Il decreto-legge 91/2013, approvato definitivamente dalla Camera il 3 ottobre 2013, reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento a Pompei e all’area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, nonché disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento al tax credit per il cinema e per la musica, e alle fondazioni lirico-sinfoniche. Esso fa seguito ad alcune prime misure adottate nella XVII legislatura con i D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e 76/2013 (L. 99/2013).
informazioni aggiornate a giovedì, 3 ottobre 2013.
Articolo 11
(Interventi per le fondazioni lirico-sinfoniche e per gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali)
L’articolo 11, modificato durante l’esame al Senato, reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.
L’intervento per le fondazioni lirico-sinfoniche fa seguito a quello, da ultimo, disposto con l’art. 11, co. 17, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) che ha autorizzato il MIBACT, per l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime.
In particolare, l’art. 11 prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo, cui le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a presentare un piano di risanamento, nonché la possibilità di concedere finanziamenti a valere su un Fondo di rotazione, appositamente istituito con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, e anticipazioni finanziarie, già per il 2013, in favore delle fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.
Ulteriori disposizioni riguardano la governance delle fondazioni, il coordinamento dei programmi e delle attività delle stesse, il relativo personale, nonché i criteri per l’attribuzione a ciascuna fondazione della quota del FUS.
Per alcuni di tali aspetti, si disciplina con decreto-legge quanto, in base all’art. 1 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) – anch’esso intervenuto per far fronte alla profonda crisi del settore, razionalizzare le spese degli enti e implementare la produttività, nonché i livelli di qualità delle produzioni offerte – avrebbe dovuto costituire oggetto di regolamenti di delegificazione, che dovevano intervenire entro il 31 dicembre 2012.
Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 1014 evidenziava che si è cercato di stabilire con urgenza forme più appropriate di controllo degli atti di gestione e di verifica della sostenibilità economico-finanziaria di determinate spese.
Inoltre – fatto riferimento all’originaria carenza di capitalizzazione, già presente con la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche del 1996 e ai crescenti costi di produzione (in primis, quelli del personale), e rilevato che il FUS non ha garantito un adeguato sostegno finanziario – sottolineava le profonde crisi strutturali, evidenti soprattutto nella amministrazione straordinaria cui sono sottoposte tre fondazioni, ed evidenziava che l’attuale crisi di indebitamento, in cui versa la maggior parte delle fondazioni, è commisurabile, alla data del 31 dicembre 2012, in 377,4 milioni di euro, con forte esposizione nei confronti degli istituti di credito per 162,9 milioni di euro e rilevanti interessi passivi.
Cenni sui principali interventi normativi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche
Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente (all’epoca, Ministero del turismo e dello spettacolo). In particolare, l’art. 6 della legge ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell’Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona – ed ha individuato l’Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione teatro lirico di Cagliari), quali istituzioni concertistiche assimilate. Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.
Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal FUS.
Successivamente, con il già citato D.L. 64/2010 (L. 100/2010) (al riguardo, si veda il dossier del Servizio Studi n. 357 del 17 giugno 2010) sono stati disposti ulteriori interventi nel settore lirico-sinfonico, al fine di razionalizzare le spese e al contempo implementare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte, In particolare, è stata prevista l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui si è detto.
Tra i criteri indicati per l’adozione dei regolamenti di delegificazione vi erano quelli relativi all’individuazione di indirizzi in materia di composizione degli organi, gestione e controllo dell’attività, partecipazione di finanziatori pubblici e privati, alla previsione di forme adeguate di controllo e vigilanza sulla gestione economico finanziaria, alla previsione di specifici strumenti di raccordo dell’operato delle fondazioni, all’’incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, alla destinazione di una quota crescente di finanziamento statale in base alla qualità della produzione, all’eventuale previsione di forme organizzative speciali, all’attribuzione all’amministratore generale, ovvero sovrintendente, della responsabilità della gestione.
Il D.L. 64/2010 ha, peraltro, determinato un intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché da tempo privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996[35].
Con DPR n. 117 del 2011 (sul cui schema di regolamento – Atto n. 331 – si veda il dossier del Servizio Studi n. 295/0 del 28 febbraio 2011) è stato adottato un primo regolamento di delegificazione che ha stabilito criteri e modalità per il riconoscimento di forme organizzative speciali ad alcune fondazioni lirico-sinfoniche. Sulla base del DPR 117/2011 è stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all’Accademia di S. Cecilia (D.M. 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (D.M. 16 aprile 2012). In seguito, peraltro, con sentenza del TAR del Lazio, sezione prima, n. 10262 del 7 dicembre 2012, è stato disposto l’annullamento del DPR 117/2011, confermato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza 3119 del 6 giugno 2013.
Il termine per l’emanazione degli ulteriori regolamenti di delegificazione – inizialmente fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 64/2010 – è stato successivamente posticipato dall’art. 22, co. 5, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) al 31 dicembre 2012.
Nella seduta del 22 dicembre 2012 il Consiglio dei Ministri ha svolto l’esame preliminare di uno schema di regolamento che disciplinava l’ordinamento e l’organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, mai pervenuto alle Camere.
La procedura per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e i contenuti del piano di risanamento (commi 1-2)
Il comma 1 prevede la presentazione di un piano di risanamento da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche che:
§ si trovano nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996[36];
§ sono state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi[37], non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione;
§ non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.
Il piano di risanamento, che deve essere presentato al commissario straordinario (v. infra) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, deve intervenire – a seguito delle modifiche introdotte dal Senato – su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.
I contenuti inderogabili del piano di risanamento sono individuati nei seguenti:
§ rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora (lett. a)); nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito devono essere precedute dalla verifica che gli istituti bancari non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici (c.d. interessi sugli interessi) sugli affidamenti concessi alle fondazioni liriche;
§ indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione (lett. b));
§ riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2012, nonché – a seguito delle modifiche introdotte dal Senato – razionalizzazione del personale artistico (lett. c)), previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
§ divieto di ricorrere a nuovo indebitamento per il triennio 2014-2016, salvo il caso di finanziamento a valere sul Fondo di rotazione (v. infra, comma 6), ipotesi nella quale nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurarne il rimborso (lett. d));
§ entità del finanziamento dello Stato – a valere sul Fondo di rotazione – utilizzata per contribuire all’ammortamento del debito, nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano (lett. e));
§ individuazione di soluzioni compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore[38] e idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale o almeno di equilibrio del conto economico (lett. f));
§ cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano (lett. g)), previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Al riguardo, la relazione illustrativa dell’A.S. 1014 evidenziava che causa principale del dissesto “è data dal costo delle cosiddette masse artistiche, tecniche amministrative, il cui costo nel 2012 assomma a ben 308.748.241 euro. […] La lievitazione nel tempo del valore economico dei contratti integrativi aziendali, nel loro ammontare percentuale rispetto al valore economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro, tocca infatti nel 2011 punte superiori anche al 35-38 per cento, con una spesa complessiva superiore a 75.000.000 euro”.
Si ricorda, altresì, che l’art. 3, co. 3-bis, del D.L. 64/2010 ha disposto che i contratti integrativi aziendali in essere alla data della sua entrata in vigore potevano essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale faceva riferimento l’art. 2.
§ nel corso dell’esame al Senato è stato attribuito al legale rappresentante delle fondazioni lirico-sinfoniche l’obbligo di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti (lett. g-bis)).
In base al comma 2, il piano di risanamento è approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.
Il piano è corredato di tutti gli atti necessari a dimostrare attendibilità, fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell’accordo raggiunto con le associazioni sindacali (in ordine alle previsioni cui si è già accennato).
Il commissario straordinario del Governo (commi 3-5)
In base al comma 3, nel testo come modificato dal Senato, con decreto MIBACT-MEF, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è nominato un commissario straordinario del Governo dotato di una comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale.
Il medesimo decreto stabilisce, altresì, durata dell’incarico e – a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni interessate dalla procedura di risanamento – compenso del commissario straordinario, nei limiti fissati dall’art. 15, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) (che prevede una parte fissa e una parte variabile, ciascuna per un massimo di 50 mila euro annui) (comma 5).
Le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti dell’organo commissariale sono assicurate dal MIBACT, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Il commissario straordinario del Governo svolge le seguenti funzioni:
§ riceve i piani di risanamento, con allegate le informazioni sugli incarichi di cui all’art. 9, co. 2, presentati dalle fondazioni e ne valuta, d’intesa con le medesime, eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito. Nel corso dell’esame presso il Senato, la disposizione è stata integrata prevedendo che eventuali modifiche incidenti sulle questioni relative al personale, di cui al comma 1, lett. c) e g), sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative (lett. a)).
Non è chiaro il riferimento al co. 3 dell’art. 9, che disciplina la tempistica di pubblicazione degli elementi informativi di cui al co. 2;
§ propone i piani di risanamento all’approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità (lett. a));
§ sovrintende all’attuazione dei piani ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo un’apposita relazione da trasmettere al MIBACT, al MEF e alla competente sezione della Corte dei conti (lett. b));
§ tenuto conto dello stato di avanzamento degli stessi, può richiedere l’aggiornamento dei piani con le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati (lett. c)); le eventuali integrazioni e modifiche sono approvate, su proposta motivata del commissario, con decreto MIBACT-MEF (comma 2, ultimo periodo). Rispetto alla procedura di approvazione iniziale del piano, dunque, non è previsto, in questo caso, il parere del collegio dei revisori dei conti; inoltre, non è prevista l’intesa con le parti negoziali nel caso in cui l’aggiornamento riguardi questioni relative al personale;
§ assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati (lett. d)).
Al riguardo, si evidenzia che, in base a quanto dispone il comma 1, il cronoprogramma delle azioni di risanamento non è incluso tra i contenuti inderogabili del piano di risanamento;
§ sentiti i Ministeri interessati (si intenderebbe, MIBACT e MEF), e previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, può adottare atti e provvedimenti anche in via sostitutiva, al fine di assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati (lett. e)).
Il Fondo di rotazione (commi 6-8)
Il comma 6 prevede l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo di rotazione, con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, per la concessione di finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 1, della durata massima di 30 anni.
Agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo si provvede, ai sensi del comma 8, mediante corrispondente riduzione della dotazione della “Sezione Enti locali” del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1, comma, 10 del D.L. 35/2013 (L. 64/2013).
Si ricorda che tale Fondo, per la cui costituzione il D.L. 35/2013 ha autorizzato l’emissione di debito aggiuntiva, è stato istituito nello stato di previsione del MEF per concedere anticipazioni di liquidità a favore degli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati dagli enti territoriali.
Il Fondo è distinto in tre sezioni (a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio), “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, gestita da Cassa depositi e prestiti fuori bilancio, “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Tali ultime due sezioni sono gestite direttamente dal MEF.
Il Fondo opera a restituzione, nel senso che le anticipazioni di liquidità sono erogate agli enti territoriali i quali sono tenuti a restituirle secondo un piano di ammortamento, che, per ciò che specificamente concerne gli enti locali, è di durata massima di 30 anni e prevede rate costanti annuali, comprensive di quota capitale e quota interessi (cfr. infra comma 7).
La dotazione originaria del Fondo, pari complessivamente a 9,328 miliardi di euro per il 2013 e 14,528 miliardi per il 2014 è stata rimodulata dal comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 102/2013, attualmente all’esame delle Camere per la sua conversione, in complessivi 16,5 miliardi di euro per il 2013 e 7,3 miliardi per il 2014.
In particolare, l’importo per l’anno 2014 è ripartito in 189 milioni di euro destinati alla “Sezione enti locali”, 625,6 milioni destinati alla “Sezione Regioni e province” e 6.494,8 milioni destinati alla “Sezione debiti sanitari”.
Si ricorda, inoltre, che il comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 102/2013 aggiunge 7,2 miliardi per il 2014 nella dotazione complessiva del Fondo, finalizzando tali risorse “ad ulteriori pagamenti” da parte degli enti territoriali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, demandando però ad un successivo decreto del MEF, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza Unificata, entro il 28 febbraio 2014, la definizione della distribuzione dell’incremento tra le tre Sezioni del Fondo.
Il finanziamento erogabile a ciascuna fondazione è definito con il medesimo decreto interministeriale di approvazione del piano di risanamento, di cui al comma 2.
Ai sensi del comma 7, l’erogazione delle somme alla fondazione è subordinata alla sottoscrizione di un contratto conforme al contratto tipo, appositamente predisposto dal commissario straordinario e approvato dal MEF, nel quale sono, tra l’altro, indicati:
§ tasso di interesse sui finanziamenti;
§ misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento;
§ modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme;
§ modalità di recupero e applicazione di interessi moratori, qualora l’ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate di ammortamento.
Alla copertura degli oneri che ne conseguono, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede – ai sensi dell’art. 15 – con le maggiori entrate recate dal provvedimento.
La relazione tecnica chiarisce che si tratta di una stima prudenziale operata al fine di tener conto del possibile minor flusso di interessi attivi che deriverebbero dai finanziamenti a favore delle fondazioni lirico sinfoniche.
Il comma 7 non fissa, infatti, il tasso di interesse dei finanziamenti, che potrebbe risultare – afferma la relazione tecnica – inferiore a quello che sarebbe stato realizzato qualora le somme – dal comma 6 destinate al finanziamento alle fondazioni lirico sinfoniche – fossero state utilizzate per le anticipazioni concesse agli enti locali ai sensi della normativa sul Fondo liquidità di cui all’articolo 1, comma 10, del D.L. 35/2013.
La relazione tecnica comunque afferma che l’importo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 corrisponde ad un tasso medio del 4 per cento sull’intero ammontare dei prestiti concedibili, pari a 75 milioni di euro.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 1, co. 13, del D.L. 35/2013 (L. 64/2013) stabilisce che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità a favore degli enti locali effettuate a valere sul Fondo anticipazioni liquidità di cui all’articolo 1, comma 10, è pari, per le erogazioni dell’anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni rilevato dal Ministero dell’economia – Dipartimento del tesoro all’8 aprile 2013 (3,302 percento). Per l’erogazione dell’anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del MEF entro il 15 gennaio 2014.
Anticipazioni finanziarie (commi 9 e 10)
Il comma 9 prevede, per le fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione ordinaria, una speciale procedura da attivare, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario.
In particolare, prevede che alle fondazioni in questione possono essere concesse dal MIBACT, su indicazione del Commissario straordinario, anticipazioni finanziarie, per un importo complessivo fino a 25 milioni di euro per il 2013, utilizzando le disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, nonché le somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale (al riguardo si veda, più approfonditamente, infra, paragrafo relativo ai commi 11 e 12).
Per accedere alle anticipazioni finanziarie, la fondazione deve:
§ comunicare al MIBACT e al MEF, nel termine sopra indicato di 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito esistente al 31 dicembre 2012, (che, come già previsto nel comma 1, prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario), nonché l’avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nei termini di cui allo stesso comma 1 (lett. a);
§ concludere, entro il termine previsto per la presentazione del piano di risanamento, ossia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l’accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano medesimo (lett. b).
Si segnala che la condizione di cui alla lett. b), letteralmente prevista per l’accesso alle anticipazioni finanziarie, prevede un termine che, di fatto, sembrerebbe successiva all’effettiva anticipazione, da concedere “nelle more del perfezionamento del piano di risanamento”.
Ai sensi del comma 10, il rimborso delle anticipazioni finanziarie avviene “secondo quanto previsto dai commi 6 e 7”.
L’intendimento sembrerebbe quello di prevedere – analogamente al disposto di cui al comma 7 – l’erogazione delle anticipazioni subordinatamente alla sottoscrizione di contratti conformi al contratto tipo.
Se l’interpretazione è corretta, sembrerebbe opportuno esplicitare il concetto.
Personale in eccedenza delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 13)
Il comma 13 reca disposizioni per il personale delle fondazioni eventualmente (come precisato dal Senato) risultante in esubero a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche disposta ai sensi del comma 1[39].
In particolare, per tale personale la norma dispone, in primo luogo, l’applicazione, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, dell’istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nella P.A., di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).
L’art. 72, co. 11, del D.L. 112/2008 ha riconosciuto la facoltà per le pubbliche amministrazioni, per il triennio 2009-2011 (periodo successivamente prorogato per il triennio 2012-2014 dall’art. 1, co. 16, del D.L. 138/2011 nonché confermato dall’art. 22, co. 5, del D.L. 201/2011), di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente (compresi i dirigenti) abbia maturato un’anzianità contributiva pari a 40 anni (con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici). Viene specificato che tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001.
La nuova disciplina non trova applicazione nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Successivamente, l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà richiamata, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Specifici criteri e modalità applicative per i dipendenti dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, sono rimessi ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel caso vi siano ulteriori eccedenze di personale, la norma demanda ad uno o più specifici D.P.C.M. la determinazione di un’apposita procedura selettiva di idoneità (previa informativa alle OO.SS.) e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato delle Fondazioni, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nella società Ales S.p.A., nell’ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà di assunzioni di tale società.
La società Arte Lavoro e Servizi (ALES spa) è stata costituita nel dicembre 1998, ai sensi dell’articolo 20 della L. 196/1997, al fine di consentire la stabilizzazione di personale impiegato in attività socialmente utili presso il MIBAC ed ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. Il Ministero partecipò alla costituzione, sottoscrivendone il capitale per il 30% delle azioni. Socio di maggioranza era Italia Lavoro spa, allora controllata da Itainvest spa.
L’art. 26, co. 1, della L. 69/2009 ha successivamente disposto il trasferimento a titolo gratuito della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro spa in ALES spa (70%) al MIBAC, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella stessa ALES spa, con riguardo – secondo quanto desumibile dalla rubrica dell’articolo – al personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro spa.
In base a tale previsione, il MIBAC – che precedentemente deteneva solo il 30% del capitale sociale – è divenuto azionista unico della ALES spa[40].
Come precisato nel corso dell’esame al Senato, quanto previsto dal comma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Liquidazione coatta amministrativa delle fondazioni (comma 14)
Il comma 14 prevede che le fondazioni che si trovano nelle condizioni descritte al comma 1, per le quali non è stato presentato o non è stato approvato entro i termini previsti un piano di risanamento, ovvero che non raggiungono entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
Il medesimo effetto è determinato, ai sensi del già citato comma 10, dal mancato verificarsi delle condizioni previste per l’accesso alle anticipazioni finanziarie (co. 9, lett. a) e b)).
Governance delle fondazioni lirico-sinfoniche (commi 15-17)
Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, i commi 15 e 16 dispongono che (tutte) le fondazioni lirico-sinfoniche devono adeguare i propri statuti, attenendosi alle disposizioni di seguito indicate, entro il 30 giugno 2014 (termine così posticipato, rispetto a quello del 31 dicembre 2013 previsto dal D.L., a seguito delle modifiche introdotte dal Senato). Il mancato adeguamento nei termini indicati determina l’applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 367/1996.
Le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, si prevede, tuttavia, che, in caso di rinnovo degli organi in scadenza, l’entrata in vigore dei nuovi statuti può essere anticipata.
In particolare, i nuovi statuti devono prevedere:
a) una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, tutti – si intenderebbe, ad eccezione del presidente – della durata di cinque anni (a fronte dei 4 attualmente previsti per alcuni organi. Ulteriori differenze riguardano la rinnovabilità dei mandati):
§ il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione – ovvero di persona da lui nominata – con funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente.
Questa prescrizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, che – come già attualmente – è presieduta dal presidente dell’Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.
La novità rispetto a quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 367/1996 è dunque costituita esclusivamente dalla possibilità che il sindaco deleghi la presidenza ad altro soggetto;
§ il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro[41], versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, si stabilisce, inoltre, che il numero dei componenti non può comunque essere superiore a 7 e che la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. In base al comma 17, il consiglio di indirizzo deve assicurare il pareggio del bilancio. La violazione di tale obbligo comporta – oltre all’applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 367/1996 – la responsabilità personale prevista, per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, dall’art. 1 della L. 20/1994.
Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 367/1996, il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da sette a nove, compreso il presidente, tra i quali i rappresentanti dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo e i rappresentanti della regione in cui ha sede la fondazione (fa eccezione il c.d.a. dell’Accademia nazionale di S. Cecilia, composto da tredici membri, compresi il presidente e il sindaco di Roma, tra cui, oltre ai rappresentanti dell’autorità di governo e della regione, cinque eletti dal corpo accademico). I componenti del cda, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
Con riferimento alla partecipazione dei privati al cda, l’art. 10 del d.lgs. 367/1996 dispone che lo statuto può prevedere che possono nominare un rappresentante nello stesso consiglio i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno 2 anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all’8 per cento del totale dei finanziamenti statali[42]. La permanenza nel c.d.a. dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all’erogazione da parte di costoro dell’apporto annuo per la gestione dell’ente. L’apporto complessivo dei fondatori privati al patrimonio della fondazione non può comunque superare la misura la misura del 40 per cento del patrimonio stesso;
§ il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo.
L’art. 13 del d.lgs. 367/1996 dispone che il sovrintendente nomina, sentito il c.d.a., il direttore artistico e può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente. Egli cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato;
§ il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBACT. L’incarico dei membri del collegio è (l’unico) rinnovabile per non più di due mandati[43].
In base all’art. 14 del d.lgs. 367/1996, il collegio dei revisori, nominato con D.I., si compone di 3 membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall’autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l’altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. I revisori restano in carica per quattro anni (non è previsto, dunque, il rinnovo del mandato).
Il compenso degli organi è stabilito in conformità a criteri stabiliti con decreto MIBACT-MEF, per la cui emanazione non è previsto un termine;
b) la partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, non inferiori al 3 per cento (sul punto si veda, ante, la disciplina previgente);
c) l’articolazione del patrimonio in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell’ente.
Al riguardo la relazione illustrativa dell’A.S. 1014 evidenziava che l’individuazione di due fondi è finalizzata a rendere più chiara e trasparente la gestione patrimoniale.
Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, occorre disporre l’abrogazione, in particolare, delle disposizioni del d.lgs. 367/1999 incompatibili con le nuove previsioni.
Il comma 17 dispone, inoltre, che la fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal d.lgs. n. 163/2006 e che le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all’estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.
Conferenza delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 18)
Il comma 18 dispone che i sovrintendenti coordinano i programmi e le attività, sia all’interno di ciascuna fondazione, sia rispetto alle altre fondazioni, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse e una maggiore offerta di spettacoli.
A tal fine, essi possono essere riuniti in conferenza, convocata e presieduta del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni.
La conferenza deve garantire la maggiore diffusione territoriale degli spettacoli, la maggiore offerta al pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione del settore attraverso i mezzi di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, nonché lo scambio di singoli corpi artistici e di materiale scenico, la promozione dell’acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore.
Personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Disciplina a regime (comma 19)
Il comma 19 dispone l’obbligo per le fondazioni dell’espletamento di una procedura selettiva pubblica[44] per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rapporti ai quali si applica la normativa vigente sul pubblico impiego in materia di assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.
Ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. 367/1996, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile (articolo 2103, a seguito di verifica di idoneità professionale) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. Per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni non trovano applicazione le disposizioni sul termine e sulla successione dei contratti a tempo determinato (attualmente recata dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 368/2001).
Successivamente, il già citato D.L. 64/2010 ha previsto un nuovo procedimento di contrattazione collettiva e nuove disposizioni in materia di personale dipendente.
Per quest’ultimo profilo, è stata dettata una nuova disciplina limitativa della possibilità di svolgere attività autonome all’esterno delle fondazioni; è stata prevista la possibilità di rinnovo dei contratti integrativi aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. solo successivamente alla stipula del nuovo CCNL; è stato condizionato il riconoscimento di eventuali trattamenti economici aggiuntivi al raggiungimento del pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti. Oltre a ciò, salvo ipotesi specifiche, sono state vietate le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2011 (permettendole dal 2012 nel rispetto di determinati limiti) e sono stati posti limiti per le assunzioni a tempo determinato, in ordine alle quali, inoltre, è stato consentito il ricorso a tipologie contrattuali flessibili. Infine, sempre in materia di assunzioni sono state dettate specifiche discipline per le fondazioni con particolari requisiti.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 3, co. 5, del D.L. 64/2010, dopo aver previsto, dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2011, un blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per le fondazioni, ha stabilito, altresì, che a decorrere dall’anno 2012 tali assunzioni siano contenute nell’ambito di un contingente annuale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità da assumere non può essere superiore a quello delle unità cessate nell’anno precedente, nell’ambito delle compatibilità di bilancio della fondazione.
In tema di assenze per malattia nel pubblico impiego si ricorda che l’articolo 71 del D.L. 112/2008 ha introdotto misure volte a regolare le assenze per malattia, soprattutto in riferimento al trattamento economico, alla certificazione della malattia e alle fasce orarie di reperibilità, con l’obiettivo di ridurre il tasso di assenteismo nel settore pubblico.
In particolare, in deroga ai contratti collettivi e alla normativa di settore, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, si prevede che ai lavoratori venga corrisposto, nei primi 10 giorni di assenza, il solo trattamento economico fondamentale, escludendo ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Ulteriori disposizioni sono contenute nell’articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001, che in primo luogo, al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, ha disposto l’obbligo di ricorrere ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica, nonché ad un medico convenzionato con il S.S.N.. Oltre a ciò, si prevede la trasmissione della certificazione medica per via telematica direttamente dal medico o struttura sanitaria all’INPS e inoltrata dall’istituto alla amministrazione di appartenenza. Inoltre, è stato disposto anche l’espletamento dei controlli da parte delle amministrazioni anche per assenza di un solo giorno e l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità del lavoratore ai fini delle visite mediche di controllo (in attuazione di tale norma il D.M. 18 dicembre 2009 fissa gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi). Lo stesso articolo 55-septies stabilisce altresì che le pubbliche amministrazioni dispongano il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Se l’assenza ha luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l’assenza può essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Da ultimo, l’articolo 7 del D.L. 179/2012 ha in primo luogo esteso l’ambito di applicazione (ad eccezione del personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) delle norme già vigenti sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica al personale non contrattualizzato della P.A. (a decorrere dal 18 dicembre 2012). Allo stesso tempo, è stato previsto l’obbligo, per il medico o la struttura sanitaria, di inviare telematicamente la medesima certificazione anche all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore, nel caso in cui quest’ultimo ne faccia espressamente richiesta fornendo un valido indirizzo.
In particolare, il contratto aziendale di lavoro deve essere conforme al contratto nazionale di lavoro e sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’ipotesi di accordo, con la quantificazione dei costi contrattuali, deve essere inviata alla Corte dei conti che, entro 30 giorni dalla ricezione[45], valuta l’attendibilità della suddetta quantificazione e la sua compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. L’esito della certificazione è comunicato alla Fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze; in caso di certificazione negativa la firma dell’accordo è preclusa e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo.
Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 64/2010 prevede un’apposita procedura per la sottoscrizione del C.C.N.L. delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in attesa della riforma organica della contrattazione riguardante questo settore prevista dall’articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del già citato D.Lgs. 367 del 1996.
In particolare si dispone che il C.C.N.L. sia sottoscritto tra una delegazione datoriale e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale è individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche, per la disciplina a regime. Essa si avvale della collaborazione dell’A.R.A.N. Le competenze relative alla contrattazione collettiva sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L’accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre, si stabilisce che avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le parti interessate possano ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte stessa in speciale composizione ai sensi dell’art. 1, co. 169, della L. 228/2012.
Il citato comma 169 ammette ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ricorribilità alla Corte dei Conti è disposta ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate alcune modifiche al testo originario del comma in esame. In particolare, è stato disposto che le fondazioni procedono a rideterminare l’organico necessario all’attività da realizzarsi nel triennio successivo, con apposita delibera dell’organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014.
Infine, è stato soppresso l’ultimo periodo del comma in oggetto il quale, attraverso un’interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 6, primo periodo, del D.L. 64/2010[46], disponeva che per le fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non trovasse applicazione la normativa sulla stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.
Si ricorda che l’art. 3, co. 6, del D.lgs. 64/2010 è già stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 40, co. 1-bis, del D.L. 69/2013, il quale ha stabilito che il primo periodo del comma 6 dell’articolo 3 del D.L. 69/2010 si interpreta nel senso che per le fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non trovino applicazione le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle nome in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.
Criteri per l’attribuzione della quota FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche (commi 20-21)
I commi 20, 20-bis e 21 dettano nuovi criteri per l’attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del FUS spettante.
In particolare, il comma 20 – ribadito che la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo[47], ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – modifica i criteri di erogazione dei contributi disponendo che:
§ il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell’anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
§ il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
§ il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi. Sul punto, durante l’esame al Senato, nel testo è stato introdotto uno specifico riferimento a quelli idonei a realizzare in un arco di tempo circoscritto spettacoli lirici, di balletto e concerti su un tema comune, nonché idonei ad attrarre turismo culturale.
Sempre durante l’esame al Senato, è stato, peraltro, introdotto il comma 20-bis, in base al quale per il triennio 2014-2016 il 5% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è riservata alle fondazioni che hanno raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
Da tale modifica discende la necessità di modificare le percentuali di cui al comma 20, la cui somma equivale già al 100% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.
Il comma 21 dispone che gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché il procedimento per l’erogazione dei contributi sono predeterminati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica. In base alle modifiche apportate dal Senato, il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Come già ricordato nella scheda relativa all’art. 9 del decreto-legge in esame – cui si rimanda per approfondimenti –, i criteri per l’assegnazione dei contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati determinati, da ultimo, previa intesa con la Conferenza unificata, con DM 29 ottobre 2007.
Occorre, dunque, considerare la necessità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.In particolare, in base al DM 29 ottobre 2007:
§ una sub-quota pari al 65% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è assegnata in considerazione dei costi di produzione conseguenti dagli organici funzionali approvati, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabellare previsto dal CCNL (art. 1, co. 1, lett. a);
§ una sub-quota del 25% è assegnata in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna fondazione nell’anno cui afferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione meglio definiti all’art. 2 del medesimo decreto (art. 1, co. 1, lett. c);
§ una sub-quota del 10% è assegnata in considerazione della qualità artistica dei programmi (art. 1, co. 1, lett. d).
Ulteriori disposizioni a sostegno del settore dei beni e delle attività culturali (commi 11 e 12)
Il comma 11 dispone che, al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze delle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del MIBACT, nonché sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale[48], sono versati all’entrata del bilancio dello Stato 3,5 milioni di euro (ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 9) “per gli anni 2013 e 2014”, da riassegnare successivamente ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero.
La relazione illustrativa all’A.S. 1014 evidenzia che l’importo di 3,5 milioni di euro è riferibile a ciascuno degli anni 2013 e 2014.
Al riguardo, appare necessario un chiarimento.
In base al comma 12, resta comunque fermo l’obbligo di completamento dei versamenti all’entrata previsti dall’art. 4, co. 85, della L. 183/ 2011 (legge di stabilità 2012), di cui viene operata – senza utilizzare la tecnica della novella – una rimodulazione temporale pari a 2 milioni di euro per il 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
L’art. 4, co. 85, della L. 183/2011, come modificato dall’art. 1, co. 78, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), ha disposto che, le somme giacenti, alla data della sua entrata in vigore, nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (sull’argomento si veda, nel dossier del Servizio Studi n. 708/4 del 31 gennaio 2013, la scheda di lettura relativa all’art. 1, co. 78, della L. 228/2012), con priorità per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale.
Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 367/1996, il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell’ente quando risultino gravi irregolarità amministrative, gravi violazioni di norme, ovvero in caso di bilancio preventivo in perdita.
Lo scioglimento è obbligatorio quando il conto economico registra per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30% del patrimonio o qualora siano previste perdite di analoga gravità.
Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico – non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta (di fatto, proroghe sono state disposte, nel tempo, in particolare, dall’art. 5, co. 1, del D.L. 248/2007 – L. 31/2008; dall’art. 40, co. 2, del D.L. 207/2008 – L. 14/2009; dall’art. 1, co. 1, del D.L. 225/2010 – L. 10/2011; dall’art. 1 del DPCM 25 marzo 2011; dall’art. 1, co. 390, della L. 228/2012; dal DPCM 26 giugno 2013) – nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del c.d.a.; provvedono alla gestione della fondazione e ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. Ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. Spetta loro, infine, l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale.
Attualmente sono sottoposti al regime di amministrazione straordinaria la Fondazione Teatro del maggio musicale fiorentino (il cui commissario straordinario, nominato con DM 1° febbraio 2013, è stato prorogato fino al 15 dicembre 2013 con DM 12 settembre 2013), la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari (il cui commissario straordinario, nominato con DM 1° marzo 2012, è stato prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2013, con DPCM 26 giugno 2013, adottato sulla base dell’art. 1, co. 394, della L. 228/2012), la Fondazione Teatro Massimo di Palermo (il cui commissario straordinario, nominato con DM 4 dicembre 2012, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 con DM 31 maggio 2013).
[37] La relazione illustrativa all’A.S. 1014 evidenziava che nel corso degli ultimi due esercizi sono stati sottoposti ad amministrazione straordinaria il Teatro Carlo Felice di Genova e il Teatro Lirico di Trieste.
[38] Il riferimento alla compatibilità delle soluzioni con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore è stato introdotto durante l’esame al Senato.
[39] Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa all’A.S. 1014, l’entità numerica del personale amministrativo a tempo indeterminato al 31 dicembre 2012 è pari a 662 unità, mentre quella del personale tecnico è di 1.146, per un totale di 1.808 unità, che raggiungono le 2.017 calcolando anche il personale a tempo determinato e le collaborazioni. Tale dato, aggiornato al 26 giugno 2013, è pari a 2.043 unità – rispettivamente 1.448 tecnici e 595 amministrativi – valore, secondo la relazione, “ ridondante in relazione alla attività di produzione effettivamente resa”. La retribuzione di un livello medio di un impiegato dell’area amministrativa è pari a 45.968,94 euro, mentre la retribuzione di un livello medio di un tecnico si aggira intorno agli 44.818,38 euro.
La stessa relazione, inoltre, precisa che, stante la riduzione delle piante organiche definita dal comma 1 dello stesso articolo 11, non è dato, peraltro, allo stato degli atti determinare l’entità del costo aziendale di cui la fondazione sarebbe liberata con il piano di risanamento, e a mezzo dell’applicazione dell’istituto della risoluzione del rapporto di lavoro.
[40] Con nota dell’11 aprile 2011, durante l’esame al Senato del D.L. 34/2011, il Governo ha precisato che la società ALES costituisce uno strumento operativo del Ministero per i beni e le attività culturali, pienamente rientrante nella fattispecie delle società in house, anche in virtù della citata disposizione della L. 69/2009. Inoltre, esiste già un accordo quadro tra il Ministero e la società ALES in base al quale il Ministero si avvale di personale, anche tecnico, già alle sue dipendenze, per l’affidamento di alcuni servizi strumentali, tra cui possono rientrare quelli di supporto tecnico al responsabile unico del progetto e altre attività esecutive complementari per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione del programma straordinario di interventi.
[41] Specifica introdotta durante l’esame al Senato.
[42] In origine, la quota minima di partecipazione patrimoniale per poter nominare un membro nel c.d.a. era il 12%, abbassato all’8% dall’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 72 del 2004 al fine di favorire l’ingresso dei privati nelle fondazioni.
[43] Il testo del D.L. prevedeva, altresì, la presenza di un organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall’organo di gestione, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati con le indicazioni formulate dall’organo di indirizzo. L’organo era tenuto a inviare una relazione almeno bimestrale al MIBACT sull’attività svolta, secondo un prospetto definito con decreto del medesimo dicastero. L’incarico dell’organo monocratico era rinnovabile per non più di due mandati.
[44] Merita comunque ricordare che il CCNL per i dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche del 1° giugno 2000, rinnovato il 29 luglio 2003, prevede (articolo 1) che per l’assunzione dei lavoratori le Fondazioni si debbano attenere alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal CCNL stesso. In particolare, le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per figure di vertice dell’organizzazione aziendale (o per l’assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la R.S.U.). L’aver prestato servizio nella Fondazione con rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi senza aver dato luogo a contestazioni artistico-professionali disciplinari costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
[45] Decorsi i quali, se la Corte dei conti non si è ancora pronunciata, la certificazione si intende effettuata positivamente.
[46] Si ricorda che il co. 6 dell’art. 3 del D.L. 64/2010 ha disposto che alle fondazioni lirico-sinfoniche continua ad applicarsi, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, l’articolo 3, quarto e quinto comma, della L. 426/1977, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001.
Più specificamente, il quarto comma dell’art. 3 della L. 426/1977 ha vietato i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Il successivo quinto comma ha sancito la nullità di diritto delle assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al comma precedente, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.
[47] Il DM 23 febbraio 2012, recante il riparto del FUS per il 2012, ha stabilito che alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata una quota pari al 47%, per € 193.388.080. Per il 2013, il Decreto 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, reca, in corrispondenza del cap. 6621, somme per € 181.984.000.
[48] Ai sensi dell’art. 15, co. 3, del DPR 233/2007, si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (che subentra all’Istituto centrale del restauro); Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato.
[50] Si tratta di diverse commissioni consultive per i seguenti ambiti di competenza: la musica, il teatro, la danza, i circhi e lo spettacolo viaggiante.
[51] Gli oneri relativi all’articolo 14, comma 2, sono stati modificati nel corso dell’esame al Senato al fine di spostarne in avanti la decorrenza, a partire dal 2015 anziché dal 2014, come peraltro già espressamente indicato nella relativa tabella della Relazione tecnica al disegno di legge iniziale.
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
D.L. 91/2013 – A.C. 1628
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