “il normale orario di lavoro”. Peccato che nessuno ne sapesse niente e che nessuna comunicazione formale è pervenuta ai lavoratori.

Cosa ancora più grave è che questo comunicato appare un evidente tentativo di “salvare” la COOPER PUL e la DIRIGENZA DEL TEATRO LA SCALA dalle loro responsabilità civili penali e contrattuali.

COOPER PUL ha gestito questo appalto secondo il miglior stile da far-west. Le lavoratrici ed i  lavoratori sono stati costretti a subire trattamenti anche sul piano umano, che ha leso la loro dignità personale.

Per la CUB Informazione e spettacolo la situazione dell’appalto pulizie deve essere seriamente esaminata. In particolare rinnoviamo la richiesta di un incontro con il PRESIDENTE E I DIRIGENTI DEL TEATRO ALLA SCALA ricordando loro che l’appaltante risponde “in solido” della condotta della società appaltatrice.

Sappiamo che è in atto il tentativo di “aggirare” il confronto con la CUB Informazione e di fare “muro di gomma alle nostre richieste.

La nostra posizione e le nostre richieste sono sostenute dalla maggioranza dei lavoratori e siamo firmatari degli accordi del gennaio 2013 del cambio d’appalto e del ricorso alla Cassa in Deroga.

Con questa motivazione e per sostenere la nostra richiesta abbiamo indetto per

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013 

SCIOPERO PER TUTTO IL GIORNO

OGNI LAVORATORE ATTUERÀ LO SCIOPERO SECONDO GLI ORARI DELLE SUE PRESTAZIONI

Invitiamo tutti i lavoratori della COOPER PUL di aderire alla giornata di lotta e ai lavoratori “teatro alla scala” di esprimere la solidarietà.

CUB Informazione e spettacolo  MILANO

Milano 29/05/2012

Confederazione Unitaria di Base

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24 Maggio 2013

Pulizie Scala , la misura è colma

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 07:46

23.05.2013 volantino cooper pul_1 00123.05.2013 volantino cooper pul_2 001

Milano, 23/05/2013

RACCOMANDATA  A.R. loro indirizzi,   (anticipata v/fax)

Destinatari:   Att.ne Giuliano Pisapia, Presidente del C.di A. Fondazione “Teatro Alla Scala”

Palazzo Marino, P.zza Scala 1, Milano

– Att.ne Stéphane Lissner – Sovrintendente Fondazione “Teatro Alla Scala”                      Via Filodrammatici 2, Milano

– Att.ne Maria Di Freda, Segretario Generale “Teatro Alla Scala”,

Via Filodrammatici 2, Milano

– Att.ne Marco Amoruso – Direttore Risorse Umane ed Organizzazione

Fondazione “Teatro Alla Scala” – Via Torino 68, Milano

Oggetto: Situazione appalto Pulizie “Fondazione Teatro Alla Scala”.

La scrivente Organizzazione Sindacale sente l’obbligo di portarvi a conoscenza della situazione che si è venuta a determinare con l’affidamento dal 01.01.2013 alla Società ATI Consorzio Miles Servizi COOPER PUL con sede a Salerno dell’attività di pulizie del Teatro Alla Scala e di tutte le sedi periferiche della Fondazione.

I rapporti di lavoro di tutti i lavoratori sono passati alla nuova azienda aggiudicatasi l’appalto in base ad un’offerta alla gara nel massimo ribasso del 39,12%. Conseguentemente, le “ore di pulizie” che in precedenza svolgeva la Società PULIRAPIDA nella misura di circa 4.000 ore mensili sono precipitate a poco più di 2.300 ore.

Durante questi mesi di attività della nuova società, abbiamo potuto rilevare che, nonostante l’utilizzo di Cassa Integrazione in Deroga, tale “miracolo” è stato possibile ricorrendo sistematicamente al lavoro extra pagato fuori busta che, in base alle nostre stime, ammonterebbe a 1000/1500 ore mensili lavorate e pagate “in nero”. A ciò va aggiunto un innalzamento dei livelli di sfruttamento dei lavoratori ed al salto dei riposi settimanali per molti di loro, con una punta di lavoratori che superano le 12 ore giornaliere di lavoro.

L’Azienda non è stata mai puntuale nel pagamento al 20 di ogni mese delle retribuzioni, arrivando a ritardi anche di otto giorni e, ad Aprile, al pagamento delle stesse per contanti anche per importi superiori ai mille euro.

Non vogliamo arrivare a conclusioni affrettate, ma richiediamo un attento esame della situazione e siamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione.

Vogliamo ricordarvi che, alla “committente” corre l’obbligo di verificare e di assumere tutte le decisioni conseguenti affinché le attività svolte nel suo perimetro , anche in appalto, siano svolte nel rispetto di Leggi e Contratti.

Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e distintamente salutiamo.

CUB Informazione & Spettacolo

Di Milano e Provincia

Confederazione Unitaria di Base

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1 Maggio 2013

MAYDAY 2013: ROAD TO/VS EXPO 2015

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 00:18

                                           2008-05-01-euromayday-berlin

La MayDay di quest’anno finirà il 1° Maggio del 2015, all’apertura di EXPO 2015.
Due anni per parlare di reddito diretto e indiretto, dei legami tra luoghi di vita e lavoro, di nocività e sviluppo, per fronteggiare un’Esposizione Universale che incombe sul territorio metrolombardo imponendo immaginari e devastando territori.

Perché EXPO è debito cemento e precarietà.

Perché EXPO è un grande acceleratore di opere dannose.

Opporsi a questo “grande evento” vuol dire opporsi alla crisi e al ricatto del debito. Vuol dire opporsi alle nocività e all’economia del cemento coi suoi scempi ambientali realizzati in spregio all’interesse comune,

Vuol dire opporsi alla precarizzazione delle nostre esistenze lungo tutti i suoi assi: reddito, casa, mobilità, sapere, affetti.

PER TUTTE E TUTTI UNA SOLA GRANDE OPERA: REDDITO

Un reddito di base incondizionato come misura concreta di intervento contro la precarietà e nella precarietà, per rompere la gabbia del ricatto e del bisogno.

MAYDAY 2013          1° Maggio 2013 – Ore 15.00

Piazza  24 Maggio – Milano

IL PERCORSO DELLA MAY DAY 2013

– Piazza XXIV Maggio ->

Corso di Porta ticinese ->Via E. De Amicis -> Resistenza Partigiana -> Via Cesare Correnti -> Via Torino -> Via Orefici -> Piazza Cordusio -> Via Broletto -> Via Ponte Vetro -> Via Mercato -> Via Tivoli -> L.rgo Greppi -> Lanza -> Piazza Castello -> Via Gadio ->Via Legnano -> Via lega Lombarda -> Viale Biancamano -> Bastioni di Porta Volta -> Viale F. Crispi -> Via XXV Aprile -> Bastioni di Porta Nuova -> Principe Clotilde -> via Galilei -> Via San Giochino ->

Viale Liberazione —> Fino Angolo con Melchiorre Gioia

Spot audio (11”)
Spot audio (21”)

                                mayday2013

Questa non è una semplice chiamata, ma il rilancio di un percorso chiamato MayDay.

A 13 anni dalla prima edizione, il 1° maggio del precariato metropolitano riafferma – tra continuità e rottura – la volontà di riversare nuova rabbia e nuove proposte nelle strade della città vetrina di EXPO 2015, in un tempo reso piccolo dalla crisi neoliberale.

Una Mayday che vuole parlare di reddito diretto e indiretto, dei legami tra luoghi di vita e lavoro, di nocività e sviluppo, per fronteggiare un’Esposizione Universale che incombe sul territorio metrolombardo imponendo immaginari, devastando territori e distribuendo risorse ad accoliti di casta e di classe dietro finte promesse per tutte e tutti. Una MayDay che si dà ampiezza di temi e che allarga la sua agenda di lotta a tutti i giorni che portano al 1° maggio 2015, data in cui dovrebbero aprirsi i cancelli di EXPO 2015.

Opporsi a questo “grande evento” vuol dire opporsi alla crisi e al ricatto del debito, al drenaggio delle risorse pubbliche verso ben noti centri di potere, allo scaricare i costi della crisi e delle speculazioni su territori e biografie.

Vuol dire opporsi alle nocività e all’economia del cemento coi suoi scempi ambientali realizzati in spregio alla volontà popolare, connettendosi alle resistenze territoriali esistenti nell’area metrolombarda (NoEXPO, NoTEM, NoPedemontata, ecc…) proprio a partire dalla condivisione di come EXPO 2015 sia un grande acceleratore di opere dannose.

Vuol dire opporsi allo sfruttamento del lavoro e alla negazione di dignità e diritti ai lavoratori dei poli e delle piattaforme logistiche, altra faccia di questo uso criminale dei territori e della precarietà. Vuol dire opporsi alla precarizzazione delle nostre esistenze lungo tutti i suoi assi – reddito, casa, mobilità, sapere, affetti – condizione tout court del lavoro e della vita, fenomeno definitivamente segnato dalla ristrutturazione e dalla messa a rendita dei territori della metropoli.

Vuol dire rivendicare un reddito di base incondizionato come misura concreta di intervento contro la precarietà e nella precarietà, per rompere la gabbia del ricatto e del bisogno.

27 Aprile 2013

Giornata Mondiale contro l’amianto

Filed under: Amianto,General — Lavoratoriscala @ 19:32

           amianto      Comitato Ambiente Salute T.Scala

Il 28 aprile di ogni anno si celebra la giornata mondiale contro l’amianto.Ogni 5 minuti, una persona nel mondo muore a causa dell’amianto: 120.000 persone ogni anno nel mondo ne sono vittime. I danni provocati all’ambiente e agli esseri umani sono giganteschi. Questa strage avrà il suo picco massimo attorno al 2020 – 2030.

In Italia ci sono circa 4.000 morti all’anno.

La strage provocata dall’amianto è uno dei più grandi “crimini di pace”del XX° secolo e in Italia sono ancora molte le questioni aperte. Le bonifiche delle coperture in cemento-amianto (si stima in circa 32 milioni di tonnellate), la bonifica delle reti degli acquedotti con migliaia di km. di tubazioni in cemento/amianto per l’acqua “potabile”, delle scuole, degli edifici pubblici e dei siti industriali dismessi sono un problema non più rinviabile e una vera emergenza.

Una società civile non può accettare che l’unico diritto riconosciuto sia quello di fare profitti a scapito di tutti gli altri “diritti umani”. Contro le morti sul lavoro, gli infortuni e le malattie professionali si deve alzare forte la voce di tutti i lavoratori e dei cittadini, perché la salute viene prima del profitto. Sono centinaia le vittime dell’amianto che hanno lavorato nei cantieri e in fabbrica, alla Breda, alla Falck, alla Pirelli, all’Ansaldo e alla Marelli. Per ricordare i lavoratori morti e impedire che altri continuino a morire dobbiamo alzare forte la nostra voce. Basta morti sul lavoro e di lavoro! Le fibre d’amianto non guardano in faccia nessuno. Manifestare insieme alle vittime e alle loro famiglie per onorare tutti i morti d’amianto e dello sfruttamento è difendere la propria salute e la propria vita.

in ricordo di tutti i lavoratori assassinati in nome del profitto.

contro lo sfruttamento degli esseri umani e la distruzione della natura Sabato 27 aprile 2013 – ore 16.00 corteo partenza dal Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli” di via Magenta 88, Sesto San Giovanni.  Il corteo, dopo la deposizione dei fiori alla lapide, terminerà alle ore 17,30 con un’assemblea aperta presso il Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli” di Via Magenta 88, Sesto San Giovanni.

 

La lotta contro l’Inail continua e va inasprita!

 Mercoledì 15 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 protesta alla sede Inail Regionale di corso di Porta Nuova 19.

Dopo mesi di lotte e di trattative in cui l’Inail si era dichiarata disponibile a risolvere il contenzioso sui “benefici previdenziali per i lavoratori esposti amianto” portando la richiesta all’attenzione della direzione centrale, da Roma è arrivata la risposta negativa. Per questi signori, le “sentenze prodotte….non sono confortate da atti a valenza probatoria (rilevazioni, indagini ambientali, fatture di acquisto, ecc)”.

L’Inail per mesi ha tirato in lungo, senza alcun rispetto per le vittime dell’amianto, per poi risponderci picche. Per i lavoratori ex esposti al danno si aggiunge la beffa. Basta con le chiacchiere è giunto il momento di far sentire forte la nostra voce anche con forme di lotta eclatanti.

Presentato al senato il disegno di legge Casson

Il 15 marzo, primo giorno di insediamento del senato , è stato presentata il disegno di legge (primo firmatario il sen. Felice Casson) che recita: “Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente dall’amianto, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di amianto”. Il DDL prevede tra l’altro la riapertura delle domande, i benefici per gli esposti amianto ante ‘92 e di quelli con meno di 10 anni, e la illegittimità della decadenza con cui l’INPS cerca di annullare i processi e i diritti dei lavoratori.   Come associazioni e comitati stiamo facendo pressioni su tutti i senatori per firmarlo e fare in modo che la legge venga quanto prima approvata. 

Piano Nazionale Amianto: buone intenzioni pochi fatti

Il Piano Amianto Nazionale è stato presentato l’8 aprile a Casale Monferrato. Questo piano, arrivato dopo anni di lotte delle Associazioni e dei Comitati ,contiene le linee per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali ed è stato spiegato nel dibattito da vari interventi. Il documento introdotto e concluso dal Ministro della Salute Renato Balduzzi (assenti il Ministro dell’ambiente Clini e quello del lavoro Fornero), ha lasciato a molte associazioni, fra cui la nostra,l’amaro in bocca. In alcuni aspetti non ha rispettato neanche le decisioni assunte dalla II Conferenza governativa sulle patologie asbesto correlate, che si è tenuta a Venezia dal 22 al 24 novembre 2012.

Il Ministero della salute riconosce che oggi l’amianto è una vera “emergenza nazionale e internazionale”, e per questo il piano su alcuni punti sarebbe potuto essere più concreto e ratificato dal governo;, invece non va oltre la testimonianza e l’impegno di vedere risolti alcune problematiche. Ci saremmo aspettati più coraggio. Ora il piano passa all’esame della conferenza Stato – Regioni.

Ecco Il Piano Nazionale Amianto :

PIANO NAZIONALE AMIANTO 08.04.2013.pdf
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19 Aprile 2013

Lettera aperta al sindaco Giuliano Pisapia

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 21:55

TE LO DO IO IL DIRETTORE MUSICALE

      Lettera aperta al sindaco Giuliano Pisapia

Caro Presidente della Fondazione “Teatro alla Scala” Sindaco Pisapia, con la presente intendiamo metterLa a conoscenza di un’importante sondaggio svolto dal nostro Sindacato all’interno del Teatro alla Scala nell’arco di una ventina di giorni, per conoscere il parere di orchestra e coro, su quale personalità possa dirigere musicalmente il più importante teatro d’opera italiano.

E’ una responsabilità  alla quale il cuore pulsante della Scala, la sua base, la sua fucina artistica, non intende sottrarsi e lo ha dimostrato partecipando a una consultazione che ha trovato sempre maggiore consenso ed  entusiasmo tra i nostri maestri, affinché la voce dei lavoratori della musica e del canto venga presa in considerazione per una scelta al di fuori di qualsiasi logica lobbistica, che ha quasi sempre purtroppo prevalso nel passato. Tutti, dal palcoscenico alla “buca d’orchestra”, in qualsiasi ambito, vorremmo una maggiore trasparenza su questa scelta per il bene del Teatro Italiano. Il primo passo lo abbiamo fatto noi con questo sondaggio deciso perché il C.d.A, che è l’organismo che prenderà l’ultima decisione,  è composto prevalentemente da uomini d’affari e banchieri, e non da uomini e donne di alta cultura musicale ed artistica come la logica vorrebbe.

Nessuno più delle nostre masse artistiche conosce  le qualità carismatiche ed artistiche di ogni Direttore d’Orchestra che li ha diretti negli anni.

I migliori conoscitori sono i nostri maestri del canto, i nostri professori d’orchestra.

Un patrimonio di ricchezza artistica straordinaria il cui parere nessuno può  trascurare, cavalcare, sussumere. La libertà espressiva di questo sondaggio  ci permette di far conoscere l’opinione dei nostri tanti artisti supportata dalla loro grande professionalità. Un gesto di apertura verso il pubblico scaligero, per interagire dall’interno con la cittadinanza che ama il suo “gioiello di famiglia più prezioso” e con la società civile, che riconosce il valore simbolico della Scala, al di là delle ricerche bocconiane.

Entrando nel merito, premettiamo che abbiamo difeso la segretezza della consultazione con l’anonimato.  Questa consultazione  deve essere presa per il valore che ha, cioè, una ricerca verso la bellezza e la qualità. Ovvero la sintesi tra il diritto alla felicità di ognuno di noi di lavorare nella gioia insieme al dovere della responsabilità che i lavoratori scaligeri hanno dimostrato di avere sempre, soprattutto in questi tempi cupi e duri per l’arte, come la vicenda del Maggio fiorentino ci rimanda con infinito dolore.

Su una potenziale platea di 200 artisti circa,  tra orchestrali e coristi, siamo riusciti a contattarne circa 150, dei quali, hanno restituito i questionari 105 artisti con una prevalenza di coristi rispetto agli orchestrali. Il campione, per usare termini statistici, è sufficiente ad indicare  un parere  affidabile. La ricerca ha permesso di dare il via ad   una discussione che non si è interrotta, ma si va estendendo.  Addirittura i loggionisti, i nostri supporter più preziosi, stanno per autorganizzare l’elezione, per usare una metafora, del “Presidente della Repubblica” e non Monarca della Scala, ovvero del futuro Sovrintendente.

Come Sindacato Cub, ci battiamo affinché ci sia una moderazione dei tetti di stipendio e dei bonus di Sovrintendente e Direttore Musicale.

Al primo referendum svizzero proposto da Minder ed approvato il 3 marzo 2013, che poneva dei limiti ai manager pubblici, in autunno, seguirà un secondo referendum costituzionale, d’iniziativa popolare denominato “1:12 per salari equi”, Questo chiederà che all’interno di un’azienda il salario più elevato  non possa superare quello più modesto di oltre dodici volte, vorremmo che avvenisse anche alla Scala, vale a dire che la retribuzione del Sovrintendente non sia più di dodici volte superiore a quello di un operaio di 6° livello.

Vorremmo che questo parametro venisse accolto nel C.d.a. che Lei presiede.

Caro Presidente della Fondazione “Teatro alla Scala”, crediamo di aver contribuito con questo lavoro alla sua ricerca del miglior Direttore Musicale per la Scala e nel suo compito di salvaguardare arte e qualità della Scala, rendendola ancora più importante nel panorama mondiale della lirica sinfonica e del ballo. Sia chiaro che non vogliamo che questo dibattito si trasformi in un mercato delle vacche, com’è stato l’anno scorso quando, la notizia  dell’ indecente stipendio in tempi di crisi del dottor Lissner da lei in parte” limato “, venne usata nel gioco al rilancio per la candidatura del sovrintendente all’Operà di Parigi dove il nostro sceglierà di trasferirsi, anche se esattamente non si sa quando. Il dottor Lissner, carico d’oro, partirà lasciandoci in eredità il buco di bilancio in base al quale si vorrebbe dimezzare l’agognato premio di risultato così faticosamente raggiunto dai lavoratori e che come Sindacato intendiamo difendere.

Chiusa la digressione, vogliamo ringraziare tutti i partecipanti alla consultazione e salutarla, auspicando che il dibattito  sulla scelta del  Direttore Musicale prosegua tenendo conto dei dati raccolti su dieci candidati (under 70), di seguito elencati in ordine alfabetico, proposti agli artisti  intervistati, con facoltà di aggiungerne altri di loro maggior gradimento:

1) Chailly Riccardo ( Italy 1953)

2) Dudamel Gustavo (venezuela 1981)

3) Gatti  Daniele ( italy 1961)

4) Gergiev Valerij ( Russia 1953)

5) Harding Daniel ( England 1975)

6) Luisi Fabio ( Italy 1959)

7) Miung whun Chung ( sud corea 1953)

8) Pappano Antonio (england -italy 1959)

9)Oren Daniel ( Israel 1955)

10) Salonen Esa Pekka (Sweden 1958)

Ecco il risultato:

CORO :                          TOT. 64 votanti :

1° Pappano Antonio           = 17  preferenze

2° Luisotti Nicola              = 9 preferenze

3° Dudamel Gustavo          = 8 preferenze

3° Chailly Riccardo            = 8 preferenze

5° Luisi Fabio                     = 7 preferenze

6° Gatti Daniele                  = 5 preferenze

7° Muti  (over 70)               = 3 preferenze

7° Miung whun Chung        = 3  preferenze

9° Noseda  Gianandrea        = 1 preferenza

9° Salonen Esa Pekka        = 1 preferenza

schede bianche                    = 1

schede nulle                         = 1

Orchestra:                 TOT.  41 votanti

1° Chailly Riccardo           = 13 preferenze

2° Luisotti Nicola             =  6 preferenze

3° Luisi Fabio                  =  5  preferenze

4° Gatti Daniele                =  3 preferenze

4°Muti Riccardo               =  3 preferenze

4° Pappano Antonio          =  3 preferenze

7° Miung Whun Chung      =  2 preferenze

7° Oren Daniel                  =  2 preferenze

7° Harding Daniel             = 2 preferenza

10° Gergiev Valerij             = 1 preferenza

schede bianche                = 0

schede nulle                    =1

Su 105 votanti totali aventi diritto, sommando i risultati le masse artistiche preferiscono :

1° Chailly     = 21 preferenze 

2° Pappano  = 20  preferenze

3° Luisotti    =  15 preferenze

N.B.: Se Nicola Luisotti risulta secondo in entrambi gli ambiti artistici, e diventa terzo alla conta finale delle masse artistiche votanti, è giusto considerare che partiva svantaggiato poiché non era stato incluso da subito nella lista dei dieci iniziali.

Milano, 19.04.2013

C.U.B. Informazione/Scala

Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804-2666289 fax 02/70602409

www.cub.it   cub.nazionale@tiscali.it

2013-04-07 16.54.39(2)

 

12 Aprile 2013

TE LO DO’ IO IL DIRETTORE MUSICALE

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 18:48
Consultazione  della Cub agli Artisti del teatro 
per avere un parere indicativo  sul Direttore Musicale attraverso lo strumento del voto . 
Di seguito la Lettera Orchestra al Presidente della Fondazione
e ai consiglieri di Amministrazione.

In questi giorni stiamo ultimando le votazioni
partite due settimane fa. Invitiamo vivamente a votare 
chi tra orchestrali e coristi non l'ha ancora fatto. 
I risultati verranno pubblicati in questo blog.
Sappiamo anche che un gruppo di professori dell'orchestra
"sta svolgendo, già da qualche tempo, ampie,articolate e 
proficue consultazioni interne per identificare questa figura
e raccogliere attorno ad essa i più unanimi consensi".
Ben venga allora , servirà a confrontare le preferenze
e rafforzerà la partecipazione democratica per valorizzare
un Bene Comune cosi importante come la Scala.

2013-04-07 16.54.39(2)  
Ecco il testo che abbiamo sottoposto: 

Gentile professore/sa, crediamo che il futuro Direttore
musicale della Scala debba provenire su indicazione 
delle masse artistiche.
Vi chiediamo pertanto in anonimato di segnalare il 
vostro direttore musicale  preferito tra  queste 
dieci personalità che abbiamo selezionato dopo una 
consultazione tra addetti ai lavori.
Ci si è permessi tra i tanti papabili di selezionare
i candidati in base non solo al curriculum di prestigio
internazionale ma anche in base all'età ovvero under 70'
al  fine di indicare al presidente della fondazione della
Scala la  nostra proposta "dal basso". Segnalateci con
una crocetta a fianco il vostro Direttore  preferito.
Una sola preferenza. Ci scusiamo in anticipo se qualche
direttore musicale di vostro gradimento non è stato 
citato e vi saremmo grati di segnalarcelo ugualmente
a fondo pagina.

1) Chailly Riccardo ( Italy 1953)

2) Dudamel Gustavo (venezuela 1981)

3) Gatti  Daniele ( italy 1961)

4) Gergiev Valerij ( Russia 1953)

5) Harding Daniel ( England 1975)

6) Luisi Fabio ( Italy 1959)

7) Miung whun Chung ( sud corea 1953)

8) Pappano Antonio (england -italy 1959)9) 
Oren Daniel ( Israel 1955)

10) Salonen Esa Pekka (Sweden 1958)

Altri......................

Questa è un'iniziativa CUB Scala. Grazie

*Abbiamo ricevuto dalla commissione artistica 
dell'Orchestra la seguente lettera

Lettera Orchestra al Presidente della Fondazione 
e ai consiglieri di Amministrazione.
Milano, 11 aprile 2013
alla c.a.
Avv. Giuliano Pisapia
Presidente
Fondazione Teatro alla Scala
e p c.
Consiglieri di Amministrazione
Sig. Cav. Lav. Bruno Ermolli
Dr. Giovanni Bazoli
Dr. Guido Podestà
Dr. Aldo Poli
Dr. Paolo Scaroni
Dr. Fiorenzo Tagliabue
Dr. Alessandro Tuzzi
Dr. Margherita Zambon
Gentile Presidente,
Nei giorni scorsi alcuni organi di stampa hanno riportato indiscrezioni che attribuivano all’Orchestra del Teatro alla Scala un preciso gradimento in merito
alla scelta delprossimo Direttore musicale del Teatro.
Tali indiscrezioni sono prive di fondamento. L’Orchestra sta svolgendo, già da qualche tempo, ampie, articolate e proficue consultazioni interne per identificare questa figura e raccogliereattorno ad essa i più unanimi consensi, ma ad oggi
non ha ancora individuato un suo candidato. Si tratta, per l’Orchestra, di un percorso vitale ma anche complesso, che tutte le grandi orchestre al mondo svolgono costantemente, necessario a garantire quel risultato artistico che nasce quando il
rapporto tra direttore musicale e orchestra è fondato su grande consonanza e stima reciproca.
Questa fase consultiva non si è ancora conclusa, e richiederà ulteriore tempo per svolgersi nel migliore dei modi.
Siamo pienamente consapevoli della delicatezza e dell’importanza di questo momento, ove scelte cruciali influenzeranno ciò che di più importante vi è per il nostro Teatro: il futuro artistico.
L’Orchestra, come è avvenuto in passato, intende identificare una figura di grande valore che abbia la capacità di porre per il Teatro precise mete artistiche e possieda l’energia, l’entusiasmo e le capacità per realizzarle; e che, con la costanza e la qualità del lavoro quotidiano con i musicisti, la dedizione al Teatro, il coinvolgimento di tutte le sue componenti umane e professionali, sia in grado di mantenere il Teatro alla Scala a quel livello di eccellenza, punto di riferimento internazionale della cultura musicale italiana, che ci è stato lasciato come testimone da chi ci ha preceduto in quasi 250 anni di storia, e che spetta a noi tutti tramandare alle generazioni future.
La Commissione Artistica
rappresentante ufficiale
dell’Orchestra del Teatro alla Scala

3 Aprile 2013

Perché lo sciopero del 7 Aprile non sia un fuoco di paglia

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 23:49

                                          

                            Cari cittadini e pubblico della Scala

Per risparmiare poche migliaia di euro la dirigenza della Fondazione ha scelto di mettere a repentaglio la sicurezza antincendio della Scala riducendo del 25% l’organico interno dei pompieri. Ha tagliato quel personale che vigila anche quando alla Scala non c’è il pubblico ma c’è il suo” cantiere”, la sua “fabbrica“, con le sue centinaia di lavoratori.

Per risparmiare poche migliaia di euro la dirigenza Scala ha tagliato del 50% le ore di lavoro dell’impresa di pulizia creando enormi disagi e cassa in deroga per gli operatori.

Da sette anni a questa parte la dirigenza continua a dare in usufrutto gratuito la palazzina di via Verdi proprietà della Scala, compreso l’enorme parcheggio sotterraneo a un venditore di tappeti adiacente, e vengono affittati a 360 mila euro l’anno gli uffici di via torino dove son stati trasferiti gli amministrativi scaligeri che lavoravano in via verdi, a causa della”inagibilità” della palazzina.

La dirigenza della Fondazione inoltre non investe più nel settore interno della movimentazione scenografica. Non facendo utilizzare il parco mezzi di trasposto di proprietà considerati “inadeguati”, sono stati lasciati così a deperire al deposito scene di via Caporizzuto. Preferisce noleggiare a cifre spaventose il servizio esterno di trasporto della ditta Gnoli !

Se il primario di cardiochirugia infantile del Gaslini di Genova guadagna 141, 384 € l’anno ( il secolo xix  30/3/13), perché il Sovrintendente della Scala guadagna quasi 1 Milione di € l’anno, il Direttore Generale 260.000 € circa, e così a cascata gli altri 10 dirigenti ?

Il sovrintendente Lissner è già impegnato a Parigi ma non si è trasferito definitivamente, ovvero dovrebbe dimettersi senza pesare sulle casse del Teatro per altri due anni. Il super-contratto creato dal vice presidente del CDA Ermolli, con la consulenza del giuslavorista Ichino, costringe a tenercelo per evitare di pagare un oneroso buono uscita.

Per ripianare il buco di bilancio 2012  e garantire i lauti stipendi dei suddetti dirigenti, i 900 lavoratori della Scala devono rinunciare a metà o anche più della retribuzione del “premio di risultato” pattuito nel contratto integrativo del 2008, nonostante abbiano garantito l’aumento della produttività del 30% per 5 anni di fila.

Le produzioni in cartellone questi ultimi anni sono state in molti casi insoddisfacenti al gradimento del pubblico e la programmazione inoltre improvvida e superficiale nel calcolo dei tempi di allestimento, mettendo spesso a rischio la sicurezza dei lavoratori e degli artisti.

Cari cittadini e pubblico Scaligero, gli attuali pasciuti dirigenti, vanno sostituiti per incompetenza e gravi danni al nostro Teatro compreso il CDA dei bankster.

Per una questione di civiltà devono venir messi dei tetti cospicui agli stipendi dei futuri dirigenti a cominciare da quelli del nuovo sovrintendente  del direttore musicale e del direttore generale .

Caro pubblico scaligero  il 7 aprile la Cub sciopera per un futuro migliore alla Scala.

e ….”Perché lo sciopero su Macbeth, non sia un fuoco di paglia.”

                                         logo_CUB                                     
                               macbeth

2 Aprile 2013

Carlo Felice : un taglio di 3,5 milioni sul costo del lavoro.

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 15:13

Foto: OPERA DE MONTE-CARLO
Il CdA del Teatro Carlo Felice di Genova ieri sera ha approvato il bilancio preventivo del 2013 con un taglio di 3,5 milioni sul costo del lavoro. Un atto unilaterale senza avere avviato alcuna trattativa nè accordo con le parti sociali, per cui non si ha conoscenza della natura degli interventi che intendono intraprendere delle modalità e delle tempistiche. Un’azione di una gravità senza precedenti alla quale tutte le OO.SS. della Fondazione hanno risposto unitariamente dichiarando lo stato di agitazione.

Post di un  lavoratore del Carlo felice.

25 Marzo 2013

Demetrio Costantino, conmemorazione

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 01:06


La cerimonia di commemorazione avverrà
Lunedì 25 marzo alle ore 17 presso
La chiesa Valdese Via Francesco Sforza 12.

Lo ricordiamo affettuosamente per il suo impegno in prima linea in difesa del teatro alla Scala e anche per le sue simpatiche vignette.

(19 marzo 2005) – Corriere della Sera]

IERI CONCERTO «AUTOGESTITO»
Scala, due orchestrali al posto di Muti

MILANO – L’ orchestra della Scala ha tenuto ieri sera al Conservatorio di Milano un concerto «autogestito». Sul podio, al posto di Riccardo Muti, si sono alternati due orchestrali: un contrabbassista Demetrio Costantino e il «maestro rammentatore» Marco Munari, colui che dalla buca del suggeritore indica attacchi e battute ai cantanti.

«Ci hanno chiamati ribelli, ammutinati, traditori.Se stasera siamo qui tutti quanti, lavoratori, tecnici,musicisti, uniti e compatti  come non mai, questo vorrà pur dire qualcosa…,…sono arrivato in Orchestra nel ‘ 77. Anni magici: una sera si suonava con Bernstein e la sera dopo con Solti, una sera con Kleiber e l’ altra conb Prêtre… Una ricchezza per il pubblico, ma anche per noi musicisti. Ma perché quell’ età dell’oro possa tornare c’è bisogno di fare chiarezza.>>

Demetrio Costantino
Conservatorio di Milano 18 marzo 2005

Miniatura11:02

Omaggio a Demetrio Costantino

12 Marzo 2013

TEATRO ALLA SCALA, ANNULLATA LA PRIMA DI “CUORE DI CANE”.

Filed under: General,Salute e Sicurezza — Lavoratoriscala @ 23:40

                        Cuore di cane- scena 2013-03-10

Una programmazione improvvida mette a rischio la sicurezza.

Milano, 12 marzo 2013Durante la Prova Generale chiusa al pubblico di domenica 10 marzo, si è ripetuto un problema di tenuta delle funi che fanno scorrere la pareta mobile sistemata in una struttura di alluminio che fa da palcoscenico nel palcoscenico del Piermarini. Mentre era in scena la prova si è rumorosamente strappata nuovamente la fune d’acciaio creando panico sul palcoscenico, un’artista della compagnia si è sentita male per lo spavento. Nei giorni precedenti si era ripetuto l’incidente con la rottura della fune e la deformazione e piegatura della guida di scorrimento del muro con provocando preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza.
I tempi stretti ed una messa a punto difficoltosa avevano già fatto chiudere le porte al pubblico della Prova Generale, questo nuovo accadimento ha fatto sì che  la Prova saltasse e venisse spostata alla data della prima, spostandola al 16 marzo.
 
Da tempo, la sicurezza degli allestimenti è un problema preoccupante al Teatro Alla Scala. 
“Cuore di Cane” è uno spettacolo di produzione anglo-olandese, riadattato tecnicamente per il nostro Teatro in pochi  giorni.
In questo caso, riteniamo ci sia stata una sottovalutazione da parte del Direttore dell’Organizzazione della Produzione, Andrea Valioni, di un’opera tecnicamente complicata con tempi di collaudo insufficienti.
 
Pierluigi Sostaro, Responsabile Sicurezza CUB – Confederazione Unitaria di Base, chiede  se “anche per “Cuore di Cane” sia stata verificata la valutazione dei rischi, come ci è stato prospettato dall’ASL per ogni spettacolo messo in scena alla Scala al fine di poter intervenire per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
 
Giuseppe Fiorito, Segretario Nazionale della CUB Informazione & Spettacolo, denuncia, “da troppo tempo, negli allestimenti degli spettacoli al Teatro Alla Scala si verificano incidenti di una certà gravità. L’ultimo caso, nell’allestimento di “Cuore di Cane” emerge la responsabilità del Sovraintendente S. Lissner e della Programmazione della Produzione, la sicurezza non può essere sacrificata sull’altare del “business internazionale”, l’adattamento di spettacoli prodotti altrove è particolarmente delicato e richiede il rispetto di tempi che permettano la salvaguardia dei criteri di sicurezza, tempi che vengono spesso sacrificati. Sollecitiamo da tempo al Servizio UOPSAL ASL Città di Milano una vigilanza particolare su questa situazione chiedendo di agire con tutti i poteri previsti dalla Legge”.———————————————————————————————————-
ESPOSTO INVIATO ALL’ASL  di  Milano, vedi  link
 
Confederazione Unitaria di Base
V.le Lombardia, 20 – 20131 Milano  – Tel. 02 70631804 – Fax 02 70602409
 www.cub.it – Canale CUB Video: http://www.youtube.com/user/CUBvideo
                                                                             logo_CUB

9 Marzo 2013

Nuovo CCNL 2013 Fondazioni Liriche Sinfoniche

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 12:39

Vedi e salva il  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2013(1)

        Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Art.1 –ASSUNZIONE

Per l’assunzione dei lavoratori le Fondazioni si atterranno alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal presente contratto.

Le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva peraltro la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per
figure di vertice dell’organizzazione aziendale. Può altresì avvenire per chiamata diretta l’assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la RSU/RSA.

Nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l’aver acquisito il diritto di precedenza di cui al comma successivo e, nel caso di ulteriore parità, l’anzianità maturata presso la Fondazione.

Per le assunzioni a termine di personale artistico -tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste -le Fondazioni procedono ad una selezione annuale prima dell’inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine (la cui durata minima viene rinviata in sede aziendale)
in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali -senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla Fondazione -purché non sia incorso in contestazioni artistico-professionali, accertate nella loro corrispondenza, o sanzioni disciplinari.

Essendo l’istituto del diritto di precedenza, di norma, articolato sul doppio requisito delle idoneità e delle assunzioni a termine onsecutive nel triennio, la mancata indizione da parte della Fondazione di regolari selezioni annuali non impedisce la maturazione del diritto di precedenza anche per quei professori d’orchestra, artisti del coro e tersicorei, maestri collaboratori, che la Fondazione abbia assunto con contratto a termine per tre stagioni consecutive, senza aver indetto
con regolarità le audizioni annuali, purché beninteso il lavoratore abbia partecipato, acquisendo l’idoneità, ad almeno una selezione annuale nel triennio.

Resta fermo che in presenza di regolari indizioni annuali di selezioni, qualora il lavoratore non partecipi alle selezioni annuali, vengono meno i requisiti per la maturazione del diritto di precedenza.

Salvo particolari esigenze di ordine artistico comunicate alle RSU/RSA, le Fondazioni per le assunzioni a termine attingono alle graduatorie degli idonei di cui al presente articolo. E’ altresì
previsto che, una volta esaurita la graduatoria degli idonei, le Fondazioni possano ricorrere a chiamate dirette.

La mancata accettazione da parte del lavoratore dell’assunzione a termine proposta in forma scritta determina la perdita del diritto di precedenza già acquisito oppure impedisce la maturazione del diritto di precedenza in corso secondo le regole generali (idoneità e assunzioni a termine consecutive nel triennio). Tali conseguenze sono peraltro escluse ove la rinuncia all’assunzione a termine derivi non da
una generica volontà del lavoratore ma da situazioni meritevoli di particolare considerazione e debitamente accettate dalla Direzione aziendale.

Resta altresì confermato in tema di assunzioni a termine quanto disposta dall’articolo 3 comma 4 del presente contratto.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche dichiarano che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie oggetto del concorso e della selezione.

Il numero dei componenti la Commissione è di norma fissato in 5, compreso il presidente.

Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e delle selezioni devono svolgersi in ambienti aperti al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Per le assunzioni a termine per esigenze stagionali di personale amministrativo e tecnico, salvo che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste, le
Fondazioni si avvarranno del parere della RSU/RSA, fermo restando il diritto di precedenza per il personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente che conservi i
requisiti per l’espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a sanzioni
disciplinari.

L’assunzione viene comunicata direttamente al lavoratore per lettera, nella quale devono
essere specificati:

1) -la data di assunzione;
2) -il livello cui il lavoratore viene assegnato;
3) -la durata del periodo di prova,
4) -il trattamento economico iniziale;
5) -tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare la documentazione richiesta dalla
Fondazione o prevista per legge.

La Fondazione potrà richiedere al lavoratore eventuali titoli professionali e gli attestati di lavoro per le occupazioni precedenti. Al maestro collaboratore la Fondazione potrà richiedere il
diploma di composizione o di direzione d’orchestra o altro diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato. Al professore d’orchestra la Fondazione richiederà
il diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato per gli
strumenti per i quali è previsto.

A richiesta della Fondazione il lavoratore ha l’obbligo di munirsi del passaporto.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Fondazione il suo domicilio che deve essere fissato nella città ove ha sede la Fondazione, salvo diversi accordi aziendali, e a notificarne tempestivamente i cambiamenti ed a consegnare dopo l’assunzione lo stato di famiglia nonché gli
altri documenti necessari per beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare.

La Fondazione rilascerà al lavoratore una tessera di riconoscimento.

Non è previsto alcun criterio per stabilire l’ordine di priorità nelle chiamate degli aventi diritto, si tratti di lavoratori per i quali sia maturato il diritto di precedenza ovvero di lavoratori che
abbiano ottenuto l’idoneità ma non possano ancora contare su un diritto di precedenza.

Sia per l’ipotesi in cui le Fondazioni abbiano predisposto un unico elenco comprendente lavoratori con diritto di precedenza e lavoratori idonei alle selezioni, che nell’ipotesi in cui sia
previsto un doppio elenco -uno per i lavoratori con diritto di precedenza e uno per i lavoratori idonei -l’ordine di priorità nella chiamata dei lavoratori potrà avvenire secondo appositi criteri.

Tali criteri -da rinviare in sede aziendale, per la concreta individuazione ed articolazione dovranno
basarsi, tra gli altri, su:

-la posizione del lavoratore nella graduatoria delle audizioni;
-l’anzianità di servizio;
-la data di maturazione del diritto di precedenza;
-la rotazione dei lavoratori.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto verrà attivato un tavolo paritetico
allo scopo d’esaminare gli accordi aziendali raggiunti per la gestione delle graduatorie, al fine di individuare quello più corrispondente alle necessità dei Teatri, che verrà adottato come normativa

nazionale nel nuovo CCNL.
Norma aggiuntiva
E limina to : ¶
Il maestro collaboratore, il professore d’orchestra e l’artista del coro docenti di Conservatorio
che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell’ambito di un contratto di lavoro
subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l’effettuazione di tutte le prestazioni
loro richieste dalla Fondazione stessa.

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. dichiarano, e l’ANFOLS ne prende atto, che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.

Art.2 -VISITA MEDICA

Prima dell’assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso i
dipartimenti di prevenzione delle Asl o dal Medico competente.

Art.11-RETRIBUZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Per retribuzione si intende:

a) -il minimo retributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato;
b) -gli aumenti periodici di anzianità;
c) -gli aumenti di merito;
d) -l’indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi aziendali fanno parte
della retribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di
corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese o di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:

1) i
l compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;

2) l
e eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni od
incarichi;

3) l
a tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi
carattere continuativo;

4) g
li emolumenti di cui all’art.47 del presente CCNL fermo restando quanto previsto alla lett.
A 4) del citato articolo.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:

122 per i professori d’orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei;
169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai;
160 per impiegati e operai che forniscono una prestazione continuata, osservando un orario di

lavoro settimanale di 36 ore.

Art. 17 AUMENTI DI ANZIANITA’

I lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 4 aprile 1996 per l’anzianità
maturata dopo il diciottesimo anno di età presso la stessa Fondazione e nel medesimo livello di
appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare
cinque aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati per
ciascun livello di inquadramento:

Maestri collaboratori
Professori d’orchestra
Artisti del coro Quadri
Tersicorei Impiegati-Operai
————————————————–
lire
€uro lire €uro
1° livello 90.000 46,48 FA 83.000 42,87
2° livello 83.000 42,87 FB 75.000 38,73
3° livello 77.000 39,77 1° livello 68.000 35,12
4° livello 73.000 37,70 2° livello 64.000 33,06
5° livello 65.000 33,57 3°a livello 62.000 32,02
6° livello ===== ==== 3°b livello 58.000 29,96
4° livello 54.000 27,89
5° livello 51.000 26,34
6° livello 46.000 23,76

Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da
precedenti o successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti
dagli aumenti biennali maturati o da maturare.

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio di livello, l’importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato
nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento. Fermo restando in
ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l’anzianità maturata dopo l’ultimo
aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del
successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento.

Anzianità convenzionali

Agli esclusivi effetti degli aumenti biennali di anzianità saranno riconosciuti al personale
artistico, tecnico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato i periodi di effettivo servizio
prestato presso Fondazioni liriche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, RAI e
bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro a termine
purché di durata non inferiore a tre mesi anche se frazionati.

Ai fini del riconoscimento il personale artistico e tecnico deve aver svolto nelle Fondazioni e
nelle Istituzioni di provenienza le stesse mansioni attribuitegli dalla Fondazione. Quanto al
personale amministrativo, ai fini del riconoscimento, deve aver svolto nelle Fondazioni e nelle
Istituzioni di provenienza mansioni rientranti nell’ambito del livello attribuitogli dalla Fondazione.

Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti biennali di
anzianità opera fino a concorrenza del numero massimo di cinque aumenti biennali

Norma transitoria

Per i lavoratori già in forza alla Fondazione a tempo indeterminato alla data del 3.4.1996
continua ad applicarsi la disciplina in materia di aumenti periodici di anzianità di cui al CCNL
22.5.1992 (vedasi in appendice).

Art. 18 RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale da godersi secondo le modalità
stabilite dal comma 1 Art. 9 d. lgs. 66 del 2003.

Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito dalla Fondazione all’inizio delle
singole stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle effettive esigenze organizzative della
produzione sentita preventivamente la RSU/RSA al fine di una auspicabile soluzione di comune
soddisfazione.

La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in
relazione a particolari esigenze e previa comunicazione alla RSU/RSA almeno 48 ore prima.

In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

Art.18 bis-RIPOSO GIORNALIERO

Ai sensi dell’art 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro deve
essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi elevabili, a livello aziendale, fino a un
massimo di 12 mesi.

Ai fini di quanto sopra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6
mesi ovvero a periodi diversi concordati a livello aziendale, la durata media dell’orario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto.

Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del
trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né
della collocazione temporale del relativo pagamento.

In riferimento all’art. 7 del D. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari
esigenze relative alle attività del personale addetto allo spettacolo, che il riposo giornaliero di 11
ore per tale personale può essere fruito frazionatamente, fatta eccezione per i tersicorei.

La possibilità di cui al comma precedente è subordinata a uno specifico accordo tra la
direzione aziendale e la RSU/RSA, e in mancanza di quest’ultima alle strutture territoriali delle
OO:SS: firmatarie del CCNL, nel quale vengono definite le modalità di fruizione frazionata del
riposo giornaliero provvedendo comunque a garantire un intervallo di almeno 8 ore continuative
di riposo in caso di spettacolo, prova generale e antegenerale e di almeno 9 ore continuative di
riposo nel caso di prova ordinaria intercorrente tra il termine del turno di lavoro giornaliero e
l’inizio del turno di lavoro inerente il giorno successivo .

In caso di fruizione frazionata del riposo, sarà comunque assicurato un periodo continuativo
di 8 ore dal termine dello spettacolo, prova antegenerale e generale e di almeno 9 ore dal termine
della prova ordinaria.

In caso di impossibilità di assicurare le 11 ore giornaliere, nemmeno frazionate, la direzione
aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS.
firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui
all’art. 17 comma 4 del D. lgs. 66/2003.

Il ricorso al lavoro straordinario è consentito per le motivazioni di cui al comma 4 dell’art. 5
del D.lgs. 66/2003 ovvero per ulteriori ragioni e oltre i limiti dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 nella
misura definita aziendalmente tenuto conto delle singole specificità.

La Direzione aziendale e la RSU/RSA possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori
di riposi compensativi in alternativa e o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro
straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della
durata media dell’orario di lavoro di cui all’Art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003.

Art.18 ter-Cambiamenti orari nel caso di adozione dell’orario multiperiodale.

1) Possibili senza limiti entro le ore 13.00 del giorno precedente se si varia la tipologia
della/delle prove mantenendo l’orario d’impegno lavorativo;
2) Con tempi congrui di anticipo cambiamenti in virtù di variazioni di programma (inserimento

o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche o/o amministrative;
3) Per cause di forza maggiore, entro le 13.00 del giorno precedente, da motivare previo
confronto con le RSU/RSA;
4)
Ulteriori modifiche di orario per motivi di produzione possono comunque variare le durate
predeterminate nel multiperiodale per un massimo di sei variazioni a bimestre per ogni
categoria. Quanto previsto si potrà modificare con accordo a livello aziendale.

Art.18 quater-varie parte comune

-Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le
eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità,
entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie, quali: email,
sms etc.

-Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero
per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non
sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime
straordinario.

-Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed
eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione.

Art. 21 -TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO

L’assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente
comunicata, salvo caso di impedimento, e giustificata entro le 48 ore successive con certificato
medico o mediante comunicazione del numero di protocollo dell’attestato di malattia telematico.

La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per malattia od infortunio non sul
lavoro del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300. La Fondazione ha
inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.

Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal primo giorno
e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Fondazione dalle ore

10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell’incapacità
lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.
Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio
per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia
reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento
economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro ai sensi della legge 11 novembre
1983 n.638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è
considerato assente ingiustificato.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 4° comma, il lavoratore il quale ha
notificato la propria assenza per malattia od infortunio non sul lavoro non può lasciare il proprio
domicilio senza averne data preventiva comunicazione alla Fondazione.

Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta a malattia continuativa, la Fondazione
conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo lo schema seguente
(comporto secco):

ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 8 mesi di malattia
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
10 mesi di malattia
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 12 mesi di malattia

Qualora si verifichi una serie di interruzioni di servizio dovuta a una serie di eventi di
malattia, la Fondazione conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo
lo schema seguente (comporto per sommatoria):

ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 244 gg di calendario di malattia
frazionata su un arco di 24 mesi
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
305 giorni di calendario di
malattia frazionata su un arco di
30 mesi
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 365 giorni di calendario di malattia
frazionata su un arco di 36 mesi

Tuttavia il periodo di comporto per sommatoria ricomincerà ad essere calcolato dall’inizio
qualora il secondo certificato medico, o uno qualsiasi degli altri certificati medici seguenti
prevedano una prognosi unica superiore a 30 giorni.

Nei casi di malattie gravi invalidanti quali, per esempio malattia oncologica, sclerosi multipla,
distrofia muscolare, sindrome da immuno-deficienza acquisita, trapianto di organi vitali, malattie
cardio vascolari gravissime riconosciute dall’apposita commissione istituita presso le ASL,
suddetti periodi di comporto si considerano raddoppiati e quindi (comporto secco):

ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 16 mesi di malattia continuata
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
20 mesi di malattia continuata
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 24 mesi di malattia continuata

Comporto per sommatoria:

ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
(o con intervalli inferiori a 30 gg)
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 488 gg di calendario di malattia
frazionata su un arco di 24 mesi
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
610 giorni di calendario di
malattia frazionata su un arco di
30 mesi
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 730 giorni di calendario di malattia
frazionata su un arco di 36 mesi

Durante il periodo di malattia la Fondazione corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione
per la prima metà del periodo di conservazione del posto e metà retribuzione per il rimanente
periodo.

Qualora l’assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi suindicati la Fondazione ha
facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore, l’indennità sostitutiva del
preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere il servizio, il lavoratore stesso potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con
diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, alla indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non
avvenga e la Fondazione non proceda al licenziamento del lavoratore il rapporto rimane sospeso
salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

Scaduti i termini massimi indicati al 6°,7°,8° e 9° comma potrà essere concessa al lavoratore
ammalato la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di dodici mesi. In tale

caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine
rapporto né ad alcun effetto contrattuale.

La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al relativo trattamento fino
alla scadenza del preavviso stesso.

Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato il trattamento di malattia
sarà applicato al massimo fino alla scadenza del contratto.

In caso di assenza per infortunio non sul lavoro il lavoratore avrà diritto al trattamento di
malattia. Tuttavia il trattamento economico di cui al 10° comma del presente articolo sarà
rimborsato alla Fondazione dal lavoratore qualora questi abbia diritto ad essere risarcito da un
terzo o dal relativo Istituto assicuratore per danni subiti.

Art. 22 INFORTUNI SUL LAVORO

L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve
essere immediatamente denunciato alla Fondazione dal lavoratore.

In caso di infortunio sul lavoro la Fondazione conserverà il posto al lavoratore sino alla
guarigione clinica e gli corrisponderà per tale periodo quanto avrebbe percepito, a qualunque
titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto, con deduzione di
quanto lo stesso abbia diritto a percepire dall’INAIL o da altro Istituto a titolo di indennità
temporanea.

Per il lavoratore assunto con contratto a termine il trattamento di cui sopra cesserà alla
scadenza del contratto e sino alla guarigione clinica verrà comunque limitato al solo trattamento
economico contrattuale con esclusione di ogni altro elemento retributivo.

La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro nel rispetto
dell’art.5 della legge 20 maggio 1970 n.300. La Fondazione ha inoltre la facoltà di far controllare
l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Le Parti convengono che a far luogo dal 1 gennaio 2013 anche il complesso orchestrale sarà
assicurato all’INAIL.

Art.23 -TUTELA DELLA MATERNITA’ E PARENITA’

Ai sensi del D.lgs. 26/3/2001 n. 151 le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:

a) durante due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data

effettiva del parto;
a) durante tre mesi dopo il parto;
b) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data

anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per

maternità dopo il parto.

In sostituzione di quanto previsto dalla lettera a) dell’art.16 del D.lgs. n. 151/2001 la
Fondazione consentirà l’astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi, elevato a cinque per le
tersicoree, precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente
concesso dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro a norma dell’art.17 del D.lgs. n. 151/2001.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. 151/2001 in tema di flessibilità del
congedo di maternità.

La Fondazione corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione previsti dalle lettere b)
e c) dell’art.16 del D.lgs. n. 151/2001 e durante il periodo previsto dal comma 2 del presente
articolo il 100% della retribuzione mensile. Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto
l’importo dell’indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi del D.lgs. n.151/2001 ed
anticipato dalla Fondazione.

I periodi di congedo obbligatorio di maternità sono computati ai fini dell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità e alle ferie.

Nel caso di contratto a tempo determinato la Fondazione corrisponderà il trattamento di
maternità solamente fino alla scadenza del contratto.

Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino nei primi suoi otto
anni di vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15
giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art.
32 e dell’art.33 del D.lgs. n.151/2001. Nell’ambito del predetto limite, il diritto ad astenersi dal
lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo

continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non

superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’art.32 del D.lgs. 151/2001;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci

mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo

continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali è

elevato a undici mesi.

Durante il periodo di congedo parentale facoltativo si applica quanto previsto dall’art.34 del
D.lgs. n.151/2001.

Il periodo di congedo parentale facoltativo è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

I periodi di congedo parentale potranno essere fruiti coerentemente con le esigenze relative
alle caratteristiche collettive della prestazione lavorativa, onde non renderla inutilizzabile e,
quindi, non ricevibile da parte dell’azienda a tutti i conseguenti effetti. Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.

I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall’azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dall’articolo 39, comma 1 del D.lgs. citato, possono essere utilizzate anche dal
padre.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.

Per fruire di tali congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati solo ai fini dell’anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, di cui al presente articolo, il
datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.

L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione
delle lavoratrici in congedo, può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di
inizio del congedo.

Art. 23 bis – SICUREZZA SUL LAVORO

Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza delle Fondazioni, le
parti concordano sulle seguenti indicazioni.

-Accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel
rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il Rappresentante
per la Sicurezza segnala preventivamente alla Fondazione le visite che intende effettuare
agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.

-Modalità di consultazione: laddove la legge prevede a carico della Fondazione la
consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, questa si deve svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività.
La Fondazione, pertanto, consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la
facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione
secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e
le proposte formulate dal Rappresentante per la Sicurezza. Il Rappresentante per la
Sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della
stessa. In fase di prima applicazione dell’intesa nelle realtà in cui non sia stato ancora
individuato il rappresentante per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono
alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al
proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dalla legge.

-Informazioni e documentazione aziendale: il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di
ricevere le informazioni e la documentazione aziendale.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi presso
la Fondazione.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro s’intendono quelle
riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

-Formazione dei rappresentanti per la sicurezza: il rappresentante per la sicurezza ha
diritto alla formazione. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a
carico della Fondazione, si svolgerà nell’ambito dell’attività lavorativa o mediante permessi
retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale programma deve
comprendere quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D. lgs. 81/08. Si prevedono inoltre
gli aggiornamenti di legge ogni qual volta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

-Riunioni periodiche: Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative
variazioni della sicurezza dei lavoratori in relazione all’aumentato numero di infortuni in
qualsiasi settore.

-Controlli: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere al Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione visite sui luoghi di lavoro a fronte di variazioni del
sistema produttivo.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo restano in vigore le disposizioni di legge
ed in particolare quanto previsto dal D. lgs. 81/08.

Art. 24 -PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia domanda la Fondazione può accordare permessi di breve durata
per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Tali permessi non sono computabili in conto dell’annuale periodo di ferie.

In caso di grave lutto di famiglia -per decesso dei genitori, figli, fratelli, sorelle e coniuge -il
lavoratore avrà diritto ad un permesso retribuito di tre giorni oltre ai giorni eventualmente
necessari per il viaggio.

Al lavoratore assunto a tempo indeterminato spettano nel corso di un anno solare cinque
giorni di permesso retribuito (fruibili a prestazione/mezza giornata) da concedersi
compatibilmente con le esigenze aziendali. A livello aziendale sarà altresì concordato la
quantificazione e le modalità di maturazione per il personale assunto a termine.

I permessi possono essere fruiti anche per mezza giornata. Peraltro quando sia prevista
un’unica prestazione giornaliera, il permesso si intende riferito per l’intera giornata.

La eventuale concessione di permessi per visite mediche verrà regolata a livello di
contrattazione aziendale.

ART. 24 BIS -INCARICHI ED ATTIVITA’ EXTRAISTITUZIONALI

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time, di tutto il personale alle dipendenze
delle fondazioni lirico-sinfoniche, è incompatibile con altro lavoro dipendente pubblico o privato.

Previa richiesta alla Fondazione da parte del lavoratore che intende svolgere incarichi ed
attività extra-istituzionali, il sovrintendente potrà accordare permessi, a carattere saltuario, per le
attività di lavoro autonomo o professionale che non pregiudichino le esigenze produttive della
Fondazione e siano tali da non incidere sulla continuità e funzionalità del rapporto di lavoro con la
Fondazione stessa restando quindi garantiti il pieno e puntuale assolvimento da parte del
lavoratore degli obblighi contrattuali nei confronti della Fondazione e la necessaria tutela
dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

La richiesta individuale di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o
professionale, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere presentata per iscritto alla
Fondazione, di norma, almeno 15 giorni prima della data di inizio del permesso (con risposta
scritta della Fondazione entro i 5 giorni successivi), per la valutazione da parte del Sovrintendente
e per le eventuali verifiche degli organi di controllo, salvo diverse intese a livello aziendale.

La valutazione da parte del Sovrintendente dell’alto valore artistico e professionale
dell’attività di lavoro autonomo o professionale dovrà essere condotta anche con riferimento:

-alla dignità complessiva della manifestazione cui partecipa il lavoratore;
-alla sede nell’ambito della quale si svolge la prestazione;
-al contenuto della prestazione che deve essere correlato alla professionalità del lavoratore.

I suddetti criteri di valutazione della saltuarietà e dell’alto valore artistico e professionale
dell’attività di lavoro autonomo o professionale, nel confermato rispetto dei principi del non
aggravio economico e delle esigenze produttive della Fondazione, sono applicabili anche nel caso
di richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non
sostanziantisi in prestazioni di esecuzione artistica in senso stretto ma comunque rientranti nella

professionalità artistica o professionale del lavoratore, ivi comprese le attività didatticoseminariali.

L’autorizzazione della Fondazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o
professionale deve essere rilasciata per iscritto.

Al lavoratore, incluso quello a disposizione, cui è stata concessa l’autorizzazione allo
svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non spetta il trattamento economico
per il periodo di assenza dal servizio. Non si fa luogo a trattenuta economica ove l’autorizzazione
sia stata concessa per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale in giornata in
cui il lavoratore abbia effettuato per intero la sua prestazione lavorativa, in giornata di riposo
settimanale, in periodo feriale nelle festività ovvero nelle giornate ove per il lavoratore non è
programmata prestazione lavorativa presso la Fondazione.

La disciplina di cui sopra è integralmente applicabile alle richieste di autorizzazione avanzate
da lavoratori dipendenti dalla Fondazione con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Qualora l’assenza di un collega o mutamenti non previsti ne prevedibili nella
programmazione pregiudicassero la fruibilità del permesso accordato il lavoratore sarà convocato
in tempo utile al fine di individuare possibili soluzioni che non dovranno comunque comportare
oneri aggiuntivi per la Fondazione.

Il mancato rispetto delle modalità di richiesta di permesso o lo svolgimento di incarichi ed
attività extraistituzionali in assenza di autorizzazione potranno dare luogo ai provvedimenti
previsti dalle lettere d), e) e f) dell’art. 33 del CCNL.

Art.38 -DIRITTI SINDACALI

1) -Rappresentanze sindacali unitarie

Costituzione della R.S.U.

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente
dalle Fondazioni lirico-sinfoniche in ciascuna Fondazione lirico-sinfonica viene costituita la
Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20
dicembre 1993 – che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore -secondo la disciplina
della elezione ivi prevista.

Le Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, partecipando alla procedura di elezione della
R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell’art.19 L.20
maggio 1970 n.300, come modificato per effetto del DPR 312/1995.

La rappresentanza sindacale unitaria è l’unica struttura sindacale abilitata alla contrattazione
aziendale, unitamente alle competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL, così come previsto al punto 5 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

Composizione della R.S.U.

La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le
Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle
singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.

Il residuo terzo è assegnato alle Associazioni sottoscrittrici il CCNL e la relativa copertura
avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti.

Per la composizione delle liste, le Associazioni sindacali terranno conto delle diverse aree
professionali e del genere dei lavoratori in forza alla Fondazione quali previsti dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il numero dei componenti la R.S.U. è determinato sulla base di un componente ogni 50 o
frazione di 50 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con un minimo di 12 componenti.

Ferma restando l’eleggibilità dei lavoratori non in prova in forza alla Fondazione alla data
delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, il
cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di
lavoro di almeno sei mesi.

Al termine del contratto a tempo determinato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di
lavoro il mandato conferito scade automaticamente.

Ai fini di quanto determinato al punto sei dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, la
conclusione del contratto per il delegato a tempo determinato sarà presa in considerazione solo
nel caso di non riassunzione nella stagione successiva.

Per i rapporti con la direzione aziendale la R.S.U., ferma restando la propria titolarità
contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi
componenti. La composizione numerica del Comitato esecutivo della R.S.U. è comunque inferiore
al 50% del numero dei componenti la R.S.U. L’elezione avviene a voto palese sulla base della
rappresentatività di ogni associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le
Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella R.S.U.

La R.S.U. sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.1992 e i suoi componenti
subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti,
permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente
contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell’ambito del numero
corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 4, si applica la tutela di cui
agli artt. 18 e 22 della legge 300/1970.

I componenti la R.S.U. restano in carica 3 anni.

Le Associazioni sindacali comunicheranno per iscritto alle Direzioni aziendali i nominativi dei
componenti la R.S.U.

Permessi per i componenti la R.S.U.

Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per
un monte ore annuo di 2 ore per dipendente in forza alla Fondazione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.

Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall’Esecutivo della R.S.U. per i
rapporti con la Direzione.

Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la

R.S.U. nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai
sensi dell’art.23 della legge 300/1970.

I permessi verranno richiesti, di norma per iscritto, con almeno 24 ore di anticipo dal
Comitato Esecutivo della R.S.U. alla Direzione indicandone il tempo ed i membri della R.S.U. che ne
usufruiranno e verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nota a verbale

Le variazioni occupazionali della Fondazione lirico-sinfonica comportanti un diverso numero
di componenti la R.S.U. ai sensi del precedente punto saranno considerate utili al momento della
relativa nuova elezione.

Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova
regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Con riferimento a quanto previsto dalla legge n.190/1985 sul riconoscimento giuridico dei
Quadri, le Fondazioni danno atto che nella R.S.U., costituita ai sensi del presente articolo, si
identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le
disposizioni dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1)
Le OOSS, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire RSA.

2)
Qualora l’iniziativa per l’indizione delle elezioni della RSU non sia esercitata nei tempi e
nelle modalità di cui al punto 1, parte II dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993,
l’iniziativa stessa – quale condizione della sua procedibilità – deve essere supportata dalla
richiesta di almeno il 63% dei lavoratori in forza alla Fondazione. Resta fermo quanto
previsto al punto 2) Parte seconda – disciplina della elezione della RSU – dell’accordo
interconfederale 20 dicembre 1993.

3) Restano ferme le prerogative attribuite dalla legge alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
4) Sono eleggibili i lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato attività lavorativa nel
triennio precedente per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi, ridotto per

l’Arena di Verona a 12 mesi. Il numero massimo di lavoratori a termine eleggibili è stabilito
nella misura del 20% del numero complessivo di componenti la RSU.

5)
Al fine di sottolineare il principio secondo il quale la RSU costituisce l’organismo
rappresentativo di tutti i lavoratori, nella definizione del collegio elettorale – di norma
unico salvo diversi accordi definiti in sede locale tra i soggetti abilitati all’indizione delle
elezioni della RSU – le OO.SS. terranno conto delle categorie artistiche, tecniche ed
impiegatizie di cui all’art.2095 c.c. onde garantire un’equilibrata composizione della
rappresentanza.

2) -Assemblee

L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art.20 della legge 20.5.1970 n.300 avrà corso nel
rispetto delle seguenti modalità:

1)
la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24
ore e con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine dell’assemblea nonché dell’ordine del
giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i
nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare
alla assemblea;

2)
le OO.SS. e/o la R.S.U. convocheranno l’assemblea retribuita in orario di lavoro
possibilmente alla fine o all’inizio delle prestazioni lavorative;

3)
le OO.SS. e/o la R.S.U., nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi
durante l’orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della
normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;

4)
lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque aver luogo
secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli
spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;

5)
le Fondazioni metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

3) -Agibilità sindacali
A) A decorrere dal 1° gennaio 2000 è fissato in 4 il numero di distacchi sindacali autorizzabili
per i lavoratori che nell’ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici del contratto rivestono
la carica di dirigente sindacale a livello nazionale e/o territoriale.

Il presente contratto dispone la fruizione di un distacco e/o l’equivalente di ore 1600/annue
per ogni OO.SS firmataria.

Le Segreterie nazionali avranno cura di segnalare all’ANFOLS entro il 31 agosto di ogni anno i

dirigenti sindacali nazionali e/o territoriali che usufruiranno del distacco totale per l’anno e/o delle

frazioni delle 1600 ore spettanti.

La fruizione di tali agibilità è conseguente la preventiva richiesta alla Fondazione interessata,

ad inizio programmazione, che ne confermerà la ricezione entro 15 giorni, ed avrà comunque

carattere di completa sospensione dell’attività.

B) Il monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti complessivamente fruibili dai
lavoratori che, nell’ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici il contratto, rivestono
la carica di dirigente sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi

direttivi nonché per l’espletamento del loro mandato e di ognattività connessa,
compresa la partecipazione alle trattative contrattuali nazionali per il settore delle
Fondazioni lirico-sinfoniche, è così fissato:

3.000 ore dal 1°.1.2000
3.500 ore dal 1°.1.2001
4.000 ore dal 1°.1.2002
Tale monte ore annuo complessivo di permessi sindacali retribuiti è ripartito tra le tredici
Fondazioni lirico-sinfoniche in rapporto al numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato
presso ciascuna Fondazione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il riparto.

Il monte ore aziendale è di norma ripartito pariteticamente tra le OO.SS. sottoscrittrici il
contratto salvo diverse intese eventualmente intervenute tra le stesse OO.SS. e comunicate alla
Fondazione interessata tramite l’ANFOLS.

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono fruibili mensilmente da ciascun
dirigente sindacale per non più di 4 gg. lavorativi ed in ogni caso per non più di 24 ore lavorative.

I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali retribuiti devono farne
richiesta scritta alla Fondazione di appartenenza almeno 3 giorni prima ed, in casi eccezionali,
almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza.

La Fondazione autorizza il permesso sindacale retribuito compatibilmente con le esigenze di
servizio.

C) -I dirigenti sindacali possono fruire mensilmente di permessi sindacali non retribuiti per
la partecipazione a trattative sindacali, a congressi, commissioni ed a convegni di natura
sindacale.

Per quanto concerne le modalità, i limiti e le condizioni di fruizione dei permessi sindacali
non retribuiti valgono le regole di cui al precedente punto B);

D) -premesso il divieto di ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, il numero mensile
dei permessi sindacali retribuiti (al massimo 4 giorni) e di quelli non retribuiti ( al massimo
altri 4 giorni) non potrà superare gli otto giorni mensili di assenza dal servizio, fermi
restando requisiti, condizioni e compatibilità prescritti per la fruizione dei permessi;

E) -l’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui sopra deve essere certificata entro
tre giorni alla Direzione della Fondazione da parte della organizzazione sindacale che ha
richiesto ed utilizzato il permesso;

F) -i distacchi sindacali di cui al punto A) ed i permessi sindacali di cui al punto B) sono
retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per lavoro straordinario e di quelli
collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni;

G) -ai lavoratori designati dalle OO.SS. sottoscrittrici il contratto a partecipare alle
trattative contrattuali nazionali concernenti il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche
verranno concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a tali trattative.

I permessi verranno richiesti di norma per iscritto almeno tre giorni prima e, in casi
eccezionali, almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza e verranno
concessi compatibilmente con le esigenze di servizio;

H) -ai lavoratori designati dalle OO.SS. sottoscrittrici il contratto come propri rappresentanti in
seno a Commissioni ministeriali, di collocamento ecc. potranno essere concessi permessi non
retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali Commissioni.

I permessi verranno richiesti di norma per iscritto almeno tre giorni prima e, in casi
eccezionali, almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza e verranno
concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

4) -Contributi sindacali

La Fondazione provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali su delega individuale scritta
rilasciata dal lavoratore. La trattenuta avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui la
delega è stata rimessa alla Fondazione mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) data;
b) generalità del lavoratore;
c) ammontare del contributo, pari all’1% della retribuzione;
d) l’Organizzazione sindacale a favore della quale il contributo deve essere devoluto.

Il lavoratore può revocare in qualsiasi momento la delega inoltrando la relativa
comunicazione alla Fondazione e all’O.S. interessata.

L’effetto della revoca decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa
alla Fondazione.

5) -Sistema di informazioni

Ferma restando l’autonomia operativa e le prerogative istituzionali delle Fondazioni e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti
termini:

Livello nazionale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, l’ANFOLS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di
conoscenza forniti dall’Osservatorio, informazioni globali riferite all’esercizio finanziario in corso
sugli indirizzi produttivi e sui programmi di attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sugli elementi
di entrata e di uscita emergenti dai bilanci preventivi e sulle prospettive occupazionali generali del
settore.

Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l’ANFOLS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di

conoscenza forniti dall’Osservatorio, informazioni globali riferite all’esercizio finanziario
precedente sulle attività produttive realizzate dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, sugli elementi di
entrata e di uscita emergenti dai conti consuntivi e sulle linee del coordinamento sul piano
nazionale dei programmi delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Livello territoriale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico
incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni
sindacali territoriali di categoria informazioni sugli indirizzi produttivi della Fondazione, con
particolare riferimento ai programmi finalizzati alla diffusione musicale nel territorio e nella
scuola, sulle previsioni finanziarie, sui progetti di formazione professionale e sulle linee del
coordinamento in sede regionale e dell’attività della Fondazione.

Livello aziendale

Informazione

Annualmente, entro il primo trimestre, la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U. ed alle
Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni dettagliate riferite all’esercizio
finanziario in corso sulle linee e proposte di programmazione annuale e sulle modalità produttive
dell’attività artistica programmata (produzioni proprie, coproduzioni, noleggi, ospitalità,
commesse esterne), sulla situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e sulle
prospettive occupazionali della Fondazione.

Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il primo quadrimestre, la direzione aziendale
fornirà alla RSU ed alle OO.SS territoriali di categoria informazioni riferite all’esercizio finanziario
precedente sull’attività produttive realizzate dalla Fondazione, sugli elementi di entrata e di uscita
emergenti dal conto consuntivo, sulla attuazione dei programmi di formazione del personale,
sull’andamento occupazionale.

Informazione e confronto

Le direzioni aziendali informeranno preventivamente la R.S.U. e le OO.SS. territoriali di
categoria in ordine a:

-modifiche del regolamento di servizio;
-criteri e modalità delle assunzioni;
-proposte di nuova organizzazione del lavoro-anche eventualmente conseguenti

all’introduzione di nuove tecnologie-e relativi riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di

lavoro;
-programmi di formazione professionale;
-processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei

nell’ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori;
-misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-affidamento di servizi e commesse all’esterno.

Ricevuta l’informazione, RSU e OOSS territoriali, possono richiedere in forma scritta un
incontro per l’esame dei contenuti dell’informazione. L’esame si svolge in appositi incontri che
iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di

15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi
di urgenza.

Dell’esito della procedura è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della direzione
aziendale, della R.S.U. e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l’autonoma
determinazione definitiva dell’organo deliberante della Fondazione.

Durante il periodo in cui si svolge l’esame la Fondazione non adotta provvedimenti sulle
materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali

Forme di partecipazione

Presso ciascuna Fondazione è costituita una Conferenza permanente pariteticamente
costituita da componenti della Direzione della Fondazione e da rappresentanti designati dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sottoscrittrici del CCNL. Nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza
concorre, attraverso la reciproca informazione ed ogni utile consultazione, a contemperare
l’interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro
con l’esigenza di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’attività produttiva e del servizio culturale
ed artistico reso alla collettività.

Art.43 -INDENNITA’ DI ANZIANITA’ -TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982 è dovuta al lavoratore un’indennità di anzianità pari ad una
mensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sono gli anni di servizio
prestato a tale data.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mese pari o
superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero, trascurando la frazione di mese inferiore
ai 15 giorni.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione specificata al primo
comma dell’art.11 anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere
continuativo purché siano di ammontare determinato; restano esclusi tutti gli istituti indicati al
successivo art.47.

Con decorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982 n.297.

Art.47 -CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Visto quanto disposto dalla L 100/2010 in materia di contrattazione per le Fondazioni Lirico
Sinfoniche;

Preso atto di quanto indicato nell’atto di indirizzo ministeriale per il rinnovo del CCNL con
particolare riferimento a: relazioni sindacali, trattamento economico, incarichi e attività extra-
istituzionali, politiche di incentivazione della produttività, orari di lavoro (multiperiodalità ecc.);

Considerato che con il presente accordo di rinnovo contrattuale le Parti hanno normativamente ed
economicamente inteso dare coerenti e adeguate risposte all’atto di indirizzo stesso;

Premessi e richiamati i contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 le parti
convengono che:

A):

1) restano in vigore gli accordi aziendali pre-esistenti concordati con RSU/RSA-OOSS;

2) la contrattazione aziendale ha durata triennale e non è sovrapponibile, per il principio della
autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazione nazionale;

3) -le eventuali erogazioni di carattere economico dovranno essere strettamente connesse ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonché di ampliamento, ulteriore
qualificazione e possibile diversificazione dell’attività produttiva. Ai fini dell’acquisizione di
elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a
contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del Teatro e del lavoro,
le prospettive di sviluppo, tenuto conto dell’andamento, delle prospettive di competitività e delle
risorse reali da destinare al riguardo che dovranno essere preventivamente individuate in un
contesto di tenuta del bilancio della Fondazione;

4) -le eventuali erogazioni di carattere economico di cui sopra saranno variabili e non
predeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale – con particolare
riferimento a TFR, XIII, XIV, ferie, premio di produzione etc…-e avranno caratteristiche tali da
consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalle norme di legge;

5) gli accordi della contrattazione aziendale confluiranno in una banca dati in capo all’Osservatorio
Nazionale costituito pariteticamente tra i firmatari del CCNL con sede presso la presidenza Anfols;

B):

Nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e
normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale;

Considerate le particolari condizioni di difficoltà che, in maniera articolata, caratterizzano il
settore;

Preso atto che la recente L.29/6/2010 n. 100 ha previsto che, a fronte del raggiungimento e del
mantenimento di parametri e condizioni dalla stessa definiti, alle singole Fondazioni possano
essere riconosciute “forme organizzative speciali”;

Visto il citato accordo interconfederale del 28 giugno 2011 con particolare riferimento al comma 7
dello stesso,

si concorda che:

1) -i contratti collettivi aziendali, al fine di gestire eventuali situazioni di crisi e garantire la stabilità
occupazionale, possono attivare strumenti di articolazione mirati ad assicurare la capacità di
aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi e pertanto le rappresentanze sindacali
aziendali operanti in azienda, d’intesa con le strutture territoriali delle OO.SS firmatarie del
presente contratto, possono definire, anche in via sperimentale o temporanea, accordi
modificativi con riferimento agli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari
e più in generale l’organizzazione del lavoro nei suoi vari aspetti;

2) -limitatamente alle Fondazioni Lirico Sinfoniche, che applicano il presente CCNL, alle quali sia
riconosciuta o possa in futuro essere riconosciuta la “forma organizzativa speciale”, in presenza di
investimenti significativi ovvero di progetti tesi a favorire lo sviluppo economico e produttivo (sia
sotto il profilo quantitativo che qualitativo) e/o a valorizzare le qualità professionali e
occupazionali dell’impresa, è altresì consentito tra la direzione della Fondazione e rappresentanze
sindacali operanti a livello aziendale, d’intesa con le strutture territoriali delle OO.SS firmatarie del
presente CCNL e preventivamente sentite le OO.SS nazionali, la possibilità di stipulare, anche in via
sperimentale o temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel
presente CCNL integralmente recepito. Tali intese potranno essere oggetto di valutazione per un
loro eventuale recepimento nell’ambito dei successivi rinnovi del CCNL;

C):

1) -le Parti, nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio
nazionale, concordano che entro sei mesi dalla firma del presente accordo per il rinnovo del CCNL,
previo accurato monitoraggio delle realtà presenti nelle singole Fondazioni relativamente alla
contrattazione integrativa, provvederanno alla individuazione e definizione delle parti economiche
degli integrativi aziendali, che saranno parte integrante del CCNL quali elementi della retribuzione-
nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo lett.a) 4-e ad indicarne le
conseguenti modalità attuative. Concluso l’iter di cui sopra, a livello aziendale, sarà avviato il
confronto per la definizione delle parti economiche normative residue. Tale confronto dovrà
esaurirsi nei successivi sei mesi.

Terminato l’iter sopra definito, qualora non siano raggiunti i relativi accordi, al fine di raggiungere
in tempi consoni un’intesa, il confronto proseguirà in sede nazionale con la presenza delle
rispettive strutture aziendali, territoriali e nazionali firmatarie del CCNL.

2) – i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,
costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del
CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del
contratto nazionale di lavoro;

D):

Come parte vincolante dell’intera ipotesi di accordo le parti concordano, al fine di accompagnare
l’iter previsto dalla legge 100 del 2010 relativamente alla contrattazione di secondo livello, che la
parte normativa ed economica degli integrativi in essere rimane in vigore fino alla conclusione
degli iter previsti alla lettera C 1) del presente articolo.

Art.51 -PRESTAZIONI SPECIALI

I maestri collaboratori hanno l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni speciali che, inerenti
alle rispettive mansioni e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro
affidate dalla Direzione.

Sono tuttavia escluse da tale obbligo le prestazioni strumentali in orchestra e le esecuzioni
solistiche di rilievo in palcoscenico. Al maestro che accetta di svolgere tali prestazioni spetta uno
speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.

Art.53 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro del Maestro collaboratore può essere articolato, nel corso della stagione,
secondo i criteri di cui ai successivi punti A), C multiperiodale).

Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 7/8 ore programmate.

L’orario normale di lavoro del maestro collaboratore è fissato in 39 ore settimanali e in 7
ore giornaliere ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere una durata
massima di 4 ore.

Tuttavia, ai soli fini delle prestazioni eseguite al pianoforte, l’orario di lavoro del maestro di
sala e del maestro al ballo è fissato in 6 ore, ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali
potrà avere la durata massima di 4 ore. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero, le 6 ore di prestazione eseguita al pianoforte dal maestro di sala e dal
maestro al ballo assorbono convenzionalmente 7 ore di lavoro.

In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l’orario normale di lavoro del
maestro collaboratore è così suddiviso:

a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;

b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;

c) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una prova generale o viceversa.

IL maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

In caso di prova unica l’orario giornaliero sarà esaurito in 5 ore.

Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da
computarsi nell’orario di lavoro.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo può essere ridotto a 2 ore in
relazione ad esigenze di produzione.

Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Le prestazioni antimeridiane avranno inizio normalmente alle ore 10. Le prestazioni
antimeridiane del maestro alle luci potranno avere inizio alle ore 8,30. Le prestazioni serali non
potranno superare in regime normale di lavoro le ore 1 in caso di spettacolo e prova generale, le
ore 0,30 in caso di anteprova generale e le ore 24 in caso di prove ordinarie. Gli spettacoli
all’aperto e le relative prove antegenerali e generali potranno protrarsi fino alle ore 1,30.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il maestro collaboratore
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro si esaurisce con una
prestazione di 4 ore o con uno spettacolo, che possono essere effettuati in regime normale di
lavoro sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.

C) Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro collaboratore percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 42 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 44 ore
settimanali.

Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per
periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile
compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al comma 27 del presente articolo) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori
alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.

Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova
generale e spettacolo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero
oltre l’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro
retribuita in regime straordinario

Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da
computarsi nell’orario di lavoro con cadenza oraria compatibilmente con le esigenze lavorative.

In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l’orario normale di lavoro del
maestro collaboratore è così suddiviso:

a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;

b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;

c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima al
pianoforte di 4 ore elevabile a 5 ore nel caso di prestazione non al pianoforte.

La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 5 ore con trenta
minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale,
giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 7 ore di lavoro.

La prova unica giornaliera non al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 6 ore con
trenta minuti di riposo anche frazionati. La durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8
ore.

Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza
tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono
consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove
generali aperte al pubblico.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Il maestro collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione per le
sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova
straordinaria, i maestri collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun
compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario
ordinario giornaliero.

Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di
sabato, qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario
normale di lavoro è fissato in 4 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di

prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova
antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale, possono essere
effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in
regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si
renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza
dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere
retribuita in regime straordinario.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un’ora. Nel caso sia
programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto
previsto al precedente comma 6, orario C Multiperiodale, l’intervallo potrà avere una durata
minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:

a) alle ore 8.30 per prove luci e fonica;

b) alle ore 9.00 per audizioni;

c) alle ore 9.30 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l’impiego di

tersicorei;

d) alle ore 9.30 per l’attività ordinaria.

Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,
tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano,
antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non
potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.

L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto
dalla Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, e comunicato alla
RSU.

Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario individualmente programmato.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo è concordata
una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata alI’aggiornamento o
perfezionamento professionale

Art.54-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e
festivo che gli venga richiesto.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.53, se effettivamente espletato, sarà compensato per ogni mezz’ora di prolungamento o
frazione di mezz’ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di prestazione maggiorata del 75%.

Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro
collaboratore un compenso globale pari al 60% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta. La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. E’ consentito un
prolungamento di 15 minuti che sarà retribuito con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione
giornaliera.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore 24 per le prove ordinarie e
straordinarie, oltre le ore 0,30 per le prove antegenerali, oltre le ore 1 per gli spettacoli e le prove
generali e oltre le ore 1,30 per l’attività all’aperto, verrà compensato per ogni mezz’ora di
prolungamento o frazione di mezz’ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di retribuzione
maggiorata del 100%.

Qualora il maestro collaboratore sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui
all’art.55 avrà diritto ad un compenso pari al 60% della retribuzione giornaliera per le prestazioni
che non superano le due ore. In caso di spettacolo, anteprova o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.64 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro del Professore d’orchestra può essere articolato, nel corso della stagione,
secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).

Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.

A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può
anche essere diversificata per i singoli professori d’orchestra.

L’orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni -per le
prove sono previsti 1O minuti di riposo nel corso di ciascuna di esse, da computarsi nell’orario di
lavoro -una delle quali non potrà avere durata inferiore a 2 ore. Inoltre la prima prestazione
giornaliera, purché non si tratti di spettacolo, non potrà eccedere la durata complessiva di 3 ore.

Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro
giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

La durata della prova a sezione è fissata in due ore, comprensive di 10 minuti di riposo, ed
esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del
tutto eccezionali. La durata della prova unica va mantenuta in 3 ore e mezza non prolungabili
nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la
prova unica, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova
straordinaria.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di quattro ore, così esaurendo l’orario normale di
lavoro giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerale e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tenere conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerale nonché circa
l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena
dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze

produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerale e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U.

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori
d’orchestra, l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un
massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro
giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Durante ciascuna prova il professore d’orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a
15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell’orario di lavoro.

La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, oppure
in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto
eccezionali. La durata della prova unica è fissata in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in
regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove
ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Lo svolgimento delle prove antegenerale e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerale nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore l0.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerale e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

C multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d’orchestra percepirà la
retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli
di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore
settimanali.

Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per
periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile
compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al comma 25 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati
su un massimo di due prestazioni giornaliere.

Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di
prova acustica-sound check-prova d’assestamento, le cui modalità di attuazione saranno definite
in sede aziendale.

Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita
in regime straordinario.

Il professore d’orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova
generale e spettacolo.

Durante ciascuna prova il professore d’orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a
15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell’orario di lavoro.

La durata della prova a sezione, è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure
in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale la durata della prova a sezione resta
convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere
programmata un’ulteriore prestazione.

La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata:


di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento
dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 5 ore
di lavoro;


di 4 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto
della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le
esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con
la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad
esclusione delle prove generali aperte al pubblico.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

I professori d’orchestra non impegnati nelle produzioni restano a disposizione per le
sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova
straordinaria, i professori d’orchestra sostituti ai quali non sia esplicitamente richiesta la
disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso
della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario
giornaliero.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario
fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un’ora. Nel caso sia
programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto
previsto al precedente comma 6, orario C Multiperiodale, l’intervallo potrà avere una durata
minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,

tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.

L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla
Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.

Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.

Norma transitoria

Ai professori d’orchestra in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con

o senza sosta stagionale verrà mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare il
compenso forfetario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della
dichiarazione a verbale annessa all’art. 25 del CCNL 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre
1976. Detto compenso -da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti
della 13° e 14° mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto -calcolato per 14 mensilità
assorbe, fino a concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di
durata superiore a 3 ore effettuati nel corso dell’intero anno solare, compensi determinati sulla
base dell’art. 65.
A tal fine, al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello
spettacolo oltre le 3 ore -il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al l°
gennaio dello stesso anno -corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato, per 14
mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno
retribuiti secondo i criteri di cui all’art. 65.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione
del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o perfezionamento
professionale.

Art.65-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.

Il professore d’orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui al 1° e 5°
comma dell’art.64, sarà compensato come segue:
1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;

3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni

non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione

giornaliera;

4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata

programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata

con il 12% della retribuzione giornaliera;

5) ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera;

6) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per
l’attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l’attività lirica all’aperto, salve le
consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato,
indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai
precedenti punti ma in misura raddoppiata.

Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore
d’orchestra un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta ivi compreso la prova acustica-sound check-o assestamento.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di
riposo. E’ consentito tuttavia anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente
articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione al
professore d’orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale
prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata
delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la
prova non raggiunge il predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati al professore d’orchestra con l’ordine del giorno
settimanale ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del

giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di
cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere
comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con
le modalità previste al comma 25 dell’art. 64 del presente CCNL.

Qualora il professore d’orchestra sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui
all’art. 66 avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni
che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto
ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione
giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art. 64 che potrà essere richiesta al
professore d’orchestra da parte della Fondazione.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.75 -COMPARSATA, TRUCCO E VESTIZIONE

L’artista del coro impegnato musicalmente in un’opera, anche in modo parziale, potrà essere
utilizzato, a giudizio del regista, in prestazioni qualsiasi di comparsata ed in genere per i movimenti
scenici e coreografici connessi al personaggio interpretato unicamente a richiesta nell’atto in cui è
già impegnato da partitura.

L’artista del coro è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione
nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non
seguire la successione degli atti. L’artista del coro ha l’obbligo del trucco e parrucco nella prova
antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli spettacoli. Eventuali richieste di
vestizione supplementari dovranno essere concordate al livello aziendale.

Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale
svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell’orario di lavoro. L’artista del coro è
peraltro libero di scegliere l’orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le
stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui agiscono i
rispettivi reparti.

Alle prestazioni di cui ai precedenti commi ed in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua
professionalità l’artista del coro è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso
aggiuntivo.

Art.77 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro dell’artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i
criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).

Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.

A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione
giornaliera può anche essere diversificata per i singoli artisti del coro.

L’orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, suddivise in due prestazioni, una
delle quali di durata non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera non coincidente con lo
spettacolo non deve comunque eccedere la durata di 3 ore.

L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell’artista del coro, l’effettiva
durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta in ogni caso fissata in 1
ora senza riposi. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario giornaliero di lavoro la durata della prova
a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente fissata in 2 ore.

In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le due prove a sezione o a
raggruppamento di più sezioni assorbono l’intero orario giornaliero di 5 ore.

Le prove di soli uomini e sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.

La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15
minuti di riposo e, se effettuata d’insieme con l’orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di
riposo. La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata
nemmeno in regime straordinario. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera,
sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell’artista del coro, l’effettiva
durata di ciascuna prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e
sole donne) resta in ogni caso fissata in 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo. Agli effetti
dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero la durata della prova di sala, prova di
palcoscenico con pianoforte e prova di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta
convenzionalmente fissata in 2 ore.

In giornata di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e
sole donne), le due prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia assorbono l’intero
orario giornaliero di 5 ore.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto od entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non

programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore,
ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. La eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività
in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte, purché si tratti di tipi di prove
della medesima durata.

L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto
la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione
ordinaria giornaliera.

Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore l0.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversa per i singoli artisti del coro,
l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di
11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

L’effettiva durata di ciascuna prova a sezione od a raggruppamento di più sezioni è fissata in
1 ora oppure in 1 ora e 15 minuti senza riposi. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta
convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.

In giorno di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni le due prove assorbono,
rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.

Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.

La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15
minuti di riposo e, se effettuata d’insieme con l’orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di
riposo.

La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata
nemmeno in regime straordinario. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e
giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata
in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può
essere programmata nessuna prova straordinaria.

L’effettiva durata delle prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli
uomini e sole donne, resta fissata in 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e
30 minuti, con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e
giornaliero, la durata della prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli
uomini e sole donne, resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in
3 ore.

In giornate di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e
sole donne, le due prove, ciascuna di durata di 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo,
assorbono convenzionalmente 6 ore di lavoro.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonché circa
l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena
dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore,
ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività
in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E’ pertanto consentita
l’effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.

E’ altresì consentita l’effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia
e d’insieme con l’orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per
ciascun tipo di prova.

L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto
la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione
ordinaria giornaliera.

Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale predisposto
dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

C Multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale l’Artista del coro percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore
settimanali.

Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al 28° comma del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati
su un massimo di due prestazioni giornaliere.

Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di

prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede
aziendale.

L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

La durata di ciascuna prova a sezione, o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 1 ora
senza riposo oppure 1 ora e 15 minuti senza riposo.

In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a
raggruppamento di più sezioni assorbono l’intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore.

Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata
della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione o a
raggruppamento di più sezioni non potrà essere programmata per tale sezione o raggruppamento
di più sezioni un’ulteriore prestazione.

Le prove anche di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più
sezioni.

La durata delle prove di sala è fissata in 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, 2 ore e
10 minuti con un riposo di 10 minuti, 3 ore prova unica con un riposo di 20 minuti. Agli effetti
dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova di
sala resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore, in 2 ore e 30 minuti, e 5 ore.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata
un’ulteriore prestazione.

L’effettiva durata delle prove di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e
di sole donne, è fissata in un massimo di 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti. Tali prove
potranno essere programmate per un massimo di 10 ore per ciascuna produzione e non hanno
valore convenzionale. Tali prove potranno essere programmate unicamente in giornate di 5 ore
ovvero entrambe nella stessa giornata, anche su titoli diversi, o una di queste con altra prova di
sala di 1 ora e 45 minuti o di insieme di 2 ore e 30 minuti.

Le prove di palcoscenico con pianoforte e di regia eventualmente effettuate oltre i limiti
sopra indicati, avranno una durata di 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, di 2 ore e 10
minuti con un riposo di 10 minuti. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero,
settimanale e bimestrale, la durata di queste prove aggiuntive resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore.

La prova unica giornaliera di regia, anche di soli uomini o di sole donne, qualora
programmata, ha una durata di 3 ore o di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche

frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale,
la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore.

La prova unica giornaliera con orchestra anche di soli uomini o di sole donne, qualora
programmata, ha durata di 3 ore e 30 minuti o 4 ore con rispettivamente 20 minuti e 30 minuti di
riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e

bimestrale, la durata della prova unica con orchestra assorbe, convenzionalmente rispettivamente
5 ore e 6 ore di lavoro. E limina to :
Gli artisti del coro sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il coro è
presente in partitura. Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i
professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano
d’insieme con l’orchestra.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere
effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze
tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione
degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del
direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove di regia con pianoforte
prove antegenerali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o
antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.

Gli organici degli artisti del coro previsti per una data produzione che non impegni tutto il
complesso corale, possono essere integrati per la sostituzione di colleghi.

Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, gli
artisti del coro non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso
straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario
giornaliero.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro usufruisca del
riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la
durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo

o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. L’eventuale eccedenza oltre le 3
ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva
norma transitoria.
Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che
al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze

produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata.

L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua
attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E’ pertanto consentita
l’effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.

E’ altresì consentita l’effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia
ed insieme con l’orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per
ciascun tipo di prova.

L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto a compenso straordinario, in quanto la
partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria
giornaliera.

Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad 1 ora. Nel caso in cui sia
programmata, in base a quanto previsto al precedente comma ? una terza prestazione o una
seconda prestazione domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,
tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività
multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al
periodo cui il calendario è riferito.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale
predisposto dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.

L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.

Norma transitoria

Agli artisti del coro in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con o
senza sosta stagionale verrà mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare il compenso
forfetario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della dichiarazione a
verbale annessa all’art. 25 del CCNL 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre 1976. Detto
compenso -da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13° e 14°
mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto -calcolato per 14 mensilità assorbe, fino a
concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di durata superiore a 3
ore effettuati nel corso dell’intero anno solare, compensi determinati sulla base dell’art. 78.

A tal fine al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello
spettacolo oltre le 3 ore -il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al 1°
gennaio dello stesso anno -corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato per 14
mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno
retribuiti secondo i criteri di cui all’art. 78.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.

Art.78-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.

L’artista del coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.77, salvo quanto previsto dall’articolo medesimo circa le eccedenze d’orario per gli
spettacoli, sarà compensato, come segue:

1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;

E limina to : ¶

3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni
non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione
giornaliera;

4) nel E limina to : ¶caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata

programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata
con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata
con il 25% della retribuzione giornaliera;

5) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per
l’attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l’attività lirica all’aperto, salve le
consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato,
indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai
precedenti punti ma in misura raddoppiata.

Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all’artista del
coro un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check/prova acustica/prova d’assestamento.

La durata delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più
sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. E’ consentito tuttavia, anche in deroga a
quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle
prove straordinarie con la corresponsione all’artista del coro di un ulteriore compenso pari al 20%
della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato
rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4°
comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati all’artista del coro con l’ordine del giorno
bimestrale/settimanale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale
(programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3),
programmazione o annullamento delle prove (straordinarie) devono essere comunicate entro le
ore 13 del giorno precedente.

Qualora l’artista del coro sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art.79
avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non
superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione
giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art.77 che potrà essere richiesta
all’artista del coro da parte della Fondazione.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.88 -COMPARSATA, TRUCCO E VESTIZIONE

Il solista e mimo con obbligo di fila, il tersicoreo di fila con obbligo di solista ed il tersicoreo di
fila sono tenuti a fornire le prestazioni di comparsa richieste dal regista, percependo per tali
prestazioni un compenso pari a quello corrisposto dalla Fondazione alle comparse.

Il tersicoreo, qualunque sia il livello di inquadramento, è tenuto, senza diritto ad alcuna
maggiorazione di retribuzione, ad effettuare tutte le prestazioni che richiedono speciali attitudini
artistico-coreografiche e che in quanto tali non rientrano nelle mansioni proprie delle comparse.

Il tersicoreo è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione
nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non
seguire la successione degli atti. Eventuali richieste di vestizione supplementari dovranno essere
concordate a livello aziendale.

Il tersicoreo ha l’obbligo del trucco e parrucco per una prova ante generale e una generale,
sia al piano che con orchestra o supporti audio, e negli spettacoli. Eventuali richieste di truccatura
supplementari dovranno essere concordate a livello aziendale.

Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul
normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell’orario di lavoro. Il
tersicoreo è peraltro libero di scegliere l’orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate
lavorative in cui le stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui
agiscono i rispettivi reparti.

Il tersicoreo è tenuto altresì alla truccatura, anche completa, del corpo senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo nella prova antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli
spettacoli. IL fabbisogno per la truccatura e la struccatura sono a carico della Fondazione.

Compatibilmente con le possibilità organizzative, i Primi ballerini ed i Solisti potranno
indossare il costume anche nell’ambito delle prove in sala, scena e d’assieme.

Art.90 – ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro del tersicoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).

Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 5 o 6 ore programmate.

A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione
giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tersicorei.

Fermo restando quanto previsto dal successivo 16° comma, l’orario normale di lavoro
giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni, una delle quali non inferiore a 2 ore. La
prima prestazione giornaliera, non coincidente con lo spettacolo, non può eccedere la durata
complessiva di 3 ore.

Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.

IL tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di tre giorni alla settimana.

Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti, suddivise in due
prestazioni ed assorbono convenzionalmente 5 ore di lavoro. Se la prestazione è di 2 ore di durata
comprende 10 minuti di riposo; se di 2 ore e 30 minuti comprende 15 minuti di riposo.

Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, avrà una durata
di 2 ore, con 10 minuti di riposo, se l’altra prestazione giornaliera dura 3 ore; di 2 ore e 30 minuti,
con 15 minuti di riposo, se l’altra prestazione giornaliera dura 2 ore e 30 minuti.

Le prove di palcoscenico con pianoforte hanno la durata complessiva di 5 ore. Le prestazioni
di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti per le prestazioni
di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo
suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo
d’insieme con l’orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non
prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è
programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere
programmata nessuna prova straordinaria.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o Antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando

la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la
prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla
sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria
pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive,
connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.

IL tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
prevista per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore ad l ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a
15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di
riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove ordinarie dei primi ballerini inquadrati nella categoria extra e nella 1° categoria A
potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il tersicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo tersicoreo,
l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di
11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

IL tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.

IL tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana.

Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti oppure di 5 ore e 30
minuti, suddivise in due prestazioni, ed assorbono, convenzionalmente e rispettivamente, 5 e 6
ore di lavoro.

Per le prestazioni di 2 ore di durata sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per
le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20
minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, potrà avere una
durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo e di 2 ore e
45 minuti con 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di
prestazione. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e giornaliero, va
computata l’effettiva durata della prova di sala, tranne che la prova di sala abbia una durata di 2
ore e 45 minuti, nel qual caso assorbe 3 ore di lavoro.

Le prove di palcoscenico con pianoforte di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di
riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prove di
palcoscenico con pianoforte di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi
di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo
d’insieme con l’orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non
prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo ed assorbe
convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera,
sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando
la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la
prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla
sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria
pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive

connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.

IL tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
prevista per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore ad 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a
15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di
riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento di prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a
quello cui si riferisce la variazione.

IL tersicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Norma transitoria

Ai tersicorei dipendenti a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 1979 ed
inquadrati, dal 1° luglio 1979, come tersicorei di fila senza obbligo di solista non avendo superato
la specifica prova di idoneità artistica, è dovuta una indennità forfettaria di € 7,75 , non
computabile a nessun effetto nella retribuzione, nei giorni in cui partecipino, in spettacoli di solo
ballo, ad almeno due balletti ovvero due o tre atti di uno stesso balletto che esaurisca l’intero
spettacolo.

L’indennità forfettaria di € 7,75 è dovuta anche nel caso che venga eseguito più di un
balletto in completamento di spettacolo.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.

C Multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 30 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Tersicoreo percepirà la retribuzione relativa
all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente
riduzione dell’orario contrattuale.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 30 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 31 ore
settimanali.

Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al
comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su
un massimo di due prestazioni giornaliere.

Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di
prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede
aziendale.

Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.

La durata delle prove di sala e di palcoscenico con pianoforte è fissata in 2 ore con un riposo di 10
minuti, 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti la cui durata convenzionale è pari a 3 ore, di 3
ore con un riposo di 20 minuti frazionati in 10 minuti, a cadenza oraria, la cui durata convenzionale
è pari a 4 ore.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata
un’ulteriore prestazione.

Le prove giornaliere con orchestra possono essere articolate in una prova di 2 ore e una
prova di 3 ore che assorbono 5 ore.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.

Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di danza della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana diversamente
distribuibili in sede aziendale.

La prova unica giornaliera, al piano, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza
con 30 minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale,
giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.

La prova unica giornaliera con orchestra, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e
mezza con 30 minuti di riposo frazionati oppure ha una durata di 4 ore con trenta minuti di riposo
frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale,
assorbono convenzionalmente 5 e 6 ore.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Le prove di spettacoli di balletto con orchestra hanno la stessa durata prevista per i
professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano
d’insieme con l’orchestra. I tersicorei sono inoltre convocati nelle prove con orchestra negli atti in
cui il ballo è presente in scena.

Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere
effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze
tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione
degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad
esclusione delle prove generali aperte al pubblico.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Qualora nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i tersicorei
non convocati, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni
contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando
la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova
generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o
serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro
in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza
oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla
successiva norma transitoria.

Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15
minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo
suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in relazione alle condizioni ambientali, in un
minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili dagli accordi aziendali fino ad 1 ora nell’attività di
palcoscenico e fino a 30 minuti nell’attività di sala. Nel caso in cui sia programmata, in base a
quanto previsto al precedente comma 6 una terza prestazione o una seconda prestazione
domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane per prove ordinarie, antegenerale, generale e spettacolo, non
potranno avere inizio prima delle ore 10.00.

Le prestazioni serali, per l’attività lirica e di balletto, non potranno protrarsi in regime normale
oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30.

Nel caso di attività per le scuole la convocazione può essere anticipata alle ore 09.30 per la
lezione.

Per l’attività lirica e di balletto all’aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove
antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non
potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto
dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, previa
consultazione delle RSU/RSA.

Il Tersicoreo è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile secondo l’ora fissata nell’ordine del
giorno con modalità da concordare preventivamente in azienda.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.

Norma transitoria

Ai tersicorei dipendenti a tempo indeterminato dagli Enti alla data deI 30 giugno 1979 ed
inquadrati, dal 1° luglio 1979, come tersicorei di fila senza obbligo di solista non avendo superato
la specifica prova di idoneità artistica, è dovuta una indennità forfetaria di 7,74 euro, non
computabile a nessun effetto nella retribuzione, nei giorni in cui partecipino, in spettacoli di solo

ballo, ad almeno due balletti ovvero due o tre atti di uno stesso balletto che esaurisca l’intero
spettacolo.

L’indennità forfetaria di € 7,74 è dovuta anche nel caso che venga eseguito più di un
balletto in completamento di spettacolo.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.

Art.91 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.

Il tersicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.90, sarà compensato come segue:

6) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
7) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;

8) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni
non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione
giornaliera;

9) nel E limina to : ¶caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata

E limina to : ¶
E limina to : ¶
programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata
con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata

con il 25% della retribuzione giornaliera;
10) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato. E limina to : ¶
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto per l’attività
lirica e o di balletto tra le ore 1 (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1 e 30 per l’attività lirica
all’aperto, salve le consuetudini locali) e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal
compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in
misura raddoppiata.

Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un

compenso globale pari al1’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria
richiesta, ivi compreso il sound check-prova per verifica spazi-assestamento.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di
riposo. E’ consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente
articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione al
tersicoreo di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera.

Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo
di durata delle prove straordinarie.

Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il
predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l’ordine del giorno settimanale, ovvero
con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale
(programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3),
programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le
ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste
al comma 32 dell’art. 90 del presente CCNL.

Qualora il tersicoreo sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art.92 avrà
diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non
superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della
retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art.90 che potrà essere
richiesta al tersicoreo da parte della Fondazione.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.94 -VESTIARIO E SCARPINE

Ai tersicorei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la Fondazione garantirà la
fornitura di un abito di lavoro.

La Fondazione garantirà altresì ai tersicorei la fornitura delle scarpine da ballo necessarie per
gli spettacoli e per l’attività preparatoria (prove e lezioni di ballo).

I criteri e le modalità di fornitura saranno stabiliti in sede aziendale.

Art.101 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro dell’impiegato può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A) e C multiperiodale).

A)

Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le
limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del
lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive con un massimo di 8 ore giornaliere.

La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6
ore.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività gli impiegati esauriranno il normale orario di
lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali
di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.

Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a
quello sopra indicato.

L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni
seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel
limite delle 7 ore giornaliere.

Lavoro a turni

L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1)
impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed
impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

2) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale
elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale,
economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale
maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana,
escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana
corta, per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici
la maggiorazione spetta unicamente agli impiegati addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il
personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad
infortunio sul lavoro. All’impiegato che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è
mantenuta la maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con un orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli impiegati effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui l’una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio l’altra alla sera.

La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del
palcoscenico, è forfettizzata , qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da
stabilirsi aziendalmente.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti
l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfettizzata, qualunque ne
sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante
l’ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della

R.S.U.
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate
entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L’impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerali e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

L’orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l’orario di
termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l’attività

relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli
spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività
all’aperto.

Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le
ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del primo turno oltre le
ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30
ove sia garantito all’impiegato un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova
generale ed antegenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di
5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine
del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze
contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Per gli impiegati addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antemeridiana e pomeridiana
e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.

Nel caso in cui per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore
alle 2 ore, l’impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio
equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989
e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in € 3,46.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario
di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie
da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la
domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’impiegato è tenuto a prestare 4
ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, della prova
antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi
altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’impiegato dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.

Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la
stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato
occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati
alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere
chiamato a lavoro di laboratorio.

La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli,
tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento
professionale.

C Multiperiodale)
Con programmazione bimestrale, comunque per un periodo non superiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili,
previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie
settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere
diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle
8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’impiegato percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due
prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.

La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6
ore.

L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora.
Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

L’orario di lavoro in regime ordinario potrà avere inizio normalmente a partire dalle ore 08.30 e
non oltre le ore 10.00. In sede di contrattazione aziendale tali orari potranno essere meglio
specificati o modificati.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’impiegato osserverà un orario di lavoro settimanale
di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività
quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell’inizio delle
singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle stagioni di balletto
ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.

Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto o più
esteso rispetto a quello sopra indicato.

L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni
seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel
limite delle 7 ore giornaliere, ovvero nei limiti e con le modalità di cui al 2° comma del presente
articolo.

Lavoro a turni

L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1) Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed
impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:


Mattina e pomeriggio

Pomeriggio e sera

Mattina e sera
2)Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:


Mattina e pomeriggio

Pomeriggio e sera

Mattina e sera.

Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale
elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale,
economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale
maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana,
escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta,
per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la
maggiorazione spetta unicamente agli impiegati addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale
che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad infortunio
sul lavoro. All’impiegato che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta
la maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli impiegati effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.

La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle tre
ore.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del
palcoscenico, è forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da
stabilirsi aziendalmente.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti
l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia
la effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del
giorno Bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U./RSA.

L’impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerale e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma, per l’impiegato
amministrativo tra le ore 8,30 e le ore 10, mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può
superare, in regime normale di lavoro, le ore 24.00 per l’attività relativa alla preparazione degli

spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerale, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti
sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività all’aperto.

L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30
oppure oltre le ore 10.00 sarà concordata in sede aziendale.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5
ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Per gli impiegati addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e
tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.

Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due
ore, l’impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente,
avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31
dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di
cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese
necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del
giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per
l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro
straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o
ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’impiegato dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del
limite delle 10 ore complessive.

Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione
lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per
l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione
concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di
laboratorio.

L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato e/o previsto.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione
del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento professionale.

Art.102 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all’art. 101, comma 1
orario A) e, nel caso d’orario multiperiodale, al comma 1 orario C).

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, l’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli
venga richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e
straordinario, non può eccedere le 10 ore.

Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di due.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore

24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 101.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all’art. 103. Straordinario
festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario normale di lavoro.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria
maggiorata delle percentuali appresso stabilite:


lavoro straordinario diurno 50%

lavoro notturno 70%

lavoro straordinario notturno 100%

lavoro festivo 60%

lavoro straordinario festivo 100%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.108 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro dell’operaio può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A), C Multiperiodale).

A)

L’orario di lavoro dell’operaio è fissato in regime normale in 39 ore settimanali con un
massimo di 8 ore giornaliere.

L’intervallo per il pasto non potrà superare le 2 ore.

Ferma restando la durata complessiva dell’orario settimanale, nei giorni di domenica
l’orario normale di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere
dall’Ente richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.

Durante ciascuna delle prestazioni l’operaio ha diritto ad una sosta di l0 minuti.

Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.

L’orario di lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali con un
massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’operaio osserverà un orario di lavoro
settimanale di 39 ore ripartito in 5 giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di
ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto e ad una settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.

Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a
quello sopra indicato.

Norma transitoria

A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell’operaio
addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto
1979 quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad
osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.

A tali lavoratori, qualora addetti stabilmente e senza interruzioni a mansioni discontinue o di
semplice attesa o custodia, il compenso mensile relativo alle ore di lavoro settimanale
effettivamente prestate oltre la 40° e fino alla 50° viene mantenuto ad personam e congelato nel
suo ammontare alla data del 31 dicembre 1979.

Tale importo, calcolato per 14 mensilità, assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro
straordinario e l’eventuale maggiorazione del 12% per il lavoro a turni.

Lavoro a turni

L’orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1) operai addetti alla
preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a
turni per squadre secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

1) operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento
accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico
e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta
per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana, escluso quello di riposo
nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della
stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta
unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il
personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad
infortunio sul lavoro. All’operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è
mantenuta la maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con un orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui
sopra, escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni, di cui l’una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.

La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.

Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è
forfettizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi
aziendalmente.

Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio
dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfettizzata, qualunque ne sia
l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante
l’ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della
R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate
entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L’operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni e
per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali,
antegenerali e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

L’orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l’orario di
termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l’attività
relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli

spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività
all’aperto.

Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le
ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del primo turno oltre le
ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30
ove sia garantito all’operaio un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova
generale ed antegenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di
5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Per gli operai addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antemeridiana e pomeridiana e
tra la prestazione pomeridiana e serale è fissata in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.

Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore
alle due ore, l’operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio
equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989
e fino al 31 dicembre 1989, è fissato in € 3,46.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario
di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina di
centesimi.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie
da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la
domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’operaio è tenuto a prestare 4
ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, della prova generale,
antegenerale od ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’operaio dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.

Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la
stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato
occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati
alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere
chiamato a lavoro di laboratorio.

La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli,
tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.

C Multiperiodale)
Con programmazione plurisettimanale, comunque non superiore a 2 mesi, l’orario individuale
normale di lavoro potrà essere fissato dalla direzione aziendale in 39 ore medie settimanali
distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42
settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto
delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e
settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5/6 giorni della settimana prevedendo orari
giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero
ore.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’operaio percepirà la
retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli
di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due
prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.

L’orario di lavoro qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali, con
un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.

Fatti salvi diversi accordi aziendali, nei giorni di domenica l’orario ordinario di lavoro non
potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dalla Fondazione richiesta per
esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.

L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

Durante ciascuna delle prestazioni l’operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.

Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’operaio osserverà un orario di lavoro
settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di
ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.

Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto ed esteso
rispetto a quello sopra indicato.

NORMA TRANSITORIA

A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell’operaio addetto a
mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto 1979
quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad
osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.

Ai lavoratori, qualora addetti stabilmente e senza interruzioni a mansioni discontinue o di semplice
attesa o custodia, il compenso mensile relativo alle ore di lavoro settimanale effettivamente
prestate oltre la quarantesima e fino alla cinquantesima viene mantenuto ad personam e
congelato nel suo ammontare alla data del 31 dicembre 1979.
Tale importo, alcolato per 14 mensilità, assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro
straordinario e l’eventuale maggiorazione del 12% per lavoro a turni.

Lavoro a turni

L’orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1) Operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati
per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:


Mattina e pomeriggio

Pomeriggio e sera


Mattina e sera
2) Operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:


Mattina e pomeriggio

Pomeriggio e sera

Mattina e sera.
Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento
accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico
e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta
per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana, escluso quello di riposo
nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della
stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta
unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale
che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad infortunio
sul lavoro. All’operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta la
maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con orario di lavoro
giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto collegata
all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione spetta
esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.

La durata minima delle prestazioni giornaliera non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.

Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è
forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi
aziendalmente.

Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerale e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio
dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia la
durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del
giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU/RSA.

L’operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni per e verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerale e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma tra le ore 08.30 e le ore 10.00,
mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore
24 per l’attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerale,
generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore
1,30 per l’attività all’aperto.

L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30
oppure oltre le ore 10,00 sarà concordata in sede aziendale.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5
ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino a un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Per gli operai addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la
prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.

Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due
ore, l’operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente,
avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31
dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di
cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese
necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del
giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base
alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del possibile
la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per
l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro
straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o
ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’operaio dovesse essere esaurito
in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla
Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie
giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite
delle 10 ore complessive.

Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione
lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per
l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione
concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di
laboratorio.

L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento
professionale.

Art.109 -LAVORO NOTTURNO DEI GUARDIANI E FUOCHISTI

Per i guardiani e per i fuochisti che prestano la loro opera abitualmente di notte la
retribuzione globale sarà maggiorata rispettivamente del 15% e del 25%.

Art.110 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all’art. 108, comma 1
orario A) e, nel caso d’orario multiperiodale, al comma 1 orario C).

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, l’operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga
richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario,
non può eccedere le 10 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di due.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore

24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 108.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all’art.111 straordinario
festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario ordinario di lavoro.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria
maggiorata delle percentuali appresso stabilite:


lavoro straordinario diurno 50%

lavoro notturno 70%

lavoro straordinario notturno 100%

lavoro festivo 60%

lavoro straordinario festivo 100%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

8 Marzo 2013

8 MARZO AMARO ALLA SCALA

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 23:07

La CUB Informazione , sindacato dello spettacolo, deplora il comportamento del capo del personale della Scala che unilateralmente ha deciso di non concedere per il secondo anno consecutivo mezza giornata di permesso retribuito alle lavoratrici scaligere in occasione della festa della donna, lacerando così una consuetudine positiva e significativa che dava lustro alla sovrintendenza. C’era da tanti anni un accordo non scritto per cui era garantita in ogni caso la perfetta messa in scena dello spettacolo . Oggi La gentilezza non abita più alla Scala ma un clima di prepotenza aziendale non più tollerabile che tracima anche in questi gesti “simbolici”. La nostra solidarietà massima e totale va alle Donne lavoratrici della Scala cioè al cuore pulsante del nostro grande teatro. Grazie a loro, alla loro generesità, e alla loro pazienza  che come quella degli altri lavoratori non è infinita.

Segreteria provinciale Cub / info Scala

5 Marzo 2013

Tiberio, ucciso dall’amianto. “Ho il cancro per colpa dell’amianto, ma Fornero non mi manda in pensione.”

Filed under: Amianto,General — Lavoratoriscala @ 01:14

Comitato Ambiente Salute T.Scala

Tiberio Paolone e morto domenica 3 marzo. Ha lottato fino alla fine contro la malattia, il “mesotelioma maligno monofasico epiteliomorfo”, la malattia che colpisce tutte quelle persone che come lui sono state esposte e hanno respirato l’amianto. Tiberio è stato ucciso dall’amianto. Non ci sono parole per il grande dolore di queste ore. Ci stringiamo forte intorno alla sua famiglia. Noi porteremo avanti le sue lotte contro la riforma delle pensioni, la sua battaglia contro l’amianto e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori esposti all’amianto.
Di seguito pubblichiamo la sua storia scritta da lui e pubblicata sul sito dell’AIEA (Associazione Italiana Esposti Amianto).
I funerali si svolgeranno mercoledì 6 marzo alle ore 10 presso la chiesa di San Remigio a Sedriano.

Respirare l’amianto. La storia di Tiberio Paolone.

Sono costretto mio malgrado a raccontarvi la mia storia personale ma, non voglio in nessun modo che questa venga interpretata come una faccenda delimitata alla mia persona, purtroppo molti lavoratori esposti non hanno avuto la mia stessa fortuna in quanto deceduti, altri invece sono vittime della depressione e vivono l’attesa della morte come un incubo che gli impedisce di vivere il quotidiano. Altri più fortunati di me, e sono la maggioranza, sono stati colpiti in età avanzata sono già in pensione e si godono fino all’ultimo il calore e l’affetto dei loro familiari, in particolare figli e nipoti.

Sono entrato in ospedale il 14 dicembre del 2010 e sono stato dimesso il 23 dicembre, per farmi passare a casa le feste di Natale, come potete immaginare è stato il periodo più triste della mia vita, sono caduto in una profonda depressione e sono riuscito ad uscirne scrivendo la storia dei miei anni con l’amianto, che in parte condividerò con voi, sono rientrato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico che oltre a permettermi di tornare a respirare adeguatamente, ha confermato che avevo il mesotelioma maligno monofasico epiteliomorfo. Alla età di 16 anni ho cominciato subito a lavorare lasciando la scuola superiore senza neanche terminare il biennio, In cinque anni compreso l’anno di servizio militare, ho imparato il mestiere di fabbro presso un artigiano.

Purtroppo alla fine del mese non era sempre certo ricevere lo stipendio, alla fine del servizio militare finalmente volevo cominciare a progettare la mia vita, mi convinsi quindi che la certezza dello stipendio era fondamentale e cominciai a cercarmi un altro lavoro.Feci il colloquio alla vigilia di Natale del 1980 alla Fiam (Fabbrica italiana ascensori montacarichi) che nel 1980 contava un migliaio di dipendenti e fui assunto il 13 gennaio del 1981. Dopo pochi mesi venni messo a fare i turni sulla puntatrice singola, fu quello il mio primo contatto con l’amianto attraverso i guanti ed il grembiule di amianto che, erano necessari per quella attività.Nel 1987 mi candidai come delegato sindacale e fui eletto, sempre in quegli anni in seguito alla evoluzione delle normative antincendio il mio contatto con l’amianto divenne molto più consistente, dovevamo produrre le porte taglia fuoco l’insieme di questa produzione a fine turno creava notevole polvere e sfridi di amianto e lana di roccia che si propagavano in tutta l’area di lavoro.

Nei primi mesi del 1988 presi coscienza della pericolosità dell’amianto, convocai nel giro di una settimana una riunione del CDF consiglio di fabbrica, le attuali RSU, per informare della situazione tutti quanti, ed ottenni la condivisione di una richiesta di incontro urgente con la direzione aziendale, che avvenne la settimana successiva. All’incontro l’azienda cascò dal pero, Amianto??? Ma è sicuro??? non ci risulta, l’incontro si concluse con l’impegno ad aggiornarsi per consentire all’azienda di sapere che cosa aveva comprato per la coibentazione delle porte rei, esternai ai compagni del cdf la mia incredulità al riguardo, facendo notare che era evidente che volessero prendere tempo. Erano passate altre due settimane ma, una data per l’incontro con l’azienda non ci era stata ancora comunicata ed io cominciavo a spazientirmi.Quindi mi recai all’ispettorato del lavoro, spiegai molto bene la situazione e loro telefonarono con me presente al dott. Petazzi spiegandogli la situazione, alla fine della conversazione mi dissero che da qualche anno questi interventi li faceva la UOTSLL, l’acronimo di Unità Operativa Tutela Salute Luoghi Lavoro di cui il responsabile era appunto il dott. Petazzi, mi dissero di chiamare dopo qualche giorno per mettermi d’accordo.

Pensavo fosse buona creanza aspettare due giorni prima di chiamare come indicato, ma evidentemente ci fu un fraintendimento, dopo due giorni io ero di secondo turno arrivai in anticipo per telefonare al dott. Petazzi, ma quando entrai in cdf capii subito che la UOTSLL era venuta quella mattina la tensione era nell’aria e tutta l’azienda era in subbuglio. Nei giorni successivi, tutti erano sorridenti, facevano a gara per offrirmi il caffé anche i capi, tutti avevano capito che avevo ragione quel materiale era amianto era stato rimosso completamente e tutti gli ordini di produzione delle porte taglia fuoco erano stati sospesi, anche il grembiule di amianto non si poteva più usare e fu sostituito con spessi grembiuli di cuoio solo i guanti di amianto erano comunque necessari e continuammo ad usarli fino a quando la puntatrice fu dismessa.Dopo un paio di mesi la produzione delle porte tagliafuoco riprese, nel frattempo tutta l’area interessata era stata bonificata, non si trovava un granello di polvere e tutte le pareti erano state imbiancate, l’amianto arrivava già tagliato a misura ed avvolto nel polietilene al fine di evitare la dispersione della polvere.

L’amianto venne sostituito con la fibra ceramica, l’anno successivo.Le successive modifiche della legge 257/92, fatte con l’articolo 47 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 hanno ad esempio impedito per me ed i miei compagni di lavoro di poter fruire dei benefici previdenziali in quanto circoscritto solo ai lavoratori che erano stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni, subordinati alla dimostrazione da parte del lavoratore dell’esistenza di 100 fibre litro per 8 ore per 10 anni, con questa precisazione: Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta. Dal 1981 al 1989 per una manciata di mesi non si arriva ai dieci anni se poi occorre anche dimostrare 100 fibre litro per 8 ore escludendo ferie, festività, malattia ecc.Rinunciai a fare la domanda, anche perchè nel 2005 sia Io che i miei compagni, stavamo benissimo ed Io in particolare mi ero illuso che con il mio intervento avevo abbassato il rischio mio e di tutti i miei compagni.

Dal 2005 al 2010 sono passati alla svelta 5 anni e le sere in ospedale ripensavo alla stupidità di questa decisione, se avessi fatto lo stesso la domanda anche se respinta, adesso potevo dimostrare che avevo ragione. Uscito dall’ospedale dopo l’operazione mi sentivo rinato, finalmente respiravo, ma la Tac non diceva la stessa cosa, il mesotelioma galoppava e senza una cura adeguata in breve tempo sarei passato a miglior vita. Comincia quindi a fare la chemioterapia ma, contemporaneamente cominciavo la trafila per il riconoscimento della malattia professionale, la legge 257 e le successive modifiche giustamente non ponevano nessun limite temporale alla richiesta dei benefici previdenziali per tutti quei casi di malattia professionale riconosciuta dall’inail, io avevo gia fatto i conti 35 anni e 6 mesi alla fine del 2011, nove anni di esposizione valevano quattro anni e mezzo diventavano 40 a fine anno potevo finalmente andare in pensione. La prima doccia fredda arriva a giugno quando ricevo il certificato di riconoscimento del periodo di esposizione all’amianto, io facevo collimare il periodo fino alla dismissione dell’amianto sostituito dalla fibra ceramica.

Non ci crederete ma il destino nei miei confronti c’è la proprio messa tutta per essermi avverso, mi hanno riconosciuto il periodo di esposizione dal 1981 fino al 7 marzo del 1988, che corrisponde alla bonifica successiva all’intervento della UOTSLL, insomma a causa del mio intervento in difesa della salute dei lavoratori nonché della mia, venivo penalizzato dovevo fare dal dicembre 2011 ancora un anno e mezzo fino al giugno del 2013. Finisco i 6 cicli di chemio e la TAC mi da ragione il tumore si è fermato, ma la chemio ha lasciato il segno, anemia, astenia, crampi, acufeni e molto altro, in ogni caso mi faccio una meritata vacanza prima di riprendere il lavoro e nel mese di agosto comincio la radioterapia allo scopo di stabilizzare il tumore per evitare in un periodo troppo ristretto a sottopormi ad altri cicli di chemio che difficilmente avrei potuto sopportare ma, tutte le mie peripezie di salute sono nulla a confronto della mazzata che ho ricevuto nel dicembre del 2011, con l’insediamento del governo Monti, il ministro Fornero, tra le lacrime annunciava la riforma delle pensioni. La pensione di anzianità diventa pensione anticipata e infatti sparirà in anticipo alla fine del 2017 sostituita dalla pensione di vecchiaia per tutti non prima dei 66 anni ma legata all’aumento della aspettativa di vita, che progressivamente arriverà a 70 anni e dal gennaio 2012 fino alla fine del 2017 potranno andare in pensione solo i lavoratori che hanno maturato 42 anni e 6 mesi ma, se inferiori di età ai sessanta anni verranno penalizzati economicamente.

Mi prende un colpo, ancora il destino si accanisce su di me? Questo significa che non potrò andare in pensione prima del dicembre 2015 altri due anni e mezzo, in pratica vengono vanificati i benefici della 257, oltre alla mia penalizzazione e quella di altri nella mia stessa situazione, dal 2017 chiunque si ammalerà per esposizione all’amianto perderà ogni beneficio, facciamo un esempio: Maurizio è nato nel 1962 comincia a lavorare a 20 anni nel 1982 è esposto all’amianto per 10 anni fino al 1991, nel 2018 dopo 28 anni di latenza si ammala di mesotelioma, gli è riconosciuta la malattia professionale e conseguentemente l’ articolo 13 comma 7 delle legge 257 del 1992 riconosce 5 anni di beneficio pensionistico. Con la normativa precedente Maurizio andava subito in pensione in quanto nel mese di marzo 2018 ha maturato 36 anni di contributi che sommati ai 5 della 257 diventano 41.

Con la riforma Fornero la situazione di Maurizio sarà peggiore della mia, poiché dal 2018 non sarà più possibile andare in pensione anticipata rispetto all’età di vecchiaia, perchè quando ci sarà solo il sistema contributivo varrà solo l’età minima per l’accesso alla pensione che, sarà per tutti di 66 anni, come dichiarato dallo stesso ministro nell’audizione in commissione lavoro alla Camera. Maurizio all’età di 56 anni con un tumore che ti da massimo 5 anni di vita secondo la Fornero deve lavorare ancora 10 anni. A questo punto è oggettivamente riscontrabile che, la norma di salvaguardia della legge 257 sarà completamente resa inefficace.

L’art. 24 del decreto Salva Italia fa espresso riferimento a delle clausole derogative soltanto per le categorie deboli, se un grande invalido del lavoro da malattia professionale, mesotelioma pleurico dovuto all’esposizione all’amianto non lo è, vorrei sapere quali sono state le categorie più deboli che hanno beneficiato di queste deroghe. Altrimenti non c’è coerenza tra quanto enunciato dalla legge, rispetto alla sua reale applicazione. La nuova riforma delle pensioni è impostata sull’aumento della speranza di vita, la legge n. 257 del 1992 che ha bandito l’amianto in Italia ha individuato dei benefici contributivi come oggettiva conseguenza della diminuzione della speranza di vita per i malati colpiti da patologie correlate all’asbesto. Com’è possibile che la nuova normativa non ne abbia tenuto conto? È giusto applicare una norma nuova impostata sull’aumento della speranza di vita a chi era già stato precedentemente riconosciuto un beneficio per la ragione opposta e come oggettivo riconoscimento del ritardo da parte dello stato nel fare una legge che ha bandito l’amianto? E’ possibile non rispettare I principi di solidarietà espressi nell’articolo 38 della Costituzione?

Il Ministro potrebbe risolvere questo problema senza giocare con la vita delle persone, confinando il riconoscimento dei benefici previdenziali solo a quei lavoratori che risultino effettivamente colpiti dalle patologie neoplastiche a prognosi infausta, viceversa la riforma Fornero si traduce in una vera e propria smentita della volontà legislativa con la quale si voleva compensare, con risarcimenti previdenziali, la perdita della salute e la riduzione dell’aspettativa di vita, causata dall’esposizione all’amianto.Senza una più che opportuna deroga tra l’altro enunciata e prevista dalla stessa riforma tutto questo viene rovesciato senza una ragione plausibile.

Nel successivo documento: “Breve resoconto delle peripezie di Tiberio Paolone nel 2011” racconto tutte le iniziative che ho fatto, e sono tante, per mettermi in contatto con il Ministro, che purtroppo non mi ha mai risposto direttamente, ed altri in sua vece hanno risposto sempre negandomi i diritti da me reclamati.

Breve resoconto delle peripezie di Tiberio Paolone nel 2011
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G (Interrogazione al ministro Fornero)

 

Ho il cancro per colpa dell’amianto, ma Fornero non mi manda in pensione

19 SET – Egregio direttore,
sono un malato oncologico nonché grande invalido del lavoro, sono una vittima dell’amianto, ho contratto il mesotelioma, tumore a prognosi infausta, negli anni ‘80 in seguito ad esposizione “inconsapevole” professionale all’amianto.

Alla data del 31/12/2011 con i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto previsti dalla legge n. 257 del 1992, ho maturato un’anzianità contributiva pari a 38 anni e 1 mese. Lavorando ancora con l’attuale normativa fino a giugno 2013, avrei maturato finalmente i 40 di contributi, ottenendo la possibilità di andare in pensione. Per il mesotelioma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi si ferma poco al di sotto del 20 per cento nella fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni e diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’età, purtroppo è curabile ma non è guaribile, la prognosi e quindi sempre infausta.

Avendo piena consapevolezza di dover morire, non vedevo l’ora di arrivare al giugno 2013 per poter disporre a mio piacimento della mia vita, senza dover fare i conti con le ferie ed il comporto della malattia, se sono fortunato, (sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi) forse due anni di pensione riuscivo a godermela.

Con le nuove modifiche introdotte dal decreto “Salva Italia” il mio pensionamento è rimandato al 2015 ammesso che sarò ancora vivo. Tutto questo viene motivato dal necessario adeguamento alla variazione della speranza di vita. Mi si consenta di far modestamente notare che, se equità e giustizia impongono questo, altrettanta equità e giustizia sono necessarie nei confronti di tutti i grandi invalidi del lavoro che si ritrovano con una speranza di vita ridotta, anzi così ridotta da essere rivalutata mediamente ogni tre mesi, tra un ciclo di chemioterapia ed un’altro, nonché ad una qualità della vita notevolmente compromessa ed una notevole fatica quotidiana per recarsi al lavoro.

Per questi motivi, immediatamente dopo l’approvazione del decreto Salva Italia, il 7 dicembre del 2011, scrissi una e-mail al ministro Fornero ed al Presidente Napolitano, senza ottenere alcun riscontro.
Sollecitai più volte una risposta ma non ottenni mai nessun riscontro. Un giorno sono andato sul sito del Quirinale, scoprendo che potevo inviare una richiesta al Presidente Napolitano con una procedura che garantiva la ricezione, dopo due settimane con grande soddisfazione ho ricevuto la lettera del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Decisi quindi di inviare un nuovo sollecito, il 18 marzo 2012 ai Ministri Fornero e Balduzzi allegando la scansione della lettera nella e-mail. Dopo solo un sollecito il 27 marzo finalmente una risposta da parte della segretaria particolare del Ministro Fornero che, in pratica ha trasformato la mia richiesta al ministro in un esposto all’INPS.
Ho trovato il numero di telefono della segereria del ministro e ne ho immediatamente approfittato per contattarla, non è stato facile ma dopo una decina di telefonate sono finalmente riuscito a parlargli.
Ho spiegato alla dottoressa che, il presidente dell’Inps, se chissà quando risponderà, non potrà che ribadire quanto da me già spiegato, cioè che la normativa non prevede al riguardo nessuna deroga e quindi lui non può fare nulla. Gli ho spiegato quindi che per me il fattore tempo non è un “di cui” e non posso aspettare che la prassi burocratica venga espletata. Conseguentemente ho chiesto se il Ministro Fornero fosse consapevole del fatto che il suo provvedimento costringe anche i grandi invalidi del lavoro al prolungamento dell’attività per altri due anni e mezzo e che, nel caso specifico delle vittime dell’amianto, annulla di fatto gli effetti positivi nei confronti di questi di un’altra legge che consente appunto di aumentare del 50% i contributi per i periodi di effettiva esposizione all’amianto.

La segretaria del ministro mi ha risposto; “Ma cosa crede Lei, il Ministro queste cose le sa, quindi abbia fiducia che, se possibile, verranno presi provvedimenti e questo le deve bastare”. Ho quindi fatto le mie rimostranze, spiegando che, se corrisponde al vero che il ministro “queste cose le sa”, dovrebbe anche avere la buona creanza di rispondere e spiegare che cosa ha effettivamente intenzione di fare al riguardo.

Continuo tutt’oggi ad aspettare una risposta dal Ministro Fornero, perché è incomprensibile ed assurdo che il nuovo provvedimento del Governo nell’ambito della cosi detta “spending rewiew” contenga una deroga alla riforma che consentirà ad un notevole numero di dirigenti pubblici, in piena salute, il privilegio di essere collocati in pensione con la vecchia normativa, mentre i grandi invalidi del lavoro dovranno lavorare altri due anni e mezzo oltre i 40 anni.

Il Ministro ha il dovere di spiegarmi la razionalità, l’etica e l’equità di questa semplice constatazione, perché per il lavoro io perderò la vita, non credo che per quanto possa essere bravo il ministro, possa eguagliarmi.

La nuova riforma delle pensioni salvaguarda i grandi invalidi del lavoro (80% al 100%) solo per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, purtroppo, come dal mio punto di vista sarebbe corretto, non sono state previste clausole derogative per i grandi invalidi del lavoro per quanto riguarda la pensione di anzianità, oggi chiamata anticipata.

Questa è una profonda ingiustizia, una persona che dal lavoro, vuoi per infortunio oppure per malattia professionale, si ritrova con una invalidità pari all’80% ed oltre, non ha dato abbastanza? Non viene considerata una categoria debole? Inoltre questa esclusione annulla di fatto l’efficacia dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992.
Essendo, la mia aspettativa di vita praticamente inesistente questo è profondamente ingiusto.
Ritengo questo un problema che riguarda tutti i Grandi Invalidi del Lavoro ancora in attività, che come me affrontano tutti i giorni il proprio lavoro con maggior fatica, 40 anni non bastavano?
Questa legge inoltre oltre al danno contiene la beffa, se oltre che Grande Invalido sei anche un lavoratore precoce, (io ho cominciato a 16 anni), quando andrai in pensione dopo 42 anni e x mesi, ti vedrai decurtata la pensione perchè non hai ancora 62 anni, e purtroppo conseguentemente anche la reversibilità.
Possibile che si possa accettare passivamente un’ingiustizia del genere?
Non ho più fiducia nella politica, i partiti hanno fatto passare questa legge profondamente ingiusta.

Tiberio Paolone

22 Febbraio 2013

Vota per il TEATRO

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 14:53

Il sostegno alle fondazioni lirico sinfoniche è stato colpito dal governo Berlusconi in maniera indiscriminata ( Legge Bondi e taglio di 200 milioni al F.U.S.) ,  e da Monti, con  lo sfregio dell’ultimo taglio all’esangue fondo unico dello spettacolo di altri 20 milioni avvenuto pochi giorni fa e il REGOLAMENTO RECANTE NUOVO ASSETTO ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE.  Diffidiamo dalle nuove formazioni politiche  che vedono nei teatri pubblici solo dei carrozzoni da abbattere. Sosteniamo  etico a sinistra ( lista Di stefano) collegata ad Ambrosoli alle elezioni regionali per invertire l’andazzo della giunta Formigoni che è sempre stata avara con la Scala. E alla camera e senato sosteniamo la sinistra che ha difeso senza sè e senza ma la produzione culturale  e che non tollera più sprechi e clientelismi ma considera  la lirica e il patrimonio culturale del paese  un investimento economico primario  per  rilanciare lo sviluppo eco/compatibile per uscire dalla grave crisi economica.

11 Febbraio 2013

Come affogare nei debiti una Fondazione Lirico Sinfonica italiana.

Filed under: Articoli stampa,General — Lavoratoriscala @ 01:08

Vi chiederete come mai i teatri lirici italiani, o meglio molti di loro, siano in grandi difficoltà economico gestionali. Non tutti lo sono, beninteso, ma molti si. Come mai?
La risposta è facile: sono gestiti male. La prima responsabilità, è chiaro, è dei tagli indiscriminati che sono stati calati come una mannaia sul settore negli anni del governo Berlusconi, il governo che ha da sempre ritenuto la salvaguardia del nostro patrimonio culturale un inutile fastidio.
Si diceva: i teatri lirici italiani sono un pozzo di sperpero senza fondo. Quindi, anziché rifondarli per ottenere gestioni virtuose, si è deciso di tagliare i finanziamenti senza di fatto cambiare nulla nel loro modello gestionale.
Sin dalla scellerata idea di trasformare i nostri Enti Lirici in Fondazioni di diritto privato (Rutelli-Melandri) si sarebbe dovuto provvedere a un drastico cambio di modello gestionale: budget prefissati, nessuna possibilità di sforamento, adeguamento delle stagioni alle previsioni di introiti economici.
Invece, nulla di tutto questo accadde.
Sapete come potete oggi gestire una Fondazione? Sapete quale è la prassi di gestione da parte di tanti Sovrintendenti? Tenetevi forte.
Le voci da inserire in un bilancio.
Siete il Sovrintendente e avete incontrato ad una cena un assessore (comunale, regionale, provinciale, fate voi). A questa cena voi l’avete convinto che al vostro Teatro servono seicentomila euro in più per garantire una attività di ampio respiro. Il vostro assessore si dice convinto e vi dice che si può fare.
A questo punto, sulla parola, voi inserite nel bilancio preventivo questi seicento mila euro. Ma non è tutto. Programmate la prossima stagione come se quei seicentomila fossero certi e deliberati. Firmate contratti con i fornitori, con gli artisti, con i registi, con i direttori d’orchestra, con i fornitori di scene e costumi. Sulla parola avete inserito tutte le promesse che vi hanno fatto gli assessori, qualche sottosegretario, qualche amico di una fondazione bancaria, magari qualcuno della confcommercio, della associazioni industriali, ecc. ecc.
Voi avrete portato quindi nel bilancio preventivo (poniamo) cifre per qualche milione di euro che, a vostro dire, vi hanno promesso. Nessuno controllerà. Non i revisori, non i consiglieri di amministrazione, non il sindaco Presidente.
Poi succede che inizia la stagione che avete programmato e che nessuna delle somme previste è entrata. L’assessore ha visto la somma non essere accettata dal Bilancio, le Fondazioni Bancarie cambiano i vertici, le associazioni degli industriali rimangono perplesse, qualcuno esce dal cda, magari. Insomma voi vi trovate con una stagione in corso senza nessuna copertura finanziaria. Vi rimangono solo i soldi che vi dà la legge (come era prevedibile). Ma voi avete firmato impegni di spesa per molti ma molti milioni in più.
E allora la prima cosa che fate è non pagare i fornitori. Niente saldo per i laboratori tecnici e scenografici, niente saldo per i noleggi, niente pagamenti per le forniture sartoriali, ecc. ecc.
Poi iniziate a dilazionare tutti i pagamenti con tutti gli artisti (a parte quelli “amici”). Li pagherete l’anno dopo o a sei mesi se vi arriva la tranche ministeriale. Magari segnate le somme promesse che non vi hanno mai dato enti, assessori vari e compagnia bella come crediti vantati dalla Fondazione. È successo. Succede ancora oggi.
Così avete messo gli assessori, le banche e le associazioni varie con le spalle al muro: «Ci devono più di quattro milioni» magari dichiarate ai giornali. E tutti a bestemmiare contro quei cattivoni che non vogliono scucire i cordoni della borsa.
E arriva il secondo anno dove, come il primo, voi programmate una stagione faraonica e principesca, con grandi artisti e grandi allestimenti. tanto per il secondo anno i fornitori vi daranno ancora credito. Poi sono tanti i fornitori nel mondo. Idem per gli artisti. Troverete sempre un artista disposto a venire gratis o ad accettare di essere scritturato con pagamento incerto anche dopo anni. Lo pagherete di più, ma lo trovate. E anche il secondo anno lo fate senza copertura economica. Dal terzo in poi iniziate a dare le colpe del dissesto finanziario alle eccessive spese per i dipendenti. Va molto di moda e fa sempre un populistico effetto.
Questo trucco funziona in genere per tre o quattro anni. Può durare di più se avete coperture politiche che vi permettono, ogni volta che le deiezioni raggiungono il livello degli occhi, di abbassare un pochino il passivo. Basta un decimo del buco che avete fatto finora per andare avanti ancora qualche anno.
Nel mentre i vostri referenti politici vi troveranno qualche altro aggancio per un nuovo incarico in un altro teatro, magari più prestigioso di quello di prima. Voi lascerete il teatro che avete affogato di debiti magari lasciando anche un bel ricordo… (“Ah, però che belle stagioni che ha fatto…”) e andate da un’altra parte a combinare gli stessi disastri.
Tutte le spese accessorie delle cause di mancato pagamento che perderete regolarmente (ovvio: prestazioni già erogate) andranno poi a ingrandire il buco economico le cui conseguenze pagheranno solo i dipendenti.
Aggiungete accordi di impegni di spesa fra teatri stipulati solo sulla parola, assunzioni amministrative inutili inventando ruoli e uffici senza giustificazione reale, ed ecco che il disastro in pochi anni è compiuto.

Il guaio delle Fondazioni che oggi sono nei guai è che vengono gestite in questa maniera.

Nessuno insegue i manager dissoluti chiedendogli indietro i danni che hanno combinato, nessuno vieta ai sovrintendenti di fare stagioni senza copertura economica certa e si continua con lo sfascio.
nessuno di questi manager che vampirizzano i teatri con le loro gestioni tossiche ha mai terminato il suo mandato più povero di quando ha iniziato. Per essere eufemistico.
Questi gestori distruttori di teatri e fondazioni, sono coloro che oggi hanno i curriculum più ragguardevoli, quelli che incutono addirittura rispetto, a chi non conosce la verità.

Ci sono anche Fondazioni virtuose, è inutile dirlo. Ma tutte quelle che soffrono (tante) sono quelle che da tempo vengono saccheggiate da gestori scellerati. E che continuano a rifiutarsi di cambiare modello di management.

Nessuno dei controllori dice mai nulla durante gli scempi, salvo poi urlare e sbraitare contro i lavoratori e gli artisti quando la frittata non si può più nascondere.
Nessuno si rende conto che l’origine dei buchi vertiginosi da decine di milioni di euro pubblici derivano solamente da aver avvallato e programmato attività superiori a quello che i conti avrebbero permesso. È l’attività di direzione artistica, in combutta con la sovrintendenza, ad affossare i teatri. L’irresponsabile perseveranza negli anni nel fare stagioni e allestimenti “grandiosi” e “indimenticabili” senza poterselo permettere.
Tanto poi i manager che gestiscono i teatri, i loro lauti stipendi li hanno sempre assicurati. Altrettanto non si potrà dire per gli stipendi dei dipendenti o per il lavoro svolto da artisti e fornitori. Tutti questi rischieranno molto.
Ecco perché, ve l’ho spiegato.
Dovunque io vada nel mondo da sempre il nome dell’Italia è accostato all’Opera Lirica che rappresenta la parte del nostro patrimonio culturale più conosciuta sul pianeta. È questo il motivo per cui lo Stato ha sempre ritenuto di doverla tutelare, perché è patrimonio identitario dell’Italia nel mondo.
Ma c’è chi approfitta del doveroso sostegno pubblico per gestire malamente e intascarsi soldi a sbafo. E anche molti. La soluzione non è certo smettere di sostenere pubblicamente questo nostro patrimonio così importante. La soluzione è smettere di mettere al governo dei nostri teatri degli incapaci e allontanarli per sempre. Possibilmente a calci nel culo.

Gianluca Floris  

Posted on 10/06/2012 by


 

6 Febbraio 2013

REGOLAMENTO RECANTE NUOVO ASSETTO ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 05:05

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA www.governo.it/backoffice/allegati/70198-8380.pdf

analisi dell’impatto della regolamentazione – Governo Italiano

www.governo.it/backoffice/allegati/70198-8382.pdf

Fondazioni: i sindacati annunciano mobilitazioni contro il regolamento sulle fondazioni liriche.

“Congelare e annullare di fatto” il regolamento sulle fondazioni liriche approvato lo scorso 22 dicembre dal Consiglio dei ministri. Lo chiedono i sindacati, che annunciano una “mobilitazione nazionale contro la distruzione dello spettacolo dal vivo”, dichiarando lo stato di agitazione nazionale e locale del settore, con scioperi che potrebbero essere annunciati venerdì dopo l’assemblea prevista al Maggio Fiorentino.
In un lungo documento unitario, i sindacati ribadiscono che l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto concernente il regolamento sull’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche, è avvenuta “in palese violazione dell’iter di consultazione previsto dalla stessa legge 100“.
“Malgrado le nostre ripetute richieste – spiegano – non è stato attivato il tavolo operativo di confronto di tutte le parti interessate che doveva necessariamente precedere la formazione e i contenuti del testo messo in approvazione dal Consiglio dei ministri. Ci siamo così ritrovati a provvedimento deliberato a fine anno e il testo approvato dal CdM ci è stato inoltrato solo in data 21 gennaio 2013“.
Dito puntato, da parte dei sindacati, anche sul merito del provvedimento, giudicato “contraddittorio rispetto alle disposizioni di legge che lo sovrintendono, incoerente con l’obiettivo primario di riforma per una tenuta e un rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche ma coerente ed esplicito circa le finalità destrutturanti e di cancellazione del sistema di produzione culturale musicale, di lirica e di danza-balletto in Italia a partire dal 2005 con la legge 43 e perpetrata negli anni successivi”.
Da qui la richiesta di congelare il provvedimento, attivando “confronti congiunti articolati e di merito per esaminare concretamente i reali problemi e costruire così una vera riforma che valorizzi e ottimizzi la produzione culturale delle fondazioni e non le conduca a una costruita involuzione e decadimento della capacità e qualità produttiva”.

Fonte: ANSA   Decreto fondazioni liriche: Bondi convoca i sovrintendenti e i sindacati nazionali dello spettacolo

30 Gennaio 2013

CdA Scala e il codice etico.

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 16:17

Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala

Presidente Giuliano Pisapia (Sindaco di Milano)

Vice Presidente Bruno Ermolli

Consiglieri: Stéphane Lissner, Giovanni Bazoli, Guido Podestà. Aldo Poli, Paolo Scaroni, Fiorenzo Tagliabue, Alessandro Tuzzi, Margherita Zambon.

Collegio dei Revisori dei Conti .    Presidente Mario Cattaneo

Membri Effettivi Marco De Luca, Marcello Coato

Membro Supplente Nadia Palmeri            

Codice etico

Parte speciale A

Parte speciale B

Parte speciale C

Parte speciale D

Parte speciale E

Parte speciale F

Parte speciale G

Parte speciale H

Parte speciale I

Modello di organizzazione, gestione e controllo

tratto dal c. etico.     3.1.6 Correttezza nella gestione dei contratti
Con riferimento ai rapporti in essere, chiunque operi in nome e per contro della Fondazione deve evitare di prendere spunto da eventuali lacune contrattuali o da situazioni impreviste per rinegoziare il contratto sfruttando la posizione di dipendenza o di inferiorità in cui si sia venuto a trovare l’interlocutore. La Fondazione si adopera affinché i contratti e gli incarichi di lavoro siano eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente e liberamente dalle parti.

17 Gennaio 2013

Raggiunto accordo appalti delle pulizie al Teatro alla Scala

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 19:56

Picture or Photo of Successful cleaning people teamwork giving thumbs up and holding products for clean house                           logo_CUB

Fumata bianca negli appalti delle pulizie al Teatro alla Scala

da Alex Miozzi Responsabile comunicazione CUB Nazionale.

Raggiunto l’accordo con cui si stabilizza a tempo indeterminato e senza periodo di prova i 30 lavoratori della cooperativa che si occupa delle pulizie del Piermarini. Fiorito, CUB Informazione & Spettacolo: “Il nuovo obiettivo è un’azione di allargamento delle ore di appalto richieste dalla stessa Scala, per ora insufficienti”.
 
Milano, 17 gennaio 2013. Dopo otto ore di trattative, è di ieri l’accordo raggiunto fra CUB Informazione & Spettacolo con ATI Consorzio Stabile MILES Servizi Integrati COOPER PUL di Salerno, rappresentata dal signor Luigi Genovesi e dall’avvocato Giuseppe Lopardo, per i lavoratori delle pulizie degli spazi della “Fondazione Teatro Alla Scala”, attraverso un’intesa che si compone di due parti.
 
La prima vede la regolarizzazione del rapporto di lavoro, con lettera di assunzione dal primo di gennaio 2013, per trenta lavoratori, quattro dei quali ex interinali, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e senza periodo di prova, regolato dalla legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori, ndr) con conseguente riconoscimento di CUB Informazione & Spettacolo per quanto riguarda anche tutte le implicazioni relative all’attività sindacale.
 
Il secondo punto, legato all’appalto in sé, rispetto alle ore mensili lavorate e la distribuzione oraria fra lavoratori, vede da una parte un quid orario previsto maggiore di quello richiesto dal Teatro alla Scala, per cui per questa eccedenza oraria verrà richiesta la cassa integrazione in deroga.
 
Fra i criteri dell’assegnazione delle ore a ogni lavoratore, oltre a tenere conto delle posizioni funzionali e delle qualifiche, l’accordo prevede che verrà preso in considerazione anche il carico famigliare di ciascun lavoratore.
 
Nell’attesa, dopodomani, dell’assemblea dei lavoratori di quest’azienda chiamata ad approvare l’accordo raggiunto, il giudizio di CUB Informazione & Spettacolo è nettamente favorevole, anche perché, riportando la questione all’interno dei corretti binari della vicenda, il sindacato dà atto all’azienda di avere compreso le ragioni dei lavoratori e del sindacato.
 
“La nuova questione che si pone ora è il superamento delle ore in cassa integrazione in deroga attraverso un’azione di modifica e allargamento dell’appalto” dichiara Giuseppe Fiorito, segretario generale di CUB Informazione & Spettacolo “riguardo a quello che noi riteniamo essere l’aspetto negativo della questione, ovvero le ore di pulizia assegnate dalla stessa Scala che non sono sufficienti. E su questo la partita è totalmente aperta”.
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Alex Miozzi – Responsabile comunicazione Confederazione Unitaria di Base
V.le Lombardia, 20 – 20131 Milano – Mobile 346 6326088 – Tel. 02 70631804 – Fax 02 70602409
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