Il Sottoscala Per Abbado un Albero in Piazza Scala

2 Giugno 2013

…E intanto continua la stagione degli incidenti sul palcoscenico della Scala

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 09:02

Milano 29/05/2013

Spett.le Ufficiale di polizia Giudiziaria c/o Servizio UOPSAL

ASL Città di Milano Via Statuto 5, 20100 MILANO.

e p.c.  Presidente commissione sicurezza comune di Milano, Filippo Barberis

Segnalazione: Caduta di un pesante carico
sospeso durante prova” Die Walkure ”

Ieri sera intorno alle 20 e 30 circa è precipitato il così detto elemento scenografico “palla rotante di ferro a raggiera” da un’altezza di 10 mt. circa. Oltre a una serie di danni alle strutture scenografiche circostanti, solo per una questione di fortuna non ci sono stati danni alle persone ovvero ai lavoratori nei paraggi. Si chiede se è stata verificata la valutazione dei rischi come ci è stato prospettato da voi per ogni spettacolo messo in scena alla Scala e dunque del suddetto Die Walkure. Si chiede di intervenire per verificare i parametri di sicurezza di tutti gli allestimenti del” ring ” che sono in scena contemporaneamente , ovvero la tetralogia di Wagner, al fine di garantire sicurezza e salute dei lavoratori.

Pierluigi Sostaro

responsabile sicurezza C.U.B. Confederazione Unitaria di Base
Viale Lombardia 20 Milano

31 Maggio 2013

Sciopero sabato 1° giugno contro la Cooper pul, l’impresa appaltatrice delle pulizie del Teatro alla Scala

Filed under: Comunicati Cub — Lavoratoriscala @ 21:32

Volantino sciopero alla scala contro le misure della cooper pul

Scala, appalto pulizie nel mirino della Cub

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 01:12

vedi il link con l’articolo del Corriere della Sera del 30/05/2013

Scala, appalto pulizie nel mirino della Cub

29 Maggio 2013

Pulizie Teatro alla Scala : SU LA TESTA ! SCIOPERO

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 13:09

PULIZIE TEATRO ALLA SCALA: SU LA TESTA!

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013 

LO SCIOPERO PER TUTTO IL GIORNO

Il nostro comunicato di venerdì 24 maggio è stato un sasso lanciato nella melmosa palude dell’appalto delle pulizie del Teatro della Scala.

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, il teatro è stato tappezzato da un comunicato sindacale a firma FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL in cui appaiono espressioni del tipo “abbiamo espresso a COOPER PUL la necessità di individuare, con immediatezza delle soluzioni che consentissero il ripristino di una soluzione di legalità e trasparenza.”

Della serie meglio tardi che mai!

Il comunicato porta a conoscenza che dal 13 maggio la CIG in deroga non esiste più e che è quasi pronto un accordo che ripristina “il normale orario di lavoro”. Peccato che nessuno ne sapesse niente e che nessuna comunicazione formale è pervenuta ai lavoratori.

Cosa ancora più grave è che questo comunicato appare un evidente tentativo di “salvare” la COOPER PUL e la DIRIGENZA DEL TEATRO LA SCALA dalle loro responsabilità civili penali e contrattuali.

COOPER PUL ha gestito questo appalto secondo il miglior stile da far-west. Le lavoratrici ed i  lavoratori sono stati costretti a subire trattamenti anche sul piano umano, che ha leso la loro dignità personale.

Per la CUB Informazione e spettacolo la situazione dell’appalto pulizie deve essere seriamente esaminata. In particolare rinnoviamo la richiesta di un incontro con il PRESIDENTE E I DIRIGENTI DEL TEATRO ALLA SCALA ricordando loro che l’appaltante risponde “in solido” della condotta della società appaltatrice.

Sappiamo che è in atto il tentativo di “aggirare” il confronto con la CUB Informazione e di fare “muro di gomma alle nostre richieste.

La nostra posizione e le nostre richieste sono sostenute dalla maggioranza dei lavoratori e siamo firmatari degli accordi del gennaio 2013 del cambio d’appalto e del ricorso alla Cassa in Deroga.

Con questa motivazione e per sostenere la nostra richiesta abbiamo indetto per

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013 

SCIOPERO PER TUTTO IL GIORNO

OGNI LAVORATORE ATTUERÀ LO SCIOPERO SECONDO GLI ORARI DELLE SUE PRESTAZIONI

Invitiamo tutti i lavoratori della COOPER PUL di aderire alla giornata di lotta e ai lavoratori “teatro alla scala” di esprimere la solidarietà.

CUB Informazione e spettacolo  MILANO

Milano 29/05/2012

Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804 e mail cub.nazionale@tiscali.it   www.cub.it – www.cubvideo.it

24 Maggio 2013

Pulizie Scala , la misura è colma

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 07:46

23.05.2013 volantino cooper pul_1 00123.05.2013 volantino cooper pul_2 001

Milano, 23/05/2013

RACCOMANDATA  A.R. loro indirizzi,   (anticipata v/fax)

Destinatari:   Att.ne Giuliano Pisapia, Presidente del C.di A. Fondazione “Teatro Alla Scala”

Palazzo Marino, P.zza Scala 1, Milano

– Att.ne Stéphane Lissner – Sovrintendente Fondazione “Teatro Alla Scala”                      Via Filodrammatici 2, Milano

– Att.ne Maria Di Freda, Segretario Generale “Teatro Alla Scala”,

Via Filodrammatici 2, Milano

– Att.ne Marco Amoruso – Direttore Risorse Umane ed Organizzazione

Fondazione “Teatro Alla Scala” – Via Torino 68, Milano

Oggetto: Situazione appalto Pulizie “Fondazione Teatro Alla Scala”.

La scrivente Organizzazione Sindacale sente l’obbligo di portarvi a conoscenza della situazione che si è venuta a determinare con l’affidamento dal 01.01.2013 alla Società ATI Consorzio Miles Servizi COOPER PUL con sede a Salerno dell’attività di pulizie del Teatro Alla Scala e di tutte le sedi periferiche della Fondazione.

I rapporti di lavoro di tutti i lavoratori sono passati alla nuova azienda aggiudicatasi l’appalto in base ad un’offerta alla gara nel massimo ribasso del 39,12%. Conseguentemente, le “ore di pulizie” che in precedenza svolgeva la Società PULIRAPIDA nella misura di circa 4.000 ore mensili sono precipitate a poco più di 2.300 ore.

Durante questi mesi di attività della nuova società, abbiamo potuto rilevare che, nonostante l’utilizzo di Cassa Integrazione in Deroga, tale “miracolo” è stato possibile ricorrendo sistematicamente al lavoro extra pagato fuori busta che, in base alle nostre stime, ammonterebbe a 1000/1500 ore mensili lavorate e pagate “in nero”. A ciò va aggiunto un innalzamento dei livelli di sfruttamento dei lavoratori ed al salto dei riposi settimanali per molti di loro, con una punta di lavoratori che superano le 12 ore giornaliere di lavoro.

L’Azienda non è stata mai puntuale nel pagamento al 20 di ogni mese delle retribuzioni, arrivando a ritardi anche di otto giorni e, ad Aprile, al pagamento delle stesse per contanti anche per importi superiori ai mille euro.

Non vogliamo arrivare a conclusioni affrettate, ma richiediamo un attento esame della situazione e siamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione.

Vogliamo ricordarvi che, alla “committente” corre l’obbligo di verificare e di assumere tutte le decisioni conseguenti affinché le attività svolte nel suo perimetro , anche in appalto, siano svolte nel rispetto di Leggi e Contratti.

Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e distintamente salutiamo.

CUB Informazione & Spettacolo

Di Milano e Provincia

Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804 e mail cub.nazionale@tiscali.it

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6 Maggio 2013

Dalla Scala all’Expo le delusioni milanesi

Filed under: Articoli stampa — Lavoratoriscala @ 10:05
LE SPINE DI PISAPIA

Per uscire dal buio della crisi l’Italia deve tornare a fare l’Italia, ha detto Enrico Letta nel suo primo intervento da premier. Si può prendere come auspicio a tirar fuori il meglio in ogni campo, in un Paese in affanno e scontento di sé. Per questo occorre vedere quel che di positivo esiste intorno a noi e indirizzare gli sforzi nella giusta direzione, abbandonando lo spirito gregario che porta rassegnazione e indifferenza.

Se Milano facesse Milano, per esempio, sarebbe un bel segnale per ritrovare un po’ della fiducia persa e trasformare i potenziali spettatori disinteressati in cittadini consapevoli, impegnati in un grande progetto.

Se l’Expo diventasse una bandiera, invece di essere ostacolato dalle faide della politica; se la Scala tornasse a unire, invece che a dividere sulla poltrona del sovrintendente; se Brera trovasse pace, nella sistemazione ideale di Pinacoteca e Accademia; se il Fuorisalone, che porta il design nelle strade e rende spettacolare la Fiera del mobile, diventasse via via un contagio sociale; se la partecipazione, con la quale il sindaco ha convinto i milanesi a votarlo, fosse portatrice di idee per migliorare la città; se la moda avesse l’attenzione che merita come motore culturale e occasione di lavoro; se il Comune ritrovasse l’ambizione di pensare in grande, alla cultura e alle arti, senza tralasciare le piccole cose che garantiscono la qualità urbana; se, insomma, ci fosse una maggior consapevolezza sul ruolo che Milano può e deve avere nella ripresa dell’Italia, potremmo dire oggi al presidente del Consiglio che la città accetta la sfida e si candida per la leadership della ripartenza.

Purtroppo Milano non fa ancora Milano. Non gioca in squadra, appare seduta, svuotata di traffico e di eventi, impaurita dai tagli nel bilancio, frenata nello slancio sull’unica manifestazione che per sei mesi la renderà internazionale, capitale mondiale di un modello di sviluppo a sostenibilità totale. La nomina del commissario unico non basta a creare quel sentimento che manca, a due anni da Expo 2015. È ora di uscire dal tiepido consenso e portare un supplemento di passione, mettere Milano e la Lombardia all’altezza di un’aspettativa che cresce e non va misurata col bilancino della destra o della sinistra. Expo è una straordinaria chance, forse l’unica, che Milano e l’Italia hanno per dare una boccata d’ossigeno al commercio, alla ricerca, all’agricoltura, al territorio e alle imprese. E per investire sui giovani, sull’entusiasmo di chi guarda a un futuro locale e globale. Se si vuole declinare innovazione, rispetto per l’ambiente, responsabilità sociale attorno a un tema planetario come la fame nel mondo, è arrivato il momento di farlo.

A un appuntamento importante bisogna però arrivare preparati. Senza scheletri nell’armadio, con i doverosi controlli, nella massima trasparenza. E con i compiti fatti. Dice il sindaco Pisapia che per Milano «non c’è futuro senza visione e sviluppo, ma non c’è presente se il tram non arriva puntuale». Una sintesi efficace. Aggiunge anche che Milano «o è motore della nuova ripresa per tutta l’Italia o fallisce il suo ruolo di propulsore della crescita economica e di avanguardia culturale e intellettuale». È un programma ambizioso. Ma nel motore oggi c’è un intoppo, un bullone svitato, una vistosa insufficienza che va riparata, perché penalizza una delle istituzioni di maggior prestigio: la Scala. Il grande teatro è azzoppato da una direzione in partenza. Lissner, il sovrintendente che ha avuto il merito del rilancio nel 2005, è stato chiamato direttamente dal premier Hollande alla guida dell’Opéra Bastille, per restituire grandeur al teatro lirico di Francia: resterà a mezzo servizio fino al 2015. Se Milano fosse Milano eviterebbe alla Scala un imbarazzo che in nessuna azienda sarebbe tollerato: non si guida la Ferrari lavorando anche per la McLaren. La scelta del sostituto è complessa, ci sono tramestii interessati, spinte e controspinte e un bando internazionale tirato fuori dal sindaco come escamotage per prendere tempo. Milano che abdica, che si affida a un bando, è l’immagine di una rinuncia che penalizza merito e talento. Che interesse può avere un numero uno a candidarsi, rischiando di essere bocciato da un consiglio di amministrazione che si riserva la decisione finale? Perché alla Scala non si può decidere, con la stessa rapidità di Hollande, per garantire al massimo teatro lirico d’Italia, e perché no, del mondo, quel che può rappresentare in questo momento il meglio?

Viviamo dentro un cupo pessimismo, ed è un dovere contrastarlo con gli esempi, come invita da tempo il presidente Napolitano. Dall’Expo alla Scala alla politica alle attività produttive e alla vita sociale servirebbe un segnale per incoraggiare una svolta, e Milano potrebbe darlo unendo le forze, come hanno sollecitato sul Corriere i rettori di tre università, Statale, Politecnico e Bocconi. Bisogna muoversi, per ridare fiducia e speranza a una città in attesa e a un Paese stremato. Ripensando a Sant’Ambrogio e ai momenti difficili, viene da citare l’esempio delle api per ritrovare uno stile e un metodo: «Comune a tutte è il lavoro, comune il cibo, comune l’attività come l’uso e il provento» (I sei giorni della creazione, dies V serm. VIII). Responsabilità, partecipazione, tenacia e onestà, dunque. Alle quali Milano può aggiungere creatività, fantasia e solidarietà. Le energie pubbliche e private, anche nella crisi che stiamo vivendo, se si sollecitano e si cercano certamente si trovano. A Milano, siamo sicuri, non mancano.

Giangiacomo Schiavi6 maggio 2013 | 9:29©

1 Maggio 2013

MAYDAY 2013: ROAD TO/VS EXPO 2015

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 00:18

                                           2008-05-01-euromayday-berlin

La MayDay di quest’anno finirà il 1° Maggio del 2015, all’apertura di EXPO 2015.
Due anni per parlare di reddito diretto e indiretto, dei legami tra luoghi di vita e lavoro, di nocività e sviluppo, per fronteggiare un’Esposizione Universale che incombe sul territorio metrolombardo imponendo immaginari e devastando territori.

Perché EXPO è debito cemento e precarietà.

Perché EXPO è un grande acceleratore di opere dannose.

Opporsi a questo “grande evento” vuol dire opporsi alla crisi e al ricatto del debito. Vuol dire opporsi alle nocività e all’economia del cemento coi suoi scempi ambientali realizzati in spregio all’interesse comune,

Vuol dire opporsi alla precarizzazione delle nostre esistenze lungo tutti i suoi assi: reddito, casa, mobilità, sapere, affetti.

PER TUTTE E TUTTI UNA SOLA GRANDE OPERA: REDDITO

Un reddito di base incondizionato come misura concreta di intervento contro la precarietà e nella precarietà, per rompere la gabbia del ricatto e del bisogno.

MAYDAY 2013          1° Maggio 2013 – Ore 15.00

Piazza  24 Maggio – Milano

IL PERCORSO DELLA MAY DAY 2013

– Piazza XXIV Maggio ->

Corso di Porta ticinese ->Via E. De Amicis -> Resistenza Partigiana -> Via Cesare Correnti -> Via Torino -> Via Orefici -> Piazza Cordusio -> Via Broletto -> Via Ponte Vetro -> Via Mercato -> Via Tivoli -> L.rgo Greppi -> Lanza -> Piazza Castello -> Via Gadio ->Via Legnano -> Via lega Lombarda -> Viale Biancamano -> Bastioni di Porta Volta -> Viale F. Crispi -> Via XXV Aprile -> Bastioni di Porta Nuova -> Principe Clotilde -> via Galilei -> Via San Giochino ->

Viale Liberazione —> Fino Angolo con Melchiorre Gioia

Spot audio (11”)
Spot audio (21”)

                                mayday2013

Questa non è una semplice chiamata, ma il rilancio di un percorso chiamato MayDay.

A 13 anni dalla prima edizione, il 1° maggio del precariato metropolitano riafferma – tra continuità e rottura – la volontà di riversare nuova rabbia e nuove proposte nelle strade della città vetrina di EXPO 2015, in un tempo reso piccolo dalla crisi neoliberale.

Una Mayday che vuole parlare di reddito diretto e indiretto, dei legami tra luoghi di vita e lavoro, di nocività e sviluppo, per fronteggiare un’Esposizione Universale che incombe sul territorio metrolombardo imponendo immaginari, devastando territori e distribuendo risorse ad accoliti di casta e di classe dietro finte promesse per tutte e tutti. Una MayDay che si dà ampiezza di temi e che allarga la sua agenda di lotta a tutti i giorni che portano al 1° maggio 2015, data in cui dovrebbero aprirsi i cancelli di EXPO 2015.

Opporsi a questo “grande evento” vuol dire opporsi alla crisi e al ricatto del debito, al drenaggio delle risorse pubbliche verso ben noti centri di potere, allo scaricare i costi della crisi e delle speculazioni su territori e biografie.

Vuol dire opporsi alle nocività e all’economia del cemento coi suoi scempi ambientali realizzati in spregio alla volontà popolare, connettendosi alle resistenze territoriali esistenti nell’area metrolombarda (NoEXPO, NoTEM, NoPedemontata, ecc…) proprio a partire dalla condivisione di come EXPO 2015 sia un grande acceleratore di opere dannose.

Vuol dire opporsi allo sfruttamento del lavoro e alla negazione di dignità e diritti ai lavoratori dei poli e delle piattaforme logistiche, altra faccia di questo uso criminale dei territori e della precarietà. Vuol dire opporsi alla precarizzazione delle nostre esistenze lungo tutti i suoi assi – reddito, casa, mobilità, sapere, affetti – condizione tout court del lavoro e della vita, fenomeno definitivamente segnato dalla ristrutturazione e dalla messa a rendita dei territori della metropoli.

Vuol dire rivendicare un reddito di base incondizionato come misura concreta di intervento contro la precarietà e nella precarietà, per rompere la gabbia del ricatto e del bisogno.

27 Aprile 2013

Giornata Mondiale contro l’amianto

Filed under: Amianto,General — Lavoratoriscala @ 19:32

           amianto      Comitato Ambiente Salute T.Scala

Il 28 aprile di ogni anno si celebra la giornata mondiale contro l’amianto.Ogni 5 minuti, una persona nel mondo muore a causa dell’amianto: 120.000 persone ogni anno nel mondo ne sono vittime. I danni provocati all’ambiente e agli esseri umani sono giganteschi. Questa strage avrà il suo picco massimo attorno al 2020 – 2030.

In Italia ci sono circa 4.000 morti all’anno.

La strage provocata dall’amianto è uno dei più grandi “crimini di pace”del XX° secolo e in Italia sono ancora molte le questioni aperte. Le bonifiche delle coperture in cemento-amianto (si stima in circa 32 milioni di tonnellate), la bonifica delle reti degli acquedotti con migliaia di km. di tubazioni in cemento/amianto per l’acqua “potabile”, delle scuole, degli edifici pubblici e dei siti industriali dismessi sono un problema non più rinviabile e una vera emergenza.

Una società civile non può accettare che l’unico diritto riconosciuto sia quello di fare profitti a scapito di tutti gli altri “diritti umani”. Contro le morti sul lavoro, gli infortuni e le malattie professionali si deve alzare forte la voce di tutti i lavoratori e dei cittadini, perché la salute viene prima del profitto. Sono centinaia le vittime dell’amianto che hanno lavorato nei cantieri e in fabbrica, alla Breda, alla Falck, alla Pirelli, all’Ansaldo e alla Marelli. Per ricordare i lavoratori morti e impedire che altri continuino a morire dobbiamo alzare forte la nostra voce. Basta morti sul lavoro e di lavoro! Le fibre d’amianto non guardano in faccia nessuno. Manifestare insieme alle vittime e alle loro famiglie per onorare tutti i morti d’amianto e dello sfruttamento è difendere la propria salute e la propria vita.

in ricordo di tutti i lavoratori assassinati in nome del profitto.

contro lo sfruttamento degli esseri umani e la distruzione della natura Sabato 27 aprile 2013 – ore 16.00 corteo partenza dal Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli” di via Magenta 88, Sesto San Giovanni.  Il corteo, dopo la deposizione dei fiori alla lapide, terminerà alle ore 17,30 con un’assemblea aperta presso il Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli” di Via Magenta 88, Sesto San Giovanni.

 

La lotta contro l’Inail continua e va inasprita!

 Mercoledì 15 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 protesta alla sede Inail Regionale di corso di Porta Nuova 19.

Dopo mesi di lotte e di trattative in cui l’Inail si era dichiarata disponibile a risolvere il contenzioso sui “benefici previdenziali per i lavoratori esposti amianto” portando la richiesta all’attenzione della direzione centrale, da Roma è arrivata la risposta negativa. Per questi signori, le “sentenze prodotte….non sono confortate da atti a valenza probatoria (rilevazioni, indagini ambientali, fatture di acquisto, ecc)”.

L’Inail per mesi ha tirato in lungo, senza alcun rispetto per le vittime dell’amianto, per poi risponderci picche. Per i lavoratori ex esposti al danno si aggiunge la beffa. Basta con le chiacchiere è giunto il momento di far sentire forte la nostra voce anche con forme di lotta eclatanti.

Presentato al senato il disegno di legge Casson

Il 15 marzo, primo giorno di insediamento del senato , è stato presentata il disegno di legge (primo firmatario il sen. Felice Casson) che recita: “Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente dall’amianto, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di amianto”. Il DDL prevede tra l’altro la riapertura delle domande, i benefici per gli esposti amianto ante ‘92 e di quelli con meno di 10 anni, e la illegittimità della decadenza con cui l’INPS cerca di annullare i processi e i diritti dei lavoratori.   Come associazioni e comitati stiamo facendo pressioni su tutti i senatori per firmarlo e fare in modo che la legge venga quanto prima approvata. 

Piano Nazionale Amianto: buone intenzioni pochi fatti

Il Piano Amianto Nazionale è stato presentato l’8 aprile a Casale Monferrato. Questo piano, arrivato dopo anni di lotte delle Associazioni e dei Comitati ,contiene le linee per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali ed è stato spiegato nel dibattito da vari interventi. Il documento introdotto e concluso dal Ministro della Salute Renato Balduzzi (assenti il Ministro dell’ambiente Clini e quello del lavoro Fornero), ha lasciato a molte associazioni, fra cui la nostra,l’amaro in bocca. In alcuni aspetti non ha rispettato neanche le decisioni assunte dalla II Conferenza governativa sulle patologie asbesto correlate, che si è tenuta a Venezia dal 22 al 24 novembre 2012.

Il Ministero della salute riconosce che oggi l’amianto è una vera “emergenza nazionale e internazionale”, e per questo il piano su alcuni punti sarebbe potuto essere più concreto e ratificato dal governo;, invece non va oltre la testimonianza e l’impegno di vedere risolti alcune problematiche. Ci saremmo aspettati più coraggio. Ora il piano passa all’esame della conferenza Stato – Regioni.

Ecco Il Piano Nazionale Amianto :

PIANO NAZIONALE AMIANTO 08.04.2013.pdf
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19 Aprile 2013

Lettera aperta al sindaco Giuliano Pisapia

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 21:55

TE LO DO IO IL DIRETTORE MUSICALE

      Lettera aperta al sindaco Giuliano Pisapia

Caro Presidente della Fondazione “Teatro alla Scala” Sindaco Pisapia, con la presente intendiamo metterLa a conoscenza di un’importante sondaggio svolto dal nostro Sindacato all’interno del Teatro alla Scala nell’arco di una ventina di giorni, per conoscere il parere di orchestra e coro, su quale personalità possa dirigere musicalmente il più importante teatro d’opera italiano.

E’ una responsabilità  alla quale il cuore pulsante della Scala, la sua base, la sua fucina artistica, non intende sottrarsi e lo ha dimostrato partecipando a una consultazione che ha trovato sempre maggiore consenso ed  entusiasmo tra i nostri maestri, affinché la voce dei lavoratori della musica e del canto venga presa in considerazione per una scelta al di fuori di qualsiasi logica lobbistica, che ha quasi sempre purtroppo prevalso nel passato. Tutti, dal palcoscenico alla “buca d’orchestra”, in qualsiasi ambito, vorremmo una maggiore trasparenza su questa scelta per il bene del Teatro Italiano. Il primo passo lo abbiamo fatto noi con questo sondaggio deciso perché il C.d.A, che è l’organismo che prenderà l’ultima decisione,  è composto prevalentemente da uomini d’affari e banchieri, e non da uomini e donne di alta cultura musicale ed artistica come la logica vorrebbe.

Nessuno più delle nostre masse artistiche conosce  le qualità carismatiche ed artistiche di ogni Direttore d’Orchestra che li ha diretti negli anni.

I migliori conoscitori sono i nostri maestri del canto, i nostri professori d’orchestra.

Un patrimonio di ricchezza artistica straordinaria il cui parere nessuno può  trascurare, cavalcare, sussumere. La libertà espressiva di questo sondaggio  ci permette di far conoscere l’opinione dei nostri tanti artisti supportata dalla loro grande professionalità. Un gesto di apertura verso il pubblico scaligero, per interagire dall’interno con la cittadinanza che ama il suo “gioiello di famiglia più prezioso” e con la società civile, che riconosce il valore simbolico della Scala, al di là delle ricerche bocconiane.

Entrando nel merito, premettiamo che abbiamo difeso la segretezza della consultazione con l’anonimato.  Questa consultazione  deve essere presa per il valore che ha, cioè, una ricerca verso la bellezza e la qualità. Ovvero la sintesi tra il diritto alla felicità di ognuno di noi di lavorare nella gioia insieme al dovere della responsabilità che i lavoratori scaligeri hanno dimostrato di avere sempre, soprattutto in questi tempi cupi e duri per l’arte, come la vicenda del Maggio fiorentino ci rimanda con infinito dolore.

Su una potenziale platea di 200 artisti circa,  tra orchestrali e coristi, siamo riusciti a contattarne circa 150, dei quali, hanno restituito i questionari 105 artisti con una prevalenza di coristi rispetto agli orchestrali. Il campione, per usare termini statistici, è sufficiente ad indicare  un parere  affidabile. La ricerca ha permesso di dare il via ad   una discussione che non si è interrotta, ma si va estendendo.  Addirittura i loggionisti, i nostri supporter più preziosi, stanno per autorganizzare l’elezione, per usare una metafora, del “Presidente della Repubblica” e non Monarca della Scala, ovvero del futuro Sovrintendente.

Come Sindacato Cub, ci battiamo affinché ci sia una moderazione dei tetti di stipendio e dei bonus di Sovrintendente e Direttore Musicale.

Al primo referendum svizzero proposto da Minder ed approvato il 3 marzo 2013, che poneva dei limiti ai manager pubblici, in autunno, seguirà un secondo referendum costituzionale, d’iniziativa popolare denominato “1:12 per salari equi”, Questo chiederà che all’interno di un’azienda il salario più elevato  non possa superare quello più modesto di oltre dodici volte, vorremmo che avvenisse anche alla Scala, vale a dire che la retribuzione del Sovrintendente non sia più di dodici volte superiore a quello di un operaio di 6° livello.

Vorremmo che questo parametro venisse accolto nel C.d.a. che Lei presiede.

Caro Presidente della Fondazione “Teatro alla Scala”, crediamo di aver contribuito con questo lavoro alla sua ricerca del miglior Direttore Musicale per la Scala e nel suo compito di salvaguardare arte e qualità della Scala, rendendola ancora più importante nel panorama mondiale della lirica sinfonica e del ballo. Sia chiaro che non vogliamo che questo dibattito si trasformi in un mercato delle vacche, com’è stato l’anno scorso quando, la notizia  dell’ indecente stipendio in tempi di crisi del dottor Lissner da lei in parte” limato “, venne usata nel gioco al rilancio per la candidatura del sovrintendente all’Operà di Parigi dove il nostro sceglierà di trasferirsi, anche se esattamente non si sa quando. Il dottor Lissner, carico d’oro, partirà lasciandoci in eredità il buco di bilancio in base al quale si vorrebbe dimezzare l’agognato premio di risultato così faticosamente raggiunto dai lavoratori e che come Sindacato intendiamo difendere.

Chiusa la digressione, vogliamo ringraziare tutti i partecipanti alla consultazione e salutarla, auspicando che il dibattito  sulla scelta del  Direttore Musicale prosegua tenendo conto dei dati raccolti su dieci candidati (under 70), di seguito elencati in ordine alfabetico, proposti agli artisti  intervistati, con facoltà di aggiungerne altri di loro maggior gradimento:

1) Chailly Riccardo ( Italy 1953)

2) Dudamel Gustavo (venezuela 1981)

3) Gatti  Daniele ( italy 1961)

4) Gergiev Valerij ( Russia 1953)

5) Harding Daniel ( England 1975)

6) Luisi Fabio ( Italy 1959)

7) Miung whun Chung ( sud corea 1953)

8) Pappano Antonio (england -italy 1959)

9)Oren Daniel ( Israel 1955)

10) Salonen Esa Pekka (Sweden 1958)

Ecco il risultato:

CORO :                          TOT. 64 votanti :

1° Pappano Antonio           = 17  preferenze

2° Luisotti Nicola              = 9 preferenze

3° Dudamel Gustavo          = 8 preferenze

3° Chailly Riccardo            = 8 preferenze

5° Luisi Fabio                     = 7 preferenze

6° Gatti Daniele                  = 5 preferenze

7° Muti  (over 70)               = 3 preferenze

7° Miung whun Chung        = 3  preferenze

9° Noseda  Gianandrea        = 1 preferenza

9° Salonen Esa Pekka        = 1 preferenza

schede bianche                    = 1

schede nulle                         = 1

Orchestra:                 TOT.  41 votanti

1° Chailly Riccardo           = 13 preferenze

2° Luisotti Nicola             =  6 preferenze

3° Luisi Fabio                  =  5  preferenze

4° Gatti Daniele                =  3 preferenze

4°Muti Riccardo               =  3 preferenze

4° Pappano Antonio          =  3 preferenze

7° Miung Whun Chung      =  2 preferenze

7° Oren Daniel                  =  2 preferenze

7° Harding Daniel             = 2 preferenza

10° Gergiev Valerij             = 1 preferenza

schede bianche                = 0

schede nulle                    =1

Su 105 votanti totali aventi diritto, sommando i risultati le masse artistiche preferiscono :

1° Chailly     = 21 preferenze 

2° Pappano  = 20  preferenze

3° Luisotti    =  15 preferenze

N.B.: Se Nicola Luisotti risulta secondo in entrambi gli ambiti artistici, e diventa terzo alla conta finale delle masse artistiche votanti, è giusto considerare che partiva svantaggiato poiché non era stato incluso da subito nella lista dei dieci iniziali.

Milano, 19.04.2013

C.U.B. Informazione/Scala

Confederazione Unitaria di Base

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2013-04-07 16.54.39(2)

 

12 Aprile 2013

TE LO DO’ IO IL DIRETTORE MUSICALE

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 18:48
Consultazione  della Cub agli Artisti del teatro 
per avere un parere indicativo  sul Direttore Musicale attraverso lo strumento del voto . 
Di seguito la Lettera Orchestra al Presidente della Fondazione
e ai consiglieri di Amministrazione.

In questi giorni stiamo ultimando le votazioni
partite due settimane fa. Invitiamo vivamente a votare 
chi tra orchestrali e coristi non l'ha ancora fatto. 
I risultati verranno pubblicati in questo blog.
Sappiamo anche che un gruppo di professori dell'orchestra
"sta svolgendo, già da qualche tempo, ampie,articolate e 
proficue consultazioni interne per identificare questa figura
e raccogliere attorno ad essa i più unanimi consensi".
Ben venga allora , servirà a confrontare le preferenze
e rafforzerà la partecipazione democratica per valorizzare
un Bene Comune cosi importante come la Scala.

2013-04-07 16.54.39(2)  
Ecco il testo che abbiamo sottoposto: 

Gentile professore/sa, crediamo che il futuro Direttore
musicale della Scala debba provenire su indicazione 
delle masse artistiche.
Vi chiediamo pertanto in anonimato di segnalare il 
vostro direttore musicale  preferito tra  queste 
dieci personalità che abbiamo selezionato dopo una 
consultazione tra addetti ai lavori.
Ci si è permessi tra i tanti papabili di selezionare
i candidati in base non solo al curriculum di prestigio
internazionale ma anche in base all'età ovvero under 70'
al  fine di indicare al presidente della fondazione della
Scala la  nostra proposta "dal basso". Segnalateci con
una crocetta a fianco il vostro Direttore  preferito.
Una sola preferenza. Ci scusiamo in anticipo se qualche
direttore musicale di vostro gradimento non è stato 
citato e vi saremmo grati di segnalarcelo ugualmente
a fondo pagina.

1) Chailly Riccardo ( Italy 1953)

2) Dudamel Gustavo (venezuela 1981)

3) Gatti  Daniele ( italy 1961)

4) Gergiev Valerij ( Russia 1953)

5) Harding Daniel ( England 1975)

6) Luisi Fabio ( Italy 1959)

7) Miung whun Chung ( sud corea 1953)

8) Pappano Antonio (england -italy 1959)9) 
Oren Daniel ( Israel 1955)

10) Salonen Esa Pekka (Sweden 1958)

Altri......................

Questa è un'iniziativa CUB Scala. Grazie

*Abbiamo ricevuto dalla commissione artistica 
dell'Orchestra la seguente lettera

Lettera Orchestra al Presidente della Fondazione 
e ai consiglieri di Amministrazione.
Milano, 11 aprile 2013
alla c.a.
Avv. Giuliano Pisapia
Presidente
Fondazione Teatro alla Scala
e p c.
Consiglieri di Amministrazione
Sig. Cav. Lav. Bruno Ermolli
Dr. Giovanni Bazoli
Dr. Guido Podestà
Dr. Aldo Poli
Dr. Paolo Scaroni
Dr. Fiorenzo Tagliabue
Dr. Alessandro Tuzzi
Dr. Margherita Zambon
Gentile Presidente,
Nei giorni scorsi alcuni organi di stampa hanno riportato indiscrezioni che attribuivano all’Orchestra del Teatro alla Scala un preciso gradimento in merito
alla scelta delprossimo Direttore musicale del Teatro.
Tali indiscrezioni sono prive di fondamento. L’Orchestra sta svolgendo, già da qualche tempo, ampie, articolate e proficue consultazioni interne per identificare questa figura e raccogliereattorno ad essa i più unanimi consensi, ma ad oggi
non ha ancora individuato un suo candidato. Si tratta, per l’Orchestra, di un percorso vitale ma anche complesso, che tutte le grandi orchestre al mondo svolgono costantemente, necessario a garantire quel risultato artistico che nasce quando il
rapporto tra direttore musicale e orchestra è fondato su grande consonanza e stima reciproca.
Questa fase consultiva non si è ancora conclusa, e richiederà ulteriore tempo per svolgersi nel migliore dei modi.
Siamo pienamente consapevoli della delicatezza e dell’importanza di questo momento, ove scelte cruciali influenzeranno ciò che di più importante vi è per il nostro Teatro: il futuro artistico.
L’Orchestra, come è avvenuto in passato, intende identificare una figura di grande valore che abbia la capacità di porre per il Teatro precise mete artistiche e possieda l’energia, l’entusiasmo e le capacità per realizzarle; e che, con la costanza e la qualità del lavoro quotidiano con i musicisti, la dedizione al Teatro, il coinvolgimento di tutte le sue componenti umane e professionali, sia in grado di mantenere il Teatro alla Scala a quel livello di eccellenza, punto di riferimento internazionale della cultura musicale italiana, che ci è stato lasciato come testimone da chi ci ha preceduto in quasi 250 anni di storia, e che spetta a noi tutti tramandare alle generazioni future.
La Commissione Artistica
rappresentante ufficiale
dell’Orchestra del Teatro alla Scala

3 Aprile 2013

Perché lo sciopero del 7 Aprile non sia un fuoco di paglia

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 23:49

                                          

                            Cari cittadini e pubblico della Scala

Per risparmiare poche migliaia di euro la dirigenza della Fondazione ha scelto di mettere a repentaglio la sicurezza antincendio della Scala riducendo del 25% l’organico interno dei pompieri. Ha tagliato quel personale che vigila anche quando alla Scala non c’è il pubblico ma c’è il suo” cantiere”, la sua “fabbrica“, con le sue centinaia di lavoratori.

Per risparmiare poche migliaia di euro la dirigenza Scala ha tagliato del 50% le ore di lavoro dell’impresa di pulizia creando enormi disagi e cassa in deroga per gli operatori.

Da sette anni a questa parte la dirigenza continua a dare in usufrutto gratuito la palazzina di via Verdi proprietà della Scala, compreso l’enorme parcheggio sotterraneo a un venditore di tappeti adiacente, e vengono affittati a 360 mila euro l’anno gli uffici di via torino dove son stati trasferiti gli amministrativi scaligeri che lavoravano in via verdi, a causa della”inagibilità” della palazzina.

La dirigenza della Fondazione inoltre non investe più nel settore interno della movimentazione scenografica. Non facendo utilizzare il parco mezzi di trasposto di proprietà considerati “inadeguati”, sono stati lasciati così a deperire al deposito scene di via Caporizzuto. Preferisce noleggiare a cifre spaventose il servizio esterno di trasporto della ditta Gnoli !

Se il primario di cardiochirugia infantile del Gaslini di Genova guadagna 141, 384 € l’anno ( il secolo xix  30/3/13), perché il Sovrintendente della Scala guadagna quasi 1 Milione di € l’anno, il Direttore Generale 260.000 € circa, e così a cascata gli altri 10 dirigenti ?

Il sovrintendente Lissner è già impegnato a Parigi ma non si è trasferito definitivamente, ovvero dovrebbe dimettersi senza pesare sulle casse del Teatro per altri due anni. Il super-contratto creato dal vice presidente del CDA Ermolli, con la consulenza del giuslavorista Ichino, costringe a tenercelo per evitare di pagare un oneroso buono uscita.

Per ripianare il buco di bilancio 2012  e garantire i lauti stipendi dei suddetti dirigenti, i 900 lavoratori della Scala devono rinunciare a metà o anche più della retribuzione del “premio di risultato” pattuito nel contratto integrativo del 2008, nonostante abbiano garantito l’aumento della produttività del 30% per 5 anni di fila.

Le produzioni in cartellone questi ultimi anni sono state in molti casi insoddisfacenti al gradimento del pubblico e la programmazione inoltre improvvida e superficiale nel calcolo dei tempi di allestimento, mettendo spesso a rischio la sicurezza dei lavoratori e degli artisti.

Cari cittadini e pubblico Scaligero, gli attuali pasciuti dirigenti, vanno sostituiti per incompetenza e gravi danni al nostro Teatro compreso il CDA dei bankster.

Per una questione di civiltà devono venir messi dei tetti cospicui agli stipendi dei futuri dirigenti a cominciare da quelli del nuovo sovrintendente  del direttore musicale e del direttore generale .

Caro pubblico scaligero  il 7 aprile la Cub sciopera per un futuro migliore alla Scala.

e ….”Perché lo sciopero su Macbeth, non sia un fuoco di paglia.”

                                         logo_CUB                                     
                               macbeth

2 Aprile 2013

Carlo Felice : un taglio di 3,5 milioni sul costo del lavoro.

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 15:13

Foto: OPERA DE MONTE-CARLO
Il CdA del Teatro Carlo Felice di Genova ieri sera ha approvato il bilancio preventivo del 2013 con un taglio di 3,5 milioni sul costo del lavoro. Un atto unilaterale senza avere avviato alcuna trattativa nè accordo con le parti sociali, per cui non si ha conoscenza della natura degli interventi che intendono intraprendere delle modalità e delle tempistiche. Un’azione di una gravità senza precedenti alla quale tutte le OO.SS. della Fondazione hanno risposto unitariamente dichiarando lo stato di agitazione.

Post di un  lavoratore del Carlo felice.

Maggio, l’appello del commissario

Filed under: Articoli stampa — Lavoratoriscala @ 14:17

maggio musicale fiorentino

I Soci Fondatori, pubblici e privati, “sono chiamati a mantenere e incrementare il loro sostegno economico”

Ecco la lettera al pubblico del Commissario Bianchi

Caro Pubblico del Teatro del Maggio,
come è ormai noto, il nostro Teatro attraversa una crisi di natura patrimoniale, economica e finanziaria senza precedenti. Per fronteggiarla ho dovuto – e verosimilmente dovrò – prendere misure drastiche che dovranno produrre effetti gestionali e strutturali permanenti. A ciò si aggiungono modifiche rilevanti alla programmazione del Festival e di tutta la stagione 2013 che, seppur dolorose dal punto di vista artistico, si sono rese necessarie per ridurre costi che, altrimenti, sarebbero stati insostenibili: lo sforzo è stato quello di mantenere una qualità di altissimo livello con artisti di prima grandezza nel panorama internazionale
Tutto ciò che è stato fatto, e che in un futuro prossimo verrà fatto, avrà come unico obiettivo quello di salvare un’ Istituzione dal prestigio artistico inarrivabile quale è il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e di garantire la continuazione di un’offerta culturale di qualità assoluta.
A questo scopo sono richiesti a tutti, nessuno escluso, comportamenti rigorosi e generosi. A me, in primo luogo: attraverso una gestione del Teatro attenta alle grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali senza, tuttavia, sacrificare l’eccellenza dei complessi artistici e la peculiarità del Festival che quest’anno festeggia gli 80 anni dalla sua fondazione; ai lavoratori, complessi artistici e non, ai quali è richiesta ragionevolezza, moderazione e lungimiranza nella trattativa sindacale che si aprirà a giorni; ai Soci Fondatori, pubblici e privati, che sono chiamati a mantenere e incrementare il loro sostegno economico; e a ciascuno di Voi, Pubblico del Teatro, a cui faccio appello affinché sosteniate gli sforzi dei lavoratori e miei, continuando a darci un convinto appoggio con la Vostra numerosa e qualificata presenza pur in circostanze che forzatamente riducono sia la programmazione annuale sia quella del Festival.
Vi chiedo di non lasciar prevalere disamore, avvilimento o sfiducia. Continuate a sostenere il Teatro con la Vostra presenza, rinnovando i Vostri abbonamenti e gli acquisti di biglietti che sono il Vostro insostituibile modo di concorrere a salvare questa Istituzione.
Solo uniti, e solo se ciascuno di noi farà la sua parte, pur nella diversità dei ruoli e delle responsabilità, riusciremo a dare nuovo impulso a questo Teatro, evitando un declino inesorabile che, altrimenti, si materializzerà in tempi molto brevi.
A nome di tutti i lavoratori del Teatro e mio personale Vi ringrazio per quanto, ne sono sicuro, farete.

Francesco Bianchi
Commissario Straordinario

02/04/2013

26 Marzo 2013

Scala, il Macbeth salta per sciopero. I sindacati: “La gestione è negativa”

Filed under: Articoli stampa — Lavoratoriscala @ 13:44

Annullata la replica del 7 aprile per l’opera verdiana che debutta il 28 marzo con la direzione di Valerie Gergiev. “Chiediamo chiarezza sui vertici di questa struttura e anche sulla programmazione artistica”

Scala, il Macbeth salta per sciopero. I sindacati: "La gestione è negativa"

Il 7 aprile salta alla Scala la replica del Macbeth, che debutta il 28 marzo con la direzione del maestro Valerie Gergiev: i lavoratori hanno deciso lo sciopero in un’assemblea nella quale è stato dato “un giudizio negativo sulla gestione e la dirigenza attuali”. L’astensione è stata proclamata da Cgil, Uil e Fials. Una conferenza stampa è prevista il 4 aprile, in una sede non ancora stabilita, per spiegare in maniera approfondita i motivi della protesta.

“Gli obiettivi artistici e di incasso sono stati ottenuti con meno personale e in più con il taglio del salario previsto dal contratto integrativo – sostiene la Cgil – Quindi si è lavorato di più e si è guadagnato di meno. Chiediamo chiarezze sul fronte artistico ed economico e anche chiarezza sul sovrintendente, sul direttore artistico, carica impropriamente svolta dallo stesso sovrintendente Stéphane Lissner, e sul direttore musicale. E chiarezza, ancora, sulla programmazione artistica”.

Infine il sindacato rimarca che “non si è tenuto l’incontro con la dirigenza e la sovrintendenza del teatro, annunciato dopo il bilancio negativo, per spiegare come affrontare la situazione”.

(22 marzo 2013)

25 Marzo 2013

Demetrio Costantino, conmemorazione

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 01:06


La cerimonia di commemorazione avverrà
Lunedì 25 marzo alle ore 17 presso
La chiesa Valdese Via Francesco Sforza 12.

Lo ricordiamo affettuosamente per il suo impegno in prima linea in difesa del teatro alla Scala e anche per le sue simpatiche vignette.

(19 marzo 2005) – Corriere della Sera]

IERI CONCERTO «AUTOGESTITO»
Scala, due orchestrali al posto di Muti

MILANO – L’ orchestra della Scala ha tenuto ieri sera al Conservatorio di Milano un concerto «autogestito». Sul podio, al posto di Riccardo Muti, si sono alternati due orchestrali: un contrabbassista Demetrio Costantino e il «maestro rammentatore» Marco Munari, colui che dalla buca del suggeritore indica attacchi e battute ai cantanti.

«Ci hanno chiamati ribelli, ammutinati, traditori.Se stasera siamo qui tutti quanti, lavoratori, tecnici,musicisti, uniti e compatti  come non mai, questo vorrà pur dire qualcosa…,…sono arrivato in Orchestra nel ‘ 77. Anni magici: una sera si suonava con Bernstein e la sera dopo con Solti, una sera con Kleiber e l’ altra conb Prêtre… Una ricchezza per il pubblico, ma anche per noi musicisti. Ma perché quell’ età dell’oro possa tornare c’è bisogno di fare chiarezza.>>

Demetrio Costantino
Conservatorio di Milano 18 marzo 2005

Miniatura11:02

Omaggio a Demetrio Costantino

13 Marzo 2013

Continua la stagione degli incidenti sul lavoro.

Filed under: Salute e Sicurezza — Lavoratoriscala @ 00:34

Continua la stagione degli incidenti sul lavoro e delle inadempienze aziendali.  L’asl sotto sollecitazione è già intervenuta e chiederemo inoltre ulteriore intervento per gli incidenti per fortuna senza conseguenze fisiche nell’allestimento di “cuore di cane” che potete vedere  nel precedente post di questo blog.

segreteria provinciale cub/ info spettacolo.

Milano 12/03/2013

Spett. Ufficiale di polizia Giudiziaria

c/o Servizio UOPSAL ASL Città di Milano

Via Statuto, 5

20100 MILANO

Esposto : Grave incidente alla Scala durante lo smontaggio del palco dopo il concerto serale di domenica 3 marzo 2013 alle ore 22,15 circa.

Il lavoratore Mario Morrone insieme ad altri colleghi del personale serale ( maschera) stava operando come ” aiuto tecnico” per il montaggio e smontaggio dei leggìi, delle sedie e degli strumenti pesanti dell’orchestra affiancando i responsabili della cosiddetta “buca d’orchestra ”. Alla fine dello smontaggio a pavimento libero quando i ponti della buca erano al livello alto del muretto adiacente alla platea , nell’atto di scendere in platea per andare a verificare una poltrona di platea difettosa, il piccolo gradino del cordolo non era a pari del ponte e col tacco è inciampato scivolando in avanti. Nella caduta è finito rovinosamente in platea da un dislivello di un metro circa, tra il corridoio centrale e la prima fila , fratturandosi il bacino e la base del femore. Dopo intervento dell’ambulanza e’ stato ricoverato al Gaetano Pini. La prognosi è fra i 30 e 60 giorni.

Ci risulta che il lavoratore infortunato non sia coperto dall’ assicurazione obbligatoria INAIL ma solo da una polizza privata e parziale. Ci risulta che anche altri lavoratori a prestazione serale ovvero le maschere, tutti gli aiutanti della predisposizione della buca d’orchestra ( non hanno alcun d.p.i.e non fan nessun controllo medico) compreso i musicisti siano privi di copertura Inail . Si chiede di intervenire al fine di obbligare l’azienda a tutelare i lavoratori suddetti mediante l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Si fa presente inoltre che in questo tipo di lavoro d’equipe nella buca d’orchestra sopra descritto si fa un uso della movimentazione dei ponti con persone a bordo, in contrasto con le normative di legge previste dal D.Lgs.81 del 2008.

Cordiali saluti

Pierluigi Sostaro

Responsabile sicurezza C.U.B. Confederazione Unitaria di Base

viale lombardia 20 Milano

12 Marzo 2013

TEATRO ALLA SCALA, ANNULLATA LA PRIMA DI “CUORE DI CANE”.

Filed under: General,Salute e Sicurezza — Lavoratoriscala @ 23:40

                        Cuore di cane- scena 2013-03-10

Una programmazione improvvida mette a rischio la sicurezza.

Milano, 12 marzo 2013Durante la Prova Generale chiusa al pubblico di domenica 10 marzo, si è ripetuto un problema di tenuta delle funi che fanno scorrere la pareta mobile sistemata in una struttura di alluminio che fa da palcoscenico nel palcoscenico del Piermarini. Mentre era in scena la prova si è rumorosamente strappata nuovamente la fune d’acciaio creando panico sul palcoscenico, un’artista della compagnia si è sentita male per lo spavento. Nei giorni precedenti si era ripetuto l’incidente con la rottura della fune e la deformazione e piegatura della guida di scorrimento del muro con provocando preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza.
I tempi stretti ed una messa a punto difficoltosa avevano già fatto chiudere le porte al pubblico della Prova Generale, questo nuovo accadimento ha fatto sì che  la Prova saltasse e venisse spostata alla data della prima, spostandola al 16 marzo.
 
Da tempo, la sicurezza degli allestimenti è un problema preoccupante al Teatro Alla Scala. 
“Cuore di Cane” è uno spettacolo di produzione anglo-olandese, riadattato tecnicamente per il nostro Teatro in pochi  giorni.
In questo caso, riteniamo ci sia stata una sottovalutazione da parte del Direttore dell’Organizzazione della Produzione, Andrea Valioni, di un’opera tecnicamente complicata con tempi di collaudo insufficienti.
 
Pierluigi Sostaro, Responsabile Sicurezza CUB – Confederazione Unitaria di Base, chiede  se “anche per “Cuore di Cane” sia stata verificata la valutazione dei rischi, come ci è stato prospettato dall’ASL per ogni spettacolo messo in scena alla Scala al fine di poter intervenire per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
 
Giuseppe Fiorito, Segretario Nazionale della CUB Informazione & Spettacolo, denuncia, “da troppo tempo, negli allestimenti degli spettacoli al Teatro Alla Scala si verificano incidenti di una certà gravità. L’ultimo caso, nell’allestimento di “Cuore di Cane” emerge la responsabilità del Sovraintendente S. Lissner e della Programmazione della Produzione, la sicurezza non può essere sacrificata sull’altare del “business internazionale”, l’adattamento di spettacoli prodotti altrove è particolarmente delicato e richiede il rispetto di tempi che permettano la salvaguardia dei criteri di sicurezza, tempi che vengono spesso sacrificati. Sollecitiamo da tempo al Servizio UOPSAL ASL Città di Milano una vigilanza particolare su questa situazione chiedendo di agire con tutti i poteri previsti dalla Legge”.———————————————————————————————————-
ESPOSTO INVIATO ALL’ASL  di  Milano, vedi  link
 
Confederazione Unitaria di Base
V.le Lombardia, 20 – 20131 Milano  – Tel. 02 70631804 – Fax 02 70602409
 www.cub.it – Canale CUB Video: http://www.youtube.com/user/CUBvideo
                                                                             logo_CUB

9 Marzo 2013

Nuovo CCNL 2013 Fondazioni Liriche Sinfoniche

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 12:39

Vedi e salva il  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2013(1)

        Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Art.1 –ASSUNZIONE

Per l’assunzione dei lavoratori le Fondazioni si atterranno alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal presente contratto.

Le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva peraltro la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per
figure di vertice dell’organizzazione aziendale. Può altresì avvenire per chiamata diretta l’assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la RSU/RSA.

Nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l’aver acquisito il diritto di precedenza di cui al comma successivo e, nel caso di ulteriore parità, l’anzianità maturata presso la Fondazione.

Per le assunzioni a termine di personale artistico -tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste -le Fondazioni procedono ad una selezione annuale prima dell’inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine (la cui durata minima viene rinviata in sede aziendale)
in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali -senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla Fondazione -purché non sia incorso in contestazioni artistico-professionali, accertate nella loro corrispondenza, o sanzioni disciplinari.

Essendo l’istituto del diritto di precedenza, di norma, articolato sul doppio requisito delle idoneità e delle assunzioni a termine onsecutive nel triennio, la mancata indizione da parte della Fondazione di regolari selezioni annuali non impedisce la maturazione del diritto di precedenza anche per quei professori d’orchestra, artisti del coro e tersicorei, maestri collaboratori, che la Fondazione abbia assunto con contratto a termine per tre stagioni consecutive, senza aver indetto
con regolarità le audizioni annuali, purché beninteso il lavoratore abbia partecipato, acquisendo l’idoneità, ad almeno una selezione annuale nel triennio.

Resta fermo che in presenza di regolari indizioni annuali di selezioni, qualora il lavoratore non partecipi alle selezioni annuali, vengono meno i requisiti per la maturazione del diritto di precedenza.

Salvo particolari esigenze di ordine artistico comunicate alle RSU/RSA, le Fondazioni per le assunzioni a termine attingono alle graduatorie degli idonei di cui al presente articolo. E’ altresì
previsto che, una volta esaurita la graduatoria degli idonei, le Fondazioni possano ricorrere a chiamate dirette.

La mancata accettazione da parte del lavoratore dell’assunzione a termine proposta in forma scritta determina la perdita del diritto di precedenza già acquisito oppure impedisce la maturazione del diritto di precedenza in corso secondo le regole generali (idoneità e assunzioni a termine consecutive nel triennio). Tali conseguenze sono peraltro escluse ove la rinuncia all’assunzione a termine derivi non da
una generica volontà del lavoratore ma da situazioni meritevoli di particolare considerazione e debitamente accettate dalla Direzione aziendale.

Resta altresì confermato in tema di assunzioni a termine quanto disposta dall’articolo 3 comma 4 del presente contratto.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche dichiarano che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie oggetto del concorso e della selezione.

Il numero dei componenti la Commissione è di norma fissato in 5, compreso il presidente.

Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e delle selezioni devono svolgersi in ambienti aperti al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Per le assunzioni a termine per esigenze stagionali di personale amministrativo e tecnico, salvo che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste, le
Fondazioni si avvarranno del parere della RSU/RSA, fermo restando il diritto di precedenza per il personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente che conservi i
requisiti per l’espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a sanzioni
disciplinari.

L’assunzione viene comunicata direttamente al lavoratore per lettera, nella quale devono
essere specificati:

1) -la data di assunzione;
2) -il livello cui il lavoratore viene assegnato;
3) -la durata del periodo di prova,
4) -il trattamento economico iniziale;
5) -tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare la documentazione richiesta dalla
Fondazione o prevista per legge.

La Fondazione potrà richiedere al lavoratore eventuali titoli professionali e gli attestati di lavoro per le occupazioni precedenti. Al maestro collaboratore la Fondazione potrà richiedere il
diploma di composizione o di direzione d’orchestra o altro diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato. Al professore d’orchestra la Fondazione richiederà
il diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato per gli
strumenti per i quali è previsto.

A richiesta della Fondazione il lavoratore ha l’obbligo di munirsi del passaporto.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Fondazione il suo domicilio che deve essere fissato nella città ove ha sede la Fondazione, salvo diversi accordi aziendali, e a notificarne tempestivamente i cambiamenti ed a consegnare dopo l’assunzione lo stato di famiglia nonché gli
altri documenti necessari per beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare.

La Fondazione rilascerà al lavoratore una tessera di riconoscimento.

Non è previsto alcun criterio per stabilire l’ordine di priorità nelle chiamate degli aventi diritto, si tratti di lavoratori per i quali sia maturato il diritto di precedenza ovvero di lavoratori che
abbiano ottenuto l’idoneità ma non possano ancora contare su un diritto di precedenza.

Sia per l’ipotesi in cui le Fondazioni abbiano predisposto un unico elenco comprendente lavoratori con diritto di precedenza e lavoratori idonei alle selezioni, che nell’ipotesi in cui sia
previsto un doppio elenco -uno per i lavoratori con diritto di precedenza e uno per i lavoratori idonei -l’ordine di priorità nella chiamata dei lavoratori potrà avvenire secondo appositi criteri.

Tali criteri -da rinviare in sede aziendale, per la concreta individuazione ed articolazione dovranno
basarsi, tra gli altri, su:

-la posizione del lavoratore nella graduatoria delle audizioni;
-l’anzianità di servizio;
-la data di maturazione del diritto di precedenza;
-la rotazione dei lavoratori.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto verrà attivato un tavolo paritetico
allo scopo d’esaminare gli accordi aziendali raggiunti per la gestione delle graduatorie, al fine di individuare quello più corrispondente alle necessità dei Teatri, che verrà adottato come normativa

nazionale nel nuovo CCNL.
Norma aggiuntiva
E limina to : ¶
Il maestro collaboratore, il professore d’orchestra e l’artista del coro docenti di Conservatorio
che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell’ambito di un contratto di lavoro
subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l’effettuazione di tutte le prestazioni
loro richieste dalla Fondazione stessa.

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. dichiarano, e l’ANFOLS ne prende atto, che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.

Art.2 -VISITA MEDICA

Prima dell’assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso i
dipartimenti di prevenzione delle Asl o dal Medico competente.

Art.11-RETRIBUZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Per retribuzione si intende:

a) -il minimo retributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato;
b) -gli aumenti periodici di anzianità;
c) -gli aumenti di merito;
d) -l’indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi aziendali fanno parte
della retribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di
corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese o di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:

1) i
l compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;

2) l
e eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni od
incarichi;

3) l
a tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi
carattere continuativo;

4) g
li emolumenti di cui all’art.47 del presente CCNL fermo restando quanto previsto alla lett.
A 4) del citato articolo.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:

122 per i professori d’orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei;
169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai;
160 per impiegati e operai che forniscono una prestazione continuata, osservando un orario di

lavoro settimanale di 36 ore.

Art. 17 AUMENTI DI ANZIANITA’

I lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 4 aprile 1996 per l’anzianità
maturata dopo il diciottesimo anno di età presso la stessa Fondazione e nel medesimo livello di
appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare
cinque aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati per
ciascun livello di inquadramento:

Maestri collaboratori
Professori d’orchestra
Artisti del coro Quadri
Tersicorei Impiegati-Operai
————————————————–
lire
€uro lire €uro
1° livello 90.000 46,48 FA 83.000 42,87
2° livello 83.000 42,87 FB 75.000 38,73
3° livello 77.000 39,77 1° livello 68.000 35,12
4° livello 73.000 37,70 2° livello 64.000 33,06
5° livello 65.000 33,57 3°a livello 62.000 32,02
6° livello ===== ==== 3°b livello 58.000 29,96
4° livello 54.000 27,89
5° livello 51.000 26,34
6° livello 46.000 23,76

Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da
precedenti o successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti
dagli aumenti biennali maturati o da maturare.

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio di livello, l’importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato
nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento. Fermo restando in
ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l’anzianità maturata dopo l’ultimo
aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del
successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento.

Anzianità convenzionali

Agli esclusivi effetti degli aumenti biennali di anzianità saranno riconosciuti al personale
artistico, tecnico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato i periodi di effettivo servizio
prestato presso Fondazioni liriche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, RAI e
bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro a termine
purché di durata non inferiore a tre mesi anche se frazionati.

Ai fini del riconoscimento il personale artistico e tecnico deve aver svolto nelle Fondazioni e
nelle Istituzioni di provenienza le stesse mansioni attribuitegli dalla Fondazione. Quanto al
personale amministrativo, ai fini del riconoscimento, deve aver svolto nelle Fondazioni e nelle
Istituzioni di provenienza mansioni rientranti nell’ambito del livello attribuitogli dalla Fondazione.

Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti biennali di
anzianità opera fino a concorrenza del numero massimo di cinque aumenti biennali

Norma transitoria

Per i lavoratori già in forza alla Fondazione a tempo indeterminato alla data del 3.4.1996
continua ad applicarsi la disciplina in materia di aumenti periodici di anzianità di cui al CCNL
22.5.1992 (vedasi in appendice).

Art. 18 RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale da godersi secondo le modalità
stabilite dal comma 1 Art. 9 d. lgs. 66 del 2003.

Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito dalla Fondazione all’inizio delle
singole stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle effettive esigenze organizzative della
produzione sentita preventivamente la RSU/RSA al fine di una auspicabile soluzione di comune
soddisfazione.

La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in
relazione a particolari esigenze e previa comunicazione alla RSU/RSA almeno 48 ore prima.

In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

Art.18 bis-RIPOSO GIORNALIERO

Ai sensi dell’art 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro deve
essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi elevabili, a livello aziendale, fino a un
massimo di 12 mesi.

Ai fini di quanto sopra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6
mesi ovvero a periodi diversi concordati a livello aziendale, la durata media dell’orario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto.

Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del
trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né
della collocazione temporale del relativo pagamento.

In riferimento all’art. 7 del D. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari
esigenze relative alle attività del personale addetto allo spettacolo, che il riposo giornaliero di 11
ore per tale personale può essere fruito frazionatamente, fatta eccezione per i tersicorei.

La possibilità di cui al comma precedente è subordinata a uno specifico accordo tra la
direzione aziendale e la RSU/RSA, e in mancanza di quest’ultima alle strutture territoriali delle
OO:SS: firmatarie del CCNL, nel quale vengono definite le modalità di fruizione frazionata del
riposo giornaliero provvedendo comunque a garantire un intervallo di almeno 8 ore continuative
di riposo in caso di spettacolo, prova generale e antegenerale e di almeno 9 ore continuative di
riposo nel caso di prova ordinaria intercorrente tra il termine del turno di lavoro giornaliero e
l’inizio del turno di lavoro inerente il giorno successivo .

In caso di fruizione frazionata del riposo, sarà comunque assicurato un periodo continuativo
di 8 ore dal termine dello spettacolo, prova antegenerale e generale e di almeno 9 ore dal termine
della prova ordinaria.

In caso di impossibilità di assicurare le 11 ore giornaliere, nemmeno frazionate, la direzione
aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS.
firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui
all’art. 17 comma 4 del D. lgs. 66/2003.

Il ricorso al lavoro straordinario è consentito per le motivazioni di cui al comma 4 dell’art. 5
del D.lgs. 66/2003 ovvero per ulteriori ragioni e oltre i limiti dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 nella
misura definita aziendalmente tenuto conto delle singole specificità.

La Direzione aziendale e la RSU/RSA possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori
di riposi compensativi in alternativa e o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro
straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della
durata media dell’orario di lavoro di cui all’Art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003.

Art.18 ter-Cambiamenti orari nel caso di adozione dell’orario multiperiodale.

1) Possibili senza limiti entro le ore 13.00 del giorno precedente se si varia la tipologia
della/delle prove mantenendo l’orario d’impegno lavorativo;
2) Con tempi congrui di anticipo cambiamenti in virtù di variazioni di programma (inserimento

o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche o/o amministrative;
3) Per cause di forza maggiore, entro le 13.00 del giorno precedente, da motivare previo
confronto con le RSU/RSA;
4)
Ulteriori modifiche di orario per motivi di produzione possono comunque variare le durate
predeterminate nel multiperiodale per un massimo di sei variazioni a bimestre per ogni
categoria. Quanto previsto si potrà modificare con accordo a livello aziendale.

Art.18 quater-varie parte comune

-Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le
eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità,
entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie, quali: email,
sms etc.

-Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero
per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non
sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime
straordinario.

-Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed
eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione.

Art. 21 -TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO

L’assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente
comunicata, salvo caso di impedimento, e giustificata entro le 48 ore successive con certificato
medico o mediante comunicazione del numero di protocollo dell’attestato di malattia telematico.

La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per malattia od infortunio non sul
lavoro del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300. La Fondazione ha
inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.

Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal primo giorno
e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Fondazione dalle ore

10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell’incapacità
lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.
Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio
per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia
reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento
economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro ai sensi della legge 11 novembre
1983 n.638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è
considerato assente ingiustificato.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 4° comma, il lavoratore il quale ha
notificato la propria assenza per malattia od infortunio non sul lavoro non può lasciare il proprio
domicilio senza averne data preventiva comunicazione alla Fondazione.

Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta a malattia continuativa, la Fondazione
conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo lo schema seguente
(comporto secco):

ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 8 mesi di malattia
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
10 mesi di malattia
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 12 mesi di malattia

Qualora si verifichi una serie di interruzioni di servizio dovuta a una serie di eventi di
malattia, la Fondazione conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo
lo schema seguente (comporto per sommatoria):

ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 244 gg di calendario di malattia
frazionata su un arco di 24 mesi
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
305 giorni di calendario di
malattia frazionata su un arco di
30 mesi
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 365 giorni di calendario di malattia
frazionata su un arco di 36 mesi

Tuttavia il periodo di comporto per sommatoria ricomincerà ad essere calcolato dall’inizio
qualora il secondo certificato medico, o uno qualsiasi degli altri certificati medici seguenti
prevedano una prognosi unica superiore a 30 giorni.

Nei casi di malattie gravi invalidanti quali, per esempio malattia oncologica, sclerosi multipla,
distrofia muscolare, sindrome da immuno-deficienza acquisita, trapianto di organi vitali, malattie
cardio vascolari gravissime riconosciute dall’apposita commissione istituita presso le ASL,
suddetti periodi di comporto si considerano raddoppiati e quindi (comporto secco):

ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 16 mesi di malattia continuata
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
20 mesi di malattia continuata
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 24 mesi di malattia continuata

Comporto per sommatoria:

ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
(o con intervalli inferiori a 30 gg)
anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti 488 gg di calendario di malattia
frazionata su un arco di 24 mesi
anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni
compiuti
610 giorni di calendario di
malattia frazionata su un arco di
30 mesi
anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti 730 giorni di calendario di malattia
frazionata su un arco di 36 mesi

Durante il periodo di malattia la Fondazione corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione
per la prima metà del periodo di conservazione del posto e metà retribuzione per il rimanente
periodo.

Qualora l’assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi suindicati la Fondazione ha
facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore, l’indennità sostitutiva del
preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere il servizio, il lavoratore stesso potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con
diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, alla indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non
avvenga e la Fondazione non proceda al licenziamento del lavoratore il rapporto rimane sospeso
salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

Scaduti i termini massimi indicati al 6°,7°,8° e 9° comma potrà essere concessa al lavoratore
ammalato la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di dodici mesi. In tale

caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine
rapporto né ad alcun effetto contrattuale.

La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al relativo trattamento fino
alla scadenza del preavviso stesso.

Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato il trattamento di malattia
sarà applicato al massimo fino alla scadenza del contratto.

In caso di assenza per infortunio non sul lavoro il lavoratore avrà diritto al trattamento di
malattia. Tuttavia il trattamento economico di cui al 10° comma del presente articolo sarà
rimborsato alla Fondazione dal lavoratore qualora questi abbia diritto ad essere risarcito da un
terzo o dal relativo Istituto assicuratore per danni subiti.

Art. 22 INFORTUNI SUL LAVORO

L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve
essere immediatamente denunciato alla Fondazione dal lavoratore.

In caso di infortunio sul lavoro la Fondazione conserverà il posto al lavoratore sino alla
guarigione clinica e gli corrisponderà per tale periodo quanto avrebbe percepito, a qualunque
titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto, con deduzione di
quanto lo stesso abbia diritto a percepire dall’INAIL o da altro Istituto a titolo di indennità
temporanea.

Per il lavoratore assunto con contratto a termine il trattamento di cui sopra cesserà alla
scadenza del contratto e sino alla guarigione clinica verrà comunque limitato al solo trattamento
economico contrattuale con esclusione di ogni altro elemento retributivo.

La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro nel rispetto
dell’art.5 della legge 20 maggio 1970 n.300. La Fondazione ha inoltre la facoltà di far controllare
l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Le Parti convengono che a far luogo dal 1 gennaio 2013 anche il complesso orchestrale sarà
assicurato all’INAIL.

Art.23 -TUTELA DELLA MATERNITA’ E PARENITA’

Ai sensi del D.lgs. 26/3/2001 n. 151 le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:

a) durante due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data

effettiva del parto;
a) durante tre mesi dopo il parto;
b) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data

anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per

maternità dopo il parto.

In sostituzione di quanto previsto dalla lettera a) dell’art.16 del D.lgs. n. 151/2001 la
Fondazione consentirà l’astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi, elevato a cinque per le
tersicoree, precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente
concesso dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro a norma dell’art.17 del D.lgs. n. 151/2001.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. 151/2001 in tema di flessibilità del
congedo di maternità.

La Fondazione corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione previsti dalle lettere b)
e c) dell’art.16 del D.lgs. n. 151/2001 e durante il periodo previsto dal comma 2 del presente
articolo il 100% della retribuzione mensile. Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto
l’importo dell’indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi del D.lgs. n.151/2001 ed
anticipato dalla Fondazione.

I periodi di congedo obbligatorio di maternità sono computati ai fini dell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità e alle ferie.

Nel caso di contratto a tempo determinato la Fondazione corrisponderà il trattamento di
maternità solamente fino alla scadenza del contratto.

Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino nei primi suoi otto
anni di vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15
giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art.
32 e dell’art.33 del D.lgs. n.151/2001. Nell’ambito del predetto limite, il diritto ad astenersi dal
lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo

continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non

superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’art.32 del D.lgs. 151/2001;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci

mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo

continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali è

elevato a undici mesi.

Durante il periodo di congedo parentale facoltativo si applica quanto previsto dall’art.34 del
D.lgs. n.151/2001.

Il periodo di congedo parentale facoltativo è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

I periodi di congedo parentale potranno essere fruiti coerentemente con le esigenze relative
alle caratteristiche collettive della prestazione lavorativa, onde non renderla inutilizzabile e,
quindi, non ricevibile da parte dell’azienda a tutti i conseguenti effetti. Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.

I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall’azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dall’articolo 39, comma 1 del D.lgs. citato, possono essere utilizzate anche dal
padre.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.

Per fruire di tali congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati solo ai fini dell’anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, di cui al presente articolo, il
datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.

L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione
delle lavoratrici in congedo, può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di
inizio del congedo.

Art. 23 bis – SICUREZZA SUL LAVORO

Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza delle Fondazioni, le
parti concordano sulle seguenti indicazioni.

-Accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel
rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il Rappresentante
per la Sicurezza segnala preventivamente alla Fondazione le visite che intende effettuare
agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.

-Modalità di consultazione: laddove la legge prevede a carico della Fondazione la
consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, questa si deve svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività.
La Fondazione, pertanto, consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la
facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione
secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e
le proposte formulate dal Rappresentante per la Sicurezza. Il Rappresentante per la
Sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della
stessa. In fase di prima applicazione dell’intesa nelle realtà in cui non sia stato ancora
individuato il rappresentante per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono
alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al
proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dalla legge.

-Informazioni e documentazione aziendale: il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di
ricevere le informazioni e la documentazione aziendale.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi presso
la Fondazione.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro s’intendono quelle
riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

-Formazione dei rappresentanti per la sicurezza: il rappresentante per la sicurezza ha
diritto alla formazione. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a
carico della Fondazione, si svolgerà nell’ambito dell’attività lavorativa o mediante permessi
retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale programma deve
comprendere quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D. lgs. 81/08. Si prevedono inoltre
gli aggiornamenti di legge ogni qual volta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

-Riunioni periodiche: Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative
variazioni della sicurezza dei lavoratori in relazione all’aumentato numero di infortuni in
qualsiasi settore.

-Controlli: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere al Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione visite sui luoghi di lavoro a fronte di variazioni del
sistema produttivo.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo restano in vigore le disposizioni di legge
ed in particolare quanto previsto dal D. lgs. 81/08.

Art. 24 -PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia domanda la Fondazione può accordare permessi di breve durata
per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Tali permessi non sono computabili in conto dell’annuale periodo di ferie.

In caso di grave lutto di famiglia -per decesso dei genitori, figli, fratelli, sorelle e coniuge -il
lavoratore avrà diritto ad un permesso retribuito di tre giorni oltre ai giorni eventualmente
necessari per il viaggio.

Al lavoratore assunto a tempo indeterminato spettano nel corso di un anno solare cinque
giorni di permesso retribuito (fruibili a prestazione/mezza giornata) da concedersi
compatibilmente con le esigenze aziendali. A livello aziendale sarà altresì concordato la
quantificazione e le modalità di maturazione per il personale assunto a termine.

I permessi possono essere fruiti anche per mezza giornata. Peraltro quando sia prevista
un’unica prestazione giornaliera, il permesso si intende riferito per l’intera giornata.

La eventuale concessione di permessi per visite mediche verrà regolata a livello di
contrattazione aziendale.

ART. 24 BIS -INCARICHI ED ATTIVITA’ EXTRAISTITUZIONALI

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time, di tutto il personale alle dipendenze
delle fondazioni lirico-sinfoniche, è incompatibile con altro lavoro dipendente pubblico o privato.

Previa richiesta alla Fondazione da parte del lavoratore che intende svolgere incarichi ed
attività extra-istituzionali, il sovrintendente potrà accordare permessi, a carattere saltuario, per le
attività di lavoro autonomo o professionale che non pregiudichino le esigenze produttive della
Fondazione e siano tali da non incidere sulla continuità e funzionalità del rapporto di lavoro con la
Fondazione stessa restando quindi garantiti il pieno e puntuale assolvimento da parte del
lavoratore degli obblighi contrattuali nei confronti della Fondazione e la necessaria tutela
dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

La richiesta individuale di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o
professionale, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere presentata per iscritto alla
Fondazione, di norma, almeno 15 giorni prima della data di inizio del permesso (con risposta
scritta della Fondazione entro i 5 giorni successivi), per la valutazione da parte del Sovrintendente
e per le eventuali verifiche degli organi di controllo, salvo diverse intese a livello aziendale.

La valutazione da parte del Sovrintendente dell’alto valore artistico e professionale
dell’attività di lavoro autonomo o professionale dovrà essere condotta anche con riferimento:

-alla dignità complessiva della manifestazione cui partecipa il lavoratore;
-alla sede nell’ambito della quale si svolge la prestazione;
-al contenuto della prestazione che deve essere correlato alla professionalità del lavoratore.

I suddetti criteri di valutazione della saltuarietà e dell’alto valore artistico e professionale
dell’attività di lavoro autonomo o professionale, nel confermato rispetto dei principi del non
aggravio economico e delle esigenze produttive della Fondazione, sono applicabili anche nel caso
di richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non
sostanziantisi in prestazioni di esecuzione artistica in senso stretto ma comunque rientranti nella

professionalità artistica o professionale del lavoratore, ivi comprese le attività didatticoseminariali.

L’autorizzazione della Fondazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o
professionale deve essere rilasciata per iscritto.

Al lavoratore, incluso quello a disposizione, cui è stata concessa l’autorizzazione allo
svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non spetta il trattamento economico
per il periodo di assenza dal servizio. Non si fa luogo a trattenuta economica ove l’autorizzazione
sia stata concessa per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale in giornata in
cui il lavoratore abbia effettuato per intero la sua prestazione lavorativa, in giornata di riposo
settimanale, in periodo feriale nelle festività ovvero nelle giornate ove per il lavoratore non è
programmata prestazione lavorativa presso la Fondazione.

La disciplina di cui sopra è integralmente applicabile alle richieste di autorizzazione avanzate
da lavoratori dipendenti dalla Fondazione con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Qualora l’assenza di un collega o mutamenti non previsti ne prevedibili nella
programmazione pregiudicassero la fruibilità del permesso accordato il lavoratore sarà convocato
in tempo utile al fine di individuare possibili soluzioni che non dovranno comunque comportare
oneri aggiuntivi per la Fondazione.

Il mancato rispetto delle modalità di richiesta di permesso o lo svolgimento di incarichi ed
attività extraistituzionali in assenza di autorizzazione potranno dare luogo ai provvedimenti
previsti dalle lettere d), e) e f) dell’art. 33 del CCNL.

Art.38 -DIRITTI SINDACALI

1) -Rappresentanze sindacali unitarie

Costituzione della R.S.U.

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente
dalle Fondazioni lirico-sinfoniche in ciascuna Fondazione lirico-sinfonica viene costituita la
Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20
dicembre 1993 – che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore -secondo la disciplina
della elezione ivi prevista.

Le Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, partecipando alla procedura di elezione della
R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell’art.19 L.20
maggio 1970 n.300, come modificato per effetto del DPR 312/1995.

La rappresentanza sindacale unitaria è l’unica struttura sindacale abilitata alla contrattazione
aziendale, unitamente alle competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL, così come previsto al punto 5 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

Composizione della R.S.U.

La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le
Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle
singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.

Il residuo terzo è assegnato alle Associazioni sottoscrittrici il CCNL e la relativa copertura
avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti.

Per la composizione delle liste, le Associazioni sindacali terranno conto delle diverse aree
professionali e del genere dei lavoratori in forza alla Fondazione quali previsti dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il numero dei componenti la R.S.U. è determinato sulla base di un componente ogni 50 o
frazione di 50 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con un minimo di 12 componenti.

Ferma restando l’eleggibilità dei lavoratori non in prova in forza alla Fondazione alla data
delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, il
cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di
lavoro di almeno sei mesi.

Al termine del contratto a tempo determinato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di
lavoro il mandato conferito scade automaticamente.

Ai fini di quanto determinato al punto sei dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, la
conclusione del contratto per il delegato a tempo determinato sarà presa in considerazione solo
nel caso di non riassunzione nella stagione successiva.

Per i rapporti con la direzione aziendale la R.S.U., ferma restando la propria titolarità
contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi
componenti. La composizione numerica del Comitato esecutivo della R.S.U. è comunque inferiore
al 50% del numero dei componenti la R.S.U. L’elezione avviene a voto palese sulla base della
rappresentatività di ogni associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le
Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella R.S.U.

La R.S.U. sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.1992 e i suoi componenti
subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti,
permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente
contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell’ambito del numero
corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 4, si applica la tutela di cui
agli artt. 18 e 22 della legge 300/1970.

I componenti la R.S.U. restano in carica 3 anni.

Le Associazioni sindacali comunicheranno per iscritto alle Direzioni aziendali i nominativi dei
componenti la R.S.U.

Permessi per i componenti la R.S.U.

Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per
un monte ore annuo di 2 ore per dipendente in forza alla Fondazione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.

Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall’Esecutivo della R.S.U. per i
rapporti con la Direzione.

Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la

R.S.U. nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai
sensi dell’art.23 della legge 300/1970.

I permessi verranno richiesti, di norma per iscritto, con almeno 24 ore di anticipo dal
Comitato Esecutivo della R.S.U. alla Direzione indicandone il tempo ed i membri della R.S.U. che ne
usufruiranno e verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nota a verbale

Le variazioni occupazionali della Fondazione lirico-sinfonica comportanti un diverso numero
di componenti la R.S.U. ai sensi del precedente punto saranno considerate utili al momento della
relativa nuova elezione.

Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova
regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Con riferimento a quanto previsto dalla legge n.190/1985 sul riconoscimento giuridico dei
Quadri, le Fondazioni danno atto che nella R.S.U., costituita ai sensi del presente articolo, si
identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le
disposizioni dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1)
Le OOSS, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire RSA.

2)
Qualora l’iniziativa per l’indizione delle elezioni della RSU non sia esercitata nei tempi e
nelle modalità di cui al punto 1, parte II dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993,
l’iniziativa stessa – quale condizione della sua procedibilità – deve essere supportata dalla
richiesta di almeno il 63% dei lavoratori in forza alla Fondazione. Resta fermo quanto
previsto al punto 2) Parte seconda – disciplina della elezione della RSU – dell’accordo
interconfederale 20 dicembre 1993.

3) Restano ferme le prerogative attribuite dalla legge alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
4) Sono eleggibili i lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato attività lavorativa nel
triennio precedente per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi, ridotto per

l’Arena di Verona a 12 mesi. Il numero massimo di lavoratori a termine eleggibili è stabilito
nella misura del 20% del numero complessivo di componenti la RSU.

5)
Al fine di sottolineare il principio secondo il quale la RSU costituisce l’organismo
rappresentativo di tutti i lavoratori, nella definizione del collegio elettorale – di norma
unico salvo diversi accordi definiti in sede locale tra i soggetti abilitati all’indizione delle
elezioni della RSU – le OO.SS. terranno conto delle categorie artistiche, tecniche ed
impiegatizie di cui all’art.2095 c.c. onde garantire un’equilibrata composizione della
rappresentanza.

2) -Assemblee

L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art.20 della legge 20.5.1970 n.300 avrà corso nel
rispetto delle seguenti modalità:

1)
la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24
ore e con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine dell’assemblea nonché dell’ordine del
giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i
nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare
alla assemblea;

2)
le OO.SS. e/o la R.S.U. convocheranno l’assemblea retribuita in orario di lavoro
possibilmente alla fine o all’inizio delle prestazioni lavorative;

3)
le OO.SS. e/o la R.S.U., nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi
durante l’orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della
normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;

4)
lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque aver luogo
secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli
spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;

5)
le Fondazioni metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

3) -Agibilità sindacali
A) A decorrere dal 1° gennaio 2000 è fissato in 4 il numero di distacchi sindacali autorizzabili
per i lavoratori che nell’ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici del contratto rivestono
la carica di dirigente sindacale a livello nazionale e/o territoriale.

Il presente contratto dispone la fruizione di un distacco e/o l’equivalente di ore 1600/annue
per ogni OO.SS firmataria.

Le Segreterie nazionali avranno cura di segnalare all’ANFOLS entro il 31 agosto di ogni anno i

dirigenti sindacali nazionali e/o territoriali che usufruiranno del distacco totale per l’anno e/o delle

frazioni delle 1600 ore spettanti.

La fruizione di tali agibilità è conseguente la preventiva richiesta alla Fondazione interessata,

ad inizio programmazione, che ne confermerà la ricezione entro 15 giorni, ed avrà comunque

carattere di completa sospensione dell’attività.

B) Il monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti complessivamente fruibili dai
lavoratori che, nell’ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici il contratto, rivestono
la carica di dirigente sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi

direttivi nonché per l’espletamento del loro mandato e di ognattività connessa,
compresa la partecipazione alle trattative contrattuali nazionali per il settore delle
Fondazioni lirico-sinfoniche, è così fissato:

3.000 ore dal 1°.1.2000
3.500 ore dal 1°.1.2001
4.000 ore dal 1°.1.2002
Tale monte ore annuo complessivo di permessi sindacali retribuiti è ripartito tra le tredici
Fondazioni lirico-sinfoniche in rapporto al numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato
presso ciascuna Fondazione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il riparto.

Il monte ore aziendale è di norma ripartito pariteticamente tra le OO.SS. sottoscrittrici il
contratto salvo diverse intese eventualmente intervenute tra le stesse OO.SS. e comunicate alla
Fondazione interessata tramite l’ANFOLS.

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono fruibili mensilmente da ciascun
dirigente sindacale per non più di 4 gg. lavorativi ed in ogni caso per non più di 24 ore lavorative.

I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali retribuiti devono farne
richiesta scritta alla Fondazione di appartenenza almeno 3 giorni prima ed, in casi eccezionali,
almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza.

La Fondazione autorizza il permesso sindacale retribuito compatibilmente con le esigenze di
servizio.

C) -I dirigenti sindacali possono fruire mensilmente di permessi sindacali non retribuiti per
la partecipazione a trattative sindacali, a congressi, commissioni ed a convegni di natura
sindacale.

Per quanto concerne le modalità, i limiti e le condizioni di fruizione dei permessi sindacali
non retribuiti valgono le regole di cui al precedente punto B);

D) -premesso il divieto di ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, il numero mensile
dei permessi sindacali retribuiti (al massimo 4 giorni) e di quelli non retribuiti ( al massimo
altri 4 giorni) non potrà superare gli otto giorni mensili di assenza dal servizio, fermi
restando requisiti, condizioni e compatibilità prescritti per la fruizione dei permessi;

E) -l’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui sopra deve essere certificata entro
tre giorni alla Direzione della Fondazione da parte della organizzazione sindacale che ha
richiesto ed utilizzato il permesso;

F) -i distacchi sindacali di cui al punto A) ed i permessi sindacali di cui al punto B) sono
retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per lavoro straordinario e di quelli
collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni;

G) -ai lavoratori designati dalle OO.SS. sottoscrittrici il contratto a partecipare alle
trattative contrattuali nazionali concernenti il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche
verranno concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a tali trattative.

I permessi verranno richiesti di norma per iscritto almeno tre giorni prima e, in casi
eccezionali, almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza e verranno
concessi compatibilmente con le esigenze di servizio;

H) -ai lavoratori designati dalle OO.SS. sottoscrittrici il contratto come propri rappresentanti in
seno a Commissioni ministeriali, di collocamento ecc. potranno essere concessi permessi non
retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali Commissioni.

I permessi verranno richiesti di norma per iscritto almeno tre giorni prima e, in casi
eccezionali, almeno 24 ore prima tramite la struttura sindacale di appartenenza e verranno
concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

4) -Contributi sindacali

La Fondazione provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali su delega individuale scritta
rilasciata dal lavoratore. La trattenuta avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui la
delega è stata rimessa alla Fondazione mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) data;
b) generalità del lavoratore;
c) ammontare del contributo, pari all’1% della retribuzione;
d) l’Organizzazione sindacale a favore della quale il contributo deve essere devoluto.

Il lavoratore può revocare in qualsiasi momento la delega inoltrando la relativa
comunicazione alla Fondazione e all’O.S. interessata.

L’effetto della revoca decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa
alla Fondazione.

5) -Sistema di informazioni

Ferma restando l’autonomia operativa e le prerogative istituzionali delle Fondazioni e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti
termini:

Livello nazionale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, l’ANFOLS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di
conoscenza forniti dall’Osservatorio, informazioni globali riferite all’esercizio finanziario in corso
sugli indirizzi produttivi e sui programmi di attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sugli elementi
di entrata e di uscita emergenti dai bilanci preventivi e sulle prospettive occupazionali generali del
settore.

Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l’ANFOLS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di

conoscenza forniti dall’Osservatorio, informazioni globali riferite all’esercizio finanziario
precedente sulle attività produttive realizzate dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, sugli elementi di
entrata e di uscita emergenti dai conti consuntivi e sulle linee del coordinamento sul piano
nazionale dei programmi delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Livello territoriale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico
incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni
sindacali territoriali di categoria informazioni sugli indirizzi produttivi della Fondazione, con
particolare riferimento ai programmi finalizzati alla diffusione musicale nel territorio e nella
scuola, sulle previsioni finanziarie, sui progetti di formazione professionale e sulle linee del
coordinamento in sede regionale e dell’attività della Fondazione.

Livello aziendale

Informazione

Annualmente, entro il primo trimestre, la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U. ed alle
Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni dettagliate riferite all’esercizio
finanziario in corso sulle linee e proposte di programmazione annuale e sulle modalità produttive
dell’attività artistica programmata (produzioni proprie, coproduzioni, noleggi, ospitalità,
commesse esterne), sulla situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e sulle
prospettive occupazionali della Fondazione.

Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il primo quadrimestre, la direzione aziendale
fornirà alla RSU ed alle OO.SS territoriali di categoria informazioni riferite all’esercizio finanziario
precedente sull’attività produttive realizzate dalla Fondazione, sugli elementi di entrata e di uscita
emergenti dal conto consuntivo, sulla attuazione dei programmi di formazione del personale,
sull’andamento occupazionale.

Informazione e confronto

Le direzioni aziendali informeranno preventivamente la R.S.U. e le OO.SS. territoriali di
categoria in ordine a:

-modifiche del regolamento di servizio;
-criteri e modalità delle assunzioni;
-proposte di nuova organizzazione del lavoro-anche eventualmente conseguenti

all’introduzione di nuove tecnologie-e relativi riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di

lavoro;
-programmi di formazione professionale;
-processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei

nell’ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori;
-misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-affidamento di servizi e commesse all’esterno.

Ricevuta l’informazione, RSU e OOSS territoriali, possono richiedere in forma scritta un
incontro per l’esame dei contenuti dell’informazione. L’esame si svolge in appositi incontri che
iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di

15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi
di urgenza.

Dell’esito della procedura è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della direzione
aziendale, della R.S.U. e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l’autonoma
determinazione definitiva dell’organo deliberante della Fondazione.

Durante il periodo in cui si svolge l’esame la Fondazione non adotta provvedimenti sulle
materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali

Forme di partecipazione

Presso ciascuna Fondazione è costituita una Conferenza permanente pariteticamente
costituita da componenti della Direzione della Fondazione e da rappresentanti designati dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sottoscrittrici del CCNL. Nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza
concorre, attraverso la reciproca informazione ed ogni utile consultazione, a contemperare
l’interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro
con l’esigenza di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’attività produttiva e del servizio culturale
ed artistico reso alla collettività.

Art.43 -INDENNITA’ DI ANZIANITA’ -TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982 è dovuta al lavoratore un’indennità di anzianità pari ad una
mensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sono gli anni di servizio
prestato a tale data.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mese pari o
superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero, trascurando la frazione di mese inferiore
ai 15 giorni.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione specificata al primo
comma dell’art.11 anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere
continuativo purché siano di ammontare determinato; restano esclusi tutti gli istituti indicati al
successivo art.47.

Con decorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982 n.297.

Art.47 -CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Visto quanto disposto dalla L 100/2010 in materia di contrattazione per le Fondazioni Lirico
Sinfoniche;

Preso atto di quanto indicato nell’atto di indirizzo ministeriale per il rinnovo del CCNL con
particolare riferimento a: relazioni sindacali, trattamento economico, incarichi e attività extra-
istituzionali, politiche di incentivazione della produttività, orari di lavoro (multiperiodalità ecc.);

Considerato che con il presente accordo di rinnovo contrattuale le Parti hanno normativamente ed
economicamente inteso dare coerenti e adeguate risposte all’atto di indirizzo stesso;

Premessi e richiamati i contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 le parti
convengono che:

A):

1) restano in vigore gli accordi aziendali pre-esistenti concordati con RSU/RSA-OOSS;

2) la contrattazione aziendale ha durata triennale e non è sovrapponibile, per il principio della
autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazione nazionale;

3) -le eventuali erogazioni di carattere economico dovranno essere strettamente connesse ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonché di ampliamento, ulteriore
qualificazione e possibile diversificazione dell’attività produttiva. Ai fini dell’acquisizione di
elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a
contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del Teatro e del lavoro,
le prospettive di sviluppo, tenuto conto dell’andamento, delle prospettive di competitività e delle
risorse reali da destinare al riguardo che dovranno essere preventivamente individuate in un
contesto di tenuta del bilancio della Fondazione;

4) -le eventuali erogazioni di carattere economico di cui sopra saranno variabili e non
predeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale – con particolare
riferimento a TFR, XIII, XIV, ferie, premio di produzione etc…-e avranno caratteristiche tali da
consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalle norme di legge;

5) gli accordi della contrattazione aziendale confluiranno in una banca dati in capo all’Osservatorio
Nazionale costituito pariteticamente tra i firmatari del CCNL con sede presso la presidenza Anfols;

B):

Nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e
normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale;

Considerate le particolari condizioni di difficoltà che, in maniera articolata, caratterizzano il
settore;

Preso atto che la recente L.29/6/2010 n. 100 ha previsto che, a fronte del raggiungimento e del
mantenimento di parametri e condizioni dalla stessa definiti, alle singole Fondazioni possano
essere riconosciute “forme organizzative speciali”;

Visto il citato accordo interconfederale del 28 giugno 2011 con particolare riferimento al comma 7
dello stesso,

si concorda che:

1) -i contratti collettivi aziendali, al fine di gestire eventuali situazioni di crisi e garantire la stabilità
occupazionale, possono attivare strumenti di articolazione mirati ad assicurare la capacità di
aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi e pertanto le rappresentanze sindacali
aziendali operanti in azienda, d’intesa con le strutture territoriali delle OO.SS firmatarie del
presente contratto, possono definire, anche in via sperimentale o temporanea, accordi
modificativi con riferimento agli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari
e più in generale l’organizzazione del lavoro nei suoi vari aspetti;

2) -limitatamente alle Fondazioni Lirico Sinfoniche, che applicano il presente CCNL, alle quali sia
riconosciuta o possa in futuro essere riconosciuta la “forma organizzativa speciale”, in presenza di
investimenti significativi ovvero di progetti tesi a favorire lo sviluppo economico e produttivo (sia
sotto il profilo quantitativo che qualitativo) e/o a valorizzare le qualità professionali e
occupazionali dell’impresa, è altresì consentito tra la direzione della Fondazione e rappresentanze
sindacali operanti a livello aziendale, d’intesa con le strutture territoriali delle OO.SS firmatarie del
presente CCNL e preventivamente sentite le OO.SS nazionali, la possibilità di stipulare, anche in via
sperimentale o temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel
presente CCNL integralmente recepito. Tali intese potranno essere oggetto di valutazione per un
loro eventuale recepimento nell’ambito dei successivi rinnovi del CCNL;

C):

1) -le Parti, nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio
nazionale, concordano che entro sei mesi dalla firma del presente accordo per il rinnovo del CCNL,
previo accurato monitoraggio delle realtà presenti nelle singole Fondazioni relativamente alla
contrattazione integrativa, provvederanno alla individuazione e definizione delle parti economiche
degli integrativi aziendali, che saranno parte integrante del CCNL quali elementi della retribuzione-
nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo lett.a) 4-e ad indicarne le
conseguenti modalità attuative. Concluso l’iter di cui sopra, a livello aziendale, sarà avviato il
confronto per la definizione delle parti economiche normative residue. Tale confronto dovrà
esaurirsi nei successivi sei mesi.

Terminato l’iter sopra definito, qualora non siano raggiunti i relativi accordi, al fine di raggiungere
in tempi consoni un’intesa, il confronto proseguirà in sede nazionale con la presenza delle
rispettive strutture aziendali, territoriali e nazionali firmatarie del CCNL.

2) – i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,
costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del
CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del
contratto nazionale di lavoro;

D):

Come parte vincolante dell’intera ipotesi di accordo le parti concordano, al fine di accompagnare
l’iter previsto dalla legge 100 del 2010 relativamente alla contrattazione di secondo livello, che la
parte normativa ed economica degli integrativi in essere rimane in vigore fino alla conclusione
degli iter previsti alla lettera C 1) del presente articolo.

Art.51 -PRESTAZIONI SPECIALI

I maestri collaboratori hanno l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni speciali che, inerenti
alle rispettive mansioni e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro
affidate dalla Direzione.

Sono tuttavia escluse da tale obbligo le prestazioni strumentali in orchestra e le esecuzioni
solistiche di rilievo in palcoscenico. Al maestro che accetta di svolgere tali prestazioni spetta uno
speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.

Art.53 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro del Maestro collaboratore può essere articolato, nel corso della stagione,
secondo i criteri di cui ai successivi punti A), C multiperiodale).

Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 7/8 ore programmate.

L’orario normale di lavoro del maestro collaboratore è fissato in 39 ore settimanali e in 7
ore giornaliere ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere una durata
massima di 4 ore.

Tuttavia, ai soli fini delle prestazioni eseguite al pianoforte, l’orario di lavoro del maestro di
sala e del maestro al ballo è fissato in 6 ore, ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali
potrà avere la durata massima di 4 ore. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero, le 6 ore di prestazione eseguita al pianoforte dal maestro di sala e dal
maestro al ballo assorbono convenzionalmente 7 ore di lavoro.

In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l’orario normale di lavoro del
maestro collaboratore è così suddiviso:

a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;

b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;

c) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una prova generale o viceversa.

IL maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

In caso di prova unica l’orario giornaliero sarà esaurito in 5 ore.

Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da
computarsi nell’orario di lavoro.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo può essere ridotto a 2 ore in
relazione ad esigenze di produzione.

Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Le prestazioni antimeridiane avranno inizio normalmente alle ore 10. Le prestazioni
antimeridiane del maestro alle luci potranno avere inizio alle ore 8,30. Le prestazioni serali non
potranno superare in regime normale di lavoro le ore 1 in caso di spettacolo e prova generale, le
ore 0,30 in caso di anteprova generale e le ore 24 in caso di prove ordinarie. Gli spettacoli
all’aperto e le relative prove antegenerali e generali potranno protrarsi fino alle ore 1,30.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il maestro collaboratore
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro si esaurisce con una
prestazione di 4 ore o con uno spettacolo, che possono essere effettuati in regime normale di
lavoro sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.

C) Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro collaboratore percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 42 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 44 ore
settimanali.

Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per
periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile
compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al comma 27 del presente articolo) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori
alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.

Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova
generale e spettacolo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero
oltre l’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro
retribuita in regime straordinario

Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da
computarsi nell’orario di lavoro con cadenza oraria compatibilmente con le esigenze lavorative.

In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l’orario normale di lavoro del
maestro collaboratore è così suddiviso:

a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;

b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;

c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima al
pianoforte di 4 ore elevabile a 5 ore nel caso di prestazione non al pianoforte.

La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 5 ore con trenta
minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale,
giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 7 ore di lavoro.

La prova unica giornaliera non al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 6 ore con
trenta minuti di riposo anche frazionati. La durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8
ore.

Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza
tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono
consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove
generali aperte al pubblico.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Il maestro collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione per le
sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova
straordinaria, i maestri collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun
compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario
ordinario giornaliero.

Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di
sabato, qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario
normale di lavoro è fissato in 4 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di

prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova
antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale, possono essere
effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in
regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si
renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza
dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere
retribuita in regime straordinario.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un’ora. Nel caso sia
programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto
previsto al precedente comma 6, orario C Multiperiodale, l’intervallo potrà avere una durata
minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:

a) alle ore 8.30 per prove luci e fonica;

b) alle ore 9.00 per audizioni;

c) alle ore 9.30 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l’impiego di

tersicorei;

d) alle ore 9.30 per l’attività ordinaria.

Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,
tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano,
antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non
potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.

L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto
dalla Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, e comunicato alla
RSU.

Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario individualmente programmato.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo è concordata
una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata alI’aggiornamento o
perfezionamento professionale

Art.54-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e
festivo che gli venga richiesto.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.53, se effettivamente espletato, sarà compensato per ogni mezz’ora di prolungamento o
frazione di mezz’ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di prestazione maggiorata del 75%.

Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro
collaboratore un compenso globale pari al 60% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta. La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. E’ consentito un
prolungamento di 15 minuti che sarà retribuito con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione
giornaliera.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore 24 per le prove ordinarie e
straordinarie, oltre le ore 0,30 per le prove antegenerali, oltre le ore 1 per gli spettacoli e le prove
generali e oltre le ore 1,30 per l’attività all’aperto, verrà compensato per ogni mezz’ora di
prolungamento o frazione di mezz’ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di retribuzione
maggiorata del 100%.

Qualora il maestro collaboratore sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui
all’art.55 avrà diritto ad un compenso pari al 60% della retribuzione giornaliera per le prestazioni
che non superano le due ore. In caso di spettacolo, anteprova o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.64 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro del Professore d’orchestra può essere articolato, nel corso della stagione,
secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).

Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.

A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può
anche essere diversificata per i singoli professori d’orchestra.

L’orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni -per le
prove sono previsti 1O minuti di riposo nel corso di ciascuna di esse, da computarsi nell’orario di
lavoro -una delle quali non potrà avere durata inferiore a 2 ore. Inoltre la prima prestazione
giornaliera, purché non si tratti di spettacolo, non potrà eccedere la durata complessiva di 3 ore.

Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro
giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

La durata della prova a sezione è fissata in due ore, comprensive di 10 minuti di riposo, ed
esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del
tutto eccezionali. La durata della prova unica va mantenuta in 3 ore e mezza non prolungabili
nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la
prova unica, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova
straordinaria.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di quattro ore, così esaurendo l’orario normale di
lavoro giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerale e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tenere conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerale nonché circa
l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena
dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze

produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerale e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U.

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori
d’orchestra, l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un
massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro
giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Durante ciascuna prova il professore d’orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a
15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell’orario di lavoro.

La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, oppure
in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto
eccezionali. La durata della prova unica è fissata in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in
regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove
ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Lo svolgimento delle prove antegenerale e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerale nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore l0.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerale e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle
varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

C multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d’orchestra percepirà la
retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli
di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore
settimanali.

Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per
periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile
compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al comma 25 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati
su un massimo di due prestazioni giornaliere.

Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di
prova acustica-sound check-prova d’assestamento, le cui modalità di attuazione saranno definite
in sede aziendale.

Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita
in regime straordinario.

Il professore d’orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova
generale e spettacolo.

Durante ciascuna prova il professore d’orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a
15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell’orario di lavoro.

La durata della prova a sezione, è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure
in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale la durata della prova a sezione resta
convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere
programmata un’ulteriore prestazione.

La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata:


di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento
dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 5 ore
di lavoro;


di 4 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di
lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto
della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le
esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con
la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad
esclusione delle prove generali aperte al pubblico.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

I professori d’orchestra non impegnati nelle produzioni restano a disposizione per le
sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova
straordinaria, i professori d’orchestra sostituti ai quali non sia esplicitamente richiesta la
disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso
della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario
giornaliero.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore
d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in
3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario
fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un’ora. Nel caso sia
programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto
previsto al precedente comma 6, orario C Multiperiodale, l’intervallo potrà avere una durata
minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,

tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.

L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla
Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.

Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.

Norma transitoria

Ai professori d’orchestra in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con

o senza sosta stagionale verrà mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare il
compenso forfetario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della
dichiarazione a verbale annessa all’art. 25 del CCNL 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre
1976. Detto compenso -da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti
della 13° e 14° mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto -calcolato per 14 mensilità
assorbe, fino a concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di
durata superiore a 3 ore effettuati nel corso dell’intero anno solare, compensi determinati sulla
base dell’art. 65.
A tal fine, al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello
spettacolo oltre le 3 ore -il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al l°
gennaio dello stesso anno -corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato, per 14
mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno
retribuiti secondo i criteri di cui all’art. 65.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione
del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o perfezionamento
professionale.

Art.65-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.

Il professore d’orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui al 1° e 5°
comma dell’art.64, sarà compensato come segue:
1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;

3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni

non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione

giornaliera;

4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata

programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata

con il 12% della retribuzione giornaliera;

5) ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera;

6) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per
l’attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l’attività lirica all’aperto, salve le
consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato,
indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai
precedenti punti ma in misura raddoppiata.

Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore
d’orchestra un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta ivi compreso la prova acustica-sound check-o assestamento.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di
riposo. E’ consentito tuttavia anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente
articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione al
professore d’orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale
prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata
delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la
prova non raggiunge il predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati al professore d’orchestra con l’ordine del giorno
settimanale ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del

giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di
cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere
comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con
le modalità previste al comma 25 dell’art. 64 del presente CCNL.

Qualora il professore d’orchestra sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui
all’art. 66 avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni
che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto
ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione
giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art. 64 che potrà essere richiesta al
professore d’orchestra da parte della Fondazione.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.75 -COMPARSATA, TRUCCO E VESTIZIONE

L’artista del coro impegnato musicalmente in un’opera, anche in modo parziale, potrà essere
utilizzato, a giudizio del regista, in prestazioni qualsiasi di comparsata ed in genere per i movimenti
scenici e coreografici connessi al personaggio interpretato unicamente a richiesta nell’atto in cui è
già impegnato da partitura.

L’artista del coro è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione
nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non
seguire la successione degli atti. L’artista del coro ha l’obbligo del trucco e parrucco nella prova
antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli spettacoli. Eventuali richieste di
vestizione supplementari dovranno essere concordate al livello aziendale.

Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale
svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell’orario di lavoro. L’artista del coro è
peraltro libero di scegliere l’orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le
stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui agiscono i
rispettivi reparti.

Alle prestazioni di cui ai precedenti commi ed in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua
professionalità l’artista del coro è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso
aggiuntivo.

Art.77 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro dell’artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i
criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).

Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.

A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione
giornaliera può anche essere diversificata per i singoli artisti del coro.

L’orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, suddivise in due prestazioni, una
delle quali di durata non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera non coincidente con lo
spettacolo non deve comunque eccedere la durata di 3 ore.

L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell’artista del coro, l’effettiva
durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta in ogni caso fissata in 1
ora senza riposi. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario giornaliero di lavoro la durata della prova
a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente fissata in 2 ore.

In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le due prove a sezione o a
raggruppamento di più sezioni assorbono l’intero orario giornaliero di 5 ore.

Le prove di soli uomini e sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.

La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15
minuti di riposo e, se effettuata d’insieme con l’orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di
riposo. La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata
nemmeno in regime straordinario. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera,
sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell’artista del coro, l’effettiva
durata di ciascuna prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e
sole donne) resta in ogni caso fissata in 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo. Agli effetti
dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero la durata della prova di sala, prova di
palcoscenico con pianoforte e prova di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta
convenzionalmente fissata in 2 ore.

In giornata di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e
sole donne), le due prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia assorbono l’intero
orario giornaliero di 5 ore.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto od entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non

programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore,
ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. La eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività
in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte, purché si tratti di tipi di prove
della medesima durata.

L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto
la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione
ordinaria giornaliera.

Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore l0.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversa per i singoli artisti del coro,
l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di
11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

L’effettiva durata di ciascuna prova a sezione od a raggruppamento di più sezioni è fissata in
1 ora oppure in 1 ora e 15 minuti senza riposi. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta
convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.

In giorno di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni le due prove assorbono,
rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.

Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.

La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15
minuti di riposo e, se effettuata d’insieme con l’orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di
riposo.

La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata
nemmeno in regime straordinario. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e
giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata
in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può
essere programmata nessuna prova straordinaria.

L’effettiva durata delle prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli
uomini e sole donne, resta fissata in 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e
30 minuti, con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e
giornaliero, la durata della prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli
uomini e sole donne, resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in
3 ore.

In giornate di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e
sole donne, le due prove, ciascuna di durata di 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo,
assorbono convenzionalmente 6 ore di lavoro.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonché circa
l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena
dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro
usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore,
ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere
effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo
spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al
pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze
produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario,
fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.

L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività
in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E’ pertanto consentita
l’effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.

E’ altresì consentita l’effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia
e d’insieme con l’orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per
ciascun tipo di prova.

L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto
la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione
ordinaria giornaliera.

Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni
serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale predisposto
dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

C Multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale l’Artista del coro percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore
settimanali.

Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto
al 28° comma del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati
su un massimo di due prestazioni giornaliere.

Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di

prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede
aziendale.

L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad
alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero
sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

La durata di ciascuna prova a sezione, o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 1 ora
senza riposo oppure 1 ora e 15 minuti senza riposo.

In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a
raggruppamento di più sezioni assorbono l’intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore.

Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata
della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione o a
raggruppamento di più sezioni non potrà essere programmata per tale sezione o raggruppamento
di più sezioni un’ulteriore prestazione.

Le prove anche di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più
sezioni.

La durata delle prove di sala è fissata in 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, 2 ore e
10 minuti con un riposo di 10 minuti, 3 ore prova unica con un riposo di 20 minuti. Agli effetti
dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova di
sala resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore, in 2 ore e 30 minuti, e 5 ore.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata
un’ulteriore prestazione.

L’effettiva durata delle prove di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e
di sole donne, è fissata in un massimo di 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti. Tali prove
potranno essere programmate per un massimo di 10 ore per ciascuna produzione e non hanno
valore convenzionale. Tali prove potranno essere programmate unicamente in giornate di 5 ore
ovvero entrambe nella stessa giornata, anche su titoli diversi, o una di queste con altra prova di
sala di 1 ora e 45 minuti o di insieme di 2 ore e 30 minuti.

Le prove di palcoscenico con pianoforte e di regia eventualmente effettuate oltre i limiti
sopra indicati, avranno una durata di 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, di 2 ore e 10
minuti con un riposo di 10 minuti. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero,
settimanale e bimestrale, la durata di queste prove aggiuntive resta convenzionalmente e
rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore.

La prova unica giornaliera di regia, anche di soli uomini o di sole donne, qualora
programmata, ha una durata di 3 ore o di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche

frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale,
la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore.

La prova unica giornaliera con orchestra anche di soli uomini o di sole donne, qualora
programmata, ha durata di 3 ore e 30 minuti o 4 ore con rispettivamente 20 minuti e 30 minuti di
riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e

bimestrale, la durata della prova unica con orchestra assorbe, convenzionalmente rispettivamente
5 ore e 6 ore di lavoro. E limina to :
Gli artisti del coro sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il coro è
presente in partitura. Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i
professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano
d’insieme con l’orchestra.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere
effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze
tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione
degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del
direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove di regia con pianoforte
prove antegenerali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o
antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.

Gli organici degli artisti del coro previsti per una data produzione che non impegni tutto il
complesso corale, possono essere integrati per la sostituzione di colleghi.

Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, gli
artisti del coro non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso
straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario
giornaliero.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro usufruisca del
riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la
durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo

o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. L’eventuale eccedenza oltre le 3
ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva
norma transitoria.
Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che
al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova
ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze

produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e
decentrata.

L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua
attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E’ pertanto consentita
l’effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.

E’ altresì consentita l’effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia
ed insieme con l’orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per
ciascun tipo di prova.

L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo
della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa
giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo
spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto a compenso straordinario, in quanto la
partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria
giornaliera.

Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo
in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in
modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad
entrambe le prove.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle
condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad 1 ora. Nel caso in cui sia
programmata, in base a quanto previsto al precedente comma ? una terza prestazione o una
seconda prestazione domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00,
tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le
prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività
multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al
periodo cui il calendario è riferito.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale
predisposto dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.

L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.

Norma transitoria

Agli artisti del coro in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con o
senza sosta stagionale verrà mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare il compenso
forfetario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della dichiarazione a
verbale annessa all’art. 25 del CCNL 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre 1976. Detto
compenso -da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13° e 14°
mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto -calcolato per 14 mensilità assorbe, fino a
concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di durata superiore a 3
ore effettuati nel corso dell’intero anno solare, compensi determinati sulla base dell’art. 78.

A tal fine al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello
spettacolo oltre le 3 ore -il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al 1°
gennaio dello stesso anno -corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato per 14
mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno
retribuiti secondo i criteri di cui all’art. 78.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.

Art.78-LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.

L’artista del coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.77, salvo quanto previsto dall’articolo medesimo circa le eccedenze d’orario per gli
spettacoli, sarà compensato, come segue:

1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;

E limina to : ¶

3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni
non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione
giornaliera;

4) nel E limina to : ¶caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata

programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata
con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata
con il 25% della retribuzione giornaliera;

5) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per
l’attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l’attività lirica all’aperto, salve le
consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato,
indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai
precedenti punti ma in misura raddoppiata.

Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all’artista del
coro un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione
straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check/prova acustica/prova d’assestamento.

La durata delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più
sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. E’ consentito tuttavia, anche in deroga a
quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle
prove straordinarie con la corresponsione all’artista del coro di un ulteriore compenso pari al 20%
della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato
rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4°
comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati all’artista del coro con l’ordine del giorno
bimestrale/settimanale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale
(programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3),
programmazione o annullamento delle prove (straordinarie) devono essere comunicate entro le
ore 13 del giorno precedente.

Qualora l’artista del coro sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art.79
avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non
superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione
giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art.77 che potrà essere richiesta
all’artista del coro da parte della Fondazione.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.88 -COMPARSATA, TRUCCO E VESTIZIONE

Il solista e mimo con obbligo di fila, il tersicoreo di fila con obbligo di solista ed il tersicoreo di
fila sono tenuti a fornire le prestazioni di comparsa richieste dal regista, percependo per tali
prestazioni un compenso pari a quello corrisposto dalla Fondazione alle comparse.

Il tersicoreo, qualunque sia il livello di inquadramento, è tenuto, senza diritto ad alcuna
maggiorazione di retribuzione, ad effettuare tutte le prestazioni che richiedono speciali attitudini
artistico-coreografiche e che in quanto tali non rientrano nelle mansioni proprie delle comparse.

Il tersicoreo è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione
nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non
seguire la successione degli atti. Eventuali richieste di vestizione supplementari dovranno essere
concordate a livello aziendale.

Il tersicoreo ha l’obbligo del trucco e parrucco per una prova ante generale e una generale,
sia al piano che con orchestra o supporti audio, e negli spettacoli. Eventuali richieste di truccatura
supplementari dovranno essere concordate a livello aziendale.

Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul
normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell’orario di lavoro. Il
tersicoreo è peraltro libero di scegliere l’orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate
lavorative in cui le stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui
agiscono i rispettivi reparti.

Il tersicoreo è tenuto altresì alla truccatura, anche completa, del corpo senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo nella prova antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli
spettacoli. IL fabbisogno per la truccatura e la struccatura sono a carico della Fondazione.

Compatibilmente con le possibilità organizzative, i Primi ballerini ed i Solisti potranno
indossare il costume anche nell’ambito delle prove in sala, scena e d’assieme.

Art.90 – ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro del tersicoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).

Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 5 o 6 ore programmate.

A) L’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione
giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tersicorei.

Fermo restando quanto previsto dal successivo 16° comma, l’orario normale di lavoro
giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni, una delle quali non inferiore a 2 ore. La
prima prestazione giornaliera, non coincidente con lo spettacolo, non può eccedere la durata
complessiva di 3 ore.

Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.

IL tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di tre giorni alla settimana.

Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti, suddivise in due
prestazioni ed assorbono convenzionalmente 5 ore di lavoro. Se la prestazione è di 2 ore di durata
comprende 10 minuti di riposo; se di 2 ore e 30 minuti comprende 15 minuti di riposo.

Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, avrà una durata
di 2 ore, con 10 minuti di riposo, se l’altra prestazione giornaliera dura 3 ore; di 2 ore e 30 minuti,
con 15 minuti di riposo, se l’altra prestazione giornaliera dura 2 ore e 30 minuti.

Le prove di palcoscenico con pianoforte hanno la durata complessiva di 5 ore. Le prestazioni
di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti per le prestazioni
di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo
suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo
d’insieme con l’orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non
prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è
programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere
programmata nessuna prova straordinaria.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o Antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando

la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la
prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla
sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria
pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive,
connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.

IL tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
prevista per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore ad l ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a
15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di
riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove ordinarie dei primi ballerini inquadrati nella categoria extra e nella 1° categoria A
potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore l, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Il tersicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

B) Fermo restando che l’orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa
articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo tersicoreo,
l’orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di
11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.

IL tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario normale di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.

IL tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana.

Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti oppure di 5 ore e 30
minuti, suddivise in due prestazioni, ed assorbono, convenzionalmente e rispettivamente, 5 e 6
ore di lavoro.

Per le prestazioni di 2 ore di durata sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per
le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20
minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, potrà avere una
durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo e di 2 ore e
45 minuti con 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di
prestazione. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e giornaliero, va
computata l’effettiva durata della prova di sala, tranne che la prova di sala abbia una durata di 2
ore e 45 minuti, nel qual caso assorbe 3 ore di lavoro.

Le prove di palcoscenico con pianoforte di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di
riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prove di
palcoscenico con pianoforte di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi
di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori
d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con
l’orchestra.

La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo
d’insieme con l’orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non
prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo ed assorbe
convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera,
sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.

Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione
senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed
artistiche.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonchè
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando
la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la
prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla
sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria
pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive

connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.

IL tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
prevista per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore ad 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a
15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di
riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni
ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le
anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.

Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerali e
generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in
regime normale oltre le ore 24.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale
predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o
l’annullamento di prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a
quello cui si riferisce la variazione.

IL tersicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

Norma transitoria

Ai tersicorei dipendenti a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 1979 ed
inquadrati, dal 1° luglio 1979, come tersicorei di fila senza obbligo di solista non avendo superato
la specifica prova di idoneità artistica, è dovuta una indennità forfettaria di € 7,75 , non
computabile a nessun effetto nella retribuzione, nei giorni in cui partecipino, in spettacoli di solo
ballo, ad almeno due balletti ovvero due o tre atti di uno stesso balletto che esaurisca l’intero
spettacolo.

L’indennità forfettaria di € 7,75 è dovuta anche nel caso che venga eseguito più di un
balletto in completamento di spettacolo.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.

C Multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 30 settimanali. Resta inteso
che in regime di programmazione multiperiodale il Tersicoreo percepirà la retribuzione relativa
all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente
riduzione dell’orario contrattuale.

Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 30 ore
settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 31 ore
settimanali.

Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno
effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione
multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni
della settimana, (per la giornata di domenica o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al
comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su
un massimo di due prestazioni giornaliere.

Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario
ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di
prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede
aziendale.

Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà
peraltro retribuita in regime straordinario.

La durata delle prove di sala e di palcoscenico con pianoforte è fissata in 2 ore con un riposo di 10
minuti, 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti la cui durata convenzionale è pari a 3 ore, di 3
ore con un riposo di 20 minuti frazionati in 10 minuti, a cadenza oraria, la cui durata convenzionale
è pari a 4 ore.

Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata
un’ulteriore prestazione.

Le prove giornaliere con orchestra possono essere articolate in una prova di 2 ore e una
prova di 3 ore che assorbono 5 ore.

Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.

Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a
lezioni di danza della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana diversamente
distribuibili in sede aziendale.

La prova unica giornaliera, al piano, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza
con 30 minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale,
giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.

La prova unica giornaliera con orchestra, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e
mezza con 30 minuti di riposo frazionati oppure ha una durata di 4 ore con trenta minuti di riposo
frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale,
assorbono convenzionalmente 5 e 6 ore.

In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di
programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non
programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o
antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro
giornaliero.

Le prove di spettacoli di balletto con orchestra hanno la stessa durata prevista per i
professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano
d’insieme con l’orchestra. I tersicorei sono inoltre convocati nelle prove con orchestra negli atti in
cui il ballo è presente in scena.

Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere
effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze
tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione
degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad
esclusione delle prove generali aperte al pubblico.

Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonché
circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in
scena dello spettacolo.

Qualora nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i tersicorei
non convocati, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni
contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.

Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca
del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando
la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo
spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova
generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o
serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro
in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza
oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla
successiva norma transitoria.

Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in
palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata
per ciascun tipo di prova. E’ pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di
palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può
avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15
minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo
suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.

Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata,
unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in relazione alle condizioni ambientali, in un
minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili dagli accordi aziendali fino ad 1 ora nell’attività di
palcoscenico e fino a 30 minuti nell’attività di sala. Nel caso in cui sia programmata, in base a
quanto previsto al precedente comma 6 una terza prestazione o una seconda prestazione
domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.

Le prestazioni antimeridiane per prove ordinarie, antegenerale, generale e spettacolo, non
potranno avere inizio prima delle ore 10.00.

Le prestazioni serali, per l’attività lirica e di balletto, non potranno protrarsi in regime normale
oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30.

Nel caso di attività per le scuole la convocazione può essere anticipata alle ore 09.30 per la
lezione.

Per l’attività lirica e di balletto all’aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove
antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non
potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.

Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di
attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto
al periodo cui il calendario è riferito.

La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto
dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, previa
consultazione delle RSU/RSA.

Il Tersicoreo è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile secondo l’ora fissata nell’ordine del
giorno con modalità da concordare preventivamente in azienda.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.

Norma transitoria

Ai tersicorei dipendenti a tempo indeterminato dagli Enti alla data deI 30 giugno 1979 ed
inquadrati, dal 1° luglio 1979, come tersicorei di fila senza obbligo di solista non avendo superato
la specifica prova di idoneità artistica, è dovuta una indennità forfetaria di 7,74 euro, non
computabile a nessun effetto nella retribuzione, nei giorni in cui partecipino, in spettacoli di solo

ballo, ad almeno due balletti ovvero due o tre atti di uno stesso balletto che esaurisca l’intero
spettacolo.

L’indennità forfetaria di € 7,74 è dovuta anche nel caso che venga eseguito più di un
balletto in completamento di spettacolo.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento professionale.

Art.91 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da
considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie
contrattualmente previste.

Il tersicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in
prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo
restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può
eccedere le 7 ore.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui
all’art.90, sarà compensato come segue:

6) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è
compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
7) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato
con il 25% della retribuzione giornaliera;

8) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni
non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione
giornaliera;

9) nel E limina to : ¶caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata

E limina to : ¶
E limina to : ¶
programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata
con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata

con il 25% della retribuzione giornaliera;
10) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato. E limina to : ¶
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto per l’attività
lirica e o di balletto tra le ore 1 (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1 e 30 per l’attività lirica
all’aperto, salve le consuetudini locali) e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal
compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in
misura raddoppiata.

Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale
giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un

compenso globale pari al1’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria
richiesta, ivi compreso il sound check-prova per verifica spazi-assestamento.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di
riposo. E’ consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente
articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione al
tersicoreo di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera.

Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo
di durata delle prove straordinarie.

Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il
predetto orario massimo.

I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove
straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l’ordine del giorno settimanale, ovvero
con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale
(programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3),
programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le
ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste
al comma 32 dell’art. 90 del presente CCNL.

Qualora il tersicoreo sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art.92 avrà
diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non
superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto ad un
compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della
retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art.90 che potrà essere
richiesta al tersicoreo da parte della Fondazione.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.94 -VESTIARIO E SCARPINE

Ai tersicorei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la Fondazione garantirà la
fornitura di un abito di lavoro.

La Fondazione garantirà altresì ai tersicorei la fornitura delle scarpine da ballo necessarie per
gli spettacoli e per l’attività preparatoria (prove e lezioni di ballo).

I criteri e le modalità di fornitura saranno stabiliti in sede aziendale.

Art.101 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro dell’impiegato può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A) e C multiperiodale).

A)

Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le
limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del
lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive con un massimo di 8 ore giornaliere.

La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6
ore.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività gli impiegati esauriranno il normale orario di
lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali
di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.

Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a
quello sopra indicato.

L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni
seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel
limite delle 7 ore giornaliere.

Lavoro a turni

L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1)
impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed
impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

2) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale
elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale,
economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale
maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana,
escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana
corta, per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici
la maggiorazione spetta unicamente agli impiegati addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il
personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad
infortunio sul lavoro. All’impiegato che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è
mantenuta la maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con un orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli impiegati effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui l’una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio l’altra alla sera.

La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del
palcoscenico, è forfettizzata , qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da
stabilirsi aziendalmente.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti
l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfettizzata, qualunque ne
sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante
l’ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della

R.S.U.
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate
entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L’impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerali e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

L’orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l’orario di
termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l’attività

relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli
spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività
all’aperto.

Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le
ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del primo turno oltre le
ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30
ove sia garantito all’impiegato un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova
generale ed antegenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di
5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine
del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze
contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Per gli impiegati addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antemeridiana e pomeridiana
e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.

Nel caso in cui per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore
alle 2 ore, l’impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio
equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989
e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in € 3,46.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario
di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie
da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la
domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’impiegato è tenuto a prestare 4
ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, della prova
antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi
altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’impiegato dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.

Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la
stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato
occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati
alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere
chiamato a lavoro di laboratorio.

La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli,
tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento
professionale.

C Multiperiodale)
Con programmazione bimestrale, comunque per un periodo non superiore a 2 mesi, l’orario
individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non
oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili,
previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie
settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere
diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle
8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’impiegato percepirà la retribuzione
relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due
prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.

La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6
ore.

L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora.
Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

L’orario di lavoro in regime ordinario potrà avere inizio normalmente a partire dalle ore 08.30 e
non oltre le ore 10.00. In sede di contrattazione aziendale tali orari potranno essere meglio
specificati o modificati.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’impiegato osserverà un orario di lavoro settimanale
di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività
quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell’inizio delle
singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle stagioni di balletto
ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.

Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto o più
esteso rispetto a quello sopra indicato.

L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni
seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel
limite delle 7 ore giornaliere, ovvero nei limiti e con le modalità di cui al 2° comma del presente
articolo.

Lavoro a turni

L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1) Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed
impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:


Mattina e pomeriggio

Pomeriggio e sera

Mattina e sera
2)Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:


Mattina e pomeriggio

Pomeriggio e sera

Mattina e sera.

Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale
elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale,
economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale
maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana,
escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta,
per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la
maggiorazione spetta unicamente agli impiegati addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale
che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad infortunio
sul lavoro. All’impiegato che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta
la maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli impiegati effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.

La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle tre
ore.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del
palcoscenico, è forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da
stabilirsi aziendalmente.

Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli
spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti
l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia
la effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del
giorno Bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U./RSA.

L’impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerale e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma, per l’impiegato
amministrativo tra le ore 8,30 e le ore 10, mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può
superare, in regime normale di lavoro, le ore 24.00 per l’attività relativa alla preparazione degli

spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerale, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti
sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività all’aperto.

L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30
oppure oltre le ore 10.00 sarà concordata in sede aziendale.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5
ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Per gli impiegati addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e
tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.

Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due
ore, l’impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente,
avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31
dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di
cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese
necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del
giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per
l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro
straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o
ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’impiegato dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del
limite delle 10 ore complessive.

Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione
lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per
l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione
concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di
laboratorio.

L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario,
corrisponde all’orario programmato e/o previsto.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione
del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento professionale.

Art.102 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all’art. 101, comma 1
orario A) e, nel caso d’orario multiperiodale, al comma 1 orario C).

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, l’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli
venga richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e
straordinario, non può eccedere le 10 ore.

Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di due.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore

24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 101.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all’art. 103. Straordinario
festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario normale di lavoro.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria
maggiorata delle percentuali appresso stabilite:


lavoro straordinario diurno 50%

lavoro notturno 70%

lavoro straordinario notturno 100%

lavoro festivo 60%

lavoro straordinario festivo 100%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

Art.108 -ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro dell’operaio può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di
cui ai successivi punti A), C Multiperiodale).

A)

L’orario di lavoro dell’operaio è fissato in regime normale in 39 ore settimanali con un
massimo di 8 ore giornaliere.

L’intervallo per il pasto non potrà superare le 2 ore.

Ferma restando la durata complessiva dell’orario settimanale, nei giorni di domenica
l’orario normale di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere
dall’Ente richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.

Durante ciascuna delle prestazioni l’operaio ha diritto ad una sosta di l0 minuti.

Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.

L’orario di lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali con un
massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’operaio osserverà un orario di lavoro
settimanale di 39 ore ripartito in 5 giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di
ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto e ad una settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.

Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a
quello sopra indicato.

Norma transitoria

A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell’operaio
addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto
1979 quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad
osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.

A tali lavoratori, qualora addetti stabilmente e senza interruzioni a mansioni discontinue o di
semplice attesa o custodia, il compenso mensile relativo alle ore di lavoro settimanale
effettivamente prestate oltre la 40° e fino alla 50° viene mantenuto ad personam e congelato nel
suo ammontare alla data del 31 dicembre 1979.

Tale importo, calcolato per 14 mensilità, assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro
straordinario e l’eventuale maggiorazione del 12% per il lavoro a turni.

Lavoro a turni

L’orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1) operai addetti alla
preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a
turni per squadre secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

1) operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:

mattina e pomeriggio

pomeriggio e sera

mattina e sera.

Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento
accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico
e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta
per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana, escluso quello di riposo
nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della
stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta
unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il
personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad
infortunio sul lavoro. All’operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è
mantenuta la maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con un orario di
lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto
collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione
spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui
sopra, escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni, di cui l’una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.

La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.

Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è
forfettizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi
aziendalmente.

Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio
dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfettizzata, qualunque ne sia
l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante
l’ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della
R.S.U..

Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione,
l’annullamento, l’aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate
entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.

L’operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni e
per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali,
antegenerali e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

L’orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l’orario di
termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l’attività
relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli

spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività
all’aperto.

Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le
ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del primo turno oltre le
ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30
ove sia garantito all’operaio un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova
generale ed antegenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di
5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino ad un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Per gli operai addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antemeridiana e pomeridiana e
tra la prestazione pomeridiana e serale è fissata in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.

Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore
alle due ore, l’operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio
equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989
e fino al 31 dicembre 1989, è fissato in € 3,46.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario
di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina di
centesimi.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in
base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del
possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie
da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno
precedente a quello cui si riferisce la variazione.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la
domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’operaio è tenuto a prestare 4
ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, della prova generale,
antegenerale od ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’operaio dovesse essere
esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni
ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.

Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la
stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato
occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati
alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere
chiamato a lavoro di laboratorio.

La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli,
tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.

C Multiperiodale)
Con programmazione plurisettimanale, comunque non superiore a 2 mesi, l’orario individuale
normale di lavoro potrà essere fissato dalla direzione aziendale in 39 ore medie settimanali
distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42
settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto
delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e
settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5/6 giorni della settimana prevedendo orari
giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero
ore.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’operaio percepirà la
retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli
di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due
prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.

L’orario di lavoro qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali, con
un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.

Fatti salvi diversi accordi aziendali, nei giorni di domenica l’orario ordinario di lavoro non
potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dalla Fondazione richiesta per
esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.

L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

Durante ciascuna delle prestazioni l’operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.

Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.

Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’operaio osserverà un orario di lavoro
settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di
ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima
dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle
stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.

Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le
manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale
orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto ed esteso
rispetto a quello sopra indicato.

NORMA TRANSITORIA

A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell’operaio addetto a
mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto 1979
quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad
osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.

Ai lavoratori, qualora addetti stabilmente e senza interruzioni a mansioni discontinue o di semplice
attesa o custodia, il compenso mensile relativo alle ore di lavoro settimanale effettivamente
prestate oltre la quarantesima e fino alla cinquantesima viene mantenuto ad personam e
congelato nel suo ammontare alla data del 31 dicembre 1979.
Tale importo, alcolato per 14 mensilità, assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro
straordinario e l’eventuale maggiorazione del 12% per lavoro a turni.

Lavoro a turni

L’orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:

1) Operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati
per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:


Mattina e pomeriggio

Pomeriggio e sera


Mattina e sera
2) Operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli
stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:


Mattina e pomeriggio

Pomeriggio e sera

Mattina e sera.
Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento
accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico
e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta
per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana, escluso quello di riposo
nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della
stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta
unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.

La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro
impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale
che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad infortunio
sul lavoro. All’operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta la
maggiorazione del 12%.

La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con orario di lavoro
giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto collegata
all’esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale. Tale maggiorazione spetta
esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra
escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un’unica
prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due
prestazioni di cui una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova
antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.

La durata minima delle prestazioni giornaliera non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.

Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è
forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi
aziendalmente.

Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli
lirici, alle prove antegenerale e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio
dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia la
durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.

La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del
giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU/RSA.

L’operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie
prestazioni per e verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle
prove generali, antegenerale e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.

L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma tra le ore 08.30 e le ore 10.00,
mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore
24 per l’attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerale,
generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore
1,30 per l’attività all’aperto.

L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30
oppure oltre le ore 10,00 sarà concordata in sede aziendale.

Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5
ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e
spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere
prolungato fino a un massimo di 6 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Per gli operai addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la
prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere
aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o
antegenerale.

Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due
ore, l’operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente,
avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31
dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.

A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di
cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta
nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT.

A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi
con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.

Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina
di centesimi.

La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai
turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.

Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese
necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del
giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.

La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base
alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del possibile
la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.

Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per
l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro
straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o
ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra
prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua
professionalità.

Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di
lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’operaio dovesse essere esaurito
in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla
Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie
giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite
delle 10 ore complessive.

Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli,
nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a
seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione
lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per
l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione
concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di
laboratorio.

L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2
ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento
professionale.

Art.109 -LAVORO NOTTURNO DEI GUARDIANI E FUOCHISTI

Per i guardiani e per i fuochisti che prestano la loro opera abitualmente di notte la
retribuzione globale sarà maggiorata rispettivamente del 15% e del 25%.

Art.110 -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all’art. 108, comma 1
orario A) e, nel caso d’orario multiperiodale, al comma 1 orario C).

Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di
impedimento, l’operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga
richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario,
non può eccedere le 10 ore.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante
l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da
esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di due.

I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto
per il lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore

24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 108.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all’art.111 straordinario
festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario ordinario di lavoro.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria
maggiorata delle percentuali appresso stabilite:


lavoro straordinario diurno 50%

lavoro notturno 70%

lavoro straordinario notturno 100%

lavoro festivo 60%

lavoro straordinario festivo 100%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la
minore.

8 Marzo 2013

8 MARZO AMARO ALLA SCALA

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 23:07

La CUB Informazione , sindacato dello spettacolo, deplora il comportamento del capo del personale della Scala che unilateralmente ha deciso di non concedere per il secondo anno consecutivo mezza giornata di permesso retribuito alle lavoratrici scaligere in occasione della festa della donna, lacerando così una consuetudine positiva e significativa che dava lustro alla sovrintendenza. C’era da tanti anni un accordo non scritto per cui era garantita in ogni caso la perfetta messa in scena dello spettacolo . Oggi La gentilezza non abita più alla Scala ma un clima di prepotenza aziendale non più tollerabile che tracima anche in questi gesti “simbolici”. La nostra solidarietà massima e totale va alle Donne lavoratrici della Scala cioè al cuore pulsante del nostro grande teatro. Grazie a loro, alla loro generesità, e alla loro pazienza  che come quella degli altri lavoratori non è infinita.

Segreteria provinciale Cub / info Scala

5 Marzo 2013

Tiberio, ucciso dall’amianto. “Ho il cancro per colpa dell’amianto, ma Fornero non mi manda in pensione.”

Filed under: Amianto,General — Lavoratoriscala @ 01:14

Comitato Ambiente Salute T.Scala

Tiberio Paolone e morto domenica 3 marzo. Ha lottato fino alla fine contro la malattia, il “mesotelioma maligno monofasico epiteliomorfo”, la malattia che colpisce tutte quelle persone che come lui sono state esposte e hanno respirato l’amianto. Tiberio è stato ucciso dall’amianto. Non ci sono parole per il grande dolore di queste ore. Ci stringiamo forte intorno alla sua famiglia. Noi porteremo avanti le sue lotte contro la riforma delle pensioni, la sua battaglia contro l’amianto e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori esposti all’amianto.
Di seguito pubblichiamo la sua storia scritta da lui e pubblicata sul sito dell’AIEA (Associazione Italiana Esposti Amianto).
I funerali si svolgeranno mercoledì 6 marzo alle ore 10 presso la chiesa di San Remigio a Sedriano.

Respirare l’amianto. La storia di Tiberio Paolone.

Sono costretto mio malgrado a raccontarvi la mia storia personale ma, non voglio in nessun modo che questa venga interpretata come una faccenda delimitata alla mia persona, purtroppo molti lavoratori esposti non hanno avuto la mia stessa fortuna in quanto deceduti, altri invece sono vittime della depressione e vivono l’attesa della morte come un incubo che gli impedisce di vivere il quotidiano. Altri più fortunati di me, e sono la maggioranza, sono stati colpiti in età avanzata sono già in pensione e si godono fino all’ultimo il calore e l’affetto dei loro familiari, in particolare figli e nipoti.

Sono entrato in ospedale il 14 dicembre del 2010 e sono stato dimesso il 23 dicembre, per farmi passare a casa le feste di Natale, come potete immaginare è stato il periodo più triste della mia vita, sono caduto in una profonda depressione e sono riuscito ad uscirne scrivendo la storia dei miei anni con l’amianto, che in parte condividerò con voi, sono rientrato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico che oltre a permettermi di tornare a respirare adeguatamente, ha confermato che avevo il mesotelioma maligno monofasico epiteliomorfo. Alla età di 16 anni ho cominciato subito a lavorare lasciando la scuola superiore senza neanche terminare il biennio, In cinque anni compreso l’anno di servizio militare, ho imparato il mestiere di fabbro presso un artigiano.

Purtroppo alla fine del mese non era sempre certo ricevere lo stipendio, alla fine del servizio militare finalmente volevo cominciare a progettare la mia vita, mi convinsi quindi che la certezza dello stipendio era fondamentale e cominciai a cercarmi un altro lavoro.Feci il colloquio alla vigilia di Natale del 1980 alla Fiam (Fabbrica italiana ascensori montacarichi) che nel 1980 contava un migliaio di dipendenti e fui assunto il 13 gennaio del 1981. Dopo pochi mesi venni messo a fare i turni sulla puntatrice singola, fu quello il mio primo contatto con l’amianto attraverso i guanti ed il grembiule di amianto che, erano necessari per quella attività.Nel 1987 mi candidai come delegato sindacale e fui eletto, sempre in quegli anni in seguito alla evoluzione delle normative antincendio il mio contatto con l’amianto divenne molto più consistente, dovevamo produrre le porte taglia fuoco l’insieme di questa produzione a fine turno creava notevole polvere e sfridi di amianto e lana di roccia che si propagavano in tutta l’area di lavoro.

Nei primi mesi del 1988 presi coscienza della pericolosità dell’amianto, convocai nel giro di una settimana una riunione del CDF consiglio di fabbrica, le attuali RSU, per informare della situazione tutti quanti, ed ottenni la condivisione di una richiesta di incontro urgente con la direzione aziendale, che avvenne la settimana successiva. All’incontro l’azienda cascò dal pero, Amianto??? Ma è sicuro??? non ci risulta, l’incontro si concluse con l’impegno ad aggiornarsi per consentire all’azienda di sapere che cosa aveva comprato per la coibentazione delle porte rei, esternai ai compagni del cdf la mia incredulità al riguardo, facendo notare che era evidente che volessero prendere tempo. Erano passate altre due settimane ma, una data per l’incontro con l’azienda non ci era stata ancora comunicata ed io cominciavo a spazientirmi.Quindi mi recai all’ispettorato del lavoro, spiegai molto bene la situazione e loro telefonarono con me presente al dott. Petazzi spiegandogli la situazione, alla fine della conversazione mi dissero che da qualche anno questi interventi li faceva la UOTSLL, l’acronimo di Unità Operativa Tutela Salute Luoghi Lavoro di cui il responsabile era appunto il dott. Petazzi, mi dissero di chiamare dopo qualche giorno per mettermi d’accordo.

Pensavo fosse buona creanza aspettare due giorni prima di chiamare come indicato, ma evidentemente ci fu un fraintendimento, dopo due giorni io ero di secondo turno arrivai in anticipo per telefonare al dott. Petazzi, ma quando entrai in cdf capii subito che la UOTSLL era venuta quella mattina la tensione era nell’aria e tutta l’azienda era in subbuglio. Nei giorni successivi, tutti erano sorridenti, facevano a gara per offrirmi il caffé anche i capi, tutti avevano capito che avevo ragione quel materiale era amianto era stato rimosso completamente e tutti gli ordini di produzione delle porte taglia fuoco erano stati sospesi, anche il grembiule di amianto non si poteva più usare e fu sostituito con spessi grembiuli di cuoio solo i guanti di amianto erano comunque necessari e continuammo ad usarli fino a quando la puntatrice fu dismessa.Dopo un paio di mesi la produzione delle porte tagliafuoco riprese, nel frattempo tutta l’area interessata era stata bonificata, non si trovava un granello di polvere e tutte le pareti erano state imbiancate, l’amianto arrivava già tagliato a misura ed avvolto nel polietilene al fine di evitare la dispersione della polvere.

L’amianto venne sostituito con la fibra ceramica, l’anno successivo.Le successive modifiche della legge 257/92, fatte con l’articolo 47 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 hanno ad esempio impedito per me ed i miei compagni di lavoro di poter fruire dei benefici previdenziali in quanto circoscritto solo ai lavoratori che erano stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni, subordinati alla dimostrazione da parte del lavoratore dell’esistenza di 100 fibre litro per 8 ore per 10 anni, con questa precisazione: Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta. Dal 1981 al 1989 per una manciata di mesi non si arriva ai dieci anni se poi occorre anche dimostrare 100 fibre litro per 8 ore escludendo ferie, festività, malattia ecc.Rinunciai a fare la domanda, anche perchè nel 2005 sia Io che i miei compagni, stavamo benissimo ed Io in particolare mi ero illuso che con il mio intervento avevo abbassato il rischio mio e di tutti i miei compagni.

Dal 2005 al 2010 sono passati alla svelta 5 anni e le sere in ospedale ripensavo alla stupidità di questa decisione, se avessi fatto lo stesso la domanda anche se respinta, adesso potevo dimostrare che avevo ragione. Uscito dall’ospedale dopo l’operazione mi sentivo rinato, finalmente respiravo, ma la Tac non diceva la stessa cosa, il mesotelioma galoppava e senza una cura adeguata in breve tempo sarei passato a miglior vita. Comincia quindi a fare la chemioterapia ma, contemporaneamente cominciavo la trafila per il riconoscimento della malattia professionale, la legge 257 e le successive modifiche giustamente non ponevano nessun limite temporale alla richiesta dei benefici previdenziali per tutti quei casi di malattia professionale riconosciuta dall’inail, io avevo gia fatto i conti 35 anni e 6 mesi alla fine del 2011, nove anni di esposizione valevano quattro anni e mezzo diventavano 40 a fine anno potevo finalmente andare in pensione. La prima doccia fredda arriva a giugno quando ricevo il certificato di riconoscimento del periodo di esposizione all’amianto, io facevo collimare il periodo fino alla dismissione dell’amianto sostituito dalla fibra ceramica.

Non ci crederete ma il destino nei miei confronti c’è la proprio messa tutta per essermi avverso, mi hanno riconosciuto il periodo di esposizione dal 1981 fino al 7 marzo del 1988, che corrisponde alla bonifica successiva all’intervento della UOTSLL, insomma a causa del mio intervento in difesa della salute dei lavoratori nonché della mia, venivo penalizzato dovevo fare dal dicembre 2011 ancora un anno e mezzo fino al giugno del 2013. Finisco i 6 cicli di chemio e la TAC mi da ragione il tumore si è fermato, ma la chemio ha lasciato il segno, anemia, astenia, crampi, acufeni e molto altro, in ogni caso mi faccio una meritata vacanza prima di riprendere il lavoro e nel mese di agosto comincio la radioterapia allo scopo di stabilizzare il tumore per evitare in un periodo troppo ristretto a sottopormi ad altri cicli di chemio che difficilmente avrei potuto sopportare ma, tutte le mie peripezie di salute sono nulla a confronto della mazzata che ho ricevuto nel dicembre del 2011, con l’insediamento del governo Monti, il ministro Fornero, tra le lacrime annunciava la riforma delle pensioni. La pensione di anzianità diventa pensione anticipata e infatti sparirà in anticipo alla fine del 2017 sostituita dalla pensione di vecchiaia per tutti non prima dei 66 anni ma legata all’aumento della aspettativa di vita, che progressivamente arriverà a 70 anni e dal gennaio 2012 fino alla fine del 2017 potranno andare in pensione solo i lavoratori che hanno maturato 42 anni e 6 mesi ma, se inferiori di età ai sessanta anni verranno penalizzati economicamente.

Mi prende un colpo, ancora il destino si accanisce su di me? Questo significa che non potrò andare in pensione prima del dicembre 2015 altri due anni e mezzo, in pratica vengono vanificati i benefici della 257, oltre alla mia penalizzazione e quella di altri nella mia stessa situazione, dal 2017 chiunque si ammalerà per esposizione all’amianto perderà ogni beneficio, facciamo un esempio: Maurizio è nato nel 1962 comincia a lavorare a 20 anni nel 1982 è esposto all’amianto per 10 anni fino al 1991, nel 2018 dopo 28 anni di latenza si ammala di mesotelioma, gli è riconosciuta la malattia professionale e conseguentemente l’ articolo 13 comma 7 delle legge 257 del 1992 riconosce 5 anni di beneficio pensionistico. Con la normativa precedente Maurizio andava subito in pensione in quanto nel mese di marzo 2018 ha maturato 36 anni di contributi che sommati ai 5 della 257 diventano 41.

Con la riforma Fornero la situazione di Maurizio sarà peggiore della mia, poiché dal 2018 non sarà più possibile andare in pensione anticipata rispetto all’età di vecchiaia, perchè quando ci sarà solo il sistema contributivo varrà solo l’età minima per l’accesso alla pensione che, sarà per tutti di 66 anni, come dichiarato dallo stesso ministro nell’audizione in commissione lavoro alla Camera. Maurizio all’età di 56 anni con un tumore che ti da massimo 5 anni di vita secondo la Fornero deve lavorare ancora 10 anni. A questo punto è oggettivamente riscontrabile che, la norma di salvaguardia della legge 257 sarà completamente resa inefficace.

L’art. 24 del decreto Salva Italia fa espresso riferimento a delle clausole derogative soltanto per le categorie deboli, se un grande invalido del lavoro da malattia professionale, mesotelioma pleurico dovuto all’esposizione all’amianto non lo è, vorrei sapere quali sono state le categorie più deboli che hanno beneficiato di queste deroghe. Altrimenti non c’è coerenza tra quanto enunciato dalla legge, rispetto alla sua reale applicazione. La nuova riforma delle pensioni è impostata sull’aumento della speranza di vita, la legge n. 257 del 1992 che ha bandito l’amianto in Italia ha individuato dei benefici contributivi come oggettiva conseguenza della diminuzione della speranza di vita per i malati colpiti da patologie correlate all’asbesto. Com’è possibile che la nuova normativa non ne abbia tenuto conto? È giusto applicare una norma nuova impostata sull’aumento della speranza di vita a chi era già stato precedentemente riconosciuto un beneficio per la ragione opposta e come oggettivo riconoscimento del ritardo da parte dello stato nel fare una legge che ha bandito l’amianto? E’ possibile non rispettare I principi di solidarietà espressi nell’articolo 38 della Costituzione?

Il Ministro potrebbe risolvere questo problema senza giocare con la vita delle persone, confinando il riconoscimento dei benefici previdenziali solo a quei lavoratori che risultino effettivamente colpiti dalle patologie neoplastiche a prognosi infausta, viceversa la riforma Fornero si traduce in una vera e propria smentita della volontà legislativa con la quale si voleva compensare, con risarcimenti previdenziali, la perdita della salute e la riduzione dell’aspettativa di vita, causata dall’esposizione all’amianto.Senza una più che opportuna deroga tra l’altro enunciata e prevista dalla stessa riforma tutto questo viene rovesciato senza una ragione plausibile.

Nel successivo documento: “Breve resoconto delle peripezie di Tiberio Paolone nel 2011” racconto tutte le iniziative che ho fatto, e sono tante, per mettermi in contatto con il Ministro, che purtroppo non mi ha mai risposto direttamente, ed altri in sua vece hanno risposto sempre negandomi i diritti da me reclamati.

Breve resoconto delle peripezie di Tiberio Paolone nel 2011
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G (Interrogazione al ministro Fornero)

 

Ho il cancro per colpa dell’amianto, ma Fornero non mi manda in pensione

19 SET – Egregio direttore,
sono un malato oncologico nonché grande invalido del lavoro, sono una vittima dell’amianto, ho contratto il mesotelioma, tumore a prognosi infausta, negli anni ‘80 in seguito ad esposizione “inconsapevole” professionale all’amianto.

Alla data del 31/12/2011 con i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto previsti dalla legge n. 257 del 1992, ho maturato un’anzianità contributiva pari a 38 anni e 1 mese. Lavorando ancora con l’attuale normativa fino a giugno 2013, avrei maturato finalmente i 40 di contributi, ottenendo la possibilità di andare in pensione. Per il mesotelioma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi si ferma poco al di sotto del 20 per cento nella fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni e diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’età, purtroppo è curabile ma non è guaribile, la prognosi e quindi sempre infausta.

Avendo piena consapevolezza di dover morire, non vedevo l’ora di arrivare al giugno 2013 per poter disporre a mio piacimento della mia vita, senza dover fare i conti con le ferie ed il comporto della malattia, se sono fortunato, (sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi) forse due anni di pensione riuscivo a godermela.

Con le nuove modifiche introdotte dal decreto “Salva Italia” il mio pensionamento è rimandato al 2015 ammesso che sarò ancora vivo. Tutto questo viene motivato dal necessario adeguamento alla variazione della speranza di vita. Mi si consenta di far modestamente notare che, se equità e giustizia impongono questo, altrettanta equità e giustizia sono necessarie nei confronti di tutti i grandi invalidi del lavoro che si ritrovano con una speranza di vita ridotta, anzi così ridotta da essere rivalutata mediamente ogni tre mesi, tra un ciclo di chemioterapia ed un’altro, nonché ad una qualità della vita notevolmente compromessa ed una notevole fatica quotidiana per recarsi al lavoro.

Per questi motivi, immediatamente dopo l’approvazione del decreto Salva Italia, il 7 dicembre del 2011, scrissi una e-mail al ministro Fornero ed al Presidente Napolitano, senza ottenere alcun riscontro.
Sollecitai più volte una risposta ma non ottenni mai nessun riscontro. Un giorno sono andato sul sito del Quirinale, scoprendo che potevo inviare una richiesta al Presidente Napolitano con una procedura che garantiva la ricezione, dopo due settimane con grande soddisfazione ho ricevuto la lettera del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Decisi quindi di inviare un nuovo sollecito, il 18 marzo 2012 ai Ministri Fornero e Balduzzi allegando la scansione della lettera nella e-mail. Dopo solo un sollecito il 27 marzo finalmente una risposta da parte della segretaria particolare del Ministro Fornero che, in pratica ha trasformato la mia richiesta al ministro in un esposto all’INPS.
Ho trovato il numero di telefono della segereria del ministro e ne ho immediatamente approfittato per contattarla, non è stato facile ma dopo una decina di telefonate sono finalmente riuscito a parlargli.
Ho spiegato alla dottoressa che, il presidente dell’Inps, se chissà quando risponderà, non potrà che ribadire quanto da me già spiegato, cioè che la normativa non prevede al riguardo nessuna deroga e quindi lui non può fare nulla. Gli ho spiegato quindi che per me il fattore tempo non è un “di cui” e non posso aspettare che la prassi burocratica venga espletata. Conseguentemente ho chiesto se il Ministro Fornero fosse consapevole del fatto che il suo provvedimento costringe anche i grandi invalidi del lavoro al prolungamento dell’attività per altri due anni e mezzo e che, nel caso specifico delle vittime dell’amianto, annulla di fatto gli effetti positivi nei confronti di questi di un’altra legge che consente appunto di aumentare del 50% i contributi per i periodi di effettiva esposizione all’amianto.

La segretaria del ministro mi ha risposto; “Ma cosa crede Lei, il Ministro queste cose le sa, quindi abbia fiducia che, se possibile, verranno presi provvedimenti e questo le deve bastare”. Ho quindi fatto le mie rimostranze, spiegando che, se corrisponde al vero che il ministro “queste cose le sa”, dovrebbe anche avere la buona creanza di rispondere e spiegare che cosa ha effettivamente intenzione di fare al riguardo.

Continuo tutt’oggi ad aspettare una risposta dal Ministro Fornero, perché è incomprensibile ed assurdo che il nuovo provvedimento del Governo nell’ambito della cosi detta “spending rewiew” contenga una deroga alla riforma che consentirà ad un notevole numero di dirigenti pubblici, in piena salute, il privilegio di essere collocati in pensione con la vecchia normativa, mentre i grandi invalidi del lavoro dovranno lavorare altri due anni e mezzo oltre i 40 anni.

Il Ministro ha il dovere di spiegarmi la razionalità, l’etica e l’equità di questa semplice constatazione, perché per il lavoro io perderò la vita, non credo che per quanto possa essere bravo il ministro, possa eguagliarmi.

La nuova riforma delle pensioni salvaguarda i grandi invalidi del lavoro (80% al 100%) solo per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, purtroppo, come dal mio punto di vista sarebbe corretto, non sono state previste clausole derogative per i grandi invalidi del lavoro per quanto riguarda la pensione di anzianità, oggi chiamata anticipata.

Questa è una profonda ingiustizia, una persona che dal lavoro, vuoi per infortunio oppure per malattia professionale, si ritrova con una invalidità pari all’80% ed oltre, non ha dato abbastanza? Non viene considerata una categoria debole? Inoltre questa esclusione annulla di fatto l’efficacia dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992.
Essendo, la mia aspettativa di vita praticamente inesistente questo è profondamente ingiusto.
Ritengo questo un problema che riguarda tutti i Grandi Invalidi del Lavoro ancora in attività, che come me affrontano tutti i giorni il proprio lavoro con maggior fatica, 40 anni non bastavano?
Questa legge inoltre oltre al danno contiene la beffa, se oltre che Grande Invalido sei anche un lavoratore precoce, (io ho cominciato a 16 anni), quando andrai in pensione dopo 42 anni e x mesi, ti vedrai decurtata la pensione perchè non hai ancora 62 anni, e purtroppo conseguentemente anche la reversibilità.
Possibile che si possa accettare passivamente un’ingiustizia del genere?
Non ho più fiducia nella politica, i partiti hanno fatto passare questa legge profondamente ingiusta.

Tiberio Paolone

22 Febbraio 2013

Vota per il TEATRO

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 14:53

Il sostegno alle fondazioni lirico sinfoniche è stato colpito dal governo Berlusconi in maniera indiscriminata ( Legge Bondi e taglio di 200 milioni al F.U.S.) ,  e da Monti, con  lo sfregio dell’ultimo taglio all’esangue fondo unico dello spettacolo di altri 20 milioni avvenuto pochi giorni fa e il REGOLAMENTO RECANTE NUOVO ASSETTO ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE.  Diffidiamo dalle nuove formazioni politiche  che vedono nei teatri pubblici solo dei carrozzoni da abbattere. Sosteniamo  etico a sinistra ( lista Di stefano) collegata ad Ambrosoli alle elezioni regionali per invertire l’andazzo della giunta Formigoni che è sempre stata avara con la Scala. E alla camera e senato sosteniamo la sinistra che ha difeso senza sè e senza ma la produzione culturale  e che non tollera più sprechi e clientelismi ma considera  la lirica e il patrimonio culturale del paese  un investimento economico primario  per  rilanciare lo sviluppo eco/compatibile per uscire dalla grave crisi economica.

15 Febbraio 2013

GIULIANO RIPENSACI !!!

Filed under: Comunicati Cub — Lavoratoriscala @ 02:16

Lettera aperta al Sindaco di Milano

In questi giorni, la stampa cittadina e nazionale, ha dato rilievo all’incontro avvenuto tra i vertici della “Fondazione Teatro alla Scala” ed i Sindacati di Categoria di Cgil-Cisl-Uil e Fials e gli R.S.A. Interni (non gli R.S.U.).

Caro Giuliano, al termine di questa riunione hai dichiarato che “l’incontro è stato costruttivo”, ma non è dato di sapere in cosa consista questa “costruttività”. Molti attenti osservatori del “Teatro alla Scala” tentano di scrutare l’orizzonte nel tentativo d’indovinare il “dopo Lissner”, per noi è necessario rovesciare l’ordine delle priorità, tuttavia non vogliamo sfuggire alla “curiosità”.

Noi pensiamo che la “Fondazione Teatro alla Scala”, Sovrintendenza,  Direzione  Artistica e Musicale debbano tornare in mani italiane.

Ci parrebbe una buona idea anche il ritorno in Russia del Direttore del Balletto e la sua sostituzione con un bravo e giovane coreografo italiano. Aggiungiamo che vedremmo con favore anche il ritorno in Francia del Direttore dell’Accademia di Ballo del Teatro Alla Scala. E’ tempo di “pulizie primaverili”.

Caro Giuliano, vorremmo anche sapere cosa pensi dei seguenti problemi:

  •  il taglio del 50% del Premio previsto per i lavoratori, è del tutto illegittimo perché i lavoratori si sono impegnati al massimo ed è loro dovuto. Suggeriamo il taglio ai lauti stipendi dei dirigenti.
  • L’ennesimo taglio al Fus di 20 milioni, ricadrà anche sulle Fondazioni Liriche Sinfoniche. Significa che avranno minori risorse per 10,1 milioni di euro con conseguenze devastanti anche sulla Scala.
  • L’approvazione preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, dello Schema di Regolamento ordinamentale e organizzativo riguardante le Fondazioni Lirico Sinfoniche è avvenuta “in palese violazione dell’iter di consultazione previsto dalla stessa legge 100“. Lo Stato non rispetta le proprie Leggi.
  • Nel bilancio preventivo della Fondazione sono indicate somme in entrata per qualche milione di euro come promesso da Enti e Privati, ma di queste somme non c’è traccia. Sono stati conseguentemente assunti impegni di spesa senza copertura finanziaria. Se la Fondazione pensa di uscirne facendone pagare il prezzo ai dipendenti, troverà pane per i suoi denti.
  • L’opacità del bilancio della Fondazione rende impossibile un pubblico controllo su come vengano gestiti i fondi del sostegno pubblico con il rischio che vengano gestiti malamente.
  • chi “paga” per i morti e  i malati per amianto e per quanti potrebbero seguirli ?;
  • per quale motivo “La Fondazione” continui a pagare l’affitto degli uffici di Via Torino nonostante abbia in proprietà un palazzo vuoto in Via Verdi;
  • perché non ammettere di aver sbagliato nel licenziare la ballerina Mariafrancesca Garritano reintegrandola nel corpo di ballo?
  • è stato licenziato un Vigile del Fuoco Interno e altri tre sono stati trasferiti ad altre mansioni. Un comportamento che definiamo peggiore dei “padroni delle ferriere” e che, a nostro parere, mette inevitabilmente a rischio la sicurezza del Teatro;
  • il Settore Acquisti “Beni e Servizi” ci pare una delle fonti principali dell’emorragia che sta dissanguando il bilancio della Fondazione;
  • le lavoratrici/tori delle “Prestazioni Serali” hanno diritto ad un lavoro ed una vita dignitosa;
  • i lavoratori/trici di sala (maschere, guardarobiere, ispettori) hanno diritto ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è ora di finirla di costringere questi lavoratori a rivolgersi al “Pretore del Lavoro” per far valere i loro diritti;
  • i numerosi lavoratori tecnici che hanno fatto causa “per avere un lavoro stabile”, dopo aver vinto, hanno visto la Fondazione presentare appello rimettendo in discussione il loro diritto con ulteriore dispendio di danaro pubblico;
  • i lavoratori/trici che vanno in pensione vanno sostituiti con regolari concorsi e selezioni trasparenti. Diciamo basta alle clientele vecchie e nuove;
  • nelle carriere ti chiediamo di attingere alle risorse interne, tanto ricche di professionalità, con trasparenza ed evitando assunzioni esterne.
  • esistono dei lavoratori “invisibili”, gli addetti alle pulizie, gli addetti alla ristorazione, della kambusa, ecc., delle cooperative di logistica. Hanno anche loro diritto a lavorare in ambienti e con modalità dignitose e sicure.

Solo per ragioni di spazio, ci fermiamo con l’elenco dei problemi rispetto ai quali vorremmo conoscere il tuo parere.

Esiste poi un’enorme problema di democrazia, da molti anni i lavoratori “non votano” le loro rappresentanze.  Hai capito bene, sarebbe come se tu, una volta eletto Sindaco, rimanessi in carica tutta la vita.

Abbiamo spiegato più volte a te ed ai tuoi collaboratori che devi convocare e discutere con tutti coloro rappresentano i lavoratori, compresa la nostra Organizzazione che è presente ed ha iscritti in Teatro, ma tu non ci senti, o non ci vuoi sentire.

In questi giorni, il “finanziere-filantropo” Francesco Micheli ha dichiarato al Corriere della Sera che: “Il Teatro Alla Scala fa ridere il mondo”. Ha il dente avvelenato da quando è stato escluso dal Consiglio di Amministrazione, ma un fondo di verità pensiamo esista nelle sue dichiarazioni.

In questi due anni di Presidenza della Fondazione “Teatro alla Scala” sei apparso spesso come il classico “vaso di coccio tra i vasi di ferro”, dei quali i nomi dei “vasi di ferro” sono noti a tutti: il Vice Presidente Bruno Ermolli, il Sovraintendente S. Lissner ed il Direttore Generale Dott.ssa Maria di Freda. Il “Teatro alla Scala” è un bene pubblico e non permetteremo loro di regalarlo a “PRIVATI”. I tagli al FUS sono inaccettabili e vanno garantiti i finanziamenti pubblici per i Teatri.

Caro Giuliano, ripensaci, sei ancora in tempo.                             

LA SEGRETERIA DI MILANO

           CUB INFORMAZIONE & SPETTACOLO

Milano, 13/02/2013                          logo_CUB

Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 – tel. 02/70631804 e mail cub.nazionale@tiscali.it   www.cub.itwww.cubvideo.it

11 Febbraio 2013

Come affogare nei debiti una Fondazione Lirico Sinfonica italiana.

Filed under: Articoli stampa,General — Lavoratoriscala @ 01:08

Vi chiederete come mai i teatri lirici italiani, o meglio molti di loro, siano in grandi difficoltà economico gestionali. Non tutti lo sono, beninteso, ma molti si. Come mai?
La risposta è facile: sono gestiti male. La prima responsabilità, è chiaro, è dei tagli indiscriminati che sono stati calati come una mannaia sul settore negli anni del governo Berlusconi, il governo che ha da sempre ritenuto la salvaguardia del nostro patrimonio culturale un inutile fastidio.
Si diceva: i teatri lirici italiani sono un pozzo di sperpero senza fondo. Quindi, anziché rifondarli per ottenere gestioni virtuose, si è deciso di tagliare i finanziamenti senza di fatto cambiare nulla nel loro modello gestionale.
Sin dalla scellerata idea di trasformare i nostri Enti Lirici in Fondazioni di diritto privato (Rutelli-Melandri) si sarebbe dovuto provvedere a un drastico cambio di modello gestionale: budget prefissati, nessuna possibilità di sforamento, adeguamento delle stagioni alle previsioni di introiti economici.
Invece, nulla di tutto questo accadde.
Sapete come potete oggi gestire una Fondazione? Sapete quale è la prassi di gestione da parte di tanti Sovrintendenti? Tenetevi forte.
Le voci da inserire in un bilancio.
Siete il Sovrintendente e avete incontrato ad una cena un assessore (comunale, regionale, provinciale, fate voi). A questa cena voi l’avete convinto che al vostro Teatro servono seicentomila euro in più per garantire una attività di ampio respiro. Il vostro assessore si dice convinto e vi dice che si può fare.
A questo punto, sulla parola, voi inserite nel bilancio preventivo questi seicento mila euro. Ma non è tutto. Programmate la prossima stagione come se quei seicentomila fossero certi e deliberati. Firmate contratti con i fornitori, con gli artisti, con i registi, con i direttori d’orchestra, con i fornitori di scene e costumi. Sulla parola avete inserito tutte le promesse che vi hanno fatto gli assessori, qualche sottosegretario, qualche amico di una fondazione bancaria, magari qualcuno della confcommercio, della associazioni industriali, ecc. ecc.
Voi avrete portato quindi nel bilancio preventivo (poniamo) cifre per qualche milione di euro che, a vostro dire, vi hanno promesso. Nessuno controllerà. Non i revisori, non i consiglieri di amministrazione, non il sindaco Presidente.
Poi succede che inizia la stagione che avete programmato e che nessuna delle somme previste è entrata. L’assessore ha visto la somma non essere accettata dal Bilancio, le Fondazioni Bancarie cambiano i vertici, le associazioni degli industriali rimangono perplesse, qualcuno esce dal cda, magari. Insomma voi vi trovate con una stagione in corso senza nessuna copertura finanziaria. Vi rimangono solo i soldi che vi dà la legge (come era prevedibile). Ma voi avete firmato impegni di spesa per molti ma molti milioni in più.
E allora la prima cosa che fate è non pagare i fornitori. Niente saldo per i laboratori tecnici e scenografici, niente saldo per i noleggi, niente pagamenti per le forniture sartoriali, ecc. ecc.
Poi iniziate a dilazionare tutti i pagamenti con tutti gli artisti (a parte quelli “amici”). Li pagherete l’anno dopo o a sei mesi se vi arriva la tranche ministeriale. Magari segnate le somme promesse che non vi hanno mai dato enti, assessori vari e compagnia bella come crediti vantati dalla Fondazione. È successo. Succede ancora oggi.
Così avete messo gli assessori, le banche e le associazioni varie con le spalle al muro: «Ci devono più di quattro milioni» magari dichiarate ai giornali. E tutti a bestemmiare contro quei cattivoni che non vogliono scucire i cordoni della borsa.
E arriva il secondo anno dove, come il primo, voi programmate una stagione faraonica e principesca, con grandi artisti e grandi allestimenti. tanto per il secondo anno i fornitori vi daranno ancora credito. Poi sono tanti i fornitori nel mondo. Idem per gli artisti. Troverete sempre un artista disposto a venire gratis o ad accettare di essere scritturato con pagamento incerto anche dopo anni. Lo pagherete di più, ma lo trovate. E anche il secondo anno lo fate senza copertura economica. Dal terzo in poi iniziate a dare le colpe del dissesto finanziario alle eccessive spese per i dipendenti. Va molto di moda e fa sempre un populistico effetto.
Questo trucco funziona in genere per tre o quattro anni. Può durare di più se avete coperture politiche che vi permettono, ogni volta che le deiezioni raggiungono il livello degli occhi, di abbassare un pochino il passivo. Basta un decimo del buco che avete fatto finora per andare avanti ancora qualche anno.
Nel mentre i vostri referenti politici vi troveranno qualche altro aggancio per un nuovo incarico in un altro teatro, magari più prestigioso di quello di prima. Voi lascerete il teatro che avete affogato di debiti magari lasciando anche un bel ricordo… (“Ah, però che belle stagioni che ha fatto…”) e andate da un’altra parte a combinare gli stessi disastri.
Tutte le spese accessorie delle cause di mancato pagamento che perderete regolarmente (ovvio: prestazioni già erogate) andranno poi a ingrandire il buco economico le cui conseguenze pagheranno solo i dipendenti.
Aggiungete accordi di impegni di spesa fra teatri stipulati solo sulla parola, assunzioni amministrative inutili inventando ruoli e uffici senza giustificazione reale, ed ecco che il disastro in pochi anni è compiuto.

Il guaio delle Fondazioni che oggi sono nei guai è che vengono gestite in questa maniera.

Nessuno insegue i manager dissoluti chiedendogli indietro i danni che hanno combinato, nessuno vieta ai sovrintendenti di fare stagioni senza copertura economica certa e si continua con lo sfascio.
nessuno di questi manager che vampirizzano i teatri con le loro gestioni tossiche ha mai terminato il suo mandato più povero di quando ha iniziato. Per essere eufemistico.
Questi gestori distruttori di teatri e fondazioni, sono coloro che oggi hanno i curriculum più ragguardevoli, quelli che incutono addirittura rispetto, a chi non conosce la verità.

Ci sono anche Fondazioni virtuose, è inutile dirlo. Ma tutte quelle che soffrono (tante) sono quelle che da tempo vengono saccheggiate da gestori scellerati. E che continuano a rifiutarsi di cambiare modello di management.

Nessuno dei controllori dice mai nulla durante gli scempi, salvo poi urlare e sbraitare contro i lavoratori e gli artisti quando la frittata non si può più nascondere.
Nessuno si rende conto che l’origine dei buchi vertiginosi da decine di milioni di euro pubblici derivano solamente da aver avvallato e programmato attività superiori a quello che i conti avrebbero permesso. È l’attività di direzione artistica, in combutta con la sovrintendenza, ad affossare i teatri. L’irresponsabile perseveranza negli anni nel fare stagioni e allestimenti “grandiosi” e “indimenticabili” senza poterselo permettere.
Tanto poi i manager che gestiscono i teatri, i loro lauti stipendi li hanno sempre assicurati. Altrettanto non si potrà dire per gli stipendi dei dipendenti o per il lavoro svolto da artisti e fornitori. Tutti questi rischieranno molto.
Ecco perché, ve l’ho spiegato.
Dovunque io vada nel mondo da sempre il nome dell’Italia è accostato all’Opera Lirica che rappresenta la parte del nostro patrimonio culturale più conosciuta sul pianeta. È questo il motivo per cui lo Stato ha sempre ritenuto di doverla tutelare, perché è patrimonio identitario dell’Italia nel mondo.
Ma c’è chi approfitta del doveroso sostegno pubblico per gestire malamente e intascarsi soldi a sbafo. E anche molti. La soluzione non è certo smettere di sostenere pubblicamente questo nostro patrimonio così importante. La soluzione è smettere di mettere al governo dei nostri teatri degli incapaci e allontanarli per sempre. Possibilmente a calci nel culo.

Gianluca Floris  

Posted on 10/06/2012 by


 

8 Febbraio 2013

Il taglio al Fus è di 20 milioni: tutti scontenti

Filed under: Articoli stampa — Lavoratoriscala @ 15:08
  1. Contrariamente alle promesse, e tutto secondo una pessima tradizione consolidata nel nostro paese, il taglio al Fus 2013 c’è stato. Stamane il ministro Lorenzo Ornaghi, responsabile alquanto lacunoso dei Beni Culturali, ha presentato alla Consulta una cifra complessiva di stanziamento del Fondo unico per lo Spettacolo, il finanziamento che lo stato dà al settore, pari a 389,8 milioni per il 2013. Nel 2012 erano 411, 414 nel 2010, addirittura 527 nel 2001. Da giorni si parlava di qualche ritocco in negativo (si diceva 7 milioni) ma non di un taglio così consistente (20 milioni) che riduce a una vera bazzecola l’investimento statale nel settore, confermando così le peggiori previsioni.

I nuovi tagli, spiegano dal ministero, sono una conseguenza delle misure di spending review e della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha ordinato il reintegro dei tagli agli stipendi dei dirigenti.
Su questa esigua cifra,la Consulta ha sempre stamane operato il cosiddetto “spacchettamento” cioè la distribuzione della cifra in percentuale ai vari settori.
Resta così fissato che, come sempre, il 47 per cento va alle Fondazioni Liriche (ma per effetto del taglio si divideranno 10,1 milioni di euro in meno). Il cinema vedrà il 18,59% e i teatri 16,4% con 3,4 milioni di euro in meno. Alla musica andrà il 14,10% del Fus .
– FOND. LIRICHE 183,2 MLN -10,159MLN
– ATT.MUSICALI 54,9 MLN – 3,047MLN
– DANZA 10,2 MLN + 5.362
– TEATRO, PROSA 62,5 MLN – 3,467MLN
– CIRCO 5,4 MLN – 878.686
– CINEMA 72,4 MLN – 4,0 MLN
– OSS.SPETTACOLO 779.694 – 43.233

Negative ovviamente le reazioni del settore:
“Con l’assenza di risorse – hanno affermato i rappresentanti Agis – si mette in discussione l’attività di molte imprese e dei loro lavoratori. Lo spettacolo, inascoltato, richiede da anni un serio rifinanziamento del Fus, indispensabile per riformare tutto il settore con leggi e regole incisive che possano finalmente semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione e facilitino la capacità gestionale delle imprese”. L’Agis chiede a questo punto che i candidati alle prossime elezioni si esprimano, con proposte da mantenere, sui finanziamenti e sul sostegno alla cultura e allo spettacolo.

Anche i sindacati hanno espreso parere negativo. La Cgil del settore ha diramato un comunicato: “Il finanziamento statale così ridotto si somma a una riduzione generalizzata delle risorse pubbliche decentrate destinate al settore (Regioni, Province e Comuni) – dichiara Silvano Conti, coordinatore nazionale produzione culturale Slc Cgil. Il Ministro nella sua introduzione ha toccato temi che lascerà come promemoria sia alla Commissione Cultura Camera-Senato che al prossimo Ministro del Dicastero: Fondazioni Lirico Sinfoniche, Testo Unico Legge Spettacolo dal Vivo, Decreti concernenti la fiscalità e le quote dei broadcasters sulla produzione nel settore Cinema. Ho espresso la netta contrarietà allo Schema di Regolamento riguardante le Fondazioni Lirico Sinfoniche definendo l’operazione “la via corta di una selezione darwiniana delle Fondazioni” senza nessun profilo riformatore, auspicando di converso che nella prossima Legislatura si riprenda con vere riforme di sistema a partire dallo spettacolo dal vivo in cui inserire organicamente il segmento delle Fondazioni.”

“Ho espresso parere positivo sul Decreto giacente in VII Commissione Senato in merito alle quote dei broadcasters da destinarsi alla produzione cinematografica. Inoltre, essendo la copertura del tax credit per il Settore in vigore per tutto il 2013, ho evidenziato la necessità nella prossima legislatura di rendere il provvedimento strutturale e contestualmente la necessità che, già da lunedì, il Ministro firmi il decreto in merito alla definizione societaria di Istituto Luce Cinecittà.”

“Il giudizio quasi unanime di tutte le articolazioni della Consulta (Sindacati – Associazioni Datoriali – Associazioni di Categoria, ecc) è stato pesantemente negativo sia sulla riduzione delle risorse che sui provvedimenti non adottati per il settore – conclude Conti – e solo il forte senso di responsabilità rispetto alla fattiva ripartizione delle risorse ha indotto a votare in termini deliberanti.”

6 Febbraio 2013

REGOLAMENTO RECANTE NUOVO ASSETTO ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 05:05

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA www.governo.it/backoffice/allegati/70198-8380.pdf

analisi dell’impatto della regolamentazione – Governo Italiano

www.governo.it/backoffice/allegati/70198-8382.pdf

Fondazioni: i sindacati annunciano mobilitazioni contro il regolamento sulle fondazioni liriche.

“Congelare e annullare di fatto” il regolamento sulle fondazioni liriche approvato lo scorso 22 dicembre dal Consiglio dei ministri. Lo chiedono i sindacati, che annunciano una “mobilitazione nazionale contro la distruzione dello spettacolo dal vivo”, dichiarando lo stato di agitazione nazionale e locale del settore, con scioperi che potrebbero essere annunciati venerdì dopo l’assemblea prevista al Maggio Fiorentino.
In un lungo documento unitario, i sindacati ribadiscono che l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto concernente il regolamento sull’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche, è avvenuta “in palese violazione dell’iter di consultazione previsto dalla stessa legge 100“.
“Malgrado le nostre ripetute richieste – spiegano – non è stato attivato il tavolo operativo di confronto di tutte le parti interessate che doveva necessariamente precedere la formazione e i contenuti del testo messo in approvazione dal Consiglio dei ministri. Ci siamo così ritrovati a provvedimento deliberato a fine anno e il testo approvato dal CdM ci è stato inoltrato solo in data 21 gennaio 2013“.
Dito puntato, da parte dei sindacati, anche sul merito del provvedimento, giudicato “contraddittorio rispetto alle disposizioni di legge che lo sovrintendono, incoerente con l’obiettivo primario di riforma per una tenuta e un rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche ma coerente ed esplicito circa le finalità destrutturanti e di cancellazione del sistema di produzione culturale musicale, di lirica e di danza-balletto in Italia a partire dal 2005 con la legge 43 e perpetrata negli anni successivi”.
Da qui la richiesta di congelare il provvedimento, attivando “confronti congiunti articolati e di merito per esaminare concretamente i reali problemi e costruire così una vera riforma che valorizzi e ottimizzi la produzione culturale delle fondazioni e non le conduca a una costruita involuzione e decadimento della capacità e qualità produttiva”.

Fonte: ANSA   Decreto fondazioni liriche: Bondi convoca i sovrintendenti e i sindacati nazionali dello spettacolo

30 Gennaio 2013

CdA Scala e il codice etico.

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 16:17

Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala

Presidente Giuliano Pisapia (Sindaco di Milano)

Vice Presidente Bruno Ermolli

Consiglieri: Stéphane Lissner, Giovanni Bazoli, Guido Podestà. Aldo Poli, Paolo Scaroni, Fiorenzo Tagliabue, Alessandro Tuzzi, Margherita Zambon.

Collegio dei Revisori dei Conti .    Presidente Mario Cattaneo

Membri Effettivi Marco De Luca, Marcello Coato

Membro Supplente Nadia Palmeri            

Codice etico

Parte speciale A

Parte speciale B

Parte speciale C

Parte speciale D

Parte speciale E

Parte speciale F

Parte speciale G

Parte speciale H

Parte speciale I

Modello di organizzazione, gestione e controllo

tratto dal c. etico.     3.1.6 Correttezza nella gestione dei contratti
Con riferimento ai rapporti in essere, chiunque operi in nome e per contro della Fondazione deve evitare di prendere spunto da eventuali lacune contrattuali o da situazioni impreviste per rinegoziare il contratto sfruttando la posizione di dipendenza o di inferiorità in cui si sia venuto a trovare l’interlocutore. La Fondazione si adopera affinché i contratti e gli incarichi di lavoro siano eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente e liberamente dalle parti.

22 Gennaio 2013

Comunicato CdA del Teatro Alla Scala- bilancio 2012.

Filed under: Articoli stampa — Lavoratoriscala @ 19:10
Comunicato Teatro Alla Scala bilancio 2012Teatro alla Scala
22/01/13 REPUBBLICA MILANO LA SCALA SCEGLIE A LUGLIO IL NUOVO SOVRINTENDENTE – LA SCALA DIMEZZA IL DEFICIT NEI CONTI

LA SCALA ha dimezzato il suo deficit per il 2012, recuperando circa 2 milioni di euro sui 4,2 che risultavano alla fine dell’anno scorso. Quindi si è impegnata a pagare ai dipen denti l’integrativo al 50 per cento.Per trovare il successore del sovrintendente Stép Nane Lissner, il consiglio di amministrazione ha affidato un mandato esplorativo al vicepresidente Bruno Ermolli. 1 consiglieri si sono imposti la data limite di fine luglio perla scelta del nuovo manager. PAOLA ZONCA A

La Scala dimezza il deficit nei conti Entro luglio il nuovo sovrintendente, a Ermolli mandato esplorativo

I DIPENDENTI della Scala possono gioire soltanto a metà: vista la difficile situazione economica del teatro, l’integrativo verrà infatti pagato, ma al 50 per cento. L’impegno è stato assunto ieri nella seduta del consiglio d’amministrazione (assente il sovrintendente Stéphane Lissner, volato a Parigi perla morte della mamma), che ha esaminato il bilancio de12012. Rispetto alle nefaste previsioni di un rosso di 4,2 milioni di euro, la Scala è riuscita a recuperare in questi ultimi mesi 1 milione con risparmi e aumento di ricavi al botteghino, e un altro milione lo attende dalla fondazione Banca del Monte di Lombardia, disponibile ad anticipare al 2012 parte della sua quota del 2013. Il sindaco Giuliano Pisapia, presidente della Fondazione, lo ha annunciato subito dopo l’assemblea dei soci e la riunione del consiglio: «Oggi potremo dare ai sindacati una buona notizia rispetto a quella dell’ultimo Cda chenonavrebbepermesso nemmeno un parziale pagamento dell’integrativo—ha spiegato. Abbiamo un pareggio in bilancio con un importo cheva da uno a due milioni che abbiamo valutato possano servire a pagare parte dell’integrativo. Stiamo facendo uno sforzo significativo chiedendo il contributo di tutti i Passivo a 2 milioni grazie ai tagli dei costi e all’anticipo del contributo di un socio Ai dipendenti il SO% del bonus soci. h uIl salto enorme rispetto a quello che si prevedeva». Nel tardo pomeriggio il direttore generale e il direttore del personale della Scala hanno incontrato i rappresentanti sindacali per informarli della decisione, e la reazione negativa della Cgil non si è fatta attendere: «Si fanno pagare ai lavoratori della Scala il buco in bilancio e gli sprechi. E diventato realtà ciò che temevamo da tempo». La Scala spiega che, dai 7 milioni di deficit che risultavano a inizio 2012, si è passati a circa 3 milioni. Ora, con gli altri due recuperati, e al netto dell’integrativo che costa circa 4,1 milioni, il teatro potrebbe chiudere il bilancio con un attivo di 1,2 milioni: da qui la decisione di andare incontro ai lavoratori «fino al concorso con il necessario pareggio». Quanto al contributo dello Stato, non avrà nulla a che vedere con l’esercizio 2012, ma sarà un finanziamento aggiuntivo «per I’ anno verdiano e wagneriano e delle importanti attività internazionali programmate». Un sostegno del ministro per i Beni Culturali Lorenzo Ornaghi rispetto al quale il Consiglio ha manifestato il suo apprezzamento e che invece ha fatto arrabbiare il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, il quale però equivoca e si scaglia contro il «ripianamento del deficit pié di lista». Ultimo punto toccato dal Cda: la scelta del sovrintendente che succederà a Lissner, dal 2015 operativo a Parigi. Un mandato esplorativo è stato affidato al vicepresidente Bruno Ermolli, l’uomo che già nel 2005 risolse la difficile situazione scaligera (licenziamento di Fontana, dimissioni di Muti) proprio chiamando Lissner. Ora però la sua proposta dovrà essere approvata dal consiglio. I nomi che circolano da qualche tempo sono noti. L’ipotesi più accreditata sarebbe l’accoppiata Alexander Pereira (sovrintendente e direttore artistico) e Daniele Gatti (direttore musicale), ma è pur vero che il maestro milanese non sarebbe incompatibile con una figura italiana come Walter Vergnano o Antonio Cognata. I giochi sono ancora aperti e il consiglio si è dato come termine ultimo per decidere il mese di luglio. «Siamo consapevoli — ha spiegato Pisa-pia— dell’importanza di arrivare in tempi ragionevolmente brevi a una scelta». Soprattutto per iniziare subito a lavorare sulla programmazione del 2016. *** I

17 Gennaio 2013

Raggiunto accordo appalti delle pulizie al Teatro alla Scala

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 19:56

Picture or Photo of Successful cleaning people teamwork giving thumbs up and holding products for clean house                           logo_CUB

Fumata bianca negli appalti delle pulizie al Teatro alla Scala

da Alex Miozzi Responsabile comunicazione CUB Nazionale.

Raggiunto l’accordo con cui si stabilizza a tempo indeterminato e senza periodo di prova i 30 lavoratori della cooperativa che si occupa delle pulizie del Piermarini. Fiorito, CUB Informazione & Spettacolo: “Il nuovo obiettivo è un’azione di allargamento delle ore di appalto richieste dalla stessa Scala, per ora insufficienti”.
 
Milano, 17 gennaio 2013. Dopo otto ore di trattative, è di ieri l’accordo raggiunto fra CUB Informazione & Spettacolo con ATI Consorzio Stabile MILES Servizi Integrati COOPER PUL di Salerno, rappresentata dal signor Luigi Genovesi e dall’avvocato Giuseppe Lopardo, per i lavoratori delle pulizie degli spazi della “Fondazione Teatro Alla Scala”, attraverso un’intesa che si compone di due parti.
 
La prima vede la regolarizzazione del rapporto di lavoro, con lettera di assunzione dal primo di gennaio 2013, per trenta lavoratori, quattro dei quali ex interinali, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e senza periodo di prova, regolato dalla legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori, ndr) con conseguente riconoscimento di CUB Informazione & Spettacolo per quanto riguarda anche tutte le implicazioni relative all’attività sindacale.
 
Il secondo punto, legato all’appalto in sé, rispetto alle ore mensili lavorate e la distribuzione oraria fra lavoratori, vede da una parte un quid orario previsto maggiore di quello richiesto dal Teatro alla Scala, per cui per questa eccedenza oraria verrà richiesta la cassa integrazione in deroga.
 
Fra i criteri dell’assegnazione delle ore a ogni lavoratore, oltre a tenere conto delle posizioni funzionali e delle qualifiche, l’accordo prevede che verrà preso in considerazione anche il carico famigliare di ciascun lavoratore.
 
Nell’attesa, dopodomani, dell’assemblea dei lavoratori di quest’azienda chiamata ad approvare l’accordo raggiunto, il giudizio di CUB Informazione & Spettacolo è nettamente favorevole, anche perché, riportando la questione all’interno dei corretti binari della vicenda, il sindacato dà atto all’azienda di avere compreso le ragioni dei lavoratori e del sindacato.
 
“La nuova questione che si pone ora è il superamento delle ore in cassa integrazione in deroga attraverso un’azione di modifica e allargamento dell’appalto” dichiara Giuseppe Fiorito, segretario generale di CUB Informazione & Spettacolo “riguardo a quello che noi riteniamo essere l’aspetto negativo della questione, ovvero le ore di pulizia assegnate dalla stessa Scala che non sono sufficienti. E su questo la partita è totalmente aperta”.
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Alex Miozzi – Responsabile comunicazione Confederazione Unitaria di Base
V.le Lombardia, 20 – 20131 Milano – Mobile 346 6326088 – Tel. 02 70631804 – Fax 02 70602409

16 Gennaio 2013

Nabucco: Grave incidente alla Scala durante il montaggio notturno

Filed under: General — Lavoratoriscala @ 17:19

Milano 16//1/2013

Spett. Dr Giancarlo Cattaneo Responsabile Servizio UOPSAL ASL Città di Milano Via Statuto  5

E p.c. Presidente consiglio d’amministrazione Scala

Giuliano Pisapia presidente commissione sicurezza Comune di

Milano, Filippo Barberis

Responsabile sicurezza Teatro alla Scala Ing.Morelli Marco

Esposto Nabucco: Grave incidente alla Scala durante il montaggio notturno

Alle ore 02,30 è accaduto l’ennesimo incidente , questa volta di notte e ad esserne vittima son stati due lavoratori della squadra trasporti.

I pannelli di legno alti circa tre metri per due posizionati su bilico e che venivano spostati a mano per esser scaricate sul muletto in palcoscenico sono di colpo precipitati dalla sponda del camion( una decina tutte insieme) a un metro e mezzo da terra trascinando con sé il lavoratore che vi era a fianco sul camion il quale finiva incastrato per terra .Veniva anche travolto un altro lavoratore che per fortuna successivamente risultava aver riportato lievi ferite tali da non esser medicato. I compagni di lavoro li hanno liberati sollevando a mano i pannelli che li hanno travolti.

Allertati 118 e carabinieri del comando Duomo intervenivano tempestivamente .Il ferito più grave veniva immobilizzato in barella e trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale fatebenefratelli.

Si chiede di intervenire al fine del non ripetersi più simili incidenti e per accertare eventuali responsabilità.La piattaforma dove arrivano i camion da via verdi non permette di far arrivare a livello 0 (zero) di palco la sponda del bilico ma rimane a un altezza di un metro e mezzo per il carico e scarico delle pesantissime scene degli allestimenti Scaligeri dai bilici .Si tratta spesso non solo di legno ma di strutture pesantisime in ferro come quella che si sta montando questa notte per Nabucco.Il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori della squadra trasporti come in questo caso va oltre ogni limite.

Pierluigi Sostaro

Responsabile Salute e Ambiente di Lavoro CUB-Informazione

Confederazione Unitaria di Base milano viale lombardia 20 Milano

Aggiornamenti mattutini condizione di salute :

Paolo , il lavoratore della squadra trasporti è stato curato al fatebenefratelli con diversi punti suturali dietro la testa .E’ sotto osservazione per il trauma cranico .Ha diverse escoriazioni e botte sul corpo , ma verrà con tutta probabilità dimesso in mattinata stessa passato il periodo di osservazione minimo di 6 ore.La prognosi ospedaliera è di 7 – 10 gg.

15 Gennaio 2013

SERVIZIO DI PULIZIA DEL T. SCALA: spendere di meno puzza di più!

Filed under: Comunicati Cub — Lavoratoriscala @ 13:49

Basta con il massacro dei diritti dei lavoratori.

Le lavoratrici ed i lavoratori dell’appalto delle Pulizie degli spazi della “Fondazione Teatro Alla Scala”, oggi, protestano per rivendicare il loro diritti.

Questo PRESIDIO è indetto dal Sindacato CUB Informazione & Spettacolo perché a tutt’oggi perdura una situazione insostenibile che ha superato tutti i limiti di Legge e di Contratto.

Ne citiamo alcuni:

– Dal 01.01.2013, la “Fondazione” ha affidato questa attività in appalto alla ATI Consorzio Stabile MILES Servizi Integrati COOPER PUL di Salerno che ha vinto la gara con un “regolare” ribasso del 39,12%. Conseguentemente i lavoratori dipendenti dalla precedentemente impresa PULIRAPIDA che ha perso l’appalto sarebbero dovuti passare alle dipendenze della nuova azienda subentrante.

Dal 01.01.2013 i dirigenti della COOPER PUL le stanno inventando tutte per far quadrare i conti, ma alla data odierna nessun lavoratore e lavoratrice ha ricevuto alcuna lettera di assunzione.

Quindi nessun lavoratrice/tore risulta coperta da Assicurazione Infortuni, malattia, maternità, ecc.

– Ad oggi nessun lavoratore/trice sa come sarà pagato a fine mese, con quale categoria/livello.

La Magistratura, tramite la Questura Centrale di Milano, la ASL Milano 1 e l’Ispettorato Provinciale del Ministero del Lavoro di Milano, sono stati informati della situazione ed aspettiamo che prendano provvedimenti.

Il Presidente della “Fondazione Teatro Alla Scala” Avv. Giuliano Pisapia, il Direttore Generale Dott.ssa Maria Di Freda, il Sovraintendente Stéphane Lissner ed il Direttore del Personale Dott. Marco Amoruso, hanno ricevuto tutte le comunicazioni per renderli edotti di quanto sta succedendo ed in quanto responsabili nella loro qualità di committenti dell’Appalto; ci aspettiamo che agiscano come previsto dalla Legge.

La CUB Informazione & Spettacolo, con il consenso della maggioranza dei lavoratori/trici, ha indetto questo presidio e volantinaggio per informare tutti i lavoratori del Teatro Alla Scala di quanto sta succedendo.

RIVENDICHIAMO UN LAVORO REGOLARE E PER TUTTI.

Basta con il massacro dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

La Scala non si risana così.

CUB INFORMAZIONE & SPETTACOLO  logo_CUB

Milano, 15/01/2013

Servizio di pulizia del Teatro alla Scala e sedi esterne, VEDI

bando.

disciplinare di gara.

domanda di partecipazione (documento PDF o documento WORD).

schema di dichiarazione (documento PDF o documento WORD).

Chiarimenti relativi alla gara.

Quesiti-Risposte (documento PDF)

esito della gara di servizio pulizia

aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di pulizia

13 Gennaio 2013

Per la bonifica dell’amianto, slitta la prima al Maggio

Filed under: Amianto,Articoli stampa — Lavoratoriscala @ 23:37

Protesta in camper: “Renzi, no ai licenziamenti” 

ILARIA CIUTI   12/01/13REPUBBLICA FIRENZE

Vaichiria al Maggio, slitta la prima della Fura dels Baus prevista per martedì 15. Salta anche la replica di giovedì 17. L’amianto sconfigge la Valchiria, e così la prima slitta avenerdì 18. La sala del Comunale, dove sotto la direzione del Comune si lavorava da luglio per bonificare il soffitto dal pericoloso inquinante, martedì non sarà agibile. Si deve finire di smontare i ponteggi e portare i detriti in discarica. L’ordinanza di ieri del Comune vieta di aprire al pubblico la sala il 15. La prima di Die Walkure trasloca al 18, seguono le repliche il 20, il 22 e il 24. Chi ha biglietti o abbonamenti già in tasca non li cambia, quelli del 15 passano al 18 e gli altri del 17 al24. Chi vuole può cambiare data, salvo posti disponibili. Chi ha già il biglietto perii 20 e il 22 resta dov’era. Il Maggio lo comunica sul sito, si scusa e declina le responsabilità. Dal teatro si fa sapere di avere creduto al Comuneconvinto di farcela. Comunque i segnali del ritardo c’erano, chissà perché nessuno li ha dichiarati. Quanto ai dieci licenziati dal Maggio da oggi girerà in città un camper identico a quello di Renzi per le primarie con la scritta: «Ti licenzio, adesso». ***

11 Gennaio 2013

Primarie per il futuro della Scala

Filed under: Articoli stampa — Lavoratoriscala @ 17:15

ARILEGGERLA a distanza di qualche settimana, e in pieno clima elettorale, l’inchiesta-sondaggio-provocazione dedicata dalla rivista milanese Classic Voice alle “primarie” scaligere, cioè alle candidature relative alla successione di Stéphane Lissner, il primo pensiero è di comprensione per il sindaco, presidente della Fondazione. Per legge spetta a lui sondare la disponibilità, verificare le competenze e negoziare le pretese economico-organizzative dei plausibili magnifici sette (in ordine alfabetico: Nikolaus Bachler, Antonio Cognata, Sergio Escobar, Bernard Foccroulle, Peter Gelb, Alexander Pereira, Walter Vergnano) indicati dai sessanta esperti-giurati scelti dalla redazione e di altri outsider o nomi di forte patronato politico o istituzionale che di certo hanno già energicamente bussato alla sua segreteria. In realtà, per consuetudine e ovvie ragioni pratiche, il “lavoro sporco” lo farà il vicepresidente, Bruno Ermolli, lo stesso che otto anni fa catturò Lissner. Peril bene della Scala, e non delle penose beghe nazionalverdianpopolari o dei maneggi della piccola politica, speriamo abbia altrettanto fiuto e fortuna. Che faccia presto, e non badi al passaporto dei suoi interlocutori. ***

 
Ed “elegge” Pereira sovrintendente della Scala
Quello che potete trovare sul numero di dicembre di Classic Voice è un referendum senza precedenti: le prime “primarie” dell’opera. Promosse con l’obiettivo di individuare il profilo del prossimo sovrintendente della Scala di Milano in base ai criteri della competenza, managerialità, meritocrazia, augurandosi che si possa individuare una figura così importante per la cultura italiana prescindendo dalle ragioni della politica.
Hanno votato 60 esperti, tra critici musicali, giornalisti, musicologi rappresentativi dei principali media italiani, che si occupano da anni delle vicende del teatro milanese: dal Corriere della sera a Repubblica, dalla Stampa al Sole 24 ore, dalla Rai ai direttori di tutte le riviste musicali specializzate.
Primo, con il 48,7% dei voti, Alexander Pereira, attuale direttore del Festival di Salisburgo: è indicato come il prossimo miglior sovrintendente possibile. Il secondo classificato, con il 17,9% dei voti, è anche il primo degli italiani: Antonio Cognata, ex sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, appena defenestrato dalla Fondazione lirica siciliana, dopo una discussa procedura di commissariamento che ha provocato anche la protesta dell’Associazione nazionale dei critici musicali. Terzo Peter Gelb del Metropolitan di New York con il 12,8%.
I grandi elettori preferiscono un sovrintendente straniero (il 33,3% dei voti) a uno italiano (21,7). Mentre sulla distinzione delle cariche (sovrintendente separato dal direttore artistico, secondo la prassi in voga fino al 2005) o sul loro accorpamento (com’è stato nel caso di Stephane Lissner) si dividono: 43% contro 43%
Classic Voice è il mensile dedicato alla musica classica più letto in Italia. Nel numero di dicembre, in uscita il 14 dicembre, ha in allegato registrazioni con musiche di Pergolesi e Scarlatti scritte per la notte di Natale, dirette da Rinaldo Alessandrini con il Concerto italiano.

18 Dicembre 2012

Lirica aria di rivoluzione

Filed under: Articoli stampa — Lavoratoriscala @ 18:04

Le Fondazioni

Le nuove regole: maggiore potere ai sovrintendenti
Più fondi dagli enti locali, stop al contratto nazionale

ROMA – Il «sistema lirica» cancella tutto e riparte da zero. È come passare in un colpo solo dalla macchina per scrivere all’iPad. Si esce dal museo delle Cere e si entra nella modernità. Vita dura per i bilanci in profondo rosso. Al Consiglio dei ministri di venerdì (dopo un primo confronto nel pre-Consiglio di mercoledì) si discuterà del testo unico sulle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche che deve essere deliberato entro il 31 dicembre: oltre 40, tra leggi e decreti dal 1967 ad oggi, verranno abrogati. Il cambiamento nel mondo dell’opera sarà netto, i tempi sono stretti e prescindono dalla crisi politica. Infatti il nuovo regolamento attuerà una delega che il Parlamento ha dato al governo con la legge n.100 del 2010. Per essere adottato, serve la delibera del Consiglio dei ministri. A seguire, i pareri (obbligatori ma non vincolanti) di: Conferenza unificata, Consiglio di Stato (30 giorni di tempo) e Commissioni cultura di Camera e Senato (altri 30 giorni). Il prossimo ministro dei Beni Culturali chiuderà l’iter legislativo. Sarà tutto più semplice e diretto, nel segno della «decentralizzazione» dello Stato. Non mancheranno malumori e proteste da parte delle Regioni. Per esempio: si sottolinea la pertinenza al territorio dei singoli teatri lirici. Gli enti locali dovranno contribuire in misura «almeno uguale» a quella dello Stato. Se ciò non avverrà, una Fondazione perde lo status giuridico e economico e verrà declassata a teatro di «tradizione», con meno contributi e privilegi, e le orchestre e i cori continueranno ad esistere anche se in forma diversa. Si potrà sempre rientrare nel sistema delle quattordici Fondazioni (o meno se diminuiranno in forza della norma) se i contributi torneranno a pareggiare quelli dello Stato.

Quante Fondazioni
Prima novità dunque: il testo stabilirà quante e quali sono le Fondazioni (non è detto che resteranno 14), e come sono organizzate. Lo Stato chiederà un impegno costante a Regioni e Comuni. Il direttore generale del ministero ai Beni Culturali Salvo Nastasi, esperto in materia di legislazione dello spettacolo, ha affiancato il ministro Lorenzo Ornaghi nel redigere il testo (il suo predecessore Bondi aveva indicato le linee di principio). Si sottolinea che non si tratta di un provvedimento punitivo e coercitivo, o di un’imposizione. Si tratta di invertire il decremento economico locale degli ultimi anni, in futuro le Regioni anziché la sagra del peperoncino dovranno sostenere di più il dna della nostra cultura, l’opera, ovvero l’unico modo per parlare italiano nel mondo.
I fondi statali verranno ripartiti secondo i vecchi criteri: una parte storica e quantitativa, mentre un’altra (maggiore rispetto al passato) sarà legata alla qualità della programmazione.

Piena autonomia
Seconda novità: le Fondazioni (tutte, senza eccezioni e «eccellenze»), potranno avere «piena autonomia statutaria e indipendenza». In altre parole: si chiederanno più risorse di tutti, ma si darà in cambio più libertà. Ogni Fondazione con la revisione dello statuto sceglierà quanti componenti (sempre al massimo nove) e come si chiamerà l’organo di gestione. Sovrintendente, direttore musicale o artistico, non importa. Ma chi comanda dovrà esercitare poteri forti e soprattutto sarà responsabilizzato davanti al Consiglio d’amministrazione rispetto ai risultati della gestione. Un po’ come l’amministratore delegato di un’azienda.

Jonas Kaufmann (43 anni) e Anja Harteros (40), poi sostituita alla prima del «Lohengrin

Sindaci in uscita

Quanto all’autonomia già conquistata da Scala e Santa Cecilia, nel regolamento verranno fatti salvi gli statuti approvati: si gettano le basi perché in futuro anche le altre Fondazioni conquistino l’autonomia. C’è una sentenza del Tar che ha accolto un ricorso della Cgil, ma non è ancora esecutiva; tale sentenza, che ha cancellato l’autonomia speciale di Scala e Santa Cecilia, sarà superata dalle nuove norme. Mentre l’Opera di Roma con i suoi doveri di «rappresentanza», o altre realtà, potranno essere riconosciute come peculiari da leggi speciali.
Ancora: su indicazione di alcuni sindaci, che hanno espresso il desiderio di non ricoprire più il ruolo di presidente, il sindaco potrà decidere di uscire dalla vita del teatro, delegando grandi personalità della cultura. Altra ipotesi è che a presiedere sia la Regione, laddove il suo contributo fosse consistente.

Antonio Pappano (52), direttore musicale di Santa CeciliaAntonio Pappano (52), direttore musicale di Santa Cecilia

   La soglia per i privati

Il capitolo privati è un nodo spinoso e irrisolto, sempre trattato «dall’alto», in modo non pragmatico. Per entrare in una Fondazione, un privato dovrà mettere non meno del 3 per cento del contributo dello Stato (l’autonomia dovrebbe spingerli a entrare). La precedente soglia era dell’8 per cento. È stata abbassata perché le risposte dei territori e dei privati erano diverse. Ogni Fondazione potrà autonomamente decidere se rialzare la soglia o introdurre altri requisiti per l’accesso. Lo schema però non prevede un aspetto fondamentale, che presumibilmente verrà discusso in vista dell’approvazione, e cioè la defiscalizzazione per gli sponsor, come avviene negli Stati Uniti.

Il capitolo sindacati è fondamentale perché la conflittualità e i corporativismi hanno tenuto in scacco i teatri lirici. Esiste, fino a scadenza naturale, il contratto nazionale appena firmato. Dopo, ogni Fondazione si farà il suo contratto autonomamente. Basta Stato padrone, ognuno fa assunzioni e pianta organica come vuole. La contrattazione verrà decentrata, con responsabilità al management e al Cda del teatro. I teatri modificheranno il loro statuto entro 60 giorni dall’approvazione del regolamento per adeguarsi alle nuove disposizioni. L’opera in Italia cambia (davvero) spartito. L’ultima battaglia sarà quella di aumentare gli spettacoli (ci sono teatri che fanno 30, 40 recite all’anno) avvicinandosi alla media europea.

Valerio Cappelli17 dicembre 2012 | 18:46© RIPRODUZIONE RISERVATA           Corriere della Sera

Per le fondazioni liriche riforma a rischio «stecca»

di Antonello Cherchi Cronologia articolo17 dicembre 2012http: //www.ilsole24ore.com

Questo articolo è stato pubblicato il 17 dicembre 2012 alle ore 08:20.

Tempo di prime per la lirica. Ci sono i grandi teatri che hanno aperto
la stagione e c’è il regolamento sulle fondazioni che si prepara a
debuttare in uno dei prossimi consigli dei ministri. Previsto
dall’ultima riforma del settore, arrivata in tutta fretta nel 2010 con
il decreto legge 64 poi convertito nella legge 100, il provvedimento,
che andrà mercoledì alla riunione del preconsiglio, è frutto di
un’ampia delega riservata al Governo per rivedere l’assetto
ordinamentale e organizzativo delle quattordici fondazioni
lirico-sinfoniche. E arriva a un passo dal termine ultimo, quel 31
dicembre 2012 trascorso il quale sarebbe tutto da rifare.
Diventa, dunque, imperativo che Palazzo Chigi licenzi il testo prima
della fine dell’anno. Solo così i tempi della delega saranno
rispettati e il regolamento potrà iniziare l’elaborato iter che
prevede il passaggio presso la conferenza unificata, il parere del
Consiglio e quello delle commissioni parlamentari, per poi ritornare
al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Tabella di
marcia ancora più pressante considerata la crisi di Governo e lo
scioglimento anticipato delle Camere. I tempi per far arrivare il
provvedimento al traguardo con sotto la firma dell’attuale ministro
dei Beni culturali, Lorenzo Ornaghi, ci sarebbero tutti. La questione,
a questo punto, diventa squisitamente politica: si tratta, cioè, di
capire se nelle prossime settimane il Parlamento darà il parere agli
atti che gli verranno sottoposti o rinvierà l’incombenza alle nuove
Camere.

Non è, tuttavia, l’unico problema che si presenta davanti al
regolamento. Ci si sono messi, infatti, anche i giudici
amministrativi. La scorsa settimana il Tar Lazio ha bocciato il Dpr
117/2011 che consente alle fondazioni liriche a posto con i bilanci e
con una particolare offerta culturale, di aspirare a forme di
organizzazione speciale, che in sostanza si traducono in una più ampia
autonomia. Status che finora è stato concesso, con decreti successivi
al Dpr 117, alla Scala e all’Accademia di Santa Cecilia. A causare
l’annullamento del Dpr è, secondo i giudici di primo grado, il fatto
che le organizzazioni sindacali non sono state coinvolte durante la
predisposizione dell’atto. Il ministero dei Beni culturali non si dà
per vinto e presenterà appello al Consiglio di Stato, chiedendo la
sospensione della decisione del Tar. Per il regolamento in arrivo,
però, l’imprevista bocciatura può rappresentare un’opportunità più che
un ostacolo. A via del Collegio Romano, infatti, si sta limando il
testo in modo che le nuove regole salvaguardino la specificità della
Scala e di S. Cecilia. Anzi, quello status viene sostanzialmente
esteso alle altre fondazioni, superando così il Dpr 117, che viene
abrogato.

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